30.2006.174
abbattere animali selvatici e omettere di presentarli al posto di controllo
27 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2006.174
Data decisione, Autorità:
27.07.2006, PRPEN
Titolo:
abbattere animali selvatici e omettere di presentarli al posto di controllo
MANCATA ISCRIZIONE SUL FOGLIO DI CONTROLLO
art. 21 LCP
Incarto
n.
30.2006.174
55 707
Bellinzona
27
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 giugno 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
16 giugno 2006 n. 55/707 emessa dalla Divisione dell'ambiente, Bellinzona,
viste le osservazioni 4 luglio 2006 presentate
dalla Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Divisione
dell'ambiente con decisione 16
giugno 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre a tasse e spese di
giustizia di fr. 50.-, e lo ha condannato a un risarcimento di fr. 1’500.- e
alla privazione del diritto di cacciare per due anni, per avere:
“durante la stagione di
caccia alta 2004:
-
abbattuto in data __________ 2004 un camoscio maschio adulto (capo a
lui vietato in quanto prima cattura), omettendo di presentare il selvatico a un
posto di controllo e quindi di autodenunciarsi. I dati del selvatico,
inizialmente iscritti sul foglio di controllo, sono stati successivamente
cancellati allo scopo di occultare la cattura;
-
abbattuto in data __________ 2004 un camoscio femmina allattante
(capo protetto), omettendo di presentare il selvatico a un posto di controllo e
quindi di autodenunciarsi. I dati del selvatico, inizialmente iscritti sul
foglio di controllo, sono stati successivamente cancellati allo scopo di
occultare la cattura.
durante
la stagione di caccia alta 2005:
-
abbattuto in data __________ 2005 un camoscio maschio adulto (capo a
lui vietato in quanto prima cattura) omettendo di presentare il selvatico a un
posto di controllo e quindi di autodenunciarsi. I dati del selvatico,
inizialmente iscritti sul foglio di controllo, sono stati successivamente
cancellati allo scopo di occultare la cattura.”
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 11, 32, 41, 43, 44, 45, 47 LCC; 29 lett. a e lett. b,
43 cpv. 1 lett. a, 69 RALCC; 18 e 21 LCP.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
che la pena sia rivista.
C. La Divisione
dell’ambiente, nelle osservazioni 4 luglio 2006, propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4
LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l'art. 43 cpv. 1 lett. a (prima frase) del Regolamento
cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(RALCC; RL 8.5.1.1.1), al cacciatore è permessa la cattura durante la caccia
alta di tre camosci, di cui al massimo:
- un maschio di almeno 2.5 anni per colui che ha
precedentemente abbattuto una femmina non allattante di almeno 2.5 anni, oppure
un capo di 1.5 anni (anzello) maschio con corna non superiori ai 16 cm o
femmina;
- due
femmine non allattanti di almeno 2.5 anni;
- un
capo di 1.5 anni maschio o femmina.
L'art.
11 LCC impone altresì al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e
di permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato.
La disposizione è concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il
cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio
di controllo, il giorno, l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così
come la specie, l’età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei
camosci; in caso di autodenuncia, egli deve inoltre specificarne i motivi.
Il
cacciatore deve altresì presentare ai posti di controllo entro 48 ore
dall’abbattimento i cervi, i camosci e i caprioli (art. 29 lett. b RALCC, prima frase).
Giusta
l’art. 69 RALCC, le infrazioni alle disposizioni del Regolamento, come pure
alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio caccia e pesca per la
sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e segg. LCC.
Secondo
l’art. 41 prima frase LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene
alla presente legge o alle relative norme di applicazione è punibile con una
multa fino a fr. 20'000.-.
Egli
è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato,
secondo le circostanze, del diritto di cacciare quando sussiste una
“trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi
di grave violazione della presente legge” (art. 43 LCC).
3. La
Divisione dell’ambiente, come detto, rimprovera al ricorrente di avere,
nell’esercizio della caccia alta durante le stagioni venatorie 2004 e 2005,
abbattuto due camosci maschi adulti a lui vietati in quanto prima cattura e un
camoscio femmina allattante (capo protetto), omettendo di presentarli a un
posto di controllo e quindi di autodenunciarsi.
4. Il
ricorrente, dal canto suo, non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità
di primo grado, anzi riconosce l’errore commesso (cfr. osservazioni 18 maggio
2006). Questo, tuttavia, dopo aver in un primo tempo negato quanto rinfacciatogli
e averlo riconosciuto soltanto a fronte di una perizia del Servizio
investigativo della Polizia cantonale eseguita sui suoi fogli di controllo; in
sede di interrogatorio egli ha giustificato l’alterazione degli stessi con
l’intento di “evitare di effettuare l’autodenuncia presentando il selvatico
al posto di controllo” (cfr. verbali di interrogatorio 3 maggio e 6 aprile
2006, nel quale specificava inoltre - in relazione alla femmina allattante -
che “non volevo fare l’autodenuncia in quanto avevo appena usufruito di
questa possibilità alcuni giorni prima con il capriolo femmina allattante”).
Nel
proprio gravame l’insorgente chiede però che la pena inflittagli venga rivista.
Egli fa valere la sua non più giovane età e il fatto di non aver mai
contravvenuto in precedenza alla legislazione sulla caccia. Relativamente al
risarcimento dei capi abbattuti – la cui carne è stata consumata in famiglia e
in parte regalata (cfr. verbale di interrogatorio 6 aprile 2006) - egli non
solleva alcun tipo di contestazione, riconoscendone pertanto l’ammontare.
5. Nella
fattispecie, le violazioni perpetrate dall'insorgente rientrano senz'altro nel
campo d'applicazione della legge, in specie dell'art. 11 LCC che impone al
cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e permetterne il
controllo.
Affinché
l’autorità possa decretare il divieto di cacciare, l'art. 43 LCC esige una
trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 della legge o
una grave violazione di altre norme.
Ora, tenuto
conto che il ricorrente ha commesso tre infrazioni (abbattendo tre capi
proibiti sull’arco di due anni), questo giudice ritiene che vi è stata una
violazione reiterata dell'art. 11 LCC, per cui il provvedimento del divieto di
cacciare risulta essere fondato.
Le trasgressioni
perpetrare dal ricorrente e le loro modalità di esecuzione denotano peraltro
una particolare gravità, nella misura in cui questi ha proceduto a più riprese
e con cognizione (ossia dopo riflessione) alla cancellazione dell’iscrizione. L’agire
intenzionale del ricorrente dimostra quindi poca considerazione delle norme
vigenti in ambito venatorio, oltre che una scarsa capacità di osservazione e
determinazione del selvatico a tiro. Non solo, ma anche l’atteggiamento assunto
in sede di interrogatorio e i moventi che lo hanno spinto a trasgredire,
denotano una singolare temerarietà.
Fatti
I
reati appaiono tanto più gravi se si considera che l’insorgente avrebbe potuto
autodenunciare gli errori – come aveva già fatto almeno in un caso –
presentandosi a un posto di controllo entro le 24 ore dall’abbattimento.
Stante
quanto precede e considerato l’estremo rigore vigente in ambito venatorio, la
multa di fr. 500.- e la pena accessoria della revoca del diritto di cacciare
per due anni appaiono più che giustificati. In proposito, si osserva che l’età
del ricorrente, a fronte della gravità dei reati commessi, non costituisce una circostanza
che giustifica una riduzione della multa, rispettivamente della durata del divieto
Considerandi
di cacciare.
Se il
multato avesse rispettato le norme vigenti in materia, le conseguenze sarebbero
state minime: indennizzo dell’animale (camoscio maschio fr. 200.-, femmina fr.
100.
-) oltre ad una sanzione pecuniaria in funzione del numero di autodenunce
nell’arco di 5 anni (art. 42 LCC; cfr. osservazioni 4 luglio 2006 della
Divisione dell’ambiente).
Ciò
posto, le argomentazioni ricorsuali non sono tali da permettere una revisione
della pena. La decisione impugnata merita pertanto piena conferma.
In
esito di che, il ricorso va respinto, seguito da tassa di giustizia e
spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 11, 32, 41, 43, 44,
45, 47 LCC; 29 lett. a e lett. b, 43 cpv. 1 lett. a, 69 RALCC; 18 e 21 LCP; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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