30.2006.154
Circolare a velocità che supera il limite consentito nella zona abitata
15 maggio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.154
Data decisione, Autorità:
15.05.2007, PRPEN
Titolo:
Circolare a velocità che supera il limite consentito nella zona abitata
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.154
10157/607
Bellinzona
15
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 maggio 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
5 maggio 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 29 maggio 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione __________
ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di giustizia fr.
100.- e alle spese fr. 30.-, già versati con cauzione di fr. 630.-, per i
seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante
Fatti
i 50 Km/h ivi prescritti (velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 Km/h)”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1
lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
la restituzione dell’eccedenza della garanzia versata e la riduzione della
multa inflittale.
C. La Sezione della
circolazione, con osservazioni 29 maggio 2006, propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima
frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia.
I segnali «Velocità
massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) indicano in Km/h,
la velocità che i veicoli non devono superare nelle località anche se le
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art.
22.
cpv. 1 OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Per l’art. 17 della Legge di
applicazione alla LCStr al contravventore non domiciliato in Svizzera
responsabile di una infrazione alle norme del traffico, può essere chiesto un
deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra
garanzia.
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla
multata di aver circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50
Km/h ivi prescritti (velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 Km/h).
Trattandosi di una cittadina domiciliata all’estero, alla stessa è stato
chiesto - come da prassi - il versamento di un deposito cauzionale di fr. 630.-
a copertura della multa e delle spese amministrative relative all’avvio della
procedura contravvenzionale e all’eventuale procedimento amministrativo
parallelo.
4.
La ricorrente, dal canto
suo, non contesta di aver commesso l’infrazione ascrittale, ma chiede, in primo
luogo, la restituzione dell’importo versato a titolo di deposito cauzionale eccedente
quello fissato nella decisione impugnata, pari a fr. 70.- e, in secondo luogo,
una mitigazione della sanzione inflittale, in quanto si è trattato della sola
infrazione commessa in quarant’anni di guida e inoltre, a suo dire, l’aumento
della velocità si è limitato a una breve tratta all’uscita dalla rotonda.
5.
Come esposto in
precedenza, la velocità massima che i veicoli possono raggiungere nelle
località se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità
sono favorevoli è di 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett a ONC e 22 cpv. 1 OSStr; cfr.
segnali (2.30) «Velocità massima» e (2.30.1) «Velocità massima 50, Limite
generale»).
L’insorgente ritiene la
severità della sanzione ingiustificata in quanto, a suo dire, ha accelerato
unicamente all’uscita della rotatoria, per poi ridurre nuovamente la velocità. Quanto
sostenuto dalla ricorrente - oltre a non essere supportato da alcun riscontro -
non può essere condiviso da questo giudice.
Il limite generale di velocità
massima indica la velocità che i veicoli, qualora le condizioni della strada,
della circolazione e della visibilità lo permettono, possono raggiungere, ma
non superare. Un’accelerazione è quindi consentita unicamente nei limiti di
velocità predisposti dalla segnaletica. Nella fattispecie, la velocità massima
autorizzata era di 50 km/h; la velocità dell’insorgente è stata accertata con
apparecchio radar ed era pari a 75 km/h. Ne consegue che il limite generale è
stato abbondantemente superato e che l’infrazione alle norme della circolazione
è data. La stessa risulta essere particolarmente grave, considerato che è
avvenuta all’interno dell’abitato in una zona densa di costruzioni e di
commerci (soprattutto in prossimità della rotatoria). Irrilevante ai fini del
giudizio è il fatto che la medesima abbia in seguito ridotto la propria
velocità.
6.
A sostegno della
richiesta di riduzione della multa inflitta, la ricorrente afferma inoltre che,
in 40 anni di guida, quella in oggetto è la prima infrazione commessa alle
norme della circolazione.
Anche ammettendo, pur in
difetto di riscontri oggettivi, che l’insorgente è incensurata, ciò non è
sufficiente per una mitigazione della sanzione inflittale. La gravità
dell’infrazione commessa (velocità eccessiva in abitato, dedotta la tolleranza,
di 22 km/h) e la conseguente messa in pericolo degli utenti della strada, non
consentono infatti di concedere una riduzione della multa, la quale risulta
inoltre essere rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge. Per il resto la ricorrente non evoca circostanze né
adduce argomentazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.
7.
Al momento del suo
fermo, all’insorgente è stato chiesto il versamento di un deposito cauzionale
di fr. 630.-, destinato a coprire l’importo della sanzione inflitta nell’ambito
del procedimento contravvenzionale e le spese per il giudizio amministrativo
(art. 17 Legge applicazione LCStr). L’ammontare del deposito cauzionale è
fissato sulla base di tabelle emesse dalla competente autorità cantonale ed è
così composto: fr. 430.- per la multa, fr. 130.- per la tassa e le spese di
giustizia, fr. 70.- per le spese della relativa procedura amministrativa.
Quest’ultimo importo deve essere segnalato dall’agente nell’apposito formulario
di ricevuta per il deposito cauzionale.
Nel caso concreto gli agenti intervenuti
hanno omesso di specificare nell’apposito formulario che l’importo di fr. 70.-
compreso nel deposito cauzionale era destinato al pagamento delle spese per la
procedura amministrativa. Tuttavia, tale dimenticanza non giustifica, a non
averne dubbio, la restituzione di questo importo.
Questo giudice ritiene
nondimeno di doverne tenere conto, prescindendo, in via del tutto eccezionale,
dal prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio.
Il motivo principale del
ricorso risulta infatti essere la richiesta di restituzione dell’eccedenza
versata, ricorso che verosimilmente non sarebbe stato inoltrato se la
ricorrente fosse stata correttamente informata dagli agenti sulla destinazione
della cauzione versata.
In conclusione il ricorso -
infondato - deve essere respinto. Per i motivi appena esposti si rinuncia
tuttavia al prelievo degli oneri processuali di questa sede.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese dell’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia
costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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