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Decisione

30.2006.150

Uscire da un piazzale omettendo di osservare un segnale di divieto di accesso

24 maggio 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I segnali e le demarcazioni

devono essere posati laddove ciò è reso necessario dalle circostanze concrete

delle vie di comunicazione; le limitazioni e prescrizioni della circolazione

devono essere indicati esclusivamente con l’apposita segnaletica (Bussy/Rusconi, op. cit., ad. art 5

LCStr, n. 4.1 e 4.4).

Affinché sia valido, un

segnale (o una demarcazione) deve essere facilmente riconoscibile e con sufficiente

anticipo, essere leggibile, non dare adito a confusione, essere posto sul lato

destro della carreggiata (tranne casi eccezionali in cui è ammessa la posa sul

lato sinistro o su entrambi i lati) e, infine, essere situato a un’altezza

variabile tra i 60 cm e i 3.50 m dal punto più alto delle carreggiata. Inoltre,

il segnale (o la demarcazione) deve far parte del catalogo prestabilito dall’Ordinanza

sulla segnaletica stradale (OSStr).

Il Tribunale federale,

pronunciandosi sulla forza obbligatoria della segnaletica stradale, ha tuttavia

relativizzato la portata delle condizioni di validità della medesima. Nella DTF

99 IV 164 i giudici dell’alta corte hanno infatti precisato che i segnali e le

demarcazioni esistenti devono essere osservati così come posti, in quanto, di

principio, esprimono la forza obbligatoria della decisione di regolamentazione,

ciò che costituisce un caso d’applicazione del principio della sicurezza del

diritto; in altri termini, i segnali devono essere rispettati anche se non sono

posizionati regolarmente e valevolmente, il loro aspetto esteriore non

permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Fanno

unicamente eccezione quei casi in cui la posa della segnaletica è

manifestamente dovuta a un errore o a una dimenticanza.

8. Nella fattispecie, non

vi sono dubbi che la posa della segnaletica era necessaria. Lo spazio

antistante il Garage __________ è caratterizzato da una doppia apertura sulla

strada principale, di cui una confinante con una siepe che si estende lungo

buona parte di quest’ultima e che rende difficoltosa la visuale (cfr.

documentazione fotografica). La posa del segnale di “divieto d’accesso” è stata

quindi dettata da un bisogno di rendere l’immissione nel flusso della

circolazione più sicura. Ininfluente è quindi il fatto che tale segnaletica sia

stata posata alla giusta altezza o qualche centimetro più in basso: la sua

importanza è tale che andava rispettata indipendentemente dal fatto che fosse

stata posata in modo non conforme alle prescrizioni in materia.

La presenza dei doppi segnali di

“divieto d’accesso” (posti alle estremità dell’accesso al parcheggio) e di “direzione

obbligatoria” (in corrispondenza dell’uscita) sul medesimo muro non dà inoltre adito

a nessuna confusione, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente. Gli

stessi, rafforzati peraltro dalla presenza di una vistosa segnaletica

orizzontale (costituita da frecce di notevoli dimensioni nel senso da seguire),

sono infatti necessari per indicare all’utente quale sbocco sulla strada

principale costituisce l’entrata, rispettivamente l’uscita. Sarebbe più che

altro la mancanza di segnaletica a creare confusione e insicurezza nel

conducente. Per di più, la distanza esistente tra i due diversi segnali è tale

per cui difficilmente non si riuscirebbe a recepirne il significato.

Di transenna, come detto, si

noti che l’insorgente nel suo verbale d’interrogatorio 30 giugno 2005 aveva

affermato che l’inosservanza del segnale di divieto non era dovuta al fatto che

lo stesso non fosse valido, ma piuttosto perché non si era accorta che il

piazzale disponesse di un’entrata e di un’uscita, non avvedendosi, in sostanza,

dell’ampia segnaletica ivi presente, ciò che non costituisce in ogni caso un

fatto giustificativo atto a far decadere l’infrazione commessa e denota semmai un

comportamento disattento della medesima. Su questo punto, il ricorso si rivela

pertanto infondato.

9. Per quanto attiene

all’inosservanza dell’obbligo d’accordare la precedenza ai veicoli prioritari e

alla conseguente collisione, la ricorrente contesta che le si possa ascrivere

una qualsiasi colpa: la causa dell’incidente, a suo dire, è da ricercare

unicamente nel comportamento del co-protagonista __________.

Così facendo, l’insorgente dimentica

però che l’infrazione ascrittale non è quella di aver provocato la collisione,

bensì di non aver rispettato il diritto di precedenza di un autoveicolo,

comportamento in causalità con la collisione.

Al fine di stabilire se il

diritto alla precedenza sia stato violato dall’insorgente è necessario determinare

la dinamica dell’accaduto, ritenuto che in concreto si può far riferimento

unicamente a quanto affermato dalle persone coinvolte nella collisione, dato

che le loro vetture sono state spostate prima dell’arrivo degli agenti della polizia

cantonale.

A tal proposito è d’obbligo un

inciso. Nel suo ricorso, ma anche in alcuni scritti precedenti, l’insorgente

contesta il lavoro svolto dagli agenti di polizia.

Tale contestazione porta

principalmente sul mancato rilevamento della posizione in cui si trovavano alcuni

pezzi di vetro del fanale della Jaguar condotta dalla multata e sulla mancata

audizione in qualità di teste dell’amico __________.

Le doglianze sull’operato della

polizia vanno integralmente respinte. Gli agenti intervenuti sul posto hanno

dovuto limitarsi a raccogliere le versioni dei protagonisti dato che le vetture

erano già state rimosse dalla carreggiata per decisione degli stessi; una

precisa ricostruzione della dinamica della collisione era quindi impossibile.

Gli stessi hanno unicamente potuto constatare che sul campo stradale non era

visibile alcuna traccia di frenata. L’assenza di una precisa ricostruzione

dell’accaduto non è certo dovuta all’agire lacunoso degli agenti, ma alle

circostanze con cui sono stati confrontati.

Quanto alla mancata audizione

dell’amico, l’autorità di prime cure, confermando la scelta operata dall’autorità

d’indagine, ha di fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove,

ritenendo di avere sufficienti elementi per statuire (DTF

125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza,

124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Del resto, la ricorrente ha potuto

produrre la dichiarazione testimoniale scritta dell’amico che è stata acquisita

agli atti.

L’insorgente si duole inoltre del

fatto che il verbale d’interrogatorio allestito dai medesimi agenti contiene

dichiarazioni in parte false e sbagliate, che non le è stato tradotto prima

della sottoscrizione, se non in modo telegrafico. Sostiene poi che da subito ha

potuto constatare che l’interprete non aveva le conoscenze giuridiche e

tecniche necessarie per svolgere la sua funzione (cfr. lettera 5 ottobre 2005

alla Sezione della circolazione nell’ambito della procedura amministrativa).

Orbene, anche quanto sollevato

in relazione alla scorretta e incompleta verbalizzazione appare dubbioso agli

occhi di questo giudice. Nel verbale (durato all’incirca un’ora) non risultano

infatti riserve della ricorrente riguardo alla presunta incapacità

dell’interprete, alla mancata traduzione integrale del verbale o a qualsiasi

altro problema sorto durante l’interrogatorio. Inoltre la contestazione del

medesimo è avvenuta - in modo generico - unicamente tre mesi più tardi (cfr.

scritto 30 settembre 2005 alla Sezione della circolazione nell’ambito della

procedura amministrativa parallela), per il che la censura appare tardiva. Se l’insorgente

avesse effettivamente avuto delle rimostranze in merito a quanto verbalizzato e

alle competenze specifiche dell’interprete, se ne doveva trovare traccia, se

non nel verbale stesso, almeno poco tempo dopo l’audizione presso gli uffici

della polizia cantonale, ciò che invece non è avvenuto. Anche su questo punto,

il ricorso deve essere respinto.

Non di meno, gli elementi

necessari all’odierno giudizio, di cui si dirà in seguito, emergono chiaramente

dalla documentazione agli atti e non sono contestati dalla ricorrente.

10. La dinamica della

collisione può essere così riassunta: il 30 giugno 2005 la ricorrente, a bordo

di una Jaguar – in compagnia dal signor __________t, conducente di un Range

Rover – lasciava il piazzale adiacente il __________ decisa a svoltare a

Considerandi

sinistra per immettersi sulla strada cantonale in direzione di __________. Mentre

il signor __________ si avvicinava al ciglio della strada e verificava che non

sopraggiungessero né pedoni, né veicoli, la ricorrente si posizionava al suo

fianco, sul lato destro. Una volta accertati che entrambi i sensi di marcia erano

liberi, il signor __________ si immetteva sulla strada con l’intenzione di

raggiungere la carreggiata opposta, in direzione di __________. Lo stesso

faceva la multata, sempre appaiata sul lato destro del Range Rover. In quel

momento, vedendo giungere un veicolo sulla sua sinistra, il signor __________

si arrestava, mentre la ricorrente continuava la sua marcia, superando in parte

il veicolo dell’amico e andando così a collidere con la vettura del

co-protagonista __________.

Questa versione dell’accaduto

è confermata dalla ricorrente medesima (cfr. ricorso 12 maggio 2006, p. 3), dal

signor __________ (cfr. dichiarazione 29 settembre 2005) e dal signor __________

(cfr. verbale d’interrogatorio 30 giugno 2006).

11.

Giusta l’art. 15 cpv. 3

ONC chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una

fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste,

da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede

deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi

punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario,

chiedere a una persona di controllare la manovra.

Concedere la precedenza

significa che il conducente che vi è tenuto non deve continuare la sua manovra

o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di altri veicoli

a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità. Tranne in

caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza si estende

su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in un punto

determinato dell’intersezione (DTF 102 IV 259).

Chi è tenuto a dare la

precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve

ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione

(art. 14 ONC). La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione”

quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata del debitore della

precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco

la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con

un’accelerazione (DTF 105 IV 341). La riduzione della velocità prima dell’intersezione

è una condizione primordiale da rispettare, in primo luogo per essere in grado

di rendersi conto se sulla strada prioritaria giungono dei veicoli e, in

secondo luogo, per essere in grado di concedere la precedenza a chi ne ha

diritto (Bussy/Rusconi, op. cit.,

ad art. 36 LCStr, n. 3.4.5). L’arresto del veicolo s’impone quando il debitore

del diritto di precedenza constata che non può liberare la carreggiata prima

dell’arrivo del veicolo prioritario e ciò con un margine di sicurezza sufficiente

(Bussy/Rusconi, op. cit., ad art.

36.

LCStr, n. 3.4.6). Il conducente non prioritario deve quindi avanzare fino al

bordo dell’intersezione in modo da essere visto dagli altri utenti della strada

e in modo d’avere una buona visuale del traffico; egli deve volgere il suo

sguardo e la sua attenzione da entrambi i lati della strada, senza diminuire

questa attenzione nel corso della manovra d’entrata nella circolazione (DTF 85

IV 146). Se la manovra che il debitore del diritto di precedenza intende

eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata, le precauzioni da lui prese devono

essere tali da poter portare a termine la manovra in una sola volta, senza

dover rallentare o arrestare la marcia (DTF 99 IV 173; DTF 105 IV 341).

12.

Dalla ricostruzione

della dinamica dell’incidente emerge in modo palese che la ricorrente ha

violato le regole più elementari del diritto di precedenza, compiendo una

manovra a dir poco temeraria. In effetti, posizionandosi sul lato destro del

Range Rover, non poteva essere vista dagli utenti della strada che sopraggiungevano

da sinistra, né soprattutto era in grado di osservare il traffico proveniente

da sinistra, in quanto la sua visuale era completamente ostruita dalle notevoli

dimensioni di tale veicolo.

Così facendo, anche la più

prudente manovra d’entrata in circolazione era atta a causare un pericolo agli

altri utenti della strada che, sorpresi dalla sua presenza, non potevano far

altro che modificare in modo brusco la loro marcia o la loro velocità. Eventualità

che si è poi verificata nella fattispecie.

Checché ne dica il signor__________

- che su questo punto non appare per nulla attendibile - la posizione assunta dall’insorgente

non le garantiva alcuna visibilità della carreggiata alla sua sinistra, essendo

completamente ostruita dal suo Range Rover. Tale mancanza di visibilità non le

permetteva quindi di scorgere i veicoli in provenienza da __________, di

valutare la loro velocità e, di conseguenza, la fattibilità della sua manovra.

La ricorrente non era neppure in grado di reagire di fronte al sopraggiungere di

un veicolo proveniente dalla sua sinistra, in quanto non lo poteva scorgere; per

lo stesso motivo, una frenata per evitare la collisione - come quella eseguita dal

conducente della Range Rover - le era impossibile. In simili circostanze,

occorre concludere che durante tutta la manovra effettuata dall’insorgente,

sono venute meno la prudenza e l’attenzione necessarie per poter rispettare la

precedenza dell’avente diritto. L’infrazione al codice dalla strada non può che

ritenersi realizzata; si noti, di transenna, che a tale conclusione è di fatto

pervenuta anche l’assicurazione responsabilità civile della ricorrente, che,

per suo stesso dire, ha rifuso al co-protagonista l’importo di fr. 4'000.-.

Questa violazione appare

ancora più grave se, come sostiene l’insorgente, l’intersezione si trova

posizionata dopo una curva e in presenza di una collina. La legge impone

infatti al debitore del diritto di precedenza – e non agli altri utenti che già

si trovano sulla strada – di essere maggiormente prudenti nei punti senza

visuale e, se del caso, di farsi aiutare da una terza persona.

Dalla documentazione

fotografica agli atti non è possibile stabilire se la strada in cui è avvenuta

la collisione è caratterizzata da una curva e da una collina, ma se così

dovesse essere, la manovra della ricorrente appare ancora più temeraria e

grave.

13.

Da ultimo, l’insorgente contesta

la decisione dell’autorità di prime cure, in quanto ritiene che l’incidente sia

da ascrivere esclusivamente alla manovra sconsiderata e alla velocità

esorbitante del co-protagonista __________. Essa sostiene infatti che,

trovandosi già ferma oltre la metà della carreggiata, era dovere di

quest’ultimo arrestare la sua corsa permettendole così di portare a termine la

sua manovra.

14.

Il Tribunale federale ha

stabilito che il diritto alla precedenza non è assoluto: in presenza di una

situazione pericolosa o che sembra comportare dei rischi, chi ha la precedenza

non deve fare affidamento su questo diritto a scapito della sicurezza della

circolazione stradale; egli deve compiere tutto quanto è nelle sue facoltà per

evitare la collisione (DTF 99 IV 173; DTF92 IV 138).

Affinché il conducente

prioritario rinunci a esercitare questo suo diritto devono sussistere degli

indizi che lo portino a pensare che il debitore della precedenza gliene

impedirà l’esercizio (DTF 93 IV 32).

Nel caso concreto il

co-protagonista __________ non aveva elementi che potessero indurlo a credere

che il suo diritto di precedenza stava per essere violato. Nel suo campo visivo

vi era unicamente il Range Rover, il quale si è fermato subito dopo aver notato

la sua auto in provenienza da __________. La situazione presentatasi al signor __________

non poteva essere ritenuta pericolosa e non vi erano motivi di credere che il

suo diritto di precedenza sarebbe stato violato. Prova ne è il fatto che la

collisione non è avvenuta con il Range Rover, bensì con la vettura della

ricorrente, che fino a una frazione di secondo prima era invisibile.

Ad ogni buon conto, a nulla

giova alla ricorrente adombrare eventuali colpe del co-protagonista, ove appena

si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni,

sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la

responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa

(DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid 3.3.).

Ne consegue che non spetta al

giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti

in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice

civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli

interessati o le rispettive assicurazioni.

Del resto, al di là delle

affermazioni del teste __________ - che non trovano alcun riscontro negli atti

- non vi sono elementi che inducano a credere che il signor __________

circolasse a una velocità eccessiva (come un pilota di “Formula 1”) e abbia

accelerato dopo aver notato la Range Rover, circostanze che possono anzi essere

escluse considerata la lieve entità dei danni riportati dalle due vetture

coinvolte nell’impatto. Non può certo essere sufficiente per giungere alla

conclusione opposta, il fatto, più volte ribadito dalla ricorrente, che l’altro

conducente percorre quotidianamente la tratta in questione. Il tentativo di far

ricadere la colpa su di lui appare quindi del tutto malvenuto.

15.

In siffatte evenienze

questo giudice, dove aver attentamente vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente

commesso le infrazioni rimproveratele dall’autorità di prime cure.

La multa inflitta è, peraltro,

confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso - manifestamente

infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese, già

versate anticipatamente (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 18 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a

suo carico.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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