30.2006.178
Impiego di cittadina comunitaria quale cameriera senza il permesso per svolgere tale attività
29 gennaio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2006.178
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, PRPEN
Titolo:
Impiego di cittadina comunitaria quale cameriera senza il permesso per svolgere tale attività
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
30.2006.178
06 455/802
Bellinzona
29
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 7 luglio 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 23
giugno 2006 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 21 luglio 2006 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, con decisione del 23 giugno 2006,
ha inflitto a RI 1, una multa di fr. 500.--, addebitandogli inoltre una tassa
di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 20.--, per aver impiegato in
qualità di cameriera, dal 18 luglio 2005 al 16 agosto 2005, la cittadina
comunitaria __________, 1984, sprovvista del permesso della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10
cpv. 1 OLS e 38 RLaLPS-CE/AELS;
che
RI 1 è insorto con ricorso del 7 luglio 2006, con il quale ha chiesto
l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 21 luglio 2006 la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione ha postulato la reiezione del gravame;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine;
che
il ricorrente chiede preliminarmente che gli sia data la possibilità di avvalersi
di non meglio specificati testimoni per chiarire il malinteso;
che,
giusta l’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice della Pretura penale ha la facoltà
di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può tuttavia rinunciare ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine
con richiami di dottrina e giurisprudenza, DTF 124 I 211 consid. 4.,
DTF 122 V 162 consid. 1d);
che,
nella presente fattispecie, la prova richiesta dall’insorgente non appare
suscettibile d’influire sull’esito del giudizio, gli atti di causa essendo chiari
e completi;
che
pertanto nulla osta all’esame del ricorso nel merito;
che
Considerandi
per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato può assumere un impiego e
un datore di lavoro può occuparlo soltanto qualora il permesso di dimora lo
autorizzi a ciò;
che
è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente
che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito
(art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un
datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal
fatto che il salariato sia pagato in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett.
a OLS), l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente
sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività
esercitata a ore, a giornata o a titolo temporaneo (lett. c);
che
il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza
essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri
oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il
lavoratore è autorizzato ad assumere tale impiego (art. 10 cpv. 1 OLS);
che
le infrazioni alle disposizioni dell’Ordinanza che limita l’effettivo degli
stranieri sono punibili giusta l’art. 23 LDDS (art. 54 OLS);
che,
ai sensi dell’art. 23 cpv. 4 LDDS, chiunque, intenzionalmente, impiega
stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera è punito, per ogni straniero
impiegato illegalmente, con la multa fino a cinquemila franchi, cumulata se del
caso con la pena prevista nel capoverso 1. Se l’autore ha agito per negligenza,
la multa non può eccedere i tremila franchi. Nei casi di minima gravità, si
potrà prescindere da ogni pena. Se l’autore ha agito per fine di lucro, il
giudice non è vincolato da questi massimi;
che
le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con
la multa fino a fr. 2'000.--; nei casi di minima gravità si potrà prescindere
da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);
che,
giusta l’art. 12 cpv. 2 della Legge di applicazione alla legislazione federale
in materia di persone straniere, l’autorità amministrativa è competente per il
perseguimento ed il giudizio delle infrazioni previste agli art. 23 cpv. 1 e 4
LDDS, nei casi poco gravi (lett. a), nonché delle contravvenzioni previste
all’art. 23 cpv. 6 LDDS (lett. b);
che
la cittadina comunitaria in questione, interrogata dalla Polizia cantonale in
data 17 agosto 2005, ha ammesso di aver lavorato quale cameriera presso il
ristorante __________ di __________ per 5 giorni alla settimana a partire dal
18.
luglio 2005. Ella ha pure aggiunto che il ricorrente le aveva riferito
che le pratiche per l’ottenimento del permesso di lavoro erano in corso e che
poteva lavorare (cfr. doc. D);
che
nel proprio ricorso, l’insorgente non contesta che la citata persona straniera abbia
lavorato quale cameriera dal 18 agosto 2005 al 16 agosto 2005 nell’esercizio
pubblico Ristorante __________ Sagl a __________, del quale egli è socio e
gerente con diritto di firma individuale, ma si limita ad affermare di non
essere disposto a pagare una multa per un’infrazione che non ha commesso, senza
peraltro fornire maggiori precisazioni o spiegazioni;
che
già solo per questo motivo il ricorso non merita alcuna tutela;
che
il ricorrente evidenzia inoltre come l’autorità di prime cure non abbia dato
seguito alla sua richiesta di colloquio per giustificare e chiarire la
fattispecie, inoltrata dopo l’intimazione del rapporto di contravvenzione. Egli
giustifica altresì la mancata presentazione di osservazioni con il fatto che
gli è sconosciuto il contenuto del rapporto di polizia. Egli chiede infine se
sia prassi normale che una richiesta di rinnovo di permesso di una cittadina
comunitaria venga evasa a distanza di un mese e mezzo dall’inoltro dell’istanza;
che
le suddette doglianze non consentono minimamente di scostarsi dal querelato
giudizio, ove si consideri che dalla documentazione allegata al ricorso dall’insorgente
stesso, risulta che egli in data 26 luglio 2005 ha scritto all’Ufficio regionale
degli stranieri scusandosi per aver non aver notificato l’entrata dalla
cittadina straniera in questione, e che la risoluzione del 4 agosto 2005, con
la quale l’Ufficio della manodopera estera notificava alla sua società d’aver
accolto la richiesta di autorizzare la persona straniera ad esercitare quale
cameriera, menziona pure che quest’ultima per poter iniziare l’attività doveva
ottenere il permesso di competenza della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione;
che
inoltre dalla documentazione prodotta dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione risulta che in calce al documento denominato intimazione di
rapporto di contravvenzione è stato assegnato al ricorrente un termine di 15
giorni per inoltrare le sue osservazioni e che eventuali giustificazioni orali
o telefoniche non sarebbero state prese in considerazione;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 LDDS; 6,
10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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