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Decisione

30.2006.157

Ostacolare i trasporti pubblici sostando su una linea a zig zag

15 maggio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 12 maggio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per

il seguente motivo:

“Si è fermato con il

veicolo __________ su una linea a zig-zag per lasciare salire o scendere

passeggeri, ostacolando i trasporti pubblici”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 3 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. Nelle osservazioni 7

giugno 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame

sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Le linee a zig-zag

(gialle; 6.21) designano le aree riservate alla fermata dei mezzi pubblici del

servizio di linea; su queste aree i conducenti possono fermarsi soltanto per

permettere ai loro passeggeri di salire o scendere purché i veicoli pubblici

del servizio di linea non siano ostacolati (art. 79 cpv. 3 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione dei predetti articoli – di

essersi fermato con il proprio veicolo su una linea a zig-zag per lasciare

salire o scendere passeggeri, ostacolando i trasporti pubblici.

4.

Il ricorrente, nel suo

gravame, si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“In data 20.022006 mi è

stata intimata una multa disciplinare per una ipotetica infrazione avvenuta in

territorio di __________ il giorno __________.

Una contravvenzione che

ritengo non commisurata al fatto veramente accaduto. Inoltre l’agente che era

sul posto non ha voluto ascoltare le mie motivazioni e non ha dimostrato un

minimo di disponibilità nei miei confronti.

Contro questa

contravvenzione, come dimostrano gli atti allegati, ho inoltrato ricorso alla

Polizia Comunale di __________ il giorno __________, senza esito. Il 17 marzo

ho inoltrato ricorso alla Sezione della circolazione a Camorino, Ufficio

giuridico, ricorso respinto. Ora l’ultima mia possibilità per ottenere udienza

è rivolgermi a voi come Pretura Penale”.

5.

In concreto, la

decisione impugnata fa seguito al rapporto di contravvenzione emesso dalla

Polizia comunale di __________ dopo che il termine di pagamento di 30 giorni

fissato al ricorrente per pagare la multa disciplinare è scaduto infruttuoso

(cfr. rapporto di contravvenzione agli atti).

A questo proposito,

vale senz’altro la pena di rilevare – vista l’evidente confusione contenuta nel

gravame sui vari “ricorsi” che il ricorrente sostiene di aver presentato – che nell’ambito

della procedura disciplinare non è data facoltà al multato di presentare osservazioni.

Qualora, come in specie, l’interessato prenda comunque posizione sulla multa

disciplinare, contestandola, la Polizia competente - in ossequio al principio

della buona fede - deve trasmettere tali contestazioni all’Ufficio giuridico

della Sezione della circolazione, unitamente al rapporto di contravvenzione emesso

alla scadenza del termine di pagamento, con il quale viene dato avvio alla

procedura ordinaria. Con il rapporto di contravvenzione viene assegnato al

multato un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito

all’infrazione contestatagli (e non un reclamo come impropriamente affermato

dalla Polizia comunale di __________ nella “decisione” 8 marzo 2006), ritenuto

che le stesse verranno poi trasmesse alla Sezione della circolazione affinché

emani la propria decisione, contro la quale è dato ricorso alla Pretura penale.

6.

Fatta questa debita

premessa, si rileva che, come si evince dalle premature osservazioni 24 febbraio

2006.

alla Polizia comunale di __________, l’insorgente ha affermato che “il

giorno __________ alle 9.30 mi sono fermato solo per pochi minuti lungo la

linea zig-zag per prelevare dei soldi presso lo sportello dell’Ufficio Postale

in località __________. Questa sosta non ha provocato nessun problema in quanto

non è transitato nessun mezzo pubblico”.

La versione del ricorrente in

merito all’accaduto non è contestata dall’agente denunciante e va quindi

ritenuta come attendibile. Dal rapporto di servizio 27 aprile 2006 della

Polizia comunale di __________, si legge infatti che “in data e ora di cui

sopra, l’agente __________ applicava sul parabrezza della vettura marca Alfa

Romeo targata __________, regolare avviso di contravvenzione in urto all’art.

[recte: infrazione n.] 239.2 “ostacolare i trasporti pubblici fermandosi su

una linea zig-zag per lasciare salire o scendere passeggeri”. Visto e

considerato che il Signor RI 1, nella sua lettera datata __________, ammette di

essersi fermato solo per pochi minuti lungo la linea zig-zag per prelevare dei

soldi presso lo sportello dell’Ufficio postale di __________, la

contravvenzione è palese”.

Tuttavia, l’infrazione commessa

dal ricorrente, non è quella rimproveratagli dalla Polizia comunale e quindi dall’autorità

di prime cure, ritenuto che non si è fermato per far salire o scendere

passeggeri, né tanto meno ha ostacolato mezzi pubblici, circostanza di cui

l’agente poteva rendersi conto dal momento che ha avuto tutto il tempo di

redigere e apporre sul parabrezza l’avviso di contravvenzione prima che

sopraggiungesse il multato. In realtà, proprio poiché l’arresto non era

destinato a far salire o scendere passeggeri (bensì per il prelievo di soldi),

esso dev’essere qualificato come parcheggio, ancorché di breve durata (cfr. Bussy/Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª ed., n. 1.1. ad art. 18

ONC).

L’infrazione

ravvisabile nella fattispecie era quindi quella del parcheggio su una

linea zig-zag fino a 60 minuti (per la quale l’allegato 1 all’OMD commina una

sanzione pecuniaria di fr. 120.-; infrazione n. 239 cifra 1).

Ne segue che l’autorità di

prime cure ha rimproverato al ricorrente una fattispecie che non corrisponde

alla realtà dei fatti, infliggendogli una multa per una contravvenzione non

commessa. Stando così le cose, la decisione va annullata.

7.

Per i motivi

sopraesposti, il ricorso deve pertanto essere accolto. Visto l’esito del

gravame non si prelevano né tasse, né spese dell’odierno giudizio (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 79 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese di giustizia.

3. Intimazione a:__________

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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