30.2006.157
Ostacolare i trasporti pubblici sostando su una linea a zig zag
15 maggio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.157
Data decisione, Autorità:
15.05.2007, PRPEN
Titolo:
Ostacolare i trasporti pubblici sostando su una linea a zig zag
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.157
11244/610
Bellinzona
15
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 maggio 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
12 maggio 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 7 giugno 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 12 maggio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per
il seguente motivo:
“Si è fermato con il
veicolo __________ su una linea a zig-zag per lasciare salire o scendere
passeggeri, ostacolando i trasporti pubblici”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 3 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. Nelle osservazioni 7
giugno 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame
sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Le linee a zig-zag
(gialle; 6.21) designano le aree riservate alla fermata dei mezzi pubblici del
servizio di linea; su queste aree i conducenti possono fermarsi soltanto per
permettere ai loro passeggeri di salire o scendere purché i veicoli pubblici
del servizio di linea non siano ostacolati (art. 79 cpv. 3 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione dei predetti articoli – di
essersi fermato con il proprio veicolo su una linea a zig-zag per lasciare
salire o scendere passeggeri, ostacolando i trasporti pubblici.
4.
Il ricorrente, nel suo
gravame, si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“In data 20.022006 mi è
stata intimata una multa disciplinare per una ipotetica infrazione avvenuta in
territorio di __________ il giorno __________.
Una contravvenzione che
ritengo non commisurata al fatto veramente accaduto. Inoltre l’agente che era
sul posto non ha voluto ascoltare le mie motivazioni e non ha dimostrato un
minimo di disponibilità nei miei confronti.
Contro questa
contravvenzione, come dimostrano gli atti allegati, ho inoltrato ricorso alla
Polizia Comunale di __________ il giorno __________, senza esito. Il 17 marzo
ho inoltrato ricorso alla Sezione della circolazione a Camorino, Ufficio
giuridico, ricorso respinto. Ora l’ultima mia possibilità per ottenere udienza
è rivolgermi a voi come Pretura Penale”.
5.
In concreto, la
decisione impugnata fa seguito al rapporto di contravvenzione emesso dalla
Polizia comunale di __________ dopo che il termine di pagamento di 30 giorni
fissato al ricorrente per pagare la multa disciplinare è scaduto infruttuoso
(cfr. rapporto di contravvenzione agli atti).
A questo proposito,
vale senz’altro la pena di rilevare – vista l’evidente confusione contenuta nel
gravame sui vari “ricorsi” che il ricorrente sostiene di aver presentato – che nell’ambito
della procedura disciplinare non è data facoltà al multato di presentare osservazioni.
Qualora, come in specie, l’interessato prenda comunque posizione sulla multa
disciplinare, contestandola, la Polizia competente - in ossequio al principio
della buona fede - deve trasmettere tali contestazioni all’Ufficio giuridico
della Sezione della circolazione, unitamente al rapporto di contravvenzione emesso
alla scadenza del termine di pagamento, con il quale viene dato avvio alla
procedura ordinaria. Con il rapporto di contravvenzione viene assegnato al
multato un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito
all’infrazione contestatagli (e non un reclamo come impropriamente affermato
dalla Polizia comunale di __________ nella “decisione” 8 marzo 2006), ritenuto
che le stesse verranno poi trasmesse alla Sezione della circolazione affinché
emani la propria decisione, contro la quale è dato ricorso alla Pretura penale.
6.
Fatta questa debita
premessa, si rileva che, come si evince dalle premature osservazioni 24 febbraio
2006.
alla Polizia comunale di __________, l’insorgente ha affermato che “il
giorno __________ alle 9.30 mi sono fermato solo per pochi minuti lungo la
linea zig-zag per prelevare dei soldi presso lo sportello dell’Ufficio Postale
in località __________. Questa sosta non ha provocato nessun problema in quanto
non è transitato nessun mezzo pubblico”.
La versione del ricorrente in
merito all’accaduto non è contestata dall’agente denunciante e va quindi
ritenuta come attendibile. Dal rapporto di servizio 27 aprile 2006 della
Polizia comunale di __________, si legge infatti che “in data e ora di cui
sopra, l’agente __________ applicava sul parabrezza della vettura marca Alfa
Romeo targata __________, regolare avviso di contravvenzione in urto all’art.
[recte: infrazione n.] 239.2 “ostacolare i trasporti pubblici fermandosi su
una linea zig-zag per lasciare salire o scendere passeggeri”. Visto e
considerato che il Signor RI 1, nella sua lettera datata __________, ammette di
essersi fermato solo per pochi minuti lungo la linea zig-zag per prelevare dei
soldi presso lo sportello dell’Ufficio postale di __________, la
contravvenzione è palese”.
Tuttavia, l’infrazione commessa
dal ricorrente, non è quella rimproveratagli dalla Polizia comunale e quindi dall’autorità
di prime cure, ritenuto che non si è fermato per far salire o scendere
passeggeri, né tanto meno ha ostacolato mezzi pubblici, circostanza di cui
l’agente poteva rendersi conto dal momento che ha avuto tutto il tempo di
redigere e apporre sul parabrezza l’avviso di contravvenzione prima che
sopraggiungesse il multato. In realtà, proprio poiché l’arresto non era
destinato a far salire o scendere passeggeri (bensì per il prelievo di soldi),
esso dev’essere qualificato come parcheggio, ancorché di breve durata (cfr. Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª ed., n. 1.1. ad art. 18
ONC).
L’infrazione
ravvisabile nella fattispecie era quindi quella del parcheggio su una
linea zig-zag fino a 60 minuti (per la quale l’allegato 1 all’OMD commina una
sanzione pecuniaria di fr. 120.-; infrazione n. 239 cifra 1).
Ne segue che l’autorità di
prime cure ha rimproverato al ricorrente una fattispecie che non corrisponde
alla realtà dei fatti, infliggendogli una multa per una contravvenzione non
commessa. Stando così le cose, la decisione va annullata.
7.
Per i motivi
sopraesposti, il ricorso deve pertanto essere accolto. Visto l’esito del
gravame non si prelevano né tasse, né spese dell’odierno giudizio (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 79 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese di giustizia.
3. Intimazione a:__________
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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