30.2006.151
Posteggiare su un area indicante il divieto di fermata
15 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2006.151
Data decisione, Autorità:
15.05.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggiare su un area indicante il divieto di fermata
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.151
9558/606
Bellinzona
15
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernascconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18/20 maggio 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
21 aprile 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 12 giugno 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione __________
ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia fr.
40.- e alle spese fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo __________ in un’area
su cui è segnalato il divieto di fermata.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2
lett. a ONC; 30 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr.
Riguardo alla tempestività
dell'impugnativa va segnalato quanto segue. La decisione 21 aprile 2006 è stata
notificata alla ricorrente in data 24 aprile 2006; tale invio è tuttavia
risultato infruttuoso (cfr. estratto track and trace) a causa del cambiamento
di indirizzo della ricorrente, risalente al mese di dicembre 2004. La medesima
decisione è stata nuovamente inoltrata al corretto indirizzo della ricorrente
in data 4 maggio 2006. Contro tale decisione è stato interposto ricorso con
scritto 18, spedito il 20 maggio 2006. Il medesimo è di conseguenza tempestivo.
Ciò posto, il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
prima fase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali; il segnale “divieto di parcheggio” (2.50) vieta il
parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art.
30.
cpv. 1 prima frase OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD
commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 230.1).
3.
La
Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha
multato l’insorgente, come detto, per avere posteggiato il veicolo TI __________
in un luogo in cui è segnalato il divieto di fermata.
4.
L’insorgente,
non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado,
ma si giustifica sostenendo che “arrivati ad __________ in prossimità della
funivia, abbiamo trovato uno scenario impressionante, auto parcheggiate su
tutta la strada, sia a destra che a sinistra. In un primo momento, ricordando
la pubblicità che parlava di un autosilo, sono andata in questo, ma era pieno.
A questo punto ho pensato che forse il Comune aveva dato la possibilità di
parcheggiare lungo la strada, visto che era il periodo delle vacanze natalizie
e visto che a volte in base ad alcune manifestazioni ciò accade”.
5.
Come esposto in precedenza,
l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. I
segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni
della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le
demarcazioni. Ne consegue che, in assenza di istruzioni particolari e
divergenti dell’autorità competente, la segnaletica originaria e presente sulla
carreggiata deve essere rispettata.
Dalla documentazione agli atti
non risulta che il giorno in questione fosse stata posata della segnaletica
provvisoria con lo scopo di autorizzare il parcheggio in una zona in cui
solitamente questo era vietato.
È inoltre irrilevante ai fini
del presente giudizio la circostanza menzionata dalla ricorrente, secondo cui
nel medesimo luogo erano posteggiate altre 20/30 vetture. Questo non
l’autorizzava a parcheggiare in dispregio della segnaletica vigente, quand’anche
in buona fede, atteso che quest’ultima non è liberatoria e che non vi sono
elementi che emergono dall’incarto attestanti l’esistenza di un’eventuale
prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine in
materia di multe.
In definitiva, la ricorrente
non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano questo giudice a
scostarsi dalla decisione impugnata.
Vista la particolarità della
fattispecie e la situazione personale e finanziaria della ricorrente, si
prescinde - in via del tutto eccezionale - dal prelievo di oneri processuali di
questa sede.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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