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Decisione

30.2006.151

Posteggiare su un area indicante il divieto di fermata

15 maggio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione __________

ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia fr.

40.- e alle spese fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo __________ in un’area

su cui è segnalato il divieto di fermata.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2

lett. a ONC; 30 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr.

Riguardo alla tempestività

dell'impugnativa va segnalato quanto segue. La decisione 21 aprile 2006 è stata

notificata alla ricorrente in data 24 aprile 2006; tale invio è tuttavia

risultato infruttuoso (cfr. estratto track and trace) a causa del cambiamento

di indirizzo della ricorrente, risalente al mese di dicembre 2004. La medesima

decisione è stata nuovamente inoltrata al corretto indirizzo della ricorrente

in data 4 maggio 2006. Contro tale decisione è stato interposto ricorso con

scritto 18, spedito il 20 maggio 2006. Il medesimo è di conseguenza tempestivo.

Ciò posto, il ricorso è

pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

prima fase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali; il segnale “divieto di parcheggio” (2.50) vieta il

parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art.

30.

cpv. 1 prima frase OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD

commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 230.1).

3.

La

Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha

multato l’insorgente, come detto, per avere posteggiato il veicolo TI __________

in un luogo in cui è segnalato il divieto di fermata.

4.

L’insorgente,

non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado,

ma si giustifica sostenendo che “arrivati ad __________ in prossimità della

funivia, abbiamo trovato uno scenario impressionante, auto parcheggiate su

tutta la strada, sia a destra che a sinistra. In un primo momento, ricordando

la pubblicità che parlava di un autosilo, sono andata in questo, ma era pieno.

A questo punto ho pensato che forse il Comune aveva dato la possibilità di

parcheggiare lungo la strada, visto che era il periodo delle vacanze natalizie

e visto che a volte in base ad alcune manifestazioni ciò accade”.

5.

Come esposto in precedenza,

l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. I

segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni

della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le

demarcazioni. Ne consegue che, in assenza di istruzioni particolari e

divergenti dell’autorità competente, la segnaletica originaria e presente sulla

carreggiata deve essere rispettata.

Dalla documentazione agli atti

non risulta che il giorno in questione fosse stata posata della segnaletica

provvisoria con lo scopo di autorizzare il parcheggio in una zona in cui

solitamente questo era vietato.

È inoltre irrilevante ai fini

del presente giudizio la circostanza menzionata dalla ricorrente, secondo cui

nel medesimo luogo erano posteggiate altre 20/30 vetture. Questo non

l’autorizzava a parcheggiare in dispregio della segnaletica vigente, quand’anche

in buona fede, atteso che quest’ultima non è liberatoria e che non vi sono

elementi che emergono dall’incarto attestanti l’esistenza di un’eventuale

prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine in

materia di multe.

In definitiva, la ricorrente

non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano questo giudice a

scostarsi dalla decisione impugnata.

Vista la particolarità della

fattispecie e la situazione personale e finanziaria della ricorrente, si

prescinde - in via del tutto eccezionale - dal prelievo di oneri processuali di

questa sede.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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