30.2006.15
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20 novembre 2006Italiano30 min
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Numero d'incarto:
30.2006.15
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, TCA
Titolo:
Attività indipendente di un consulente aziendale, malgrado sia azionista della SA e membro del CdA.Incassa poco dalla SA,le dedica poco tempo,svolge altre attività.I pochi rimborsi spese vanno considerati come in un rapporto di mandato,quindi non tipici della dipendenza.Si assume rischio economico.
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INDIPENDENTE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI SALARIATO
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 4 LAVS
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 9 cpv. 1 LAVS
art. 12 LAVS
art. 10 LPGA
art. 11 LPGA
art. 12 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.15
30.2006.17
TB/td
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 26 e del 27 gennaio
2006 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
le decisioni su opposizione del 30
dicembre 2005 emanate da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Nell'ambito di un controllo relativo al periodo
1° aprile 2002-31 dicembre 2004, la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per
Fr. 104'060.-. Ritenendo tale
importo come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente da RI 1
(Fr. 44'060.-) e da __________
(Fr. 60'000.-) sul quale non
sono stati però prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF, mediante due
distinte decisioni di tassazione d'ufficio del 14 novembre 2005 (doc. 3 dell'Inc. n. 30.2006.15, tutti i documenti
citati appartengono a questo incarto, salvo eccezione) la Cassa ha fissato in
Fr. 15'307,15 i contributi paritetici dovuti dalla datrice di lavoro.
B. Il
30 dicembre 2005 (doc. A di entrambi gli incarti) la Cassa di compensazione ha
emanato due distinte decisioni su opposizione con cui ha rigettato le
opposizioni delle parti coinvolte ed ha confermato lo statuto di dipendente di RI
1, contestato, affermando che egli, oltre ad essere presidente del CdA della
società, svolgeva la funzione di consulente/direttore a favore della medesima. L'Amministrazione ha inoltre precisato che l'assicurato non si assumeva né un rischio
economico perché la SA gli versava degli importi regolari, né d'incasso, non agendo a proprio nome e per
proprio conto; la società gli rifondeva poi le spese generali. Infine, non vi
sarebbe una doppia imposizione con i redditi conseguiti a __________.
C. Il
26 gennaio 2006 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso in tedesco – poi tradotto in
italiano (doc. V) - contro la rispettiva decisione su opposizione, chiedendo
l'annullamento della stessa. Il ricorrente ha rilevato di sopportare
personalmente il rischio imprenditoriale, di limitarsi a fornire delle
consulenze alla società RI 2 e di aver guadagnato da quest'ultima degli importi pari a meno del 15%
dei suoi ricavi totali. Inoltre, egli si sarebbe assunto le spese di viaggio
dal luogo di lavoro -corrispondente al suo domicilio __________ - al Canton
Ticino, di vitto, d'alloggio e
di spedizione postale.
Dal canto suo, la
società ricorrente si è limitata a riprendere interamente il testo del ricorso
inoltrato dall'assicurato anch'esso ricorrente (doc. VIII dell'Inc. n. 30.2006.17).
D. Con
risposta del 17 marzo 2006 (doc. VII) l'Amministrazione ha proposto il rigetto
dei ricorsi, ribadendo integralmente le argomentazioni già esposte ed
evidenziando ancora che RI 1 sarebbe azionista della SA e presidente del suo CdA
e che in tali vesti avrebbe percepito Fr. 5'000.- per gli anni 2002 e 2003, mentre Fr. 34'060.- quale consulente e direttore nel
2004. Siccome quest'ultima
funzione è per definizione considerata come un'attività salariata (NN. 2028 e 2030 DSD), non v'è dubbio che l'assicurato debba essere affiliato come dipendente.
E. Con
osservazioni del 25 marzo 2006 (doc. IX) l'assicurato ha precisato di essere diventato presidente di RI 2
soltanto dal giugno 2005, che le fatture da lui emesse erano per consulenze e
non quali onorari del CdA, che i pagamenti ricevuti non erano regolari, che le
somme ricevute dalla società rappresentavano meno del 15% dei suoi ricavi e che
egli si assumeva le spese generali eccetto dei rimborsi per viaggi.
Nei successivi scritti
del 7 aprile 2006 (docc. XII e XVI) della Cassa rispettivamente del 12 aprile
2006 (doc. XIV) dell'assicurato,
le parti hanno precisato alcuni punti, riconfermandosi in sostanza nelle
proprie posizioni.
in ordine
1. I
ricorsi inoltrati da RI 1 e da RI 2 concernono fatti di ugual natura e pongono
gli stessi temi giuridici, perciò sono congiunti a norma degli artt. 23
della Legge di procedura per le cause davanti al TCA e 72 CPC.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
3. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve
essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4;
DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il
TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti
che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione
amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2.,
H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, le
decisioni impugnate si riferiscono alla fissazione dei contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dai ricorrenti per un periodo sia antecedente il 31
dicembre 2002 (per i mesi da aprile a dicembre 2002) sia posteriore
(2003-2004). Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state entrambe
emanate nel corso del 2005. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale
trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche
apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti sono applicate le
norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo
anno ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per gli altri due anni
revisionati dalla Cassa.
nel merito
4. Oggetto
del contendere è la qualifica (dipendente oppure indipendente) dell'attività lucrativa svolta da RI 1 nel
periodo aprile 2002-dicembre 2004 a favore di RI 2.
Se quest'ultima sarà considerata datrice di lavoro
del primo, occorrerà riprendere a titolo di salario gli importi versati al
dipendente, rientrando essi nel suo salario determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS).
Su tale ammontare la datrice di lavoro dovrà versare i contributi paritetici
totali, ma potrà pretendere dal salariato che riversi la sua parte (art. 14
LAVS).
5. A
norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di
un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1
LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende
qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H
31/04).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
6. Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5
LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto
concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio
può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che
l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,
il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del
18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
7. Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una
attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa
importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato
dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC
1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di
un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio
conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi
sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo,
non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che
è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982
pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di
lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro
un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,
durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture
sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,
in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro
personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in
caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di
questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di
un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA
del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una sentenza pubblicata in Pratique
VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la
qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine
importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des
conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les
références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande
toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité
de l'appréciation fiscale. (…)."
8. Il TFA ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come
dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua
affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in
una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se
formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare
la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato
professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio
1989 nella causa D. SA; STCA
del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF
119 V 165).
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
9. Giusta
l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia
domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv.
2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
L’art. 11 LPGA
considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12
LAVS).
10. A
proposito dei consulenti, va rammentato che in una sentenza pubblicata
in DTF 110 V 72, in particolare pag. 79, consid. 4b, il TFA ha stabilito che
gli elementi a favore di un'attività indipendente, in quel caso erano
predominanti:
" (…) 4.- a) Die sozialversicherungsrechtliche
Beitragspflicht Erwerbstätiger richtet sich unter anderem danach, ob das in
einem bestimmten Zeitraum erzielte Erwerbseinkommen als solches aus
selbständiger oder aus unselbständiger Erwerbstätigkeit zu qualifizieren ist
(Art. 5 und 9 AHVG sowie Art. 6 ff. AHVV). Nach Art. 5 Abs. 2 AHVG gilt
als massgebender Lohn jedes Entgelt für in unselbständiger Stellung auf
bestimmte oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit; als Einkommen aus
selbständiger Erwerbstätigkeit gilt nach Art. 9 Abs. 1 AHVG jedes Einkommen,
das nicht Entgelt für in unselbständiger Stellung geleistete Arbeit darstellt.
Nach der Rechtsprechung beurteilt sich die Frage, ob im Einzelfall selbständige
oder unselbständige Erwerbstätigkeit vorliegt, nicht aufgrund der Rechtsnatur
des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien. Entscheidend sind vielmehr die
wirtschaftlichen Gegebenheiten. Die zivilrechtlichen Verhältnisse vermögen
dabei allenfalls gewisse Anhaltspunkte für die AHV-rechtliche Qualifikation zu
bieten, ohne jedoch ausschlaggebend zu sein. Als unselbständig erwerbstätig ist
im allgemeinen zu betrachten, wer von einem Arbeitgeber in betriebswirtschaftlicher
bzw. arbeitsorganisatorischer Hinsicht abhängig ist und kein spezifisches
Unternehmerrisiko trägt. Aus diesen Grundsätzen allein lassen sich indessen
noch keine einheitlichen, schematisch anwendbaren Lösungen ableiten. Die
Vielfalt der im wirtschaftlichen Leben anzutreffenden Sachverhalte zwingt dazu,
die beitragsrechtliche Stellung eines Erwerbstätigen jeweils unter Würdigung
der gesamten Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Weil dabei vielfach
Merkmale beider Erwerbsarten zutage treten, muss sich der Entscheid oft danach
richten, welche dieser Merkmale im konkreten Fall überwiegen (BGE 104 V 126 Erw.
a; ZAK 1982 S. 185 Erw. 1 und 215 Erw. 3). b) Der vom Beschwerdeführer mit der
Firma BECSA am 26. November 1976 abgeschlossene "Contrat pour une mission
de conseiller" enthält einige Abmachungen, die auf eine unselbständige
Erwerbstätigkeit schliessen lassen könnten. Dies gilt etwa für die Bestimmungen
der Art. 5 (frais de déplacement), Art. 8 (exclusivité) und Art. 10 (discrétion,
loyauté, concurrence). Die Ausgleichskasse hat daraus und "in
Übereinstimmung mit der Beurteilung der Einschätzungsabteilung II des
kantonalen Steueramtes Zürich" den Schluss gezogen, dass im fraglichen
Beratungsvertrag die Kriterien der unselbständigen Erwerbstätigkeit überwögen.
Die Vorinstanz fügte dem bei, dass der Beschwerdeführer gemäss Vertrag kein
Unternehmerrisiko getragen habe, woran nichts ändere, dass er in Belgien eine
möblierte Wohnung gemietet und darin ein Büro eingerichtet habe. Der Rechtsauffassung
von Verwaltung und Vorinstanz kann nicht beigepflichtet werden. Es ist eine
bekannte Erscheinung der neueren Zeit, dass sich sowohl Einzelpersonen als auch
Organisationen, die auf ein bestimmtes technisches oder kaufmännisches
Fachgebiet spezialisiert sind, einer Firma (exklusiv oder neben andern) auf
bestimmte oder unbestimmte Zeit in einem selbständigen Auftragsverhältnis in
Beraterfunktion zur Verfügung stellen. Im Falle des Beschwerdeführers liegt ein
typisches solches selbständiges Beratungsverhältnis vor. Davon abgesehen, dass
es sich beim "Contrat pour une mission de conseiller" zivilrechtlich
nicht um einen Arbeitsvertrag, sondern um einen Auftrag handelt - was im
vorliegenden Zusammenhang zwar nicht entscheidend, aber gleichwohl bezeichnend
ist -, und dass der Beschwerdeführer ausdrücklich "expert
indépendant" genannt wird, deutet der materielle Inhalt des Vertragswerkes
überwiegend auf eine selbständige Erwerbstätigkeit hin. Die erwähnten
Bestimmungen, welche als Indizien für eine Arbeitnehmerbeschäftigung gelten
könnten, halten sich durchaus im Rahmen des auch für eine selbständige
Beratertätigkeit Üblichen. Die rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der
Vertragsauflösung (Art. 11) weisen sodann ganz eindeutig auf den selbständigen
Charakter des Beratungsauftrages hin. Auch konnte der Beschwerdeführer nach
seiner unwidersprochen gebliebenen Schilderung der effektiven
Vertragsabwicklung seine Beraterfunktion tatsächlich in unabhängiger Stellung
ausüben, ohne in die Administration der Firma BECSA eingegliedert und einem
speziellen Weisungsrecht der Firmenleitung unterstellt gewesen zu sein (Art. 3,
6 f. des Vertrages). Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit, welche gemäss
der erwähnten Rechtsprechung ein Hauptmerkmal unselbständiger Erwerbstätigkeit
ist, lässt sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit erschöpft
sich darin, dass der Beschwerdeführer während der Dauer des
Vertragsverhältnisses ausschliesslich für die Firma BECSA tätig sein musste.
Dies ergibt sich aber aus dem grossen Umfang des vorliegenden Geschäftes
(technische Beratung beim Bau zweier Farbfabriken und der Personalinstruktion)
und ist für sich allein nicht entscheidend. Zu denken ist beispielsweise an die
grosse Zahl von Zulieferfirmen in Industrie und Landwirtschaft, deren
Produktion ebenfalls auf einen einzigen Grossabnehmer ausgerichtet ist und bei
denen gleichwohl nicht zweifelhaft ist, dass es sich um eine selbständige
Erwerbstätigkeit handelt. Bei Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das
typische Unternehmerrisiko vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche
durch die erwähnten Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird.
Anderseits liegt es in der Natur eines Beratungsauftrages, dass der Berater
unter Umständen keine oder nur wenige spezifische Investitionen vorzunehmen
hat. Im vorliegenden Fall dürften sich diese praktisch in der vorübergehenden
Einrichtung und Führung eines Büros in Brüssel erschöpft haben. Bei
Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es nicht an, das Merkmal des Unternehmerrisikos
und damit die selbständige Erwerbstätigkeit mit dem blossen Hinweis auf
fehlende erhebliche Investitionen zu verneinen, weil hier das Unternehmerrisiko
auf einer andern Ebene liegt. Falls die Beraterfunktion unter Beizug eigener
Angestellter und/oder durch Einsatz von Hilfsmitteln (Apparate, Maschinen
u.a.m.) ausgeübt würde, wären die dadurch bedingten Investitionen lediglich als
zusätzlicher Bestandteil des Unternehmerrisikos zu betrachten. (…)."
In un'altra sentenza
del 18 settembre 2000 nella causa M. (H 59/00), il TFA ha stabilito che il
conferimento ad un fiduciario commercialista esterno dell'incarico di tenuta
della contabilità da parte di una persona giuridica configura abitualmente gli
estremi di un rapporto di mandato e quindi di una retribuzione a seguito di
attività lucrativa indipendente.
In quel caso
l'assicurato, dipendente a tempo pieno presso una Casa medicalizzata per
persone anziane in qualità di contabile, nel tempo libero, in accordo con il
proprio datore di lavoro, si occupava della contabilità di alcuni clienti che
si erano rivolti a lui quando ancora svolgeva l'attività di fiduciario. Non era
in alcun modo integrato nell'organizzazione dell'associazione, non possedeva
alcun ufficio presso la medesima, aveva sempre svolto il mandato affidatogli
nei locali della propria abitazione, sopportava personalmente l'affitto di tali
locali e assumeva sia le spese per le infrastrutture che quelle generali
d'ufficio. Non esisteva alcun tipo di rapporto di subordinazione con la sua mandante,
non riceveva alcuna istruzione e sceglieva liberamente tanto gli orari durante
Fatti
i quali svolgere il mandato quanto gli strumenti necessari per fornire il
risultato promesso. Egli sopportava inoltre il rischio imprenditoriale nella
misura in cui finanziava sia gli investimenti effettuati per l'allestimento
dell'ufficio che i premi di un'assicurazione responsabilità civile stipulata a
copertura di eventuali danni nell'esercizio della sua professione di
fiduciario.
In un'altra sentenza
dell'8 luglio 2003 nella causa A. (H 156/01), il TFA ha confermato la qualifica
di indipendente di un collaboratore libero e indipendente che svolgeva
lavori amministrativi e mandati di consulenza per diverse società, tra le quali
la ricorrente.
Infine, in una
sentenza del 9 agosto 2004 nella causa L. SA (H 117/03), il TFA ha confermato
che un chimico industriale, che fungeva da consulente della ricorrente, andava
qualificato quale dipendente della società. L'Alta Corte ha inoltre
rammentato che:
" (…) si può poi ancora ricordare - come già fatto
dai giudici cantonali - che l'esistenza di un'attività dipendente è possibile
anche laddove, ad esempio, un rappresentante non percepisce un salario fisso ma
solo provvigioni, si assume le spese generali, non è vincolato da una regione
geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro e
lavora per più ditte. Né va dimenticato che i principi applicabili alla
distinzione tra attività dipendente e indipendente non comportano soluzioni
uniformi e di applicazione automatica quasi si trattasse di una scienza esatta
(…)."
11. In
concreto, va preliminarmente rammentato che, di principio, la Cassa ha
rettamente proceduto emanando le tassazioni d'ufficio del 14 novembre 2005.
Infatti, l'Amministrazione è tenuta ad emettere una tassazione d'ufficio quando
il datore di lavoro non ha versato i contributi, o se non ne ha versati
sufficientemente, vale a dire se non ha né fornito il conteggio dei contributi
né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel tenore applicabile al caso di specie).
Essa, agendo in conformità all'art. 38 OAVS, ha dunque rispettato le norme
applicabili alla fattispecie.
Dai documenti agli
atti, emerge che l'attività di consulenza espletata da RI 1 per RI 2 nel
periodo in esame configura un'attività
lucrativa di tipo indipendente.
Ciò non implica comunque, va ribadito,
che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati
nel medesimo modo. Come visto, infatti, un assicurato può
essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per
un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione
d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (STFA
del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N.
Sagl - Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF
119 V 165; DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni
singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed
indipendentemente dagli altri.
12. I
ricorrenti sostengono che l'attività
svolta da RI 1 per conto della SA consista in prestazioni di consulenza del
primo a favore della seconda. Inoltre, l'assicurato non nega di essere azionista della società – come
sostiene la Cassa -, tuttavia contesta di essere stato suo presidente negli anni
in oggetto, ma di esserlo diventato soltanto nel giugno 2005.
L'estratto del Registro di commercio agli
atti (doc. V dell'Inc. n.
30.2006.17) conferma che sin dalla sua costituzione, nell'aprile 2002, l'assicurato era membro del Consiglio d'Amministrazione di RI 1 con diritto di firma collettiva a due. È
solo il 12 maggio 2005 che egli è diventato presidente della SA, mantenendo il
diritto di firma collettiva a due.
La lamentela degli
insorgenti, su questo punto, va quindi accolta.
Per quanto concerne il
tipo di attività prestata dall'assicurato,
le versioni delle parti si contrappongono: i ricorrenti la definiscono
consulenza, la Cassa onorari quale membro del CdA per gli anni 2002 e 2003 e
come direttore della società nel 2004, qualificando l'interessato come un dipendente della SA in virtù delle Direttive sul
salario determinante (NN. 2028 e 2030 DSD).
L'assicurato nega che si trattava di onorari
da CdA, affermando che "Le somme pagate in 2002 e 2003 erano solo
piccole parti degli onorari per consulenze perché la RI 2 non era (e sempre non
è) in grado di pagare di più." (docc. IX e XIV).
A questo proposito, il
TCA osserva che la somma di Fr.
5'380.- mal si addice come
indennizzo per un membro del CdA, nel senso che non si tratta di un importo
forfetario, né corrisponde ad un regolare importo mensile tondo. La spiegazione
fornita dai ricorrenti non appare dunque insostenibile, indipendentemente dal
fatto che l'assicurato era
anche azionista.
Questa circostanza,
inoltre, a dispetto di quanto ipotizzato dalla Cassa, non contribuisce, in
questo caso, a qualificarlo come un dipendente. RI 1, di professione consulente
per ditte ("Unternehmungsberatung"), non offriva le sue
prestazioni soltanto per la società qui ricorrente. Come ha evidenziato la
Cassa, è noto che l'assicurato
ha esplicato la sua attività a favore di almeno un'altra società.
Anche il tempo
dedicato alla società in esame non appare come tipico di un direttore d'azienda, per di più azionista (doc. 1). Nel
mese d'agosto 2004 (doc. 2),
per esempio, l'assicurato ha
indicato di aver lavorato complessivamente tre giorni a favore della SA.
La stessa conclusione
è possibile trarla per quanto concerne i rimborsi spese. Nella tabella agli
atti relativa al periodo da metà luglio a metà settembre 2004, ad esempio, non sono
stati indicati dei gran movimenti di attività a favore della ricorrente (doc.
2). Qualche perplessità possono forse sollevarla alcune elevate cifre relative
ai rimborsi di spese di rappresentanza incassati dall'interessato (per esempio, nel 2002 e nel mese di febbraio 2003); ma gli
altri importi, contenuti, ricevuti per il medesimo scopo, riequilibrano subito
la situazione. Ogni dubbio va poi fugato, siccome per ogni spesa è indicato
Considerandi
esserci – sebbene non sia agli atti – un documento giustificativo.
13.
A
proposito di somme realizzate dall'assicurato lavorando per la ricorrente, va osservato che dagli atti
all'inserto risulta che per gli
anni 2002 e 2003 il collaboratore ha fatturato alla società Fr. 5'380.- per le sue prestazioni. Il versamento
è avvenuto il 31 dicembre 2002 rispettivamente il 22 maggio 2003 (doc. 2). Tuttavia,
dalle schede contabili messe a disposizione dalla Cassa discende che l'onorario del 2002 figura quale debito della
società (scheda conto 2010: "Altri debiti a breve termine").
Per quanto concerne l'ultimo anno, il 2004, l'assicurato ha fatturato alla ricorrente un
importo totale di Fr. 34'060.- (doc. 2), corrispondente praticamente ad un
compenso ogni mese per le sue prestazioni.
Questi ammontari,
ripresi come tali dall'Amministrazione, sono stati ammessi da entrambi i
ricorrenti.
Osservando nel
dettaglio le somme realizzate mensilmente nel 2004, etichettate dalla Cassa di
compensazione come salari che un dipendente riceve ogni mese, occorre evidenziare
che non si tratta di importi forfetari. La scheda conto 3320
"Onorari" quantifica così le somme versate ad RI 1: Fr. 4'304.- in gennaio, Fr. 3'228.- in febbraio, Fr. 4'842.- in marzo, Fr. 4'500.- in aprile, Fr. 3'072.- e Fr. 1'500.- in maggio, Fr. 2'500.- in luglio, Fr. 2'000.- in agosto, Fr. 3'000.- e Fr. 1'000.-
in ottobre, Fr. 2'500.- in
novembre e Fr. 1'614.- in
dicembre (doc. 2).
L'ammontare ricevuto variava quindi sensibilmente
ed in continuazione, a dipendenza dell'attività svolta a favore della società. Di conseguenza, appare
difficile sostenere che quanto ricevuto sia simile ad un salario che
normalmente consegue un dipendente.
Quale esempio delle
fatturazioni allestite dal collaboratore nei confronti della società, la Cassa
acclude una "Rechnung" del seguente tenore: "Für den
Aufwand von RI 1 im August 2004 berechnen wir Ihnen: 3 Tage zu
CHF 1000.- + 7,6% MWST CHF 228, Total Rechnungsbetrag: CHF 3228.-".
Sulla scorta delle
affermazioni dell'interessato
della cui correttezza non v'è
motivo di dubitare, è lecito ritenere che le summenzionate cifre (Fr. 5'380.- e Fr. 34'060.-) sottolineino che i compensi che il collaboratore ha percepito
dalla SA ricorrente nel periodo 2002-2004 siano di gran lunga inferiori agli onorari
incassati per i lavori eseguiti per conto di altre persone durante il medesimo
periodo. L'assicurato stesso ha
evidenziato che nel 2002 ha ricevuto da RI 2 una somma corrispondente al 10,7%
dei suoi ricavi totali, pari al 5,1% nel 2003 ed al 12,3% nell'anno 2004.
Pertanto, non presta
il fianco ad alcuna critica la conclusione che la collaborazione con la società
ricorrente non costituiva un'importante
risorsa economica per l'assicurato, quindi che quest'ultimo non ha creato una sua dipendenza economica nei di lei
confronti (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04).
Vi sono, inoltre, agli atti, delle
tabelle riassuntive degli impegni esercitati dallo stesso assicurato a favore
della SA insorgente. La distinta di agosto 2004, per esempio, elenca il luogo
in cui l'interessato ha svolto i propri impegni di lavoro, il nome del partner contattato
ed il tempo impiegato.
L'altra tabella, riferita al periodo da
metà luglio 2004 a metà settembre 2004, menziona i viaggi e le diverse spese di
rappresentanza sostenute (quali pranzi e cene), per un totale di Fr. 783,80
(doc. 2).
Le schede conto 3340 elencano le
"Spese di rappresentanza e viaggio" sostenute da RI 1 e dall'altro
socio __________ per gli anni 2002, 2003 e 2004 (doc. 4). Per quanto attiene al
ricorrente, i rimborsi delle spese sono avvenuti nei mesi di luglio, ottobre e
dicembre 2002; febbraio, aprile, luglio, ottobre, novembre e dicembre 2003;
aprile (2 volte), luglio (2 volte), ottobre (2 volte) e dicembre 2004.
A proposito di questi rimborsi spese, è
vero che le parti non hanno prodotto dei documenti giustificativi; tuttavia, è
verosimile ritenere che l'assicurato abbia effettivamente sostenuto questi
costi, poiché i rimborsi non sono costituiti da cifre tonde che potrebbero far
pensare che si tratti di meri indennizzi forfetari. Inoltre, le schede conto
indicano sempre il numero del documento giustificativo della spesa.
La rifusione delle spese,
come in qualsiasi tipo di mandato, non costituisce elemento decisivo. I diversi
elementi del caso concreto indicano in effetti concordemente ed in modo
convincente la sussistenza di un rapporto quantomeno parificabile ad un mandato
e quindi di una retribuzione a seguito di attività lucrativa indipendente
(citata STFA del 18 settembre 2000 nella causa M., H 59/00).
14.
Nell'espletamento
della sua attività per conto della SA, verosimilmente a proprio nome e per
proprio conto, l'assicurato non
faceva capo a strutture della società. Egli lavorava per la maggior parte del
tempo nel suo ufficio di __________ e si assumeva personalmente le spese generali
dell'ufficio, benché da quella
postazione lavorava anche a favore della ricorrente. Veniva in Ticino solo
ogni tanto per riunioni con "possibili partner" e/o con gli
altri azionisti. In quelle occasioni, l'interessato si faceva carico sia delle spese dell'alloggio sia di viaggio. Inoltre, come
risulta dalla seppur poca documentazione a disposizione, qualche volta l'assicurato ha intrapreso dei viaggi di
rappresentanza all'estero e a __________
per incontri con possibili fornitori e/o clienti, per le cui spese – come già
evidenziato – ha ricevuto un rimborso effettivo da RI 2 (doc. IX).
Eseguendo queste funzioni,
e con le modalità descritte, a favore della SA, pur in qualità di azionista
della medesima l'assicurato ha
pertanto sopportato un rischio economico legato all'esercizio della sua
attività (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/
Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56 ad art. 5 LAVS).
In specie risulta dunque un rischio
aziendale come richiesto dalla giurisprudenza, tipico di un’attività lucrativa
di carattere indipendente (STFA del 29 dicembre 2003 nella causa B., H 320/01).
15.
Considerate
tutte le circostanze evidenziate, le tesi ricorsuali trovano accoglimento. I
diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in
materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali per il periodo in
oggetto, di una persona indipendente. Le caratteristiche di un'attività indipendente
sono infatti predominanti rispetto alle ragioni di affiliare l'assicurato come
un dipendente della società ricorrente.
Di conseguenza, la
decisione su opposizione della Cassa che ha qualificato l'assicurato come
dipendente della SA è errata e come tale va annullata. I redditi versati
all'assicurato durante il periodo aprile 2002-dicembre 2004 (complessivamente
Fr. 44'820.-, sebbene la Cassa
li abbia fissati in Fr. 44'060.-)
vanno pertanto considerati come suo onorario, su cui non vanno prelevati
contributi paritetici. Per questo periodo contributivo, la Cassa dovrà dunque
emanare una nuova decisione di fissazione dei contributi che non comprenda
questi onorari, ma soltanto i salari versati a __________.
16.
Nella
misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal
diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle
Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per quanto il presente
giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per
assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo
giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante
ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti);
pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.
Sebbene siano vincenti
in causa, i ricorrenti non hanno diritto a ripetibili siccome non sono
patrocinati (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I
ricorsi, congiunti, sono accolti.
§ Le
decisioni impugnate sono annullate e gli incarti trasmessi alla Cassa di
compensazione affinché emani una nuova decisione di fissazione dei contributi
conformandosi agli esposti considerandi.
2. Non
si prelevano tasse e spese, e non si accordano ripetibili.
3. Nella
misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
4. Per
quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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