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Decisione

30.2006.185

Collidere provenendo da una strada secondaria con un veicolo contro un motociclista sopraggiungente da sinistra sulla strada cantonale

6 giugno 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura

TI __________ proveniente da una strada secondaria all’interno dell’abitato

collideva con un motociclista sopraggiungente da sinistra sulla strada

cantonale”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione, nelle osservazioni 8 agosto 2006, propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Nell’atto ricorsuale

l’insorgente postula il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione

inerente alla risoluzione impugnata, così come il rapporto completo del 28

ottobre 2005 della Polizia cantonale; essa chiede inoltre che questo giudice

abbia a disporre l’esperimento di un sopralluogo sul posto dell’incidente.

L’art. 12 cpv. 1 della legge

di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della

Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può

sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile

risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle

prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di

giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

Nella fattispecie il richiamo

dell’incarto della Sezione della circolazione concernente la decisione impugnata

e del rapporto completo del 28 ottobre 2005 della Polizia cantonale risulta

essere pacifico, mentre l’esecuzione del sopralluogo non appare suscettibile di

recare ulteriori chiarimenti dai fini del giudizio, gli atti di causa essendo

sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il

proprio convincimento.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 36 cpv. 4

LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il

veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della

strada; questi hanno la precedenza. Chi è tenuto a dare la precedenza non deve

ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la

velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art.

14.

cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90

cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera in sostanza

alla multata di non aver rispettato il diritto di precedenza del motoveicolo

sopraggiungente da sinistra sulla strada cantonale, causando così la collisione.

L’autorità ritiene infatti che la strada cantonale di collegamento percorsa dal

motociclista riveste maggior importanza rispetto a quella percorsa dalla

denunciante e che pertanto, nella fattispecie, non è applicabile il principio

generale della precedenza da destra.

La decisione si fonda sul

rapporto di constatazione dell’incidente 28 ottobre 2005 allestito da due

agenti della Polizia cantonale sopraggiunti sul posto dopo l’incidente, i quali

hanno precisato che “in base alla versione resa dai protagonisti e dai

nostri accertamenti, la dinamica può così essere riassunta: __________ si

trovava a circolare in sella al motoveicolo TI __________ sulla strada

cantonale in direzione di __________ proveniente da __________ mentre la RI 1i

si trovava alla guida della vettura TI __________ sulla strada comunale che

sale dal nucleo di __________. RI 1, giunta allo sbocco sulla strada cantonale,

si fermava per accertarsi che non giungessero veicoli. Di seguito, dopo aver

azionato l’indicatore di sinistra, iniziava la manovra di svolta a sinistra per

immettersi sulla strada cantonale in direzione di __________. Come il veicolo

da lei condotto si trovava sulla strada cantonale vi è stata la collisione con

il motoveicolo del __________ che sopraggiungeva dalla sua sinistra” (cfr.

informazioni complementari accluse al rapporto di constatazione).

4.

Dal canto suo, la

ricorrente non contesta la dinamica dell’incidente così come ritenuta

dall’autorità di prime cure, ma nega di aver violato le regole del diritto di

precedenza. A suo dire, in applicazione della giurisprudenza del Tribunale

federale, l’incrocio in cui è avvenuta la collisione deve essere considerato

un’intersezione dove vige il diritto di precedenza per il veicolo che giunge da

destra, motivo per cui ritiene che nessuna infrazione possa esserle ascritta.

5.

Per legge, alle

intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra (art. 36 cpv.

2.

prima frase LCStr).

L’art. 1 cpv. 8 ONC definisce

le intersezioni come “i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di

carreggiate”. La seconda frase del medesimo capoverso contiene una lista -

non esaustiva - di eccezioni alla predetta definizione, stabilendo che “i

punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l’uscita da una autorimessa,

da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la

carreggiata non sono intersezioni”; tale norma non menziona tuttavia

i criteri per definire i casi in cui l’incontro di due strade aperte alla

circolazione non costituisce intersezione, ragione per cui la giurisprudenza ha

sviluppato determinati principi e criteri a tale fine (cfr. Schaffhauser, Grundriss des

schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, Berna 2002, pag. 376, n. 827 e

segg., con i riferimenti ivi citati).

Tra le eccezioni di cui sopra

rientrano precisamente le fattispecie contemplate dall’art. 15 cpv. 3 prima

frase ONC, il quale recita che “chi si immette in una strada principale o

secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade

dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure

attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su

tali strade”.

Gli art. 1 cpv. 8 (seconda

frase) e 15 cpv. 3 ONC poggiano infatti sull’idea che la circolazione sulle

strade di transito non deve essere disturbata né all’interno né all’esterno

delle località da biforcazioni che non hanno praticamente alcuna o poca

importanza per il traffico (DTF 127 IV 91, consid. 2a; 123 IV 218, consid. 3a;

117.

IV 498, consid. 5b).

Il Tribunale federale ha interpretato

il termine “simili” contenuto nell’art. 15 cpv. 3 ONC, affermando che “sbocchi

di piccole strade laterali o di vie d’accesso che non hanno praticamente alcuna

importanza per la circolazione rispetto alla strada di transito non sono

considerati come intersezioni e costituiscono pertanto un’eccezione alla regola

secondo cui il conducente che proviene da destra ha la precedenza” (DTF 123

IV 218, consid. 3a; 106 IV 56 consid. 2; 92 IV 26 consid. 2). In tal senso, stradine

aperte unicamente a un numero determinato di persone o che, come le strade a

fondo cieco, servono solo alcune abitazioni, sono considerate di un’importanza

talmente secondaria rispetto alle strade di transito alle quali si uniscono che

non beneficiano della regola ordinaria della precedenza da destra (DTF 123 IV

218, ibidem; 117 IV 498 ibidem; 112 IV 88 consid. 2; 107 IV 47

consid. 3b).

Per stabilire se ci si trovi

in presenza di un’intersezione oppure soltanto dello sbocco di una stradina secondaria

che non dà luogo a diritto di precedenza, ci si deve fondare, oltre che sulle

caratteristiche e sulla larghezza di ambedue, anche sulla rispettiva importanza

alla luce del traffico (DTF 101 IV 414), ritenuto che una semplice differenza

di frequenza non è sufficiente a escludere che vi è intersezione (DTF 106 IV 56

consid. 2).

6.

Nella fattispecie in

esame, non è stata posata alcuna segnaletica che regoli il diritto di

precedenza. Non si è neppure in presenza di una strada costituente l’uscita da

una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da

ciclopiste, da parcheggi o da stazioni di servizio. È quindi necessario

determinare l’importanza della strada percorsa dalla ricorrente rispetto a

quella su cui circolava il co-protagonista, al fine di stabilire se il punto in

cui è avvenuta la collisione può essere qualificato d’intersezione nel senso

dell’art. 36 cpv. 2 LCStr.

Dalle emergenze processuali risulta

che tra le strade percorse dai protagonisti non vi sono grandi differenze dal

punto di vista morfologico: entrambe sono infatti strade secondarie - circostanza

non contestata - ricoperte da asfalto e di larghezza pressoché identica.

Per quanto riguarda

l’importanza del traffico va ritenuto quanto segue. La strada cantonale

percorsa dal co-protagonista è la via di comunicazione che permette di

raggiungere il fondo valle, mentre quella da cui proveniva la ricorrente è

l’unica che consente di raggiungere la parte bassa del nucleo di __________

dalla strada cantonale - che taglia in due l’agglomerato - e viceversa.

Orbene, se può apparire

verosimile che la strada cantonale sia maggiormente trafficata rispetto all’altra,

in quanto utilizzata da tutte le persone che si recano verso il fondo valle o

si spostano da un paese all’altro, occorre comunque concludere che ci si trova

in presenza di un’intersezione nel senso dell’art. 36 cpv. 2 LCStr. In effetti,

la strada comunale percorsa dalla ricorrente non può essere considerata di così

secondaria importanza da rientrare nell’elenco delle eccezioni di cui all’art.

1.

cpv. 8 seconda frase ONC, poiché, come detto, permette di raggiungere la

strada di transito tra un agglomerato e l’altro ed è l’unica via di

collegamento tra la parte bassa e quella alta del nucleo di __________.

Nella situazione concreta,

contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure, determinante ai

fini di stabilire l’esistenza di un’intersezione è il fatto che la strada

percorsa dalla ricorrente non è manifestamente del tutto secondaria rispetto

all'altra e praticamente senza importanza come richiesto dalla giurisprudenza

per escludere l’applicazione della regola ordinaria della precedenza da destra.

Ne consegue che l’incrocio in oggetto deve essere qualificato d’intersezione nel

senso dell’art. 36 cpv. 2 LCStr e che il veicolo prioritario era quindi quello

condotto dalla ricorrente.

7.

Il Tribunale federale ha

tuttavia stabilito che il diritto alla precedenza non è assoluto: in presenza

di una situazione pericolosa o che sembra comportare dei rischi, chi ha la

precedenza non deve fare affidamento su questo diritto a scapito della

sicurezza della circolazione stradale. Egli deve compiere tutto quanto è nelle

sue facoltà per evitare la collisione (DTF 99 IV 173; DTF 92 IV 138). Affinché

il conducente prioritario debba rinunciare a questo suo diritto devono

sussistere indizi che lo portino a pensare che il debitore della precedenza

gliene impedirà l’esercizio (DTF 93 IV 32).

Come sostenuto dai

protagonisti e constatato anche dagli agenti intervenuti sul luogo della

collisione, la visuale all’intersezione è minima e non consente una buona e

tempestiva visione dei veicoli che sopraggiungono dalla strada cantonale (cfr.

verbale d’interrogatorio RI 1 13 ottobre 2005, pag. 2; verbale __________ 14

ottobre 2005, pag. 1; cfr. inoltre informazioni complementari al rapporto di

polizia 28 ottobre 2005). Per la ricorrente non era possibile scorgere il

motociclista se non pochi istanti prima del suo giungere all’intersezione e,

ancor meno, stabilire se quest’ultimo avrebbe rispettato il suo diritto di

precedenza.

Nelle circostanze concrete, a

mente di questo giudice, nulla poteva essere fatto per evitare la collisione.

Tale conclusione è di fatto

confermata nelle predette informazioni complementari, laddove la Polizia

cantonale dà atto che “entrambi i protagonisti hanno dichiarato a verbale di

essere a conoscenza che allo sbocco dove è avvenuto il sinistro vi è poca

visuale e nessuna segnaletica pertanto nonostante la loro attenzione il

sinistro è stato inevitabile”. In effetti, tanto il co-protagonista, che ha

definito l’intersezione quale “punto critico”, quanto la ricorrente, che a

verbale ha asserito che già in passato sono avvenuti degli incidenti, hanno

rilevato la pericolosità dell’incrocio, caratteristica sicuramente legata al

fatto che - come constatato dalla stessa autorità d’indagine a conclusione

della ricostruzione della dinamica dei fatti - “non vi è nessuna segnaletica

che regola lo sbocco né la presenza di uno specchio parabolico che facilita l’immissione

sulla strada cantonale per chi proviene dal nucleo di __________”.

8.

In definitiva, non

essendo possibile ascrivere alla ricorrente una qualsivoglia inosservanza alle

norme della circolazione stradale, la stessa deve essere prosciolta dall’addebito

mossole.

Il ricorso va pertanto

accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata ed esenzione

dell’insorgente dal pagamento di tasse di giustizia e spese per l’odierno

giudizio.

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (DTF 105 Ia 128 cons.

2b).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1

LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese dell’odierno giudizio.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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