Lexipedia

Decisione

30.2006.164

Posteggiare un rimorchio per diversi giorni in un parcheggio limitato a 24h

18 giugno 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 2

giugno 2006 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

rimorchio __________ dal 24.03.06 al 30.03.06 in un parcheggio limitato a 24h”.

Fatti accertati dal 24 al 30

marzo 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il ricorso sia respinto e la decisione

impugnata confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.

12 LPContr.

Considerandi

2.

Con rapporto di

contravvenzione 4 aprile 2006, intimato per raccomandata, la Polizia comunale

di __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del qui

ricorrente per aver parcheggiato il rimorchio __________ per più di cinque

giorni consecutivi, e meglio dal 24 al 30 marzo 2006, in un parcheggio limitato

a 24h, infrazione non contemplata nell’elenco delle multe disciplinari e

pertanto perseguibile in via ordinaria.

3.

Con la risoluzione impugnata

la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr.

200.

-, oltre agli oneri processuali di primo grado, considerando che “il

rapporto di contravvenzione, intimato per raccomandata, non è stato ritirato”.

In effetti, scaduto il termine di giacenza, in data 12 aprile 2006, la Posta ha

rinviato al mittente la raccomandata con l’indicazione “non ritirato”.

4.

L’insorgente è insorto

contro la predetta risoluzione, asserendo, tra l’altro, che:

“Nella stessa viene indicato,

molto verosimilmente in modo automatizzato, che ‘nei termini di legge non sono

state presentate osservazioni’. Quali ‘termini di legge’? se il ‘rapporto di

contravvenzione non è stato ritirato (vedi allegato 1). Mi permetto respingere

la multa in oggetto in quanto non mi si è data la possibilità di ‘presentare osservazioni’

in quanto da parte del Comune di __________ non mi è stata recapitata nessuna

intimazione in quel senso. È verosimilmente attendibile che il Comune di __________

mi abbia inviato per posta raccomandata la presunta intimazione che però non è

stata ritirata come giustamente indicato sull’allegato no. 1. Prima di far

proseguire la contravvenzione in quel di __________ la polizia di __________

deve fare in modo che l’intimazione di contravvenzione venga intimata al destinatario

e non basta spedirla, bisogna fare in modo e sincerarsi che il mittente la

riceva (…)”.

5.

Per costante

giurisprudenza una decisione spedita per raccomandata si ritiene notificata al

destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è

recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili

durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il

destinatario dovesse prevedere la notifica (cfr. DTF 127 I 131 consid. 2b pag.

34; 123 II 492 consid. 1 pag. 493).

Nella fattispecie concreta, è

pacifico che il ricorrente non abbia ritirato la raccomandata contenente il

rapporto di contravvenzione 4 aprile 2006.

Occorre quindi chinarsi sulla

questione di sapere se egli dovesse attendersi di ricevere qualsivoglia atto

giudiziario in relazione all’infrazione commessa, non potendosi semplicemente

concludere - in applicazione della predetta finzione - che la notifica è

avvenuta il settimo giorno di giacenza.

Anzitutto, non può non essere

rilevato che, contrariamente a quanto asserito nel gravame, la decisione

impugnata non fa affatto riferimento alla mancata presentazione delle

osservazioni nei termini di legge, limitandosi a evidenziare che “il

rapporto di contravvenzione, intimato per raccomandata, non è stato ritirato”.

Ci si potrebbe pertanto chiedere se l’incongruenza non sia dovuta al fatto che

il ricorrente è stato oggetto di un’altra procedura contravvenzionale.

Orbene, da informazioni

assunte da questo giudice presso la Polizia comunale di __________, risulta in

effetti che egli è già stato sanzionato durante il mese di febbraio 2006 per

una fattispecie analoga avvenuta in altra zona del comprensorio comunale.

Data l’insistenza con cui il

ricorrente - biasimando le modalità di agire della Polizia comunale - asserisce

che non gli è stato notificato il rapporto di contravvenzione, senza peraltro

giustificare come mai non abbia ritirato il plico, sorge invero il dubbio che

egli, preso atto dello stesso e del destinatario, non lo abbia ritirato di

proposito; simile modo di agire, se fosse comprovato, sarebbe incompatibile con

il principio della buona fede processuale e non potrebbe altresì essere

tutelato dal profilo della sicurezza del diritto e della trasparenza che invece

si impongono con rigore in tema di notificazioni (ritenuto che se tutte le

persone non ritirassero le raccomandate a loro destinate, la Polizia si

vedrebbe costretta a impiegare in modo massiccio i propri agenti nell’ambito

della notificazione di atti, a scapito di compiti che perseguono scopi ben più

importanti, quali la sicurezza delle persone e la garanzia dell’ordine

pubblico).

Fatta questa debita premessa, occorre

tuttavia rilevare che dal fascicolo processuale non vi sono elementi concreti

per concludere che egli dovesse attendersi nel caso specifico di ricevere

un’intimazione di contravvenzione. Dal rapporto agli atti non risulta infatti

che l’infrazione sia stata intimata verbalmente. Inoltre, ritenuto che la

stessa è perseguita in via ordinaria, non risulta che sia stato apposto un

avviso di contravvenzione sul parabrezza.

In siffatte evenienze,

considerato che al ricorrente non è stato validamente intimato il rapporto di

contravvenzione e che non ha potuto formulare le proprie osservazioni in merito

all’addebito mossogli, occorre annullare in ordine la decisione impugnata.

Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità dipartimentale, la facoltà di

riassumere il procedimento contravvenzionale nei confronti del ricorrente.

6.

Il ricorso deve pertanto

essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame

non si prelevano né tasse di giustizia né spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster