30.2006.156
Parlare al telefono durante la guida senza dispositivo mani libere
15 maggio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2006.156
Data decisione, Autorità:
15.05.2007, PRPEN
Titolo:
Parlare al telefono durante la guida senza dispositivo mani libere
TELEFONO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.156
11129/607
Bellinzona
15
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 maggio 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
12 maggio 2006 n. __________ emessa d Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 7 giugno 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 12 maggio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
100.- per il seguente motivo:
“Ha circolato con il
veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo
mani libere”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. Con comunicazione 7
giugno 2006 la Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve
essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di
comunicazione o di informazione (art. 3cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione stradale contenute nella presente legge o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al
multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza
dispositivo mani libere.
4. Il ricorrente, dal canto
suo, contesta di aver commesso l’infrazione ascrittagli in quanto al momento in
cui sono stati accertati i fatti si trovava al lavoro presso __________ senza
possibilità di lasciare il suo posto perché non disponeva di un rimpiazzo. A
comprova di tale circostanza produce un tabulato del sistema di timbratura, dal
quale si evince che ha iniziato il turno alle 13.19 e terminato alle 17.41,
senza assenze. Inoltre, a suo dire, l’infrazione contestatagli con la decisione
non sarebbe poi tanto chiara stante le affermazioni dell’agente, il quale
riferisce unicamente dei fari spenti e della mancata segnalazione d’uscita
dalla rotonda.
5. Dall’esame degli atti, contrariamente
a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure nella decisione impugnata,
l’infrazione commessa non è chiaramente documentata.
All’insorgente è stato
rimproverato di aver impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo
“mani libere”. Tuttavia, l’avviso di contravvenzione stilato dall’agente
denunciante non menzione il tipo d’infrazione commessa, ma riporta - per di più
a matita – unicamente le indicazioni “dx mano” e “fari spenti” (cfr. avviso
accluso alle contro-osservazioni 2 giugno 2006 dell’agente denunciate). Anche
nelle osservazioni 31 marzo 2006, sulle quali si è basata l’autorità di prime
cure per l’emissione della decisione, l’agente denunciate afferma che “per
quanto riguarda l’infrazione, mi ricordo che era una brutta giornata ed il
veicolo, proveniente da __________, circolava con fari spenti, motivo per il
quale ha attirato la mia attenzione. Inoltre il conducente non segnalava
l’uscita dalla rotonda, in direzione di __________”.
Ora, nessun documento a
disposizione dell’autorità di prime cure fa menzione dell’utilizzo del
telefonino da parte del ricorrente durante la guida. Tale circostanza è indicata
unicamente nelle osservazioni 2 giugno 2006 dell’agente denunciante, nelle
quali si può leggere “(…) E mi sono detto: guarda quello, natel in mano,
fari spenti e non mette neanche la freccia all’uscita”. A mente di questo
giudice, l’agente denunciante non ha tuttavia circostanziato l’infrazione e le
modalità dell’accertamento eseguito con la precisione che è lecito attendersi
e, in definitiva, ha ammesso che “per la data la stessa è stata aggiunta
dopo (che mi sia sbagliato?)”.
A fronte di tali lacune,
l’insorgente, come detto, ha prodotto i tabulati del sistema di timbratura, dai
quali si evince come il giorno in questione fosse presente sul posto di lavoro
dalle ore 13.19 alle ore 17.41 e come durante il periodo lavorativo non vi
siano state assenze (cfr. osservazioni 10 aprile 2006). Egli ha inoltre
asserito che per eventuali consegne o commissioni per conto del datore di
lavoro, come ipotizzato dall’agente denunciante per giustificare l’infrazione,
Fatti
i dipendenti fanno capo ai vari veicoli messi a disposizione dall’ente
ospedaliero, circostanza che risulta verosimile.
Appare quindi impossibile che
l’insorgente abbia potuto commettere l’infrazione imputatagli nelle circostanze
di luogo e di tempo ritenute nella decisione. Per di più, per sua stessa
ammissione, l’agente denunciate non ha escluso un suo possibile errore per
quanto riguarda la data riportata sull’avviso di contravvenzione, in quanto
scritta a posteriori (cfr. osservazioni 2 giugno 2006).
6. Di conseguenza, questo
Considerandi
giudice ritiene che non vi sono sufficienti riscontri oggettivi che indicano
che l’infrazione ascritta all’insorgente dall’autorità di prime cure sia stata
effettivamente commessa. Inoltre non si capisce per quale motivo il ricorrente
non sia stato multato anche per la mancata accensione dei fari viste le
condizioni atmosferiche e l’omissione di segnalare con l’indicatore di
direzione l’uscita dalla rotonda, ritenuto che anche questi fatti costituiscono
un’infrazione alla LCStr (art. 39 e 41 LCstr, art. 28 e 30 ONC).
In applicazione del principio in
dubio pro reo che caratterizza il perseguimento penale, persistendo dubbi e
incertezze che l’insorgente abbia realmente commesso l’infrazione ascrittagli
dall’autorità di prime cure, il ricorso deve essere accolto e la decisione
impugnata annullata, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di
giustizia (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli artt. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse di giustizia, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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