Lexipedia

Decisione

30.2006.154

Circolare a velocità che supera il limite consentito nella zona abitata

15 maggio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i 50 Km/h ivi prescritti (velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 Km/h)”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1

lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

la restituzione dell’eccedenza della garanzia versata e la riduzione della

multa inflittale.

C. La Sezione della

circolazione, con osservazioni 29 maggio 2006, propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.

12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima

frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia.

I segnali «Velocità

massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) indicano in Km/h,

la velocità che i veicoli non devono superare nelle località anche se le

condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art.

22.

cpv. 1 OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

Per l’art. 17 della Legge di

applicazione alla LCStr al contravventore non domiciliato in Svizzera

responsabile di una infrazione alle norme del traffico, può essere chiesto un

deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra

garanzia.

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla

multata di aver circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50

Km/h ivi prescritti (velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 Km/h).

Trattandosi di una cittadina domiciliata all’estero, alla stessa è stato

chiesto - come da prassi - il versamento di un deposito cauzionale di fr. 630.-

a copertura della multa e delle spese amministrative relative all’avvio della

procedura contravvenzionale e all’eventuale procedimento amministrativo

parallelo.

4.

La ricorrente, dal canto

suo, non contesta di aver commesso l’infrazione ascrittale, ma chiede, in primo

luogo, la restituzione dell’importo versato a titolo di deposito cauzionale eccedente

quello fissato nella decisione impugnata, pari a fr. 70.- e, in secondo luogo,

una mitigazione della sanzione inflittale, in quanto si è trattato della sola

infrazione commessa in quarant’anni di guida e inoltre, a suo dire, l’aumento

della velocità si è limitato a una breve tratta all’uscita dalla rotonda.

5.

Come esposto in

precedenza, la velocità massima che i veicoli possono raggiungere nelle

località se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità

sono favorevoli è di 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett a ONC e 22 cpv. 1 OSStr; cfr.

segnali (2.30) «Velocità massima» e (2.30.1) «Velocità massima 50, Limite

generale»).

L’insorgente ritiene la

severità della sanzione ingiustificata in quanto, a suo dire, ha accelerato

unicamente all’uscita della rotatoria, per poi ridurre nuovamente la velocità. Quanto

sostenuto dalla ricorrente - oltre a non essere supportato da alcun riscontro -

non può essere condiviso da questo giudice.

Il limite generale di velocità

massima indica la velocità che i veicoli, qualora le condizioni della strada,

della circolazione e della visibilità lo permettono, possono raggiungere, ma

non superare. Un’accelerazione è quindi consentita unicamente nei limiti di

velocità predisposti dalla segnaletica. Nella fattispecie, la velocità massima

autorizzata era di 50 km/h; la velocità dell’insorgente è stata accertata con

apparecchio radar ed era pari a 75 km/h. Ne consegue che il limite generale è

stato abbondantemente superato e che l’infrazione alle norme della circolazione

è data. La stessa risulta essere particolarmente grave, considerato che è

avvenuta all’interno dell’abitato in una zona densa di costruzioni e di

commerci (soprattutto in prossimità della rotatoria). Irrilevante ai fini del

giudizio è il fatto che la medesima abbia in seguito ridotto la propria

velocità.

6.

A sostegno della

richiesta di riduzione della multa inflitta, la ricorrente afferma inoltre che,

in 40 anni di guida, quella in oggetto è la prima infrazione commessa alle

norme della circolazione.

Anche ammettendo, pur in

difetto di riscontri oggettivi, che l’insorgente è incensurata, ciò non è

sufficiente per una mitigazione della sanzione inflittale. La gravità

dell’infrazione commessa (velocità eccessiva in abitato, dedotta la tolleranza,

di 22 km/h) e la conseguente messa in pericolo degli utenti della strada, non

consentono infatti di concedere una riduzione della multa, la quale risulta

inoltre essere rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge. Per il resto la ricorrente non evoca circostanze né

adduce argomentazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

Al momento del suo

fermo, all’insorgente è stato chiesto il versamento di un deposito cauzionale

di fr. 630.-, destinato a coprire l’importo della sanzione inflitta nell’ambito

del procedimento contravvenzionale e le spese per il giudizio amministrativo

(art. 17 Legge applicazione LCStr). L’ammontare del deposito cauzionale è

fissato sulla base di tabelle emesse dalla competente autorità cantonale ed è

così composto: fr. 430.- per la multa, fr. 130.- per la tassa e le spese di

giustizia, fr. 70.- per le spese della relativa procedura amministrativa.

Quest’ultimo importo deve essere segnalato dall’agente nell’apposito formulario

di ricevuta per il deposito cauzionale.

Nel caso concreto gli agenti intervenuti

hanno omesso di specificare nell’apposito formulario che l’importo di fr. 70.-

compreso nel deposito cauzionale era destinato al pagamento delle spese per la

procedura amministrativa. Tuttavia, tale dimenticanza non giustifica, a non

averne dubbio, la restituzione di questo importo.

Questo giudice ritiene

nondimeno di doverne tenere conto, prescindendo, in via del tutto eccezionale,

dal prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio.

Il motivo principale del

ricorso risulta infatti essere la richiesta di restituzione dell’eccedenza

versata, ricorso che verosimilmente non sarebbe stato inoltrato se la

ricorrente fosse stata correttamente informata dagli agenti sulla destinazione

della cauzione versata.

In conclusione il ricorso -

infondato - deve essere respinto. Per i motivi appena esposti si rinuncia

tuttavia al prelievo degli oneri processuali di questa sede.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese dell’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia

costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster