30.2006.165
Inosservanza di una segnalazione semaforica con conseguente collisione
25 giugno 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.165
Data decisione, Autorità:
25.06.2007, PRPEN
Titolo:
Inosservanza di una segnalazione semaforica con conseguente collisione
COLLISIONE
FERMATA
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.165
11852/609
Bellinzona
25
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 giugno 2006
presentato da
RI 1
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
19 maggio 2006 n. 11852/609 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 20 giugno 2006 presentate
dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
19 maggio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alle tasse di
giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura __________
non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante “fermata”,
s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente
da destra”.
Fatti accertati il 29 novembre
2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 14 cpv. 1
ONC e 68 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Sulle prove offerte
dall’insorgente, pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto dalla CRTE 1,
mentre non è necessario disporre ulteriori complementi istruttori, il ricorso
dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi esposti in appresso.
Il ricorso può pertanto essere
giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr
l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come
anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la
priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su
le norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Giusta l’art. 36 cpv. 2
LCStr, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra
(prima frase); i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno
la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase); è riservato
qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (terza
frase). In questo senso, l’art. 68 cpv. 1 OSStr sancisce che i segnali luminosi
hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza
e sulle demarcazioni. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa
significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis prima frase OSStr), mentre
quella verde dà via libera (art. 68 cpv. 2 prima frase OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non aver osservato
la segnalazione semaforica rossa indicante “fermata”, inoltrandosi in
un’intersezione e collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da destra. La
decisione impugnata si basa sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente
eseguita dalla Polizia cantonale, la quale ha privilegiato la versione del co-protagonista,
proveniente da __________ - che, come il ricorrente, sostiene di essere
transitato con luce verde - in quanto suffragata dalle dichiarazioni di un
pedone presente al momento della collisione.
4.
L’insorgente, dal canto
suo, nega sin dall’inizio ogni responsabilità per l’accaduto, adducendo di
essersi fermato al semaforo posto su __________ e di essere ripartito quando
questo commutava su luce gialla, inoltrandosi conseguentemente
nell’intersezione con il verde (cfr. osservazioni 2 febbraio 2006). In
definitiva, egli si appella al principio “in dubio pro reo”, asserendo
che la versione dell’accaduto ritenuta dall’autorità di prime cure non è
suffragata da elementi oggettivi tali da escludere ogni ragionevole dubbio che
abbia commesso l’infrazione ascrittagli.
5.
La versione del
ricorrente contrasta invero con la dichiarazione resa dall’altro protagonista,
secondo cui il semaforo era verde per il proprio veicolo (cfr. verbale d’interrogatorio
29.
novembre 2005 __________, allegato al rapporto di polizia). Nondimeno, nulla
agli atti consente di ritenere più credibile la versione del co-protagonista, in
quanto la testimonianza del pedone __________ - che nonostante si trovasse
fermo sul marciapiedi di __________ in prossimità dell’intersezione con __________,
non ha visto la collisione (“passato un camioncino sentivo un rumore di
collisione e mi giravo per vedere cosa era successo”; cfr. verbale di
interrogatorio 30 novembre 2005, pag. 1) - non fornisce invero elementi
concreti atti a chiarire la dinamica dell’incidente.
Anzitutto si osserva che il
teste non ha visto su che luce fosse commutato il semaforo per il ricorrente, atteso
che si trovava alle sue spalle. Egli non ha inoltre potuto affermare con sicurezza
che il semaforo sito su __________ fosse verde al momento in cui transitava il co-protagonista:
trattasi unicamente di una deduzione basata sul fatto che il semaforo pedonale
sulla medesima via era rosso. Risulta in effetti difficile credere che dalla
posizione in cui si trovava potesse vedere il semaforo posto su __________ (cfr.
disegno allegato al rapporto di polizia), motivo per cui su questo punto la sua
testimonianza non può essere ritenuta decisiva ai fini di chiarire la dinamica
dell’incidente. Non solo, ma è notorio che per motivi di sicurezza quando un
semaforo per veicoli commuta sul rosso, quello per i pedoni non diventa
simultaneamente verde; vi è sempre un attimo (che può essere anche di alcuni
secondi) in cui entrambi sono sul rosso.
Così stando le cose, non è
possibile escludere che al momento del passaggio del veicolo del co-protagonista
- che, come asserito dal teste __________ era comunque preceduto da altri
veicoli - il semaforo su __________ fosse nel frattempo già commutato sul
rosso. In proposito, la dichiarazione del teste, seppur disinteressata e
spontanea, secondo cui “[la luce dell’impianto semaforico pedonale] era di
colore rosso ed è rimasta tale anche dopo aver udito il colpo dell’urto”
(verbale 30 novembre 2005 pag. 2), non fornisce elementi che possano escludere
la considerazione che precede, in quanto è limitata al frangente in cui ha
udito la collisione, ma non riferisce sugli istanti successivi.
Ad ogni buon conto, appare inverosimile
che il ricorrente, arrestatosi regolarmente all’impianto semaforico su __________,
sia ripartito quando ancora il segnale indicava luce rossa, circostanza
peraltro smentita dalla di lui moglie, come risulta dal verbale del co-protagonista,
a pag. 2.
6.
In conclusione, questo
giudice non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere al ricorrente una
qualsivoglia inosservanza delle norme invocate nella decisione impugnata,
persistendo un ragionevole dubbio che non si sia inoltrato nell’intersezione
con il semaforo commutato su luce rossa.
Il ricorso deve pertanto essere
accolto, con esenzione dell’insorgente dal pagamento di tassa di giustizia e
spese per l’odierno giudizio.
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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