30.2006.16
svolgere attività lavorativa senza il necessario permesso
26 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2006.16
Data decisione, Autorità:
26.07.2006, PRPEN
Titolo:
svolgere attività lavorativa senza il necessario permesso
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 3 cpv. 3 LDDS
Incarto
n.
30.2006.16
06 57/808
Bellinzona
26
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 gennaio 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
13 gennaio 2006 n. __________ emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 9 febbraio 2006 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione con decisione
13 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Ha lavorato in qualità di
cameriera dal __________ al __________, al 50%, a favore del __________ sprovvista
del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse
di svolgere detta attività.”
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS - extra CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
una riduzione della multa.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione, nelle osservazioni 9 febbraio 2006, propone, per contro,
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 3 cpv. 3
LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di
lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.
È considerata attività
lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un
guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).
Le infrazioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità
competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima
gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio
dell’art. 45 RLaLPS - extra CE/AELS). Tali
contravvenzioni sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333
cpv. 3 CP).
3.
La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera alla
multata – in applicazione delle predette norme – di aver lavorato in qualità di
cameriera dal __________ al __________ al 50% presso il __________ a __________
sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le
consentisse di svolgere detta attività.
4.
La
ricorrente, dal canto suo, non nega la fattispecie, ma si giustifica invocando
la propria buona fede, dal momento che è coniugata con un cittadino svizzero e ha
sempre pagato le imposte e gli altri contributi sociali. Per questi motivi, era
convinta di essere in regola e che non necessitava di annunciare l’inizio
dell’attività all’ufficio regionale degli stranieri (in seguito: URS). Inoltre,
ritiene che la multa sia eccessiva considerato che era la sua prima attività
lucrativa e che ignorava la legge in materia.
5.
Va
anzitutto rilevato che i familiari di cittadini svizzeri non possono appellarsi
direttamente alle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle
persone (ALC; DTF 129 II 249 consid. 4.1). Ciò vale, oltre che per i cittadini
di Stati terzi, anche per i cittadini di Stati della CE/AELS. L’ALC – come pure il diritto comunitario – si
applica solo in questioni transfrontaliere.
Le questioni interne sono
quelle che concernono solo cittadini svizzeri oppure loro familiari cittadini
di Stati terzi, residenti e esercitanti attività lucrativa in Svizzera nel
contesto del ricongiungimento familiare. In siffatti casi l’ALC non è
applicabile. Si applicano quindi le disposizioni della LDDS e dell’OLS (Entrata,
dimora e mercato del lavoro, in Istruzioni LDDS dell’Ufficio federale
dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, pag. 133).
All’interessata, nella sua
qualità di cittadina della Lettonia, sono applicabili le norme concernenti
persone straniere provenienti da paesi extra - CE/AELS (ritenuto che all’epoca
dei fatti la Svizzera non aveva ancora ratificato il Protocollo aggiuntivo
all’ALC per i nuovi Stati membri dell’Unione europea, entrato in vigore il 1.
aprile 2006). Dette persone, quando sono coniugate con un cittadino svizzero,
pur avendo diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora giusta
l’art. 7 LDDS, devono richiedere un’autorizzazione per svolgere un’attività
lucrativa in applicazione del Regolamento della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998
concernente i cittadini extra CE/AELS (RLaLPS - extra CE/AELS).
Nella fattispecie, la ricorrente era a beneficio di un permesso di dimora per
ricongiungimento famigliare, in quanto coniugata con un cittadino svizzero, che
le consentiva unicamente di soggiornare in Svizzera. Di conseguenza, avrebbe dovuto
richiedere una regolare autorizzazione al fine di esercitare un’attività
lucrativa; ciò che è avvenuto solamente il 20 maggio 2005 quando si è
presentata presso l’URS di __________ per ritirare un decreto di multa rea per aver
annunciato in ritardo un cambiamento d’indirizzo (cfr. dichiarazioni di cui al
rapporto di contravvenzione __________ e formulario di rilascio permesso a
seguito dell’inizio attività 20 maggio 2005).
Le
giustificazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della sua buona fede non
consentono di scostarsi dal querelato giudizio e di esimerla da qualsivoglia
sanzione, poiché le contravvenzioni alle norme di polizia egli stranieri sono
punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).
Aggiungasi che la fattispecie non adempie in ogni caso i presupposti per essere
considerata di esigua gravità ai sensi dell’art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS,
poiché l’attività abusiva è durata complessivamente 8 settimane ed è stata
perpetrata sull’arco di oltre sei mesi.
Non
giova inoltre alla ricorrente prevalersi del fatto che, essendo la prima volta
che esercitava un’attività in Svizzera, non era a conoscenza dell’obbligo di
avvisare l’Ufficio regionale degli stranieri. Infatti, l’ignoranza della legge
non é né riconosciuta né ammessa e non può di conseguenza essere motivo di
annullamento della sanzione pecuniaria inflittale.
In siffatte evenienze è
indubbio che la ricorrente è incorsa in un’infrazione delle prescrizioni del
diritto in materia di stranieri a norma dell’art. 23 cpv. 6 LDDS punibile con
la multa fino a duemila franchi.
6.
La
ricorrente non può nemmeno discolparsi attribuendo tutta la responsabilità
dell’accaduto al suo datore di lavoro o alla società fiduciaria, in quanto in
materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni, sicchè il
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa.
L’omissione
del datore di lavoro non esimeva quindi la multata dall’obbligo di verificare,
dal canto suo, presso un’autorità competente la necessità di inoltrare la
domanda e di provvedervi personalmente.
7.
Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, l’ammontare
della multa è commisurato alla gravità dell’infrazione e alla sua durata e non
al fatto di aver omesso di inoltrare ulteriori osservazioni al rapporto di contravvenzione
__________ (cfr. osservazioni 9 febbraio 2006 della Sezione dei permessi); del
resto si tratta di una facoltà concessa alla ricorrente - e non di un obbligo -che
figura espressamente nel rapporto di contravvenzione da lei sottoscritto. Va
poi rilevato che il ricorso non aggiunge nulla di nuovo alle dichiarazioni rese
di fronte all’autorità d’indagine, sulle quali si fonda la risoluzione
impugnata.
Per questi
motivi e considerato che l’infrazione avrebbe potuto essere evitata con
facilità assumendo informazioni presso l’Ufficio regionale degli stranieri
competente, la multa inflitta è, in definitiva, confacentemente proporzionata
alla gravità dell’infrazione commessa, al grado di colpa, alle circostanze del
caso specifico e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il
ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;
45 RLaLPS - extra CE/AELS;1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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