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Decisione

30.2006.174

abbattere animali selvatici e omettere di presentarli al posto di controllo

27 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I

reati appaiono tanto più gravi se si considera che l’insorgente avrebbe potuto

autodenunciare gli errori – come aveva già fatto almeno in un caso –

presentandosi a un posto di controllo entro le 24 ore dall’abbattimento.

Stante

quanto precede e considerato l’estremo rigore vigente in ambito venatorio, la

multa di fr. 500.- e la pena accessoria della revoca del diritto di cacciare

per due anni appaiono più che giustificati. In proposito, si osserva che l’età

del ricorrente, a fronte della gravità dei reati commessi, non costituisce una circostanza

che giustifica una riduzione della multa, rispettivamente della durata del divieto

Considerandi

di cacciare.

Se il

multato avesse rispettato le norme vigenti in materia, le conseguenze sarebbero

state minime: indennizzo dell’animale (camoscio maschio fr. 200.-, femmina fr.

100.

-) oltre ad una sanzione pecuniaria in funzione del numero di autodenunce

nell’arco di 5 anni (art. 42 LCC; cfr. osservazioni 4 luglio 2006 della

Divisione dell’ambiente).

Ciò

posto, le argomentazioni ricorsuali non sono tali da permettere una revisione

della pena. La decisione impugnata merita pertanto piena conferma.

In

esito di che, il ricorso va respinto, seguito da tassa di giustizia e

spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 11, 32, 41, 43, 44,

45, 47 LCC; 29 lett. a e lett. b, 43 cpv. 1 lett. a, 69 RALCC; 18 e 21 LCP; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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