30.2006.164
Posteggiare un rimorchio per diversi giorni in un parcheggio limitato a 24h
18 giugno 2007Italiano6 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.164
Data decisione, Autorità:
18.06.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggiare un rimorchio per diversi giorni in un parcheggio limitato a 24h
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.164
13535/601
Bellinzona
18
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 giugno 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
2 giugno 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 20 giugno 2006
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 2
giugno 2006 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
rimorchio __________ dal 24.03.06 al 30.03.06 in un parcheggio limitato a 24h”.
Fatti accertati dal 24 al 30
marzo 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il ricorso sia respinto e la decisione
impugnata confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
12 LPContr.
Considerandi
2.
Con rapporto di
contravvenzione 4 aprile 2006, intimato per raccomandata, la Polizia comunale
di __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del qui
ricorrente per aver parcheggiato il rimorchio __________ per più di cinque
giorni consecutivi, e meglio dal 24 al 30 marzo 2006, in un parcheggio limitato
a 24h, infrazione non contemplata nell’elenco delle multe disciplinari e
pertanto perseguibile in via ordinaria.
3.
Con la risoluzione impugnata
la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr.
200.
-, oltre agli oneri processuali di primo grado, considerando che “il
rapporto di contravvenzione, intimato per raccomandata, non è stato ritirato”.
In effetti, scaduto il termine di giacenza, in data 12 aprile 2006, la Posta ha
rinviato al mittente la raccomandata con l’indicazione “non ritirato”.
4.
L’insorgente è insorto
contro la predetta risoluzione, asserendo, tra l’altro, che:
“Nella stessa viene indicato,
molto verosimilmente in modo automatizzato, che ‘nei termini di legge non sono
state presentate osservazioni’. Quali ‘termini di legge’? se il ‘rapporto di
contravvenzione non è stato ritirato (vedi allegato 1). Mi permetto respingere
la multa in oggetto in quanto non mi si è data la possibilità di ‘presentare osservazioni’
in quanto da parte del Comune di __________ non mi è stata recapitata nessuna
intimazione in quel senso. È verosimilmente attendibile che il Comune di __________
mi abbia inviato per posta raccomandata la presunta intimazione che però non è
stata ritirata come giustamente indicato sull’allegato no. 1. Prima di far
proseguire la contravvenzione in quel di __________ la polizia di __________
deve fare in modo che l’intimazione di contravvenzione venga intimata al destinatario
e non basta spedirla, bisogna fare in modo e sincerarsi che il mittente la
riceva (…)”.
5.
Per costante
giurisprudenza una decisione spedita per raccomandata si ritiene notificata al
destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è
recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili
durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il
destinatario dovesse prevedere la notifica (cfr. DTF 127 I 131 consid. 2b pag.
34; 123 II 492 consid. 1 pag. 493).
Nella fattispecie concreta, è
pacifico che il ricorrente non abbia ritirato la raccomandata contenente il
rapporto di contravvenzione 4 aprile 2006.
Occorre quindi chinarsi sulla
questione di sapere se egli dovesse attendersi di ricevere qualsivoglia atto
giudiziario in relazione all’infrazione commessa, non potendosi semplicemente
concludere - in applicazione della predetta finzione - che la notifica è
avvenuta il settimo giorno di giacenza.
Anzitutto, non può non essere
rilevato che, contrariamente a quanto asserito nel gravame, la decisione
impugnata non fa affatto riferimento alla mancata presentazione delle
osservazioni nei termini di legge, limitandosi a evidenziare che “il
rapporto di contravvenzione, intimato per raccomandata, non è stato ritirato”.
Ci si potrebbe pertanto chiedere se l’incongruenza non sia dovuta al fatto che
il ricorrente è stato oggetto di un’altra procedura contravvenzionale.
Orbene, da informazioni
assunte da questo giudice presso la Polizia comunale di __________, risulta in
effetti che egli è già stato sanzionato durante il mese di febbraio 2006 per
una fattispecie analoga avvenuta in altra zona del comprensorio comunale.
Data l’insistenza con cui il
ricorrente - biasimando le modalità di agire della Polizia comunale - asserisce
che non gli è stato notificato il rapporto di contravvenzione, senza peraltro
giustificare come mai non abbia ritirato il plico, sorge invero il dubbio che
egli, preso atto dello stesso e del destinatario, non lo abbia ritirato di
proposito; simile modo di agire, se fosse comprovato, sarebbe incompatibile con
il principio della buona fede processuale e non potrebbe altresì essere
tutelato dal profilo della sicurezza del diritto e della trasparenza che invece
si impongono con rigore in tema di notificazioni (ritenuto che se tutte le
persone non ritirassero le raccomandate a loro destinate, la Polizia si
vedrebbe costretta a impiegare in modo massiccio i propri agenti nell’ambito
della notificazione di atti, a scapito di compiti che perseguono scopi ben più
importanti, quali la sicurezza delle persone e la garanzia dell’ordine
pubblico).
Fatta questa debita premessa, occorre
tuttavia rilevare che dal fascicolo processuale non vi sono elementi concreti
per concludere che egli dovesse attendersi nel caso specifico di ricevere
un’intimazione di contravvenzione. Dal rapporto agli atti non risulta infatti
che l’infrazione sia stata intimata verbalmente. Inoltre, ritenuto che la
stessa è perseguita in via ordinaria, non risulta che sia stato apposto un
avviso di contravvenzione sul parabrezza.
In siffatte evenienze,
considerato che al ricorrente non è stato validamente intimato il rapporto di
contravvenzione e che non ha potuto formulare le proprie osservazioni in merito
all’addebito mossogli, occorre annullare in ordine la decisione impugnata.
Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità dipartimentale, la facoltà di
riassumere il procedimento contravvenzionale nei confronti del ricorrente.
6.
Il ricorso deve pertanto
essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame
non si prelevano né tasse di giustizia né spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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