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Decisione

30.2006.179

Parcheggiare senza esporre il disco di parcheggio dietro il parabrezza

25 giugno 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 16 giugno 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i

seguenti motivi:

"Ha posteggiato il veicolo

__________ omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in

modo ben visibile”.

Fatti accertati l’8 febbraio

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il conducente che parcheggia

l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata conformemente al capoverso 2

(parcheggio con disco) deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta

susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben visibile

dietro il parabrezza (art. 48 cpv. 4 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per

l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina una sanzione

pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 202.1).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato

l’insorgente, come detto, per avere posteggiato il veicolo __________ omettendo

di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.

4.

L’insorgente, dal canto

suo, non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo

grado, ma si giustifica sostenendo di aver parcheggiato la propria vettura solo

per 10 minuti, il tempo di recuperare la figlia presso lo studio medico in cui

si trovava. Recandosi a __________ unicamente due volte l’anno non si era

accorto che i posteggi erano stati inseriti in una zona con disco.

5.

Orbene, la disposizione

relativa all’utilizzo degli stalli è chiara e non lascia spazio a equivoci: il

conducente che posteggia l’autoveicolo in un’area segnalata come “parcheggio

con disco” (generalmente demarcata con stalli di colorazione blu) deve

posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva

d’arrivo e mettere il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza. Ciò

vale anche nei casi in cui la sosta sarà di breve durata, un controllo risulterebbe

altrimenti impossibile.

Omettendo di posizionare il

disco dietro il parabrezza, il ricorrente ha realizzato l’infrazione

ascrittagli. Irrilevante a tal proposito è che la sosta sia durata solo una

decina di minuti e che l’insorgente non si fosse reso conto di trovarsi in un

zona riservata al posteggio con disco. La giustificazione addotta non è

pertanto liberatoria. Del resto, si osserva che le infrazioni alle norme sulla

circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100

cifra 1 LCStr; art. 333 cpv. 7 CP).

6.

A giusta ragione la Sezione

della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari

all’importo previsto dall’ordinanza sulle multe disciplinari per questo tipo di

infrazione (n. 202.1).

Il ricorso – infondato - va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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