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Decisione

30.2006.178

Impiego di cittadina comunitaria quale cameriera senza il permesso per svolgere tale attività

29 gennaio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

30.2006.178

Data decisione, Autorità:

29.01.2007, PRPEN

Titolo:

Impiego di cittadina comunitaria quale cameriera senza il permesso per svolgere tale attività

IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA

art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto

n.

30.2006.178

06 455/802

Bellinzona

29

gennaio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il

segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 7 luglio 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 23

giugno 2006 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni 21 luglio 2006 presentate

dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in

fatto:

che

la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, con decisione del 23 giugno 2006,

ha inflitto a RI 1, una multa di fr. 500.--, addebitandogli inoltre una tassa

di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 20.--, per aver impiegato in

qualità di cameriera, dal 18 luglio 2005 al 16 agosto 2005, la cittadina

comunitaria __________, 1984, sprovvista del permesso della Sezione dei

permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10

cpv. 1 OLS e 38 RLaLPS-CE/AELS;

che

RI 1 è insorto con ricorso del 7 luglio 2006, con il quale ha chiesto

l’annullamento della multa;

che

nelle sue osservazioni del 21 luglio 2006 la Sezione dei permessi e

dell’immigrazione ha postulato la reiezione del gravame;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine;

che

il ricorrente chiede preliminarmente che gli sia data la possibilità di avvalersi

di non meglio specificati testimoni per chiarire il malinteso;

che,

giusta l’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice della Pretura penale ha la facoltà

di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può tuttavia rinunciare ad

assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di

rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine

con richiami di dottrina e giurisprudenza, DTF 124 I 211 consid. 4.,

DTF 122 V 162 consid. 1d);

che,

nella presente fattispecie, la prova richiesta dall’insorgente non appare

suscettibile d’influire sull’esito del giudizio, gli atti di causa essendo chiari

e completi;

che

pertanto nulla osta all’esame del ricorso nel merito;

che

Considerandi

per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato può assumere un impiego e

un datore di lavoro può occuparlo soltanto qualora il permesso di dimora lo

autorizzi a ciò;

che

è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente

che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito

(art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un

datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal

fatto che il salariato sia pagato in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett.

a OLS), l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente

sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività

esercitata a ore, a giornata o a titolo temporaneo (lett. c);

che

il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza

essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri

oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il

lavoratore è autorizzato ad assumere tale impiego (art. 10 cpv. 1 OLS);

che

le infrazioni alle disposizioni dell’Ordinanza che limita l’effettivo degli

stranieri sono punibili giusta l’art. 23 LDDS (art. 54 OLS);

che,

ai sensi dell’art. 23 cpv. 4 LDDS, chiunque, intenzionalmente, impiega

stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera è punito, per ogni straniero

impiegato illegalmente, con la multa fino a cinquemila franchi, cumulata se del

caso con la pena prevista nel capoverso 1. Se l’autore ha agito per negligenza,

la multa non può eccedere i tremila franchi. Nei casi di minima gravità, si

potrà prescindere da ogni pena. Se l’autore ha agito per fine di lucro, il

giudice non è vincolato da questi massimi;

che

le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con

la multa fino a fr. 2'000.--; nei casi di minima gravità si potrà prescindere

da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);

che,

giusta l’art. 12 cpv. 2 della Legge di applicazione alla legislazione federale

in materia di persone straniere, l’autorità amministrativa è competente per il

perseguimento ed il giudizio delle infrazioni previste agli art. 23 cpv. 1 e 4

LDDS, nei casi poco gravi (lett. a), nonché delle contravvenzioni previste

all’art. 23 cpv. 6 LDDS (lett. b);

che

la cittadina comunitaria in questione, interrogata dalla Polizia cantonale in

data 17 agosto 2005, ha ammesso di aver lavorato quale cameriera presso il

ristorante __________ di __________ per 5 giorni alla settimana a partire dal

18.

luglio 2005. Ella ha pure aggiunto che il ricorrente le aveva riferito

che le pratiche per l’ottenimento del permesso di lavoro erano in corso e che

poteva lavorare (cfr. doc. D);

che

nel proprio ricorso, l’insorgente non contesta che la citata persona straniera abbia

lavorato quale cameriera dal 18 agosto 2005 al 16 agosto 2005 nell’esercizio

pubblico Ristorante __________ Sagl a __________, del quale egli è socio e

gerente con diritto di firma individuale, ma si limita ad affermare di non

essere disposto a pagare una multa per un’infrazione che non ha commesso, senza

peraltro fornire maggiori precisazioni o spiegazioni;

che

già solo per questo motivo il ricorso non merita alcuna tutela;

che

il ricorrente evidenzia inoltre come l’autorità di prime cure non abbia dato

seguito alla sua richiesta di colloquio per giustificare e chiarire la

fattispecie, inoltrata dopo l’intimazione del rapporto di contravvenzione. Egli

giustifica altresì la mancata presentazione di osservazioni con il fatto che

gli è sconosciuto il contenuto del rapporto di polizia. Egli chiede infine se

sia prassi normale che una richiesta di rinnovo di permesso di una cittadina

comunitaria venga evasa a distanza di un mese e mezzo dall’inoltro dell’istanza;

che

le suddette doglianze non consentono minimamente di scostarsi dal querelato

giudizio, ove si consideri che dalla documentazione allegata al ricorso dall’insorgente

stesso, risulta che egli in data 26 luglio 2005 ha scritto all’Ufficio regionale

degli stranieri scusandosi per aver non aver notificato l’entrata dalla

cittadina straniera in questione, e che la risoluzione del 4 agosto 2005, con

la quale l’Ufficio della manodopera estera notificava alla sua società d’aver

accolto la richiesta di autorizzare la persona straniera ad esercitare quale

cameriera, menziona pure che quest’ultima per poter iniziare l’attività doveva

ottenere il permesso di competenza della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione;

che

inoltre dalla documentazione prodotta dalla Sezione dei permessi e

dell’immigrazione risulta che in calce al documento denominato intimazione di

rapporto di contravvenzione è stato assegnato al ricorrente un termine di 15

giorni per inoltrare le sue osservazioni e che eventuali giustificazioni orali

o telefoniche non sarebbero state prese in considerazione;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 LDDS; 6,

10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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