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Decisione

30.2006.16

svolgere attività lavorativa senza il necessario permesso

26 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione dei permessi

e dell'immigrazione con decisione

13 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

“Ha lavorato in qualità di

cameriera dal __________ al __________, al 50%, a favore del __________ sprovvista

del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse

di svolgere detta attività.”

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS - extra CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

una riduzione della multa.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione, nelle osservazioni 9 febbraio 2006, propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 3 cpv. 3

LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di

lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

È considerata attività

lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un

guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

Le infrazioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità

competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima

gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio

dell’art. 45 RLaLPS - extra CE/AELS). Tali

contravvenzioni sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333

cpv. 3 CP).

3.

La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera alla

multata – in applicazione delle predette norme – di aver lavorato in qualità di

cameriera dal __________ al __________ al 50% presso il __________ a __________

sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le

consentisse di svolgere detta attività.

4.

La

ricorrente, dal canto suo, non nega la fattispecie, ma si giustifica invocando

la propria buona fede, dal momento che è coniugata con un cittadino svizzero e ha

sempre pagato le imposte e gli altri contributi sociali. Per questi motivi, era

convinta di essere in regola e che non necessitava di annunciare l’inizio

dell’attività all’ufficio regionale degli stranieri (in seguito: URS). Inoltre,

ritiene che la multa sia eccessiva considerato che era la sua prima attività

lucrativa e che ignorava la legge in materia.

5.

Va

anzitutto rilevato che i familiari di cittadini svizzeri non possono appellarsi

direttamente alle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle

persone (ALC; DTF 129 II 249 consid. 4.1). Ciò vale, oltre che per i cittadini

di Stati terzi, anche per i cittadini di Stati della CE/AELS. L’ALC – come pure il diritto comunitario – si

applica solo in questioni transfrontaliere.

Le questioni interne sono

quelle che concernono solo cittadini svizzeri oppure loro familiari cittadini

di Stati terzi, residenti e esercitanti attività lucrativa in Svizzera nel

contesto del ricongiungimento familiare. In siffatti casi l’ALC non è

applicabile. Si applicano quindi le disposizioni della LDDS e dell’OLS (Entrata,

dimora e mercato del lavoro, in Istruzioni LDDS dell’Ufficio federale

dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, pag. 133).

All’interessata, nella sua

qualità di cittadina della Lettonia, sono applicabili le norme concernenti

persone straniere provenienti da paesi extra - CE/AELS (ritenuto che all’epoca

dei fatti la Svizzera non aveva ancora ratificato il Protocollo aggiuntivo

all’ALC per i nuovi Stati membri dell’Unione europea, entrato in vigore il 1.

aprile 2006). Dette persone, quando sono coniugate con un cittadino svizzero,

pur avendo diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora giusta

l’art. 7 LDDS, devono richiedere un’autorizzazione per svolgere un’attività

lucrativa in applicazione del Regolamento della legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998

concernente i cittadini extra CE/AELS (RLaLPS - extra CE/AELS).

Nella fattispecie, la ricorrente era a beneficio di un permesso di dimora per

ricongiungimento famigliare, in quanto coniugata con un cittadino svizzero, che

le consentiva unicamente di soggiornare in Svizzera. Di conseguenza, avrebbe dovuto

richiedere una regolare autorizzazione al fine di esercitare un’attività

lucrativa; ciò che è avvenuto solamente il 20 maggio 2005 quando si è

presentata presso l’URS di __________ per ritirare un decreto di multa rea per aver

annunciato in ritardo un cambiamento d’indirizzo (cfr. dichiarazioni di cui al

rapporto di contravvenzione __________ e formulario di rilascio permesso a

seguito dell’inizio attività 20 maggio 2005).

Le

giustificazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della sua buona fede non

consentono di scostarsi dal querelato giudizio e di esimerla da qualsivoglia

sanzione, poiché le contravvenzioni alle norme di polizia egli stranieri sono

punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

Aggiungasi che la fattispecie non adempie in ogni caso i presupposti per essere

considerata di esigua gravità ai sensi dell’art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS,

poiché l’attività abusiva è durata complessivamente 8 settimane ed è stata

perpetrata sull’arco di oltre sei mesi.

Non

giova inoltre alla ricorrente prevalersi del fatto che, essendo la prima volta

che esercitava un’attività in Svizzera, non era a conoscenza dell’obbligo di

avvisare l’Ufficio regionale degli stranieri. Infatti, l’ignoranza della legge

non é né riconosciuta né ammessa e non può di conseguenza essere motivo di

annullamento della sanzione pecuniaria inflittale.

In siffatte evenienze è

indubbio che la ricorrente è incorsa in un’infrazione delle prescrizioni del

diritto in materia di stranieri a norma dell’art. 23 cpv. 6 LDDS punibile con

la multa fino a duemila franchi.

6.

La

ricorrente non può nemmeno discolparsi attribuendo tutta la responsabilità

dell’accaduto al suo datore di lavoro o alla società fiduciaria, in quanto in

materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni, sicchè il

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità

per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa.

L’omissione

del datore di lavoro non esimeva quindi la multata dall’obbligo di verificare,

dal canto suo, presso un’autorità competente la necessità di inoltrare la

domanda e di provvedervi personalmente.

7.

Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, l’ammontare

della multa è commisurato alla gravità dell’infrazione e alla sua durata e non

al fatto di aver omesso di inoltrare ulteriori osservazioni al rapporto di contravvenzione

__________ (cfr. osservazioni 9 febbraio 2006 della Sezione dei permessi); del

resto si tratta di una facoltà concessa alla ricorrente - e non di un obbligo -che

figura espressamente nel rapporto di contravvenzione da lei sottoscritto. Va

poi rilevato che il ricorso non aggiunge nulla di nuovo alle dichiarazioni rese

di fronte all’autorità d’indagine, sulle quali si fonda la risoluzione

impugnata.

Per questi

motivi e considerato che l’infrazione avrebbe potuto essere evitata con

facilità assumendo informazioni presso l’Ufficio regionale degli stranieri

competente, la multa inflitta è, in definitiva, confacentemente proporzionata

alla gravità dell’infrazione commessa, al grado di colpa, alle circostanze del

caso specifico e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il

ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;

45 RLaLPS - extra CE/AELS;1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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