30.2006.176
Automobilista che si ferma oltre la linea d'attesa di un dare precedenza e provoca così la caduta di un motociclista
25 giugno 2007Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.176
Data decisione, Autorità:
25.06.2007, PRPEN
Titolo:
Automobilista che si ferma oltre la linea d'attesa di un dare precedenza e provoca così la caduta di un motociclista
COLLISIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.176
14665/608
Bellinzona
25
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 luglio 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
16 giugno 2006 n. 14665/608 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 7 luglio 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. con decisione 16 giugno
2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia
fr. 40.- e alle spese fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura __________, si fermava oltre la linea d’attesa di un ‘dare precedenza’
ostacolando la marcia ad un motociclista sopraggiungente da sinistra il quale
evitava la collisione sterzando a sinistra ma cadeva”.
Fatti accertati il 9 aprile
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1
ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 36 cpv. 2
LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra;
tuttavia i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la
precedenza anche se giungono da sinistra.
Chi è tenuto a dare la
precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve
ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima
dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC). La linea di attesa, che completa di
regola il segnale «dare precedenza», indica il luogo dove i veicoli devono
eventualmente fermarsi al predetto segnale; la parte frontale del veicolo non
deve sorpassare la linea di attesa (art. 75 cpv. 3 e 4 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - ha sanzionato il
ricorrente per essersi fermato oltre la linea d’attesa di un dare precedenza,
ostacolando la marcia a un motociclista sopraggiungente da sinistra, il quale,
per evitare la collisione, rovinava a terra.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, nega l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure sostenendo, da
una parte, di essersi fermato nei limiti della linea d’arresto e, dall’altra,
che il motociclista, spaventatosi unicamente alla vista dei suoi fari, è caduto
per motivi di insicurezza o di disattenzione e non già per sua colpa.
5.
Giusta l’art. 36 cpv. 2
seconda frase LCStr, come detto, i veicoli che circolano sulle strade designate
principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. Il conducente che
è tenuto a concedere la precedenza non deve continuare la sua manovra o il suo
avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di altri veicoli a
modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità (DTF 105 IV
341). Al fine di conformarsi al proprio obbligo, il debitore della precedenza
deve ridurre per tempo la sua velocità, in modo da poter verificare se sulla
strada prioritaria giungano veicoli e, se del caso, arrestare la vettura prima
dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC; 75 cpv. 3 OSStr).
Dalla documentazione
fotografica agli atti e dalle dichiarazioni del ricorrente medesimo, emerge in
modo palese che i doveri del debitore della precedenza non sono stati rispettati
nella fattispecie. Nel verbale d’interrogatorio 9 aprile 2006, a pag. 1, l’insorgente
ha in effetti dichiarato quanto segue:
“Giunto al dare precedenza
che è situato su __________ arrestavo completamente il mio veicolo, infatti
come avete potuto vedere le ruote anteriori del mio veicolo si trovavano
regolarmente all’interno del segnale del dare precedenza marcato sul manto
stradale, sporgeva unicamente forse 40 cm del muso del veicolo. Appena eseguita
questa manovra notavo una motocicletta provenire dalla mia sinistra che stava
strisciando sull’asfalto”.
Dalle predette affermazioni si
deduce anzitutto che prima di arrestare il veicolo all’intersezione il
ricorrente non ha minimamente rivolto il suo sguardo e la sua attenzione alla
strada prioritaria, tant’è vero che si è avveduto del sopraggiungere del motoveicolo
solo quando gli stava scivolando davanti agli occhi, ossia troppo tardi. Se
avesse verificato il traffico sopraggiungente da sinistra prima di giungere
alla linea di attesa, avrebbe sicuramente visto il motociclista in transito su __________
- per di più con le luci anabbaglianti accese - quando il medesimo era ancora
in piedi. Egli ammette altresì che il muso del veicolo superava di 40 cm la
linea di attesa, limite entro il quale doveva invece rimanere con la parte
anteriore, non essendo sufficiente arrestarsi sulla linea con le ruote
anteriori. Un simile comportamento realizza appieno le condizioni di “messa in
pericolo” alla base della violazione del diritto di precedenza, in quanto ha
costretto il conducente del motoveicolo a effettuare una brusca manovra di
scansamento per evitare una possibile collisione. Si noti che l’obbligo di
concedere la precedenza si estende su tutta la superficie d’incontro delle
strade (DTF 102 IV 259), per cui il fatto che il co-protagonista circolasse sul
margine destro della carreggiata è ininfluente.
6.
Ciò posto, occorre
rilevare che il comportamento avuto dal ricorrente è da considerarsi,
contrariamente a quanto da lui sostenuto, la causa diretta della caduta del co-protagonista.
In effetti, qualora l’insorgente fosse sopraggiunto all’intersezione con la
necessaria prudenza, adottando un comportamento tale da non poter provocare un
sentimento di paura o di pericolo nel conducente prioritario, quest’ultimo non
avrebbe avuto motivo di reagire. Il fatto che una reazione da parte di quest’ultimo
ci sia stata, non può che essere considerata in nesso di causalità con il
comportamento pericoloso del ricorrente.
Giova infine rilevare, dal
momento che quest’ultimo ascrive la colpa esclusiva dell’accaduto al
motociclista, che in materia penale ognuno risponde
delle proprie azioni e/o omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui
non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14
ottobre 2003, consid. 3.3).
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
7.
La multa inflitta - che
tiene già conto delle argomentazioni da lui addotte - è, peraltro,
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso - infondato - va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster