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Decisione

30.2006.15

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20 novembre 2006Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i quali svolgere il mandato quanto gli strumenti necessari per fornire il

risultato promesso. Egli sopportava inoltre il rischio imprenditoriale nella

misura in cui finanziava sia gli investimenti effettuati per l'allestimento

dell'ufficio che i premi di un'assicurazione responsabilità civile stipulata a

copertura di eventuali danni nell'esercizio della sua professione di

fiduciario.

In un'altra sentenza

dell'8 luglio 2003 nella causa A. (H 156/01), il TFA ha confermato la qualifica

di indipendente di un collaboratore libero e indipendente che svolgeva

lavori amministrativi e mandati di consulenza per diverse società, tra le quali

la ricorrente.

Infine, in una

sentenza del 9 agosto 2004 nella causa L. SA (H 117/03), il TFA ha confermato

che un chimico industriale, che fungeva da consulente della ricorrente, andava

qualificato quale dipendente della società. L'Alta Corte ha inoltre

rammentato che:

" (…) si può poi ancora ricordare - come già fatto

dai giudici cantonali - che l'esistenza di un'attività dipendente è possibile

anche laddove, ad esempio, un rappresentante non percepisce un salario fisso ma

solo provvigioni, si assume le spese generali, non è vincolato da una regione

geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro e

lavora per più ditte. Né va dimenticato che i principi applicabili alla

distinzione tra attività dipendente e indipendente non comportano soluzioni

uniformi e di applicazione automatica quasi si trattasse di una scienza esatta

(…)."

11. In

concreto, va preliminarmente rammentato che, di principio, la Cassa ha

rettamente proceduto emanando le tassazioni d'ufficio del 14 novembre 2005.

Infatti, l'Amministrazione è tenuta ad emettere una tassazione d'ufficio quando

il datore di lavoro non ha versato i contributi, o se non ne ha versati

sufficientemente, vale a dire se non ha né fornito il conteggio dei contributi

né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel tenore applicabile al caso di specie).

Essa, agendo in conformità all'art. 38 OAVS, ha dunque rispettato le norme

applicabili alla fattispecie.

Dai documenti agli

atti, emerge che l'attività di consulenza espletata da RI 1 per RI 2 nel

periodo in esame configura un'attività

lucrativa di tipo indipendente.

Ciò non implica comunque, va ribadito,

che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati

nel medesimo modo. Come visto, infatti, un assicurato può

essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per

un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione

d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (STFA

del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N.

Sagl - Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF

119 V 165; DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni

singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed

indipendentemente dagli altri.

12. I

ricorrenti sostengono che l'attività

svolta da RI 1 per conto della SA consista in prestazioni di consulenza del

primo a favore della seconda. Inoltre, l'assicurato non nega di essere azionista della società – come

sostiene la Cassa -, tuttavia contesta di essere stato suo presidente negli anni

in oggetto, ma di esserlo diventato soltanto nel giugno 2005.

L'estratto del Registro di commercio agli

atti (doc. V dell'Inc. n.

30.2006.17) conferma che sin dalla sua costituzione, nell'aprile 2002, l'assicurato era membro del Consiglio d'Amministrazione di RI 1 con diritto di firma collettiva a due. È

solo il 12 maggio 2005 che egli è diventato presidente della SA, mantenendo il

diritto di firma collettiva a due.

La lamentela degli

insorgenti, su questo punto, va quindi accolta.

Per quanto concerne il

tipo di attività prestata dall'assicurato,

le versioni delle parti si contrappongono: i ricorrenti la definiscono

consulenza, la Cassa onorari quale membro del CdA per gli anni 2002 e 2003 e

come direttore della società nel 2004, qualificando l'interessato come un dipendente della SA in virtù delle Direttive sul

salario determinante (NN. 2028 e 2030 DSD).

L'assicurato nega che si trattava di onorari

da CdA, affermando che "Le somme pagate in 2002 e 2003 erano solo

piccole parti degli onorari per consulenze perché la RI 2 non era (e sempre non

è) in grado di pagare di più." (docc. IX e XIV).

A questo proposito, il

TCA osserva che la somma di Fr.

5'380.- mal si addice come

indennizzo per un membro del CdA, nel senso che non si tratta di un importo

forfetario, né corrisponde ad un regolare importo mensile tondo. La spiegazione

fornita dai ricorrenti non appare dunque insostenibile, indipendentemente dal

fatto che l'assicurato era

anche azionista.

Questa circostanza,

inoltre, a dispetto di quanto ipotizzato dalla Cassa, non contribuisce, in

questo caso, a qualificarlo come un dipendente. RI 1, di professione consulente

per ditte ("Unternehmungsberatung"), non offriva le sue

prestazioni soltanto per la società qui ricorrente. Come ha evidenziato la

Cassa, è noto che l'assicurato

ha esplicato la sua attività a favore di almeno un'altra società.

Anche il tempo

dedicato alla società in esame non appare come tipico di un direttore d'azienda, per di più azionista (doc. 1). Nel

mese d'agosto 2004 (doc. 2),

per esempio, l'assicurato ha

indicato di aver lavorato complessivamente tre giorni a favore della SA.

La stessa conclusione

è possibile trarla per quanto concerne i rimborsi spese. Nella tabella agli

atti relativa al periodo da metà luglio a metà settembre 2004, ad esempio, non sono

stati indicati dei gran movimenti di attività a favore della ricorrente (doc.

2). Qualche perplessità possono forse sollevarla alcune elevate cifre relative

ai rimborsi di spese di rappresentanza incassati dall'interessato (per esempio, nel 2002 e nel mese di febbraio 2003); ma gli

altri importi, contenuti, ricevuti per il medesimo scopo, riequilibrano subito

la situazione. Ogni dubbio va poi fugato, siccome per ogni spesa è indicato

Considerandi

esserci – sebbene non sia agli atti – un documento giustificativo.

13.

A

proposito di somme realizzate dall'assicurato lavorando per la ricorrente, va osservato che dagli atti

all'inserto risulta che per gli

anni 2002 e 2003 il collaboratore ha fatturato alla società Fr. 5'380.- per le sue prestazioni. Il versamento

è avvenuto il 31 dicembre 2002 rispettivamente il 22 maggio 2003 (doc. 2). Tuttavia,

dalle schede contabili messe a disposizione dalla Cassa discende che l'onorario del 2002 figura quale debito della

società (scheda conto 2010: "Altri debiti a breve termine").

Per quanto concerne l'ultimo anno, il 2004, l'assicurato ha fatturato alla ricorrente un

importo totale di Fr. 34'060.- (doc. 2), corrispondente praticamente ad un

compenso ogni mese per le sue prestazioni.

Questi ammontari,

ripresi come tali dall'Amministrazione, sono stati ammessi da entrambi i

ricorrenti.

Osservando nel

dettaglio le somme realizzate mensilmente nel 2004, etichettate dalla Cassa di

compensazione come salari che un dipendente riceve ogni mese, occorre evidenziare

che non si tratta di importi forfetari. La scheda conto 3320

"Onorari" quantifica così le somme versate ad RI 1: Fr. 4'304.- in gennaio, Fr. 3'228.- in febbraio, Fr. 4'842.- in marzo, Fr. 4'500.- in aprile, Fr. 3'072.- e Fr. 1'500.- in maggio, Fr. 2'500.- in luglio, Fr. 2'000.- in agosto, Fr. 3'000.- e Fr. 1'000.-

in ottobre, Fr. 2'500.- in

novembre e Fr. 1'614.- in

dicembre (doc. 2).

L'ammontare ricevuto variava quindi sensibilmente

ed in continuazione, a dipendenza dell'attività svolta a favore della società. Di conseguenza, appare

difficile sostenere che quanto ricevuto sia simile ad un salario che

normalmente consegue un dipendente.

Quale esempio delle

fatturazioni allestite dal collaboratore nei confronti della società, la Cassa

acclude una "Rechnung" del seguente tenore: "Für den

Aufwand von RI 1 im August 2004 berechnen wir Ihnen: 3 Tage zu

CHF 1000.- + 7,6% MWST CHF 228, Total Rechnungsbetrag: CHF 3228.-".

Sulla scorta delle

affermazioni dell'interessato

della cui correttezza non v'è

motivo di dubitare, è lecito ritenere che le summenzionate cifre (Fr. 5'380.- e Fr. 34'060.-) sottolineino che i compensi che il collaboratore ha percepito

dalla SA ricorrente nel periodo 2002-2004 siano di gran lunga inferiori agli onorari

incassati per i lavori eseguiti per conto di altre persone durante il medesimo

periodo. L'assicurato stesso ha

evidenziato che nel 2002 ha ricevuto da RI 2 una somma corrispondente al 10,7%

dei suoi ricavi totali, pari al 5,1% nel 2003 ed al 12,3% nell'anno 2004.

Pertanto, non presta

il fianco ad alcuna critica la conclusione che la collaborazione con la società

ricorrente non costituiva un'importante

risorsa economica per l'assicurato, quindi che quest'ultimo non ha creato una sua dipendenza economica nei di lei

confronti (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04).

Vi sono, inoltre, agli atti, delle

tabelle riassuntive degli impegni esercitati dallo stesso assicurato a favore

della SA insorgente. La distinta di agosto 2004, per esempio, elenca il luogo

in cui l'interessato ha svolto i propri impegni di lavoro, il nome del partner contattato

ed il tempo impiegato.

L'altra tabella, riferita al periodo da

metà luglio 2004 a metà settembre 2004, menziona i viaggi e le diverse spese di

rappresentanza sostenute (quali pranzi e cene), per un totale di Fr. 783,80

(doc. 2).

Le schede conto 3340 elencano le

"Spese di rappresentanza e viaggio" sostenute da RI 1 e dall'altro

socio __________ per gli anni 2002, 2003 e 2004 (doc. 4). Per quanto attiene al

ricorrente, i rimborsi delle spese sono avvenuti nei mesi di luglio, ottobre e

dicembre 2002; febbraio, aprile, luglio, ottobre, novembre e dicembre 2003;

aprile (2 volte), luglio (2 volte), ottobre (2 volte) e dicembre 2004.

A proposito di questi rimborsi spese, è

vero che le parti non hanno prodotto dei documenti giustificativi; tuttavia, è

verosimile ritenere che l'assicurato abbia effettivamente sostenuto questi

costi, poiché i rimborsi non sono costituiti da cifre tonde che potrebbero far

pensare che si tratti di meri indennizzi forfetari. Inoltre, le schede conto

indicano sempre il numero del documento giustificativo della spesa.

La rifusione delle spese,

come in qualsiasi tipo di mandato, non costituisce elemento decisivo. I diversi

elementi del caso concreto indicano in effetti concordemente ed in modo

convincente la sussistenza di un rapporto quantomeno parificabile ad un mandato

e quindi di una retribuzione a seguito di attività lucrativa indipendente

(citata STFA del 18 settembre 2000 nella causa M., H 59/00).

14.

Nell'espletamento

della sua attività per conto della SA, verosimilmente a proprio nome e per

proprio conto, l'assicurato non

faceva capo a strutture della società. Egli lavorava per la maggior parte del

tempo nel suo ufficio di __________ e si assumeva personalmente le spese generali

dell'ufficio, benché da quella

postazione lavorava anche a favore della ricorrente. Veniva in Ticino solo

ogni tanto per riunioni con "possibili partner" e/o con gli

altri azionisti. In quelle occasioni, l'interessato si faceva carico sia delle spese dell'alloggio sia di viaggio. Inoltre, come

risulta dalla seppur poca documentazione a disposizione, qualche volta l'assicurato ha intrapreso dei viaggi di

rappresentanza all'estero e a __________

per incontri con possibili fornitori e/o clienti, per le cui spese – come già

evidenziato – ha ricevuto un rimborso effettivo da RI 2 (doc. IX).

Eseguendo queste funzioni,

e con le modalità descritte, a favore della SA, pur in qualità di azionista

della medesima l'assicurato ha

pertanto sopportato un rischio economico legato all'esercizio della sua

attività (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/

Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56 ad art. 5 LAVS).

In specie risulta dunque un rischio

aziendale come richiesto dalla giurisprudenza, tipico di un’attività lucrativa

di carattere indipendente (STFA del 29 dicembre 2003 nella causa B., H 320/01).

15.

Considerate

tutte le circostanze evidenziate, le tesi ricorsuali trovano accoglimento. I

diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in

materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali per il periodo in

oggetto, di una persona indipendente. Le caratteristiche di un'attività indipendente

sono infatti predominanti rispetto alle ragioni di affiliare l'assicurato come

un dipendente della società ricorrente.

Di conseguenza, la

decisione su opposizione della Cassa che ha qualificato l'assicurato come

dipendente della SA è errata e come tale va annullata. I redditi versati

all'assicurato durante il periodo aprile 2002-dicembre 2004 (complessivamente

Fr. 44'820.-, sebbene la Cassa

li abbia fissati in Fr. 44'060.-)

vanno pertanto considerati come suo onorario, su cui non vanno prelevati

contributi paritetici. Per questo periodo contributivo, la Cassa dovrà dunque

emanare una nuova decisione di fissazione dei contributi che non comprenda

questi onorari, ma soltanto i salari versati a __________.

16.

Nella

misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal

diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per quanto il presente

giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per

assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo

giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante

ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti);

pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.

Sebbene siano vincenti

in causa, i ricorrenti non hanno diritto a ripetibili siccome non sono

patrocinati (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi, congiunti, sono accolti.

§ Le

decisioni impugnate sono annullate e gli incarti trasmessi alla Cassa di

compensazione affinché emani una nuova decisione di fissazione dei contributi

conformandosi agli esposti considerandi.

2. Non

si prelevano tasse e spese, e non si accordano ripetibili.

3. Nella

misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4. Per

quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene

comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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