Lexipedia

Decisione

30.2006.156

Parlare al telefono durante la guida senza dispositivo mani libere

15 maggio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti fanno capo ai vari veicoli messi a disposizione dall’ente

ospedaliero, circostanza che risulta verosimile.

Appare quindi impossibile che

l’insorgente abbia potuto commettere l’infrazione imputatagli nelle circostanze

di luogo e di tempo ritenute nella decisione. Per di più, per sua stessa

ammissione, l’agente denunciate non ha escluso un suo possibile errore per

quanto riguarda la data riportata sull’avviso di contravvenzione, in quanto

scritta a posteriori (cfr. osservazioni 2 giugno 2006).

6. Di conseguenza, questo

Considerandi

giudice ritiene che non vi sono sufficienti riscontri oggettivi che indicano

che l’infrazione ascritta all’insorgente dall’autorità di prime cure sia stata

effettivamente commessa. Inoltre non si capisce per quale motivo il ricorrente

non sia stato multato anche per la mancata accensione dei fari viste le

condizioni atmosferiche e l’omissione di segnalare con l’indicatore di

direzione l’uscita dalla rotonda, ritenuto che anche questi fatti costituiscono

un’infrazione alla LCStr (art. 39 e 41 LCstr, art. 28 e 30 ONC).

In applicazione del principio in

dubio pro reo che caratterizza il perseguimento penale, persistendo dubbi e

incertezze che l’insorgente abbia realmente commesso l’infrazione ascrittagli

dall’autorità di prime cure, il ricorso deve essere accolto e la decisione

impugnata annullata, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di

giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli artt. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse di giustizia, né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster