30.2006.166
Veicolo posteggiato su un marciapiede
18 giugno 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2006.166
Data decisione, Autorità:
18.06.2007, PRPEN
Titolo:
Veicolo posteggiato su un marciapiede
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.166
12984/606
Bellinzona
18
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 giugno 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
2 giugno 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni 23 giugno 2006
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 2
giugno 2006 ha inflitto a RI 1 - in qualità di detentori congiunti del veicolo __________
- una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese
di fr. 20.-, per aver posteggiato il predetto veicolo su un marciapiede e senza
lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni.
Fatti
accertati il 28 gennaio 2006 in territorio di _____________
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 43 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1, dopo aver precisato di essere l’autore della
presunta infrazione, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. Con comunicazione 23
giugno 2006 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Con rapporto di
contravvenzione 23 marzo 2006 la Polizia comunale di __________ ha avviato la
procedura ordinaria nei confronti dei signori RI 1, per aver posteggiato il
veicolo targato __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un
passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni, assegnando loro un termine di
quindici giorni per formulare osservazioni, ciò che avveniva con lo scritto
impropriamente definito “ricorso” inoltrato il 10 aprile 2006.
Il 6 aprile 2006, ampiamente
entro il suddetto termine quindicinale (che decorreva al più presto dal 25
marzo 2006, venendo a scadere il 10 aprile 2006, considerato che l’8 aprile
2006.
era un sabato), la Polizia comunale ha trasmesso all’Ufficio giuridico
della circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, con l’indicazione “senza
osservazioni” (cfr. crocetta apposta in basso), considerando erroneamente
che le osservazioni non fossero tempestive. La Sezione della circolazione ha
quindi emanato la risoluzione indicando, suo malgrado, a torto, che “nei
termini di legge non sono state presentate osservazioni”. Come si evince dal
fascicolo processuale, le stesse sono infatti state intimate con scritto 22
giugno 2006, successivo alla decisione impugnata.
3.
E'
indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni, in concreto senz'altro
tempestive (a maggior ragione se si considera che il termine di quindici giorni
è di fatto scaduto l’11 aprile 2006, atteso che il signor RI 1 sostiene di aver
ricevuto il rapporto di contravvenzione solamente il 27 marzo 2006), viola il
diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si
è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lui formulate, che peraltro
non risultano di primo acchito infondate.
Tale violazione comporta
unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la
decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità
dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto
accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né
spese.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese per questo giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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