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Decisione

30.2006.166

Veicolo posteggiato su un marciapiede

18 giugno 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 28 gennaio 2006 in territorio di _____________

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 43 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1, dopo aver precisato di essere l’autore della

presunta infrazione, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. Con comunicazione 23

giugno 2006 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare

osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Con rapporto di

contravvenzione 23 marzo 2006 la Polizia comunale di __________ ha avviato la

procedura ordinaria nei confronti dei signori RI 1, per aver posteggiato il

veicolo targato __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un

passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni, assegnando loro un termine di

quindici giorni per formulare osservazioni, ciò che avveniva con lo scritto

impropriamente definito “ricorso” inoltrato il 10 aprile 2006.

Il 6 aprile 2006, ampiamente

entro il suddetto termine quindicinale (che decorreva al più presto dal 25

marzo 2006, venendo a scadere il 10 aprile 2006, considerato che l’8 aprile

2006.

era un sabato), la Polizia comunale ha trasmesso all’Ufficio giuridico

della circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, con l’indicazione “senza

osservazioni” (cfr. crocetta apposta in basso), considerando erroneamente

che le osservazioni non fossero tempestive. La Sezione della circolazione ha

quindi emanato la risoluzione indicando, suo malgrado, a torto, che “nei

termini di legge non sono state presentate osservazioni”. Come si evince dal

fascicolo processuale, le stesse sono infatti state intimate con scritto 22

giugno 2006, successivo alla decisione impugnata.

3.

E'

indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni, in concreto senz'altro

tempestive (a maggior ragione se si considera che il termine di quindici giorni

è di fatto scaduto l’11 aprile 2006, atteso che il signor RI 1 sostiene di aver

ricevuto il rapporto di contravvenzione solamente il 27 marzo 2006), viola il

diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si

è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lui formulate, che peraltro

non risultano di primo acchito infondate.

Tale violazione comporta

unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una

decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto

annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

Stando così le cose la

decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità

dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.

Il ricorso va pertanto

accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né

spese.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese per questo giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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