30.2006.171
Posteggio su un marciapiede senza lasciare libero un passaggio di 1.5 m per i pedoni; omissione di notificare una circostanza che esige la modifica o la sostituzione di una licenza
25 giugno 2007Italiano10 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2006.171
Data decisione, Autorità:
25.06.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggio su un marciapiede senza lasciare libero un passaggio di 1.5 m per i pedoni; omissione di notificare una circostanza che esige la modifica o la sostituzione di una licenza
PARCHEGGIO
art. 25 LCSTR
art. 43 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 103 cpv. 1 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
art. 15 cpv. 4 OAC
art. 26 cpv. 1 OAC
art. 143 cf. 3 OAC
art. 41 cpv. 1bis ONCS
Incarto
n.
30.2006.171
13391/608
Bellinzona
25
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 giugno 2006
presentato da
RI 1,
rappr. da: RA
1
contro
la decisione
2 giugno 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 22 agosto 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 2 giugno 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
140.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 40.- e alle spese di 20.-, per i
seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di
almeno 1.5 metri per i pedoni. Inoltre ha omesso di notificare una circostanza
che esige la modifica o la sostituzione di una licenza”.
Fatti accertati il 15 febbraio
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 25, 43 cpv. 2, 90 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1
LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 15 cpv. 4, 26 cpv. 1, 143 cifra 3 OAC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr, il marciapiede è riservato ai
pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può
prevedere eccezioni. In tal senso, l’art. 41 cpv. 1 ONC, stabilisce che i
velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno
spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Al cpv. 1bis del medesimo
articolo viene poi precisato che, se non è autorizzato espressamente mediante
segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede.
In mancanza di siffatta segnaletica è possibile fermarsi sul marciapiede
solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i
passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1.50
metri per i pedoni. Inoltre, queste operazioni devono essere svolte nel più
breve tempo possibile (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
commentaire ad art. 41 OCR, 3e éd., Lausanne 1996, pag. 825).
Per l’art. 26 cpv. 2 prima
frase OAC il titolare di una licenza che cambia domicilio, deve comunicare
entro 14 giorni il nuovo indirizzo all’autorità competente del nuovo domicilio.
Chi, come titolare di una licenza per allievo conducente, di una licenza di
condurre, di una licenza di circolazione o di un permesso non annuncia entro il
termine i fatti che rendono necessaria una modifica o la sostituzione di questi
documenti o, in caso di cambiamento di domicilio, non annuncia tempestivamente
il nuovo indirizzo all’autorità competente del nuovo domicilio svizzero, è
punito con la multa fino a cento franchi (art. 143 cifra 3 OAC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto
o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Secondo
l’allegato 1 dell’Ordinanza federale concernente le multe disciplinari (OMD),
il parcheggio sul marciapiede, se segnali o demarcazioni non lo autorizzano
espressamente, senza lasciar libero un passaggio di almeno 1.50 metri per i
pedoni (art. 41 cpv. 1bis ONC) comporta, fino a 60 minuti, una multa
di fr. 120.- (infrazione n. 228.1). Per l’omissione di notificare o la notificazione
tardiva di una circostanza che esige la modificazione o la sostituzione di una
licenza la sanzione inflitta è di fr. 20.- (art. 15 cpv. 4 e 26 cpv. 1 OAC).
3. La Sezione della circolazione - in applicazione delle predette norme - ha sanzionato il ricorrente
per aver posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza
lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni; lo ha inoltre
multato per aver omesso di notificare una circostanza che esige la modifica o
la sostituzione di una licenza, e meglio per non aver comunicato il cambiamento
di indirizzo, intervenuto il 1° marzo 2002.
Fatti
I fatti rimproverati al ricorrente sono stati constatati da un agente
della Polizia comunale di __________ in occasione di un controllo che stava
eseguendo a piedi nel nucleo di tale Comune. Dalle sue dettagliate
contro-osservazioni 21 agosto 2006 risulta che il veicolo era parcheggiato sul
marciapiede, ostacolando il passaggio dei pedoni, in prossimità di una banca
locale, da dove è in seguito uscito l’insorgente. L’agente ha quindi proceduto
alla completazione dell’avviso di contravvenzione in presenza di quest’ultimo,
legittimatosi mediante duplicato della licenza di condurre (cfr. rapporto di
contro-osservazioni 21 agosto 2006, pag. 1).
4. Il gravame, presentato
per il tramite della signora __________, amministratrice unica della ditta __________
SA - alla quale era intestato il veicolo Honda targato TI __________ - si
esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“Con la presente la
scrivente comunica che il dr. RI 1, non è da oltre (un anno), più un nostro
collaboratore ristretto. Infatti, non conosciamo il falso possessore [che] in
qualche modo abbia esibito in modo disinvolto la licenza di condurre smarrita
del dr. RI 1 Pertanto la scrivente dichiara che il dr. RI 1 ha guidato l’auto
di proprietà della scrivente vedi doc. B. Ai fini legali l’infrazione non è
veritiera si deduce che l’ignoto possessore della licenza avendola esibita gli
sia andata bene non è la prima volta che ci recapitano una simile richiesta
crediamo non sia l’ultima (…)”.
A comprova del fatto che
l’infrazione in esame non può comunque essere stata commessa con il veicolo in
questione, viene prodotta una dichiarazione 16 febbraio 2006, non firmata,
della Carrozzeria __________, in cui leggesi che:
“Vi confermiamo per nostro
ricordo che l’auto TI __________ nei giorni 14/15/16.02.06 era in carrozzeria
per perizia per lavori che si dovevano fare. Infatti, si conferma la presenza
da noi era una donna __________ amministratore, per le riparazioni come ad
esempio: segni, graffi, ammaccature varie, parabrezza anteriore da sostituire.
Inoltre, ricordiamo che la scrivente affermava con certezza che anche nei
giorni successivi così come la settimana dopo passava per i motivi sopra. Senza
ombra di dubbio ricordiamo la presenza era come ad esempio nelle ore 14 alle
ore 15.30/16.30 prima che un tecnico si liberasse, al fine di fissare il
giorno, garantendone che i lavori si facessero” (doc. C).
5. Considerato che il
motivo conduttore del gravame è il fatto che l’infrazione sarebbe stata
commessa da un ignoto possessore della licenza di condurre smarrita dal ricorrente
- che, come si evince dalla dichiarazione 10 dicembre 2005, allestita dunque
Considerandi
due mesi prima dei fatti, era autorizzato a condurre il veicolo Honda targato
TI __________ (doc. B) - vale la pena di sottolineare che l’accertamento dei
dati del contravventore, è avvenuto sulla scorta del duplicato della licenza di
condurre presentato dal ricorrente medesimo su richiesta dell’agente
denunciante (cfr. rapporto di contro-osservazioni 21
agosto 2006, pag. 1). Di conseguenza, mal si comprende per quale motivo
sia stato scomodato l’episodio dello smarrimento della patente, se non per far
ricadere - in modo maldestro - la responsabilità dell’infrazione commessa su un
improbabile terzo di ignota identità.
Quello che è invece certo, è
che ad essere ignota è la dimora del ricorrente, in quanto, come si evince
dalle contro-osservazioni dell’agente accertatore - sulle quali l’insorgente è
rimasto silente, malgrado questo giudice l’abbia formalmente invitato, per il
tramite della sua rappresentante, a formulare eventuali osservazioni - egli ha
lasciato il Comune di __________ in data 1° marzo 2002 per una destinazione
ignota. Tale circostanza andava quindi segnalata tempestivamente alla Sezione
della circolazione ai fini di modificare la licenza di condurre, ciò che non è
avvenuto.
Non può inoltre essere
disatteso che la dichiarazione 16 febbraio 2006 della Carrozzeria __________ (che
stranamente contiene l’espressione “la scrivente” utilizzata anche nel
gravame), tendente a dimostrare che il giorno del fatti il veicolo si trovava
in carrozzeria, oltre a non essere sottoscritta, non risulta affatto
attendibile. Dalla stessa risulta che il veicolo sarebbe rimasto presso la
suddetta carrozzeria tre giorni consecutivi, compreso quello dell’infrazione,
ai fini di essere periziato. Ancora nei giorni successivi e addirittura la
settimana seguente la signora __________i si sarebbe recata in officina, a
orari diversi, in attesa di poter discutere con un tecnico e fissare il giorno
della riparazione (come faceva a saperlo il 16.02 quando ha allestito la
dichiarazione?). Orbene, al di là del fatto che appare poco probabile che occorrano
due settimane per stabilire i lavori da eseguire su un veicolo graffiato e
ammaccato (lasso di tempo che sarebbe concepibile semmai per la riparazione),
la circostanza non è comunque stata comprovata, né tanto meno resa verosimile
con la produzione, ad esempio, del preventivo di riparazione o della successiva
fattura. La stessa non può quindi essere ritenuta liberatoria.
Ad ogni buon conto, nulla induce a dubitare dell’accertamento
dell’agente denunciante - frutto di una constatazione di agevole momento - il
quale peraltro non ha nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti
alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
7.
A giusta ragione la Sezione
della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di complessivi fr.
140.
-, pari alla sanzione prevista dall’Allegato 1
all’OMD per queste infrazioni (nri. 106.1 e 228.1).
Il ricorso – manifestamente infondato
- va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 25, 43 cpv. 2, 90
cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 15 cpv. 4,
26 cpv. 1, 143 cifra 3 OAC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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