30.2006.153
Circolare ad una velocità che supera il limite consentito, accertamento con apparecchio radar.
15 maggio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2006.153
Data decisione, Autorità:
15.05.2007, PRPEN
Titolo:
Circolare ad una velocità che supera il limite consentito, accertamento con apparecchio radar.
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.153
10778/604
Bellinzona
15
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 maggio 2006
presentato da
RI 1
difeso da:
Lic. iur. __________, Studio legale Avv. DI 1
contro
la decisione
5 maggio 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione,
viste le osservazioni 29 maggio 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione, con decisione 5
maggio 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 80.- e alle spese fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura __________ ha circolato sull’autostrada a velocità superante gli 80
km/h prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 112 km/h; velocità
punibile dedotta la tolleranza: 106 km/h)”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.
5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione, nelle osservazioni 29 maggio 2006, propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Preliminarmente, il ricorrente
lamenta un’asserta violazione del diritto di essere sentito, nella misura in
cui i propri scritti 13 febbraio, 1° e 29 marzo 2006 sono stati considerati
come osservazioni dall’autorità di prime cure, mentre si trattava semmai di
richieste di complemento d’inchiesta, rimaste inevase; tale agire, a suo dire,
lo avrebbe quindi privato del suo diritto di essere sentito, dovendosi pertanto
pronunciare l’annullamento in ordine della decisione avversata.
Principio fondamentale della
procedura giudiziaria, e in particolare della procedura penale, il diritto di
essere sentito - per quanto qui interessa - permette alla persona ritenuta
colpevole di aver commesso una contravvenzione, un crimine o un delitto, la
possibilità di visionare gli atti componenti il suo incarto e di esprimersi in
merito alle accuse ascrittegli.
La legge di procedura per le
contravvenzioni garantisce tale diritto, obbligando l’autorità di prime cure ad
assegnare al denunciato un termine di quindici giorni per presentare le proprie
osservazioni, a permettere a quest’ultimo di chiedere un complemento
d’inchiesta e a mettergli a disposizione gli atti componenti l’incarto (art. 3
LPContr); spetta tuttavia all’interessato attivarsi per consultare lo stesso.
Qualora questo diritto non dovesse essere rispettato, la decisione
dell’autorità di prima istanza deve essere annullata.
In specie, va anzitutto
rilevato che le lettere di cui fa menzione il ricorrente non possono essere
considerate quali richieste di complemento d’inchiesta. Con tali scritti egli
ha semplicemente chiesto di poter avere copia dei documenti riguardanti la
taratura dell’apparecchio radar utilizzato il giorno del controllo di velocità;
non è mai stata questione di assunzione di nuovi ed ulteriori mezzi di prova,
ma unicamente di visione degli atti. Di transenna, si noti che tale richiesta
sembra essere fine a sé stessa, ritenuto che egli si limitava ad esprimere il
dubbio che fosse lui alla guida, ma non ha mai contestato la velocità
ascrittagli, se non per la prima volta con il gravame.
Ad ogni buon conto, per ben tre
volte gli è stata offerta la possibilità sia di visionare l’incarto che lo
riguardava (cfr. rapporto di segnalazione 16 febbraio 2006; scritti 2 e 31
marzo 2006 della Polizia cantonale, con cui veniva informato che l’incarto era
stato trasmesso alla Sezione della circolazione, con sede, così come l’autorità
d’indagine, a Camorino, __________, sia di presentare le proprie osservazioni
(cfr. rapporto di contravvenzione 16 febbraio 2006; scritto 21 marzo 2006
dell’autorità di prime cure). In proposito, si osserva che non ha fatto uso di
tale possibilità neanche quando gli sono stati forniti i dati tecnici relativi
alle prove di funzionamento del radar utilizzato per il rilevamento e le
certificazioni federali, rinunciando così di propria spontanea volontà a esercitare
il diritto a lui garantito.
Le doglianze riguardanti la
violazione del diritto di essere sentito devono di conseguenza essere respinte.
Relativamente alle prove
offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta con
il gravame, mentre non si fa luogo al richiamo dei dati concernenti la taratura
dell’apparecchio MULTIGRAPH, in quanto gli stessi, come peraltro osservato nel
gravame, non esistono, non essendo necessario, come si vedrà, eseguire corse di
prova per verificare il corretto funzionamento dell’apparecchio radar.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito che può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale limita
la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr;
art. 22 cpv. 1 OSStr). Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse
sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (art. 4a cpv.
5.
ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato
l’insorgente, come detto, per aver circolato sull’autostrada a velocità
superante gli 80 km/h prescritti.
4.
Nel merito, l’insorgente
asserisce di aver sempre viaggiato entro i limiti di velocità consentiti, contestando,
in sostanza, l’affidabilità del rilevamento eseguito, a suo dire, nullo, perché
la taratura dell’apparecchio utilizzato non sarebbe avvenuta conformemente alle
disposizioni in materia, segnatamente le istruzioni tecniche del DATEC, che
prescrivono l’effettuazione di una corsa di prova prima e dopo l’utilizzo del
radar.
Sennonché nelle istruzioni
citate dal ricorrente, è previsto che “le prove di funzionamento prescritte
nelle istruzioni per l’uso devono essere effettuate prima di ogni impiego dell’apparecchio
o, se l’apparecchio esegue automaticamente la prova, i risultati devono essere
controllati e iscritti nel verbale della misurazione” (punto 4.2.1).
La formulazione di questo
paragrafo è la conseguenza di una modifica decisa dal medesimo Dipartimento,
entrata in vigore il 1° ottobre 1998, il quale – nello scritto accompagnatorio 10
agosto 1998 alle istruzioni – cita quanto segue:
“per i radar delle
generazioni precedenti, la corsa di controllo era appropriata in quanto gli
apparecchi di misurazione funzionavano a potenze elevate e, spesso, non era
possibile procedere a una verifica dei risultati ottenuti. Gli apparecchi di
misurazione moderni (come il Multanova 6F) verificano costantemente e in modo
automatico la propria capacità di funzionamento. Dal momento in cui vi sono
disturbi, l'apparecchio arresta automaticamente il processo di misurazione.
Vista l'elevata tecnologia di questi apparecchi di controllo della velocità, la
corsa di controllo che serviva ad esaminare la pertinenza della scelta
dell'ubicazione del luogo di misurazione e a verificare i risultati forniti dal
radar è divenuta inutile”.
Ne consegue che,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la taratura
dell’apparecchiatura con corsa di controllo non era più necessaria trattandosi
di un apparecchio Multanova 6F. Indispensabile era unicamente il controllo dei
risultati del test automatico e la sua iscrizione nel verbale della
misurazione, conformemente al punto 4.2.1 delle istruzioni, ciò che dagli atti
risulta essere stato effettuato. Dal predetto verbale emerge inoltre che il
giorno del controllo non vi sono stati problemi di funzionamento
dell’apparecchio utilizzato, regolarmente sottoposto alla verificazione annuale
dell’organo competente (cfr. certificati di verificazione del sistema
cinemometrico a radar e della camera digitale, validi sino al 30 settembre
2006, agli atti).
Anche su questo punto il
gravame risulta pertanto infondato.
In definitiva il ricorrente
non evoca circostanze né adduce argomentazioni che inducano a scostarsi dalla
decisione impugnata.
8.
In siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso
l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
9.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto,
seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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