30.2006.150
Uscire da un piazzale omettendo di osservare un segnale di divieto di accesso
24 maggio 2007Italiano20 min
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Numero d'incarto:
30.2006.150
Data decisione, Autorità:
24.05.2007, PRPEN
Titolo:
Uscire da un piazzale omettendo di osservare un segnale di divieto di accesso
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.150
8978/690
Bellinzona
24
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 maggio 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
21 aprile 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 20 giugno 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione, con decisione 21
aprile 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 480.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, anticipati tramite il
versamento cauzionale di fr. 610.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura __________ s’immetteva nel flusso della circolazione uscendo da un
piazzale privato omettendo di osservare un segnale indicante divieto di accesso
e di concedere la precedenza ad un autoveicolo circolante sulla pubblica via
per cui collideva con lo stesso”.
Fatti accertati il __________ in
territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3
ONC; 18 cpv. 3 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice - con
toni inutilmente polemici e offensivi, che rasentano l’insolenza e non si
addicono a questa sede - chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali. Il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha
il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato (art.
18 cpv. 3 prima frase OSStr).
Per l’art. 15 cpv. 3 ONC chi
si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un
cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi,
da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la
precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza
visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una
persona di controllare la manovra (cfr. art. 36 cpv. 4 LCStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della
circolazione stradale – in applicazione delle predette disposizioni – ha sanzionato
l’insorgente per aver omesso di osservare un segnale di divieto d’accesso e di
concedere la precedenza a un autoveicolo circolante sulla pubblica via, per cui
collideva con lo stesso.
4. La ricorrente, dal canto
suo, contesta recisamente di aver commesso le infrazioni ascrittele
dall’autorità di prime cure, sostenendo, da un lato che la segnaletica non
andava rispettata, in quanto posata su un terreno privato, rispettivamente
poiché non conforme alle norme sulla segnaletica stradale. Dall’altro lato
pretende che la collisione è da imputare unicamente a una manovra sconsiderata
del co-protagonista, che circolava, a suo dire, a una velocità esorbitante. Delle
specifiche argomentazioni si dirà nei successivi considerandi.
5. Per quanto attiene alla
prima censura, come detto, l’insorgente ritiene di non aver omesso di osservare
il segnale indicante divieto di accesso, in quanto sostiene che detta
segnaletica non era vincolante. In primo luogo, asserisce che, trattandosi di
un fondo privato, la stessa non ha carattere ufficiale. Secondariamente,
afferma che la segnaletica dava adito a confusione, poiché oltre al segnale di
“divieto d’accesso” (2.02), sul medesimo muro è stato affisso anche il segnale
di “direzione obbligatoria” (2.32). Da ultimo, la ricorrente ne contesta la
validità perché il punto più basso del segnale non si trova a 60 cm dal punto
più alto della carreggiata come vuole la legge, ma unicamente a 20-30 cm.
6. Anzitutto va rilevato
che tali censure sono state sollevate solo in un secondo tempo, ritenuto che
subito dopo i fatti la ricorrente ha sostanzialmente ammesso di non aver scorto
nessuna segnaletica, ciò che ha del resto ribadito con scritto 5 ottobre 2005,
a pag. 3, nell’ambito della procedura amministrativa parallela.
Al di là di tale
considerazione, entrando nel merito delle censure, si rileva che per l’art. 1
cpv. 2 LCStr, i conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati
alle norme della circolazione (art. 26 a 57) su tutte le strade che servono
alla circolazione pubblica.
Sono strade pubbliche nel
senso della LCStr le vie di comunicazione e gli spazi utilizzabili per la
circolazione di tutti gli utenti o di alcuni tra loro, che si tratti di
traffico in movimento o in sosta, che non sono riservati unicamente a un uso
privato. Una strada è aperta alla circolazione pubblica quando,
indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del fondo (FF 1955 p. 9;
DTF 101 IV 173), è messa alla disposizione di una cerchia indeterminata di
persone anche se il suo utilizzo è limitato dalla natura della strada,
rispettivamente dal modo o dallo scopo di utilizzo (DTF 104 IV 105). Dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell’affermare che gli spazi posti davanti ai
garage e alle stazioni di servizio devono essere considerati come strade aperte
alla circolazione pubblica (cfr. Bussy/Rusconi,
Commentaire du code suisse de la circulation routière, ad art. 1 LCStr, n. 2.8
e riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
Ne consegue
che, malgrado nella decisione dell’autorità di prime cure si parli di “piazzale
privato”, la zona antistante il Garage __________ è da considerare strada
pubblica nel senso della LCStr, come tale assoggettata alle relative norme e
ordinanze d’applicazione, e che la segnaletica posata si indirizza a tutti i
conducenti di veicoli a motore che ne fanno uso.
7. La circolazione sulle
strade pubbliche è regolamentata, da una parte dai principi generali – come ad
esempio il principio della prudenza – e, dall’altra, dalla segnaletica e dalle
demarcazioni emanate dal Consiglio federale (art. 5 LCStr).
Fatti
I segnali e le demarcazioni
devono essere posati laddove ciò è reso necessario dalle circostanze concrete
delle vie di comunicazione; le limitazioni e prescrizioni della circolazione
devono essere indicati esclusivamente con l’apposita segnaletica (Bussy/Rusconi, op. cit., ad. art 5
LCStr, n. 4.1 e 4.4).
Affinché sia valido, un
segnale (o una demarcazione) deve essere facilmente riconoscibile e con sufficiente
anticipo, essere leggibile, non dare adito a confusione, essere posto sul lato
destro della carreggiata (tranne casi eccezionali in cui è ammessa la posa sul
lato sinistro o su entrambi i lati) e, infine, essere situato a un’altezza
variabile tra i 60 cm e i 3.50 m dal punto più alto delle carreggiata. Inoltre,
il segnale (o la demarcazione) deve far parte del catalogo prestabilito dall’Ordinanza
sulla segnaletica stradale (OSStr).
Il Tribunale federale,
pronunciandosi sulla forza obbligatoria della segnaletica stradale, ha tuttavia
relativizzato la portata delle condizioni di validità della medesima. Nella DTF
99 IV 164 i giudici dell’alta corte hanno infatti precisato che i segnali e le
demarcazioni esistenti devono essere osservati così come posti, in quanto, di
principio, esprimono la forza obbligatoria della decisione di regolamentazione,
ciò che costituisce un caso d’applicazione del principio della sicurezza del
diritto; in altri termini, i segnali devono essere rispettati anche se non sono
posizionati regolarmente e valevolmente, il loro aspetto esteriore non
permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Fanno
unicamente eccezione quei casi in cui la posa della segnaletica è
manifestamente dovuta a un errore o a una dimenticanza.
8. Nella fattispecie, non
vi sono dubbi che la posa della segnaletica era necessaria. Lo spazio
antistante il Garage __________ è caratterizzato da una doppia apertura sulla
strada principale, di cui una confinante con una siepe che si estende lungo
buona parte di quest’ultima e che rende difficoltosa la visuale (cfr.
documentazione fotografica). La posa del segnale di “divieto d’accesso” è stata
quindi dettata da un bisogno di rendere l’immissione nel flusso della
circolazione più sicura. Ininfluente è quindi il fatto che tale segnaletica sia
stata posata alla giusta altezza o qualche centimetro più in basso: la sua
importanza è tale che andava rispettata indipendentemente dal fatto che fosse
stata posata in modo non conforme alle prescrizioni in materia.
La presenza dei doppi segnali di
“divieto d’accesso” (posti alle estremità dell’accesso al parcheggio) e di “direzione
obbligatoria” (in corrispondenza dell’uscita) sul medesimo muro non dà inoltre adito
a nessuna confusione, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente. Gli
stessi, rafforzati peraltro dalla presenza di una vistosa segnaletica
orizzontale (costituita da frecce di notevoli dimensioni nel senso da seguire),
sono infatti necessari per indicare all’utente quale sbocco sulla strada
principale costituisce l’entrata, rispettivamente l’uscita. Sarebbe più che
altro la mancanza di segnaletica a creare confusione e insicurezza nel
conducente. Per di più, la distanza esistente tra i due diversi segnali è tale
per cui difficilmente non si riuscirebbe a recepirne il significato.
Di transenna, come detto, si
noti che l’insorgente nel suo verbale d’interrogatorio 30 giugno 2005 aveva
affermato che l’inosservanza del segnale di divieto non era dovuta al fatto che
lo stesso non fosse valido, ma piuttosto perché non si era accorta che il
piazzale disponesse di un’entrata e di un’uscita, non avvedendosi, in sostanza,
dell’ampia segnaletica ivi presente, ciò che non costituisce in ogni caso un
fatto giustificativo atto a far decadere l’infrazione commessa e denota semmai un
comportamento disattento della medesima. Su questo punto, il ricorso si rivela
pertanto infondato.
9. Per quanto attiene
all’inosservanza dell’obbligo d’accordare la precedenza ai veicoli prioritari e
alla conseguente collisione, la ricorrente contesta che le si possa ascrivere
una qualsiasi colpa: la causa dell’incidente, a suo dire, è da ricercare
unicamente nel comportamento del co-protagonista __________.
Così facendo, l’insorgente dimentica
però che l’infrazione ascrittale non è quella di aver provocato la collisione,
bensì di non aver rispettato il diritto di precedenza di un autoveicolo,
comportamento in causalità con la collisione.
Al fine di stabilire se il
diritto alla precedenza sia stato violato dall’insorgente è necessario determinare
la dinamica dell’accaduto, ritenuto che in concreto si può far riferimento
unicamente a quanto affermato dalle persone coinvolte nella collisione, dato
che le loro vetture sono state spostate prima dell’arrivo degli agenti della polizia
cantonale.
A tal proposito è d’obbligo un
inciso. Nel suo ricorso, ma anche in alcuni scritti precedenti, l’insorgente
contesta il lavoro svolto dagli agenti di polizia.
Tale contestazione porta
principalmente sul mancato rilevamento della posizione in cui si trovavano alcuni
pezzi di vetro del fanale della Jaguar condotta dalla multata e sulla mancata
audizione in qualità di teste dell’amico __________.
Le doglianze sull’operato della
polizia vanno integralmente respinte. Gli agenti intervenuti sul posto hanno
dovuto limitarsi a raccogliere le versioni dei protagonisti dato che le vetture
erano già state rimosse dalla carreggiata per decisione degli stessi; una
precisa ricostruzione della dinamica della collisione era quindi impossibile.
Gli stessi hanno unicamente potuto constatare che sul campo stradale non era
visibile alcuna traccia di frenata. L’assenza di una precisa ricostruzione
dell’accaduto non è certo dovuta all’agire lacunoso degli agenti, ma alle
circostanze con cui sono stati confrontati.
Quanto alla mancata audizione
dell’amico, l’autorità di prime cure, confermando la scelta operata dall’autorità
d’indagine, ha di fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove,
ritenendo di avere sufficienti elementi per statuire (DTF
125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza,
124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Del resto, la ricorrente ha potuto
produrre la dichiarazione testimoniale scritta dell’amico che è stata acquisita
agli atti.
L’insorgente si duole inoltre del
fatto che il verbale d’interrogatorio allestito dai medesimi agenti contiene
dichiarazioni in parte false e sbagliate, che non le è stato tradotto prima
della sottoscrizione, se non in modo telegrafico. Sostiene poi che da subito ha
potuto constatare che l’interprete non aveva le conoscenze giuridiche e
tecniche necessarie per svolgere la sua funzione (cfr. lettera 5 ottobre 2005
alla Sezione della circolazione nell’ambito della procedura amministrativa).
Orbene, anche quanto sollevato
in relazione alla scorretta e incompleta verbalizzazione appare dubbioso agli
occhi di questo giudice. Nel verbale (durato all’incirca un’ora) non risultano
infatti riserve della ricorrente riguardo alla presunta incapacità
dell’interprete, alla mancata traduzione integrale del verbale o a qualsiasi
altro problema sorto durante l’interrogatorio. Inoltre la contestazione del
medesimo è avvenuta - in modo generico - unicamente tre mesi più tardi (cfr.
scritto 30 settembre 2005 alla Sezione della circolazione nell’ambito della
procedura amministrativa parallela), per il che la censura appare tardiva. Se l’insorgente
avesse effettivamente avuto delle rimostranze in merito a quanto verbalizzato e
alle competenze specifiche dell’interprete, se ne doveva trovare traccia, se
non nel verbale stesso, almeno poco tempo dopo l’audizione presso gli uffici
della polizia cantonale, ciò che invece non è avvenuto. Anche su questo punto,
il ricorso deve essere respinto.
Non di meno, gli elementi
necessari all’odierno giudizio, di cui si dirà in seguito, emergono chiaramente
dalla documentazione agli atti e non sono contestati dalla ricorrente.
10. La dinamica della
collisione può essere così riassunta: il 30 giugno 2005 la ricorrente, a bordo
di una Jaguar – in compagnia dal signor __________t, conducente di un Range
Rover – lasciava il piazzale adiacente il __________ decisa a svoltare a
Considerandi
sinistra per immettersi sulla strada cantonale in direzione di __________. Mentre
il signor __________ si avvicinava al ciglio della strada e verificava che non
sopraggiungessero né pedoni, né veicoli, la ricorrente si posizionava al suo
fianco, sul lato destro. Una volta accertati che entrambi i sensi di marcia erano
liberi, il signor __________ si immetteva sulla strada con l’intenzione di
raggiungere la carreggiata opposta, in direzione di __________. Lo stesso
faceva la multata, sempre appaiata sul lato destro del Range Rover. In quel
momento, vedendo giungere un veicolo sulla sua sinistra, il signor __________
si arrestava, mentre la ricorrente continuava la sua marcia, superando in parte
il veicolo dell’amico e andando così a collidere con la vettura del
co-protagonista __________.
Questa versione dell’accaduto
è confermata dalla ricorrente medesima (cfr. ricorso 12 maggio 2006, p. 3), dal
signor __________ (cfr. dichiarazione 29 settembre 2005) e dal signor __________
(cfr. verbale d’interrogatorio 30 giugno 2006).
11.
Giusta l’art. 15 cpv. 3
ONC chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una
fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste,
da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede
deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi
punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario,
chiedere a una persona di controllare la manovra.
Concedere la precedenza
significa che il conducente che vi è tenuto non deve continuare la sua manovra
o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di altri veicoli
a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità. Tranne in
caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza si estende
su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in un punto
determinato dell’intersezione (DTF 102 IV 259).
Chi è tenuto a dare la
precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve
ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione
(art. 14 ONC). La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione”
quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata del debitore della
precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco
la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con
un’accelerazione (DTF 105 IV 341). La riduzione della velocità prima dell’intersezione
è una condizione primordiale da rispettare, in primo luogo per essere in grado
di rendersi conto se sulla strada prioritaria giungono dei veicoli e, in
secondo luogo, per essere in grado di concedere la precedenza a chi ne ha
diritto (Bussy/Rusconi, op. cit.,
ad art. 36 LCStr, n. 3.4.5). L’arresto del veicolo s’impone quando il debitore
del diritto di precedenza constata che non può liberare la carreggiata prima
dell’arrivo del veicolo prioritario e ciò con un margine di sicurezza sufficiente
(Bussy/Rusconi, op. cit., ad art.
36.
LCStr, n. 3.4.6). Il conducente non prioritario deve quindi avanzare fino al
bordo dell’intersezione in modo da essere visto dagli altri utenti della strada
e in modo d’avere una buona visuale del traffico; egli deve volgere il suo
sguardo e la sua attenzione da entrambi i lati della strada, senza diminuire
questa attenzione nel corso della manovra d’entrata nella circolazione (DTF 85
IV 146). Se la manovra che il debitore del diritto di precedenza intende
eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata, le precauzioni da lui prese devono
essere tali da poter portare a termine la manovra in una sola volta, senza
dover rallentare o arrestare la marcia (DTF 99 IV 173; DTF 105 IV 341).
12.
Dalla ricostruzione
della dinamica dell’incidente emerge in modo palese che la ricorrente ha
violato le regole più elementari del diritto di precedenza, compiendo una
manovra a dir poco temeraria. In effetti, posizionandosi sul lato destro del
Range Rover, non poteva essere vista dagli utenti della strada che sopraggiungevano
da sinistra, né soprattutto era in grado di osservare il traffico proveniente
da sinistra, in quanto la sua visuale era completamente ostruita dalle notevoli
dimensioni di tale veicolo.
Così facendo, anche la più
prudente manovra d’entrata in circolazione era atta a causare un pericolo agli
altri utenti della strada che, sorpresi dalla sua presenza, non potevano far
altro che modificare in modo brusco la loro marcia o la loro velocità. Eventualità
che si è poi verificata nella fattispecie.
Checché ne dica il signor__________
- che su questo punto non appare per nulla attendibile - la posizione assunta dall’insorgente
non le garantiva alcuna visibilità della carreggiata alla sua sinistra, essendo
completamente ostruita dal suo Range Rover. Tale mancanza di visibilità non le
permetteva quindi di scorgere i veicoli in provenienza da __________, di
valutare la loro velocità e, di conseguenza, la fattibilità della sua manovra.
La ricorrente non era neppure in grado di reagire di fronte al sopraggiungere di
un veicolo proveniente dalla sua sinistra, in quanto non lo poteva scorgere; per
lo stesso motivo, una frenata per evitare la collisione - come quella eseguita dal
conducente della Range Rover - le era impossibile. In simili circostanze,
occorre concludere che durante tutta la manovra effettuata dall’insorgente,
sono venute meno la prudenza e l’attenzione necessarie per poter rispettare la
precedenza dell’avente diritto. L’infrazione al codice dalla strada non può che
ritenersi realizzata; si noti, di transenna, che a tale conclusione è di fatto
pervenuta anche l’assicurazione responsabilità civile della ricorrente, che,
per suo stesso dire, ha rifuso al co-protagonista l’importo di fr. 4'000.-.
Questa violazione appare
ancora più grave se, come sostiene l’insorgente, l’intersezione si trova
posizionata dopo una curva e in presenza di una collina. La legge impone
infatti al debitore del diritto di precedenza – e non agli altri utenti che già
si trovano sulla strada – di essere maggiormente prudenti nei punti senza
visuale e, se del caso, di farsi aiutare da una terza persona.
Dalla documentazione
fotografica agli atti non è possibile stabilire se la strada in cui è avvenuta
la collisione è caratterizzata da una curva e da una collina, ma se così
dovesse essere, la manovra della ricorrente appare ancora più temeraria e
grave.
13.
Da ultimo, l’insorgente contesta
la decisione dell’autorità di prime cure, in quanto ritiene che l’incidente sia
da ascrivere esclusivamente alla manovra sconsiderata e alla velocità
esorbitante del co-protagonista __________. Essa sostiene infatti che,
trovandosi già ferma oltre la metà della carreggiata, era dovere di
quest’ultimo arrestare la sua corsa permettendole così di portare a termine la
sua manovra.
14.
Il Tribunale federale ha
stabilito che il diritto alla precedenza non è assoluto: in presenza di una
situazione pericolosa o che sembra comportare dei rischi, chi ha la precedenza
non deve fare affidamento su questo diritto a scapito della sicurezza della
circolazione stradale; egli deve compiere tutto quanto è nelle sue facoltà per
evitare la collisione (DTF 99 IV 173; DTF92 IV 138).
Affinché il conducente
prioritario rinunci a esercitare questo suo diritto devono sussistere degli
indizi che lo portino a pensare che il debitore della precedenza gliene
impedirà l’esercizio (DTF 93 IV 32).
Nel caso concreto il
co-protagonista __________ non aveva elementi che potessero indurlo a credere
che il suo diritto di precedenza stava per essere violato. Nel suo campo visivo
vi era unicamente il Range Rover, il quale si è fermato subito dopo aver notato
la sua auto in provenienza da __________. La situazione presentatasi al signor __________
non poteva essere ritenuta pericolosa e non vi erano motivi di credere che il
suo diritto di precedenza sarebbe stato violato. Prova ne è il fatto che la
collisione non è avvenuta con il Range Rover, bensì con la vettura della
ricorrente, che fino a una frazione di secondo prima era invisibile.
Ad ogni buon conto, a nulla
giova alla ricorrente adombrare eventuali colpe del co-protagonista, ove appena
si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni,
sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa
(DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid 3.3.).
Ne consegue che non spetta al
giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti
in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice
civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli
interessati o le rispettive assicurazioni.
Del resto, al di là delle
affermazioni del teste __________ - che non trovano alcun riscontro negli atti
- non vi sono elementi che inducano a credere che il signor __________
circolasse a una velocità eccessiva (come un pilota di “Formula 1”) e abbia
accelerato dopo aver notato la Range Rover, circostanze che possono anzi essere
escluse considerata la lieve entità dei danni riportati dalle due vetture
coinvolte nell’impatto. Non può certo essere sufficiente per giungere alla
conclusione opposta, il fatto, più volte ribadito dalla ricorrente, che l’altro
conducente percorre quotidianamente la tratta in questione. Il tentativo di far
ricadere la colpa su di lui appare quindi del tutto malvenuto.
15.
In siffatte evenienze
questo giudice, dove aver attentamente vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente
commesso le infrazioni rimproveratele dall’autorità di prime cure.
La multa inflitta è, peraltro,
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso - manifestamente
infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese, già
versate anticipatamente (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 18 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a
suo carico.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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