Lexipedia

Decisione

30.2006.153

Circolare ad una velocità che supera il limite consentito, accertamento con apparecchio radar.

15 maggio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione, con decisione 5

maggio 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 80.- e alle spese fr. 30.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura __________ ha circolato sull’autostrada a velocità superante gli 80

km/h prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 112 km/h; velocità

punibile dedotta la tolleranza: 106 km/h)”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.

5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione, nelle osservazioni 29 maggio 2006, propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Preliminarmente, il ricorrente

lamenta un’asserta violazione del diritto di essere sentito, nella misura in

cui i propri scritti 13 febbraio, 1° e 29 marzo 2006 sono stati considerati

come osservazioni dall’autorità di prime cure, mentre si trattava semmai di

richieste di complemento d’inchiesta, rimaste inevase; tale agire, a suo dire,

lo avrebbe quindi privato del suo diritto di essere sentito, dovendosi pertanto

pronunciare l’annullamento in ordine della decisione avversata.

Principio fondamentale della

procedura giudiziaria, e in particolare della procedura penale, il diritto di

essere sentito - per quanto qui interessa - permette alla persona ritenuta

colpevole di aver commesso una contravvenzione, un crimine o un delitto, la

possibilità di visionare gli atti componenti il suo incarto e di esprimersi in

merito alle accuse ascrittegli.

La legge di procedura per le

contravvenzioni garantisce tale diritto, obbligando l’autorità di prime cure ad

assegnare al denunciato un termine di quindici giorni per presentare le proprie

osservazioni, a permettere a quest’ultimo di chiedere un complemento

d’inchiesta e a mettergli a disposizione gli atti componenti l’incarto (art. 3

LPContr); spetta tuttavia all’interessato attivarsi per consultare lo stesso.

Qualora questo diritto non dovesse essere rispettato, la decisione

dell’autorità di prima istanza deve essere annullata.

In specie, va anzitutto

rilevato che le lettere di cui fa menzione il ricorrente non possono essere

considerate quali richieste di complemento d’inchiesta. Con tali scritti egli

ha semplicemente chiesto di poter avere copia dei documenti riguardanti la

taratura dell’apparecchio radar utilizzato il giorno del controllo di velocità;

non è mai stata questione di assunzione di nuovi ed ulteriori mezzi di prova,

ma unicamente di visione degli atti. Di transenna, si noti che tale richiesta

sembra essere fine a sé stessa, ritenuto che egli si limitava ad esprimere il

dubbio che fosse lui alla guida, ma non ha mai contestato la velocità

ascrittagli, se non per la prima volta con il gravame.

Ad ogni buon conto, per ben tre

volte gli è stata offerta la possibilità sia di visionare l’incarto che lo

riguardava (cfr. rapporto di segnalazione 16 febbraio 2006; scritti 2 e 31

marzo 2006 della Polizia cantonale, con cui veniva informato che l’incarto era

stato trasmesso alla Sezione della circolazione, con sede, così come l’autorità

d’indagine, a Camorino, __________, sia di presentare le proprie osservazioni

(cfr. rapporto di contravvenzione 16 febbraio 2006; scritto 21 marzo 2006

dell’autorità di prime cure). In proposito, si osserva che non ha fatto uso di

tale possibilità neanche quando gli sono stati forniti i dati tecnici relativi

alle prove di funzionamento del radar utilizzato per il rilevamento e le

certificazioni federali, rinunciando così di propria spontanea volontà a esercitare

il diritto a lui garantito.

Le doglianze riguardanti la

violazione del diritto di essere sentito devono di conseguenza essere respinte.

Relativamente alle prove

offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta con

il gravame, mentre non si fa luogo al richiamo dei dati concernenti la taratura

dell’apparecchio MULTIGRAPH, in quanto gli stessi, come peraltro osservato nel

gravame, non esistono, non essendo necessario, come si vedrà, eseguire corse di

prova per verificare il corretto funzionamento dell’apparecchio radar.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito che può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Il Consiglio federale limita

la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr;

art. 22 cpv. 1 OSStr). Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse

sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (art. 4a cpv.

5.

ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato

l’insorgente, come detto, per aver circolato sull’autostrada a velocità

superante gli 80 km/h prescritti.

4.

Nel merito, l’insorgente

asserisce di aver sempre viaggiato entro i limiti di velocità consentiti, contestando,

in sostanza, l’affidabilità del rilevamento eseguito, a suo dire, nullo, perché

la taratura dell’apparecchio utilizzato non sarebbe avvenuta conformemente alle

disposizioni in materia, segnatamente le istruzioni tecniche del DATEC, che

prescrivono l’effettuazione di una corsa di prova prima e dopo l’utilizzo del

radar.

Sennonché nelle istruzioni

citate dal ricorrente, è previsto che “le prove di funzionamento prescritte

nelle istruzioni per l’uso devono essere effettuate prima di ogni impiego dell’apparecchio

o, se l’apparecchio esegue automaticamente la prova, i risultati devono essere

controllati e iscritti nel verbale della misurazione” (punto 4.2.1).

La formulazione di questo

paragrafo è la conseguenza di una modifica decisa dal medesimo Dipartimento,

entrata in vigore il 1° ottobre 1998, il quale – nello scritto accompagnatorio 10

agosto 1998 alle istruzioni – cita quanto segue:

“per i radar delle

generazioni precedenti, la corsa di controllo era appropriata in quanto gli

apparecchi di misurazione funzionavano a potenze elevate e, spesso, non era

possibile procedere a una verifica dei risultati ottenuti. Gli apparecchi di

misurazione moderni (come il Multanova 6F) verificano costantemente e in modo

automatico la propria capacità di funzionamento. Dal momento in cui vi sono

disturbi, l'apparecchio arresta automaticamente il processo di misurazione.

Vista l'elevata tecnologia di questi apparecchi di controllo della velocità, la

corsa di controllo che serviva ad esaminare la pertinenza della scelta

dell'ubicazione del luogo di misurazione e a verificare i risultati forniti dal

radar è divenuta inutile”.

Ne consegue che,

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la taratura

dell’apparecchiatura con corsa di controllo non era più necessaria trattandosi

di un apparecchio Multanova 6F. Indispensabile era unicamente il controllo dei

risultati del test automatico e la sua iscrizione nel verbale della

misurazione, conformemente al punto 4.2.1 delle istruzioni, ciò che dagli atti

risulta essere stato effettuato. Dal predetto verbale emerge inoltre che il

giorno del controllo non vi sono stati problemi di funzionamento

dell’apparecchio utilizzato, regolarmente sottoposto alla verificazione annuale

dell’organo competente (cfr. certificati di verificazione del sistema

cinemometrico a radar e della camera digitale, validi sino al 30 settembre

2006, agli atti).

Anche su questo punto il

gravame risulta pertanto infondato.

In definitiva il ricorrente

non evoca circostanze né adduce argomentazioni che inducano a scostarsi dalla

decisione impugnata.

8.

In siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere

alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso

l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

9.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto,

seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster