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Decisione

30.2006.171

Posteggio su un marciapiede senza lasciare libero un passaggio di 1.5 m per i pedoni; omissione di notificare una circostanza che esige la modifica o la sostituzione di una licenza

25 giugno 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti rimproverati al ricorrente sono stati constatati da un agente

della Polizia comunale di __________ in occasione di un controllo che stava

eseguendo a piedi nel nucleo di tale Comune. Dalle sue dettagliate

contro-osservazioni 21 agosto 2006 risulta che il veicolo era parcheggiato sul

marciapiede, ostacolando il passaggio dei pedoni, in prossimità di una banca

locale, da dove è in seguito uscito l’insorgente. L’agente ha quindi proceduto

alla completazione dell’avviso di contravvenzione in presenza di quest’ultimo,

legittimatosi mediante duplicato della licenza di condurre (cfr. rapporto di

contro-osservazioni 21 agosto 2006, pag. 1).

4. Il gravame, presentato

per il tramite della signora __________, amministratrice unica della ditta __________

SA - alla quale era intestato il veicolo Honda targato TI __________ - si

esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“Con la presente la

scrivente comunica che il dr. RI 1, non è da oltre (un anno), più un nostro

collaboratore ristretto. Infatti, non conosciamo il falso possessore [che] in

qualche modo abbia esibito in modo disinvolto la licenza di condurre smarrita

del dr. RI 1 Pertanto la scrivente dichiara che il dr. RI 1 ha guidato l’auto

di proprietà della scrivente vedi doc. B. Ai fini legali l’infrazione non è

veritiera si deduce che l’ignoto possessore della licenza avendola esibita gli

sia andata bene non è la prima volta che ci recapitano una simile richiesta

crediamo non sia l’ultima (…)”.

A comprova del fatto che

l’infrazione in esame non può comunque essere stata commessa con il veicolo in

questione, viene prodotta una dichiarazione 16 febbraio 2006, non firmata,

della Carrozzeria __________, in cui leggesi che:

“Vi confermiamo per nostro

ricordo che l’auto TI __________ nei giorni 14/15/16.02.06 era in carrozzeria

per perizia per lavori che si dovevano fare. Infatti, si conferma la presenza

da noi era una donna __________ amministratore, per le riparazioni come ad

esempio: segni, graffi, ammaccature varie, parabrezza anteriore da sostituire.

Inoltre, ricordiamo che la scrivente affermava con certezza che anche nei

giorni successivi così come la settimana dopo passava per i motivi sopra. Senza

ombra di dubbio ricordiamo la presenza era come ad esempio nelle ore 14 alle

ore 15.30/16.30 prima che un tecnico si liberasse, al fine di fissare il

giorno, garantendone che i lavori si facessero” (doc. C).

5. Considerato che il

motivo conduttore del gravame è il fatto che l’infrazione sarebbe stata

commessa da un ignoto possessore della licenza di condurre smarrita dal ricorrente

- che, come si evince dalla dichiarazione 10 dicembre 2005, allestita dunque

Considerandi

due mesi prima dei fatti, era autorizzato a condurre il veicolo Honda targato

TI __________ (doc. B) - vale la pena di sottolineare che l’accertamento dei

dati del contravventore, è avvenuto sulla scorta del duplicato della licenza di

condurre presentato dal ricorrente medesimo su richiesta dell’agente

denunciante (cfr. rapporto di contro-osservazioni 21

agosto 2006, pag. 1). Di conseguenza, mal si comprende per quale motivo

sia stato scomodato l’episodio dello smarrimento della patente, se non per far

ricadere - in modo maldestro - la responsabilità dell’infrazione commessa su un

improbabile terzo di ignota identità.

Quello che è invece certo, è

che ad essere ignota è la dimora del ricorrente, in quanto, come si evince

dalle contro-osservazioni dell’agente accertatore - sulle quali l’insorgente è

rimasto silente, malgrado questo giudice l’abbia formalmente invitato, per il

tramite della sua rappresentante, a formulare eventuali osservazioni - egli ha

lasciato il Comune di __________ in data 1° marzo 2002 per una destinazione

ignota. Tale circostanza andava quindi segnalata tempestivamente alla Sezione

della circolazione ai fini di modificare la licenza di condurre, ciò che non è

avvenuto.

Non può inoltre essere

disatteso che la dichiarazione 16 febbraio 2006 della Carrozzeria __________ (che

stranamente contiene l’espressione “la scrivente” utilizzata anche nel

gravame), tendente a dimostrare che il giorno del fatti il veicolo si trovava

in carrozzeria, oltre a non essere sottoscritta, non risulta affatto

attendibile. Dalla stessa risulta che il veicolo sarebbe rimasto presso la

suddetta carrozzeria tre giorni consecutivi, compreso quello dell’infrazione,

ai fini di essere periziato. Ancora nei giorni successivi e addirittura la

settimana seguente la signora __________i si sarebbe recata in officina, a

orari diversi, in attesa di poter discutere con un tecnico e fissare il giorno

della riparazione (come faceva a saperlo il 16.02 quando ha allestito la

dichiarazione?). Orbene, al di là del fatto che appare poco probabile che occorrano

due settimane per stabilire i lavori da eseguire su un veicolo graffiato e

ammaccato (lasso di tempo che sarebbe concepibile semmai per la riparazione),

la circostanza non è comunque stata comprovata, né tanto meno resa verosimile

con la produzione, ad esempio, del preventivo di riparazione o della successiva

fattura. La stessa non può quindi essere ritenuta liberatoria.

Ad ogni buon conto, nulla induce a dubitare dell’accertamento

dell’agente denunciante - frutto di una constatazione di agevole momento - il

quale peraltro non ha nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti

alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

7.

A giusta ragione la Sezione

della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di complessivi fr.

140.

-, pari alla sanzione prevista dall’Allegato 1

all’OMD per queste infrazioni (nri. 106.1 e 228.1).

Il ricorso – manifestamente infondato

- va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 25, 43 cpv. 2, 90

cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 15 cpv. 4,

26 cpv. 1, 143 cifra 3 OAC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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