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Decisione

30.2006.18

Imposizione di contributi di miglioria per le opere di realizzazione di posteggi pubblici

18 novembre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

30.2006.18

Data decisione, Autorità:

18.11.2008, TE

Titolo:

Imposizione di contributi di miglioria per le opere di realizzazione di posteggi pubblici

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

art. 13 cpv. 2 LCM

Incarto n.

30.2006.18

Lugano

18 novembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

arch.

Alberto Canepa

arch. Bruno Buzzini

segretario

giudiziario

Enzo

Barenco

statuendo

sul ricorso presentato in data 11 maggio 2006 da

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

la

decisione su reclamo emanata il 3 aprile 2006 dal Municipio di __________

nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria

concernenti le opere di realizzazione dei posteggi pubblici a __________,

relativamente ai mapp. no. 423, 424 e 425 RFD di __________,

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1. Con risoluzione del

15.12.2003 il Consiglio Comunale di __________ ha concesso un credito di fr.

453'900.- per la costruzione di 16 nuovi posteggi al mapp. no. 20 in località __________

ed ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine dell’80%

della spesa; il tutto come indicato nel MM del 10.11.2003.

Ad opera eseguita, con messaggio del 19.9.2005, il Municipio ha

proposto l’abrogazione delle predetta risoluzione e la riduzione della quota

imponibile al 60% del consuntivo. Detta proposta è stata accettata

all’unanimità dal legislativo nel corso della seduta del 25.10.2005.

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di

miglioria pubblicando il prospetto dal 1°.12.2005 al 2.1.2006 previo invio di

un avviso personale.

RI 1 in veste di proprietari sono stati assoggettati al pagamento di un

contributo di fr. 7'432.30 per il mapp. no. 423, di fr. 7'405.25 per il mapp.

no. 424 e di fr. 7'545.20 per il mapp. no. 425.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente

accolto dal Municipio che, con risoluzione del 3.4.2006, ha ridotto

l’importo a carico del mapp. no. 425 a fr. 554.20 (cfr. scheda allegata).

Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari ribadiscono le loro

contestazioni sui criteri di riparto e quindi chiedono l’annullamento dei

contributi.

Con osservazioni del 22.5.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.

L’udienza di conciliazione, con contestuale sopralluogo, ha avuto luogo il

26.2.2008 con esito negativo.

Considerandi

2.

Preliminarmente è doveroso

osservare che nel 2007 il mapp. no. 424 è stato unito al mapp. no. 425 (cfr.

d.g. 7838 dell’11.5.2007). La circostanza, di cui si prende atto, non è

tuttavia di rilievo essendo decisivo, ai fini del presente giudizio, lo stato

dei fondi al momento della pubblicazione del prospetto.

3.

3.1

I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.

16-17).

Secondo dottrina e giurisprudenza la formazione di un posteggio pubblico è

un’opera di urbanizzazione soggetta al prelievo di contributi poiché, di

principio, da essa derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite

(Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit

neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für

Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di

miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).

In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se

edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze

costituisce un fattore rivalutante. Vero è che la possibilità di disporre di parcheggi in

prossimità dell’abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità

irrinunciabili anche per l’acquisto o l’affitto di edifici nei nuclei di

villaggio dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica (RtiD

I-2008 no. 31 c. 5.3).

3.2

Il nuovo posteggio pubblico di __________, che consta di 16 posti auto, è

al servizio del nucleo residenziale omonimo ed è stato dichiaratamente voluto

per ovviare ad una cronica assenza di posteggi pubblici e privati, e per

scongiurare gli importanti problemi di viabilità e di sicurezza per gli utenti

dovuti allo stazionamento di veicoli lungo il bordo della strada (cfr. MM

10.11

).

Ciò considerato il posteggio si rivela senz’altro pagante per i fondi serviti

che possono usufruire di nuovi spazi di sosta di facile e comodo accesso oltre

che consoni alla destinazione ed alle esigenze della zona. Tra questi si

annoverano anche le proprietà dei ricorrenti ai mapp. no. 423 e 425 entrambe

edificate e situate nelle immediate vicinanze. Il fatto, asserito, che le

proprietà dispongano di sufficienti posteggi privati è di per sé ininfluente e

non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare; piuttosto si

tratta di un elemento che assurge a fattore correttivo nell’operazione di

riparto dei contributi per stabilire e differenziare l’oggettiva necessità

d’uso dell’infrastruttura (RtiD I-2008 no. 31 c. 5.3). Nel principio

l’assoggettamento di questi due fondi al contributo di miglioria è dunque

fondato.

Un ragionamento diverso si impone invece per il mapp. no. 424. Questa

particella è costituita a livello della strada da una soletta pavimentata in

cemento e da una tettoia in coppi a copertura di un ripostiglio/deposito chiuso

su due lati, per complessivi mq 54 (cfr. verbale di sopralluogo e

documentazione fotografica). La soletta è utilizzata come posteggio accessorio

al mapp. no. 425. Essendo determinante, come già rilevato, lo stato al momento

della pubblicazione del prospetto, la particella non può essere considerata che

come unità a sé stante non edificabile né abitativa. In quanto tale di per sé

stessa non ha alcuna necessita di posteggi e nemmeno trae di beneficio

dall’opera. Il contributo a carico del mapp. no. 424 deve dunque essere

annullato per carenza di vantaggio particolare.

4.

4.1

A norma dell’art. 8 LCM la

quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio

particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni

edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili

fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile,

la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione

purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di

arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il

Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del

riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c.

6.

, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2

Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile

(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri quali, segnatamente,

l’indice di sfruttamento integrato con un correttivo, la superficie dei terreni

e la distanza di ognuno di essi dal posteggio. Sono inoltre considerati, per

ogni particella, i posteggi esistenti contati mediante sopralluogo, il numero

di posteggi necessari secondo l’edificazione attuale ed il numero di posteggi necessari

secondo il PR.

Complessivamente il metodo applicato risponde alle esigenze poste dalla

giurisprudenza avvalendosi di criteri di riconosciuta validità ed oggettività

facilmente verificabili.

4.3

Oggetto di contestazione è, anzitutto, il fattore “numero di posteggi

necessari secondo il PR”. I ricorrenti affermano che i posteggi necessari sono 2

(1 ciascuno per i mapp. no. 423 e 425) oppure 3 al massimo (1 per

il mapp. no. 423 e 2 per il mapp. no. 425). Il Municipio, come risulta dal

prospetto, sostiene invece la necessità di 3 posteggi (1 per il mapp. no. 423 e

2.

per il mapp. no. 425).

Il fabbisogno di posteggi privati è disciplinato per taluni comuni ticinesi dal

Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp); considerato che il

Comune di __________ non figura nell’elenco dei comuni soggetti alla normativa

(art. 3 Rcpp ed allegato), torna applicabile l’art. 29 cpv. 1 let. c LALPT

stando al quale la regolamentazione dei posteggi privati dev’essere stabilita

nelle norme di applicazione del PR.

Il base al PR di __________, approvato nel 1983 ed ancora in vigore al momento

della pubblicazione del prospetto, il numero di posteggi necessari per case di

abitazione è di 1 posto auto per appartamento; per appartamenti superiori a 100

mq è di 1 posto auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda (SUL) o frazione

(art. 26 cpv. 1 let. a NAPR).

Il mapp. no. 423 è occupato da una costruzione abitabile di 2 piani (cfr.

verbale di sopralluogo) che, stando ai piani prodotti, consta di una SUL complessiva

di mq 110 (mq 55 per piano); ne risulta un fabbisogno di 2 posteggi (1 intero +

1.

frazione). Computandone 1 solo il Municipio ha quindi applicato un criterio favorevole ai

ricorrenti.

Il mapp. no. 425 è edificato con un’abitazione di 2 piani abitabili (cfr.

verbale di sopralluogo) che consta di una SUL di mq 154; il fabbisogno è dunque

di 2 posti auto (1 intero + 1 frazione), come correttamente indicato nel

prospetto.

4.4

Secondariamente è contestato il fattore “posteggi esistenti”. I ricorrenti

affermano che i posteggi a loro disposizione sono complessivamente 3 di cui 2 esistenti

sulla soletta ed 1 sublocato al mapp. no. 593 (cfr. inc. TE 30.2006.19). Il Municipio, in

sede di reclamo, ha riconosciuto l’esistenza di 2 posteggi, anziché di 1 come

nel prospetto, per il solo mapp. no. 425.

Il mapp. no. 423 non dispone di posteggi.

La soletta, che di fatto costituisce il mapp. no. 424, è usata come area di parcheggio

accessoria al mapp. no. 425 (cfr. consid. 3.2). Considerato che i posteggi

devono essere dimensionati secondo le Norme VSS (art. 26 NAPR; Norma VSS 640291)

e tenuto conto sia della larghezza della soletta misurata in sede di

sopralluogo sia dell’imprescindibile necessità di manovra libera in entrata ed

in uscita, questa superficie si presta ad accogliere 1 sola vettura

perpendicolarmente alla strada; la presenza di una seconda automobile

stazionata parallelamente alla strada, come ventilato dai ricorrenti (cfr.

documentazione fotografica), è un’ipotesi che di principio andrebbe esclusa

poiché preclude il libero passaggio. Sotto questo profilo il fatto che il Municipio abbia

riconosciuto l’esistenza di 2 posteggi in sede di reclamo si rivela quindi

favorevole ai ricorrenti.

Pure da omettere, nell’ambito del riparto, è lo stallo sublocato al mapp. no. 593.

Infatti la formazione di un parcheggio, come la semplice destinazione di un

fondo allo stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di

costruzione (art. 4 let. c RLE; TRAM 1.12.2006 N. 50.2005.25 e rinvii).

Per di più qualora il fondo fosse ubicato al di fuori della zona edificabile –

com’è il caso del mapp. no. 593, che in base al PR approvato nel 1983 ed ancora

vigente al momento della pubblicazione del prospetto è assegnato al

comprensorio forestale – lo stazionamento di veicoli non è conforme alla

funzione di zona e quindi il posteggio potrebbe essere autorizzato solo se

rispondesse ai requisiti posti dall’art. 24 LPT. In concreto non risulta essere

stata rilasciata alcuna licenza edilizia e neppure un’autorizzazione a titolo

precario. Dal profilo giuridico l’uso dell’area come posteggio è, dunque, a

tutti gli effetti abusivo. Alle considerazioni che precedono si aggiunge che

l’area in questione è costituita da una superficie di conformazione assai

irregolare situata in corrispondenza con una curva oltretutto priva di visuale.

Anche ammettendo – come sostenuto dalla locatrice pure ricorrente nella

presente procedura (cfr. inc. cit. TE 30.2006.19) – che sia possibile

posteggiarvi 3 veicoli perpendicolarmente alla strada, è evidente che in

ragione della profondità asimmetrica della superficie gli stalli non presentano

la lunghezza minima di ml 5 (cfr. Norma VSS 640291 tab. 3) costituente uno dei

criteri che devono essere obbligatoriamente rispettati nella formazione di

posteggi (art. 26 NAPR). Le vetture vengono quindi a trovarsi a filo della

carreggiata e non dispongono dell’indispensabile spazio di manovra; ciò, come

già rilevato, in un punto privo di visuale e dove la strada, peraltro

sprovvista di marciapiede, consente a malapena l’incrocio di due veicoli. In

passato il Municipio non ha sollevato obiezioni formali allo stazionamento

di veicoli verosimilmente in quanto consapevole da un canto della carenza di

posteggi pubblici in zona che mal si conciliava con le esigenze dei residenti,

e d’altro canto dell’impossibilità (o della difficoltà) di creare posteggi

privati. Ovviamente, tuttavia, nel contesto del calcolo dei contributi di

miglioria non può essere ignorato che detta situazione è abusiva o quantomeno

non confacente. Per tener conto di uno stato di fatto precedentemente tollerato

ma anche della sola collocazione che possa dirsi conforme ad uno standard

minimo, ossia quella parallela alla strada, il Municipio ha ammesso l’esistenza

di un posteggio sul mapp. no. 593 che è tuttavia di pertinenza del mapp. no. 439

e non delle proprietà dei ricorrenti.

4.5

Ciò detto si pone la necessità di correggere il calcolo dei contributi di

cui al prospetto pubblicato; trattandosi di una modifica facilmente applicabile

alla formula adottata dal Municipio, la stessa può essere effettuata direttamente in

questa sede senza rinvio degli atti all’esecutivo comunale per una nuova

decisione.

In sostanza, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, per il mapp. no.

424.

il contributo dev’essere annullato rettificatando i fattori “posteggio

secondo edificazione attuale” e “posteggio secondo PR” (entrambi 0), mentre per

il mapp. no. 425 va confermato il fattore “posteggi esistenti” 2 riconosciuto

dal Municipio che ha già operato una correzione favorevole ai

ricorrenti. Per il resto, come spiegato, i fattori sono ben lungi dall’essere

criticabili.

Tale correzione non va attuata in maniera puntuale modificando semplicemente i

singoli fattori, bensì integrando nel prospetto pubblicato i nuovi dati

affinché oltre ai fattori siano adeguati anche i pesi (singoli e totale) che

pure influiscono sul riparto.

Una volta inseriti i nuovi parametri il peso totale passa da 23.28049 a

20.27823

ed il calcolo per le proprietà in esame si presente come segue:

mapp.

post. edif. attuale

post. es.

distanza

f. dist.

post. PR

Quota

post. pubbl.

peso_part1

contributo

423.

1.

0.

45.00

1.000

1.

0.02918

1.02918

8'533.30

424.

0.

0.

52.00

0.996

0.

0.00000

0.00000

0.00

425.

2.

2.

57.00

0.987

2.

0.05836

0.05761

477.70

Per il mapp. no. 425 ne risulta una ulteriore riduzione rispetto alla decisione

su reclamo che dev’essere riformata di conseguenza.

Viceversa per il mapp. no. 423 il nuovo calcolo comporterebbe un aumento del

contributo, tuttavia inattuabile per il divieto della reformatio in pejus

sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm.; di conseguenza per questa particella è

confermato il contributo indicato nel prospetto pubblicato (fr. 7'432.30).

5.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono ripartite in ragione di metà per parte (art. 23

LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti, rappresentati da un legale, hanno diritto alla

rifusione parziale delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle

difficoltà della causa.

per

questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del

24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza la decisione impugnata è riformata come segue:

- per il mapp. no. 423 il contributo è confermato in di fr. 7'432.30

- per il mapp. no. 424 il contributo è annullato

- per il mapp. no. 425 il contributo è ridotto a fr. 477.70

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà ai

ricorrenti fr. 1'000.- per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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