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Decisione

30.2006.165

Inosservanza di una segnalazione semaforica con conseguente collisione

25 giugno 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione

19 maggio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alle tasse di

giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura __________

non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante “fermata”,

s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente

da destra”.

Fatti accertati il 29 novembre

2005 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 14 cpv. 1

ONC e 68 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Sulle prove offerte

dall’insorgente, pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto dalla CRTE 1,

mentre non è necessario disporre ulteriori complementi istruttori, il ricorso

dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi esposti in appresso.

Il ricorso può pertanto essere

giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr

l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come

anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la

priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su

le norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Giusta l’art. 36 cpv. 2

LCStr, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra

(prima frase); i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno

la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase); è riservato

qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (terza

frase). In questo senso, l’art. 68 cpv. 1 OSStr sancisce che i segnali luminosi

hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza

e sulle demarcazioni. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa

significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis prima frase OSStr), mentre

quella verde dà via libera (art. 68 cpv. 2 prima frase OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non aver osservato

la segnalazione semaforica rossa indicante “fermata”, inoltrandosi in

un’intersezione e collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da destra. La

decisione impugnata si basa sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente

eseguita dalla Polizia cantonale, la quale ha privilegiato la versione del co-protagonista,

proveniente da __________ - che, come il ricorrente, sostiene di essere

transitato con luce verde - in quanto suffragata dalle dichiarazioni di un

pedone presente al momento della collisione.

4.

L’insorgente, dal canto

suo, nega sin dall’inizio ogni responsabilità per l’accaduto, adducendo di

essersi fermato al semaforo posto su __________ e di essere ripartito quando

questo commutava su luce gialla, inoltrandosi conseguentemente

nell’intersezione con il verde (cfr. osservazioni 2 febbraio 2006). In

definitiva, egli si appella al principio “in dubio pro reo”, asserendo

che la versione dell’accaduto ritenuta dall’autorità di prime cure non è

suffragata da elementi oggettivi tali da escludere ogni ragionevole dubbio che

abbia commesso l’infrazione ascrittagli.

5.

La versione del

ricorrente contrasta invero con la dichiarazione resa dall’altro protagonista,

secondo cui il semaforo era verde per il proprio veicolo (cfr. verbale d’interrogatorio

29.

novembre 2005 __________, allegato al rapporto di polizia). Nondimeno, nulla

agli atti consente di ritenere più credibile la versione del co-protagonista, in

quanto la testimonianza del pedone __________ - che nonostante si trovasse

fermo sul marciapiedi di __________ in prossimità dell’intersezione con __________,

non ha visto la collisione (“passato un camioncino sentivo un rumore di

collisione e mi giravo per vedere cosa era successo”; cfr. verbale di

interrogatorio 30 novembre 2005, pag. 1) - non fornisce invero elementi

concreti atti a chiarire la dinamica dell’incidente.

Anzitutto si osserva che il

teste non ha visto su che luce fosse commutato il semaforo per il ricorrente, atteso

che si trovava alle sue spalle. Egli non ha inoltre potuto affermare con sicurezza

che il semaforo sito su __________ fosse verde al momento in cui transitava il co-protagonista:

trattasi unicamente di una deduzione basata sul fatto che il semaforo pedonale

sulla medesima via era rosso. Risulta in effetti difficile credere che dalla

posizione in cui si trovava potesse vedere il semaforo posto su __________ (cfr.

disegno allegato al rapporto di polizia), motivo per cui su questo punto la sua

testimonianza non può essere ritenuta decisiva ai fini di chiarire la dinamica

dell’incidente. Non solo, ma è notorio che per motivi di sicurezza quando un

semaforo per veicoli commuta sul rosso, quello per i pedoni non diventa

simultaneamente verde; vi è sempre un attimo (che può essere anche di alcuni

secondi) in cui entrambi sono sul rosso.

Così stando le cose, non è

possibile escludere che al momento del passaggio del veicolo del co-protagonista

- che, come asserito dal teste __________ era comunque preceduto da altri

veicoli - il semaforo su __________ fosse nel frattempo già commutato sul

rosso. In proposito, la dichiarazione del teste, seppur disinteressata e

spontanea, secondo cui “[la luce dell’impianto semaforico pedonale] era di

colore rosso ed è rimasta tale anche dopo aver udito il colpo dell’urto”

(verbale 30 novembre 2005 pag. 2), non fornisce elementi che possano escludere

la considerazione che precede, in quanto è limitata al frangente in cui ha

udito la collisione, ma non riferisce sugli istanti successivi.

Ad ogni buon conto, appare inverosimile

che il ricorrente, arrestatosi regolarmente all’impianto semaforico su __________,

sia ripartito quando ancora il segnale indicava luce rossa, circostanza

peraltro smentita dalla di lui moglie, come risulta dal verbale del co-protagonista,

a pag. 2.

6.

In conclusione, questo

giudice non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere al ricorrente una

qualsivoglia inosservanza delle norme invocate nella decisione impugnata,

persistendo un ragionevole dubbio che non si sia inoltrato nell’intersezione

con il semaforo commutato su luce rossa.

Il ricorso deve pertanto essere

accolto, con esenzione dell’insorgente dal pagamento di tassa di giustizia e

spese per l’odierno giudizio.

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128

cons. 2b).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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