30.2006.185
Collidere provenendo da una strada secondaria con un veicolo contro un motociclista sopraggiungente da sinistra sulla strada cantonale
6 giugno 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
30.2006.185
Data decisione, Autorità:
06.06.2007, PRPEN
Titolo:
Collidere provenendo da una strada secondaria con un veicolo contro un motociclista sopraggiungente da sinistra sulla strada cantonale
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.185
14092/609
Bellinzona
6
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 luglio 2006
presentato da
RI 1
difesa da: Avv.
DI 1
contro
la decisione
16 giugno 2006 n. 14092/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino,
viste le osservazioni 8 agosto 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 16 giugno 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura
TI __________ proveniente da una strada secondaria all’interno dell’abitato
collideva con un motociclista sopraggiungente da sinistra sulla strada
cantonale”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione, nelle osservazioni 8 agosto 2006, propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Nell’atto ricorsuale
l’insorgente postula il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione
inerente alla risoluzione impugnata, così come il rapporto completo del 28
ottobre 2005 della Polizia cantonale; essa chiede inoltre che questo giudice
abbia a disporre l’esperimento di un sopralluogo sul posto dell’incidente.
L’art. 12 cpv. 1 della legge
di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della
Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può
sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle
prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di
giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie il richiamo
dell’incarto della Sezione della circolazione concernente la decisione impugnata
e del rapporto completo del 28 ottobre 2005 della Polizia cantonale risulta
essere pacifico, mentre l’esecuzione del sopralluogo non appare suscettibile di
recare ulteriori chiarimenti dai fini del giudizio, gli atti di causa essendo
sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il
proprio convincimento.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 36 cpv. 4
LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il
veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della
strada; questi hanno la precedenza. Chi è tenuto a dare la precedenza non deve
ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la
velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art.
14.
cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera in sostanza
alla multata di non aver rispettato il diritto di precedenza del motoveicolo
sopraggiungente da sinistra sulla strada cantonale, causando così la collisione.
L’autorità ritiene infatti che la strada cantonale di collegamento percorsa dal
motociclista riveste maggior importanza rispetto a quella percorsa dalla
denunciante e che pertanto, nella fattispecie, non è applicabile il principio
generale della precedenza da destra.
La decisione si fonda sul
rapporto di constatazione dell’incidente 28 ottobre 2005 allestito da due
agenti della Polizia cantonale sopraggiunti sul posto dopo l’incidente, i quali
hanno precisato che “in base alla versione resa dai protagonisti e dai
nostri accertamenti, la dinamica può così essere riassunta: __________ si
trovava a circolare in sella al motoveicolo TI __________ sulla strada
cantonale in direzione di __________ proveniente da __________ mentre la RI 1i
si trovava alla guida della vettura TI __________ sulla strada comunale che
sale dal nucleo di __________. RI 1, giunta allo sbocco sulla strada cantonale,
si fermava per accertarsi che non giungessero veicoli. Di seguito, dopo aver
azionato l’indicatore di sinistra, iniziava la manovra di svolta a sinistra per
immettersi sulla strada cantonale in direzione di __________. Come il veicolo
da lei condotto si trovava sulla strada cantonale vi è stata la collisione con
il motoveicolo del __________ che sopraggiungeva dalla sua sinistra” (cfr.
informazioni complementari accluse al rapporto di constatazione).
4.
Dal canto suo, la
ricorrente non contesta la dinamica dell’incidente così come ritenuta
dall’autorità di prime cure, ma nega di aver violato le regole del diritto di
precedenza. A suo dire, in applicazione della giurisprudenza del Tribunale
federale, l’incrocio in cui è avvenuta la collisione deve essere considerato
un’intersezione dove vige il diritto di precedenza per il veicolo che giunge da
destra, motivo per cui ritiene che nessuna infrazione possa esserle ascritta.
5.
Per legge, alle
intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra (art. 36 cpv.
2.
prima frase LCStr).
L’art. 1 cpv. 8 ONC definisce
le intersezioni come “i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di
carreggiate”. La seconda frase del medesimo capoverso contiene una lista -
non esaustiva - di eccezioni alla predetta definizione, stabilendo che “i
punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l’uscita da una autorimessa,
da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la
carreggiata non sono intersezioni”; tale norma non menziona tuttavia
i criteri per definire i casi in cui l’incontro di due strade aperte alla
circolazione non costituisce intersezione, ragione per cui la giurisprudenza ha
sviluppato determinati principi e criteri a tale fine (cfr. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, Berna 2002, pag. 376, n. 827 e
segg., con i riferimenti ivi citati).
Tra le eccezioni di cui sopra
rientrano precisamente le fattispecie contemplate dall’art. 15 cpv. 3 prima
frase ONC, il quale recita che “chi si immette in una strada principale o
secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade
dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure
attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su
tali strade”.
Gli art. 1 cpv. 8 (seconda
frase) e 15 cpv. 3 ONC poggiano infatti sull’idea che la circolazione sulle
strade di transito non deve essere disturbata né all’interno né all’esterno
delle località da biforcazioni che non hanno praticamente alcuna o poca
importanza per il traffico (DTF 127 IV 91, consid. 2a; 123 IV 218, consid. 3a;
117.
IV 498, consid. 5b).
Il Tribunale federale ha interpretato
il termine “simili” contenuto nell’art. 15 cpv. 3 ONC, affermando che “sbocchi
di piccole strade laterali o di vie d’accesso che non hanno praticamente alcuna
importanza per la circolazione rispetto alla strada di transito non sono
considerati come intersezioni e costituiscono pertanto un’eccezione alla regola
secondo cui il conducente che proviene da destra ha la precedenza” (DTF 123
IV 218, consid. 3a; 106 IV 56 consid. 2; 92 IV 26 consid. 2). In tal senso, stradine
aperte unicamente a un numero determinato di persone o che, come le strade a
fondo cieco, servono solo alcune abitazioni, sono considerate di un’importanza
talmente secondaria rispetto alle strade di transito alle quali si uniscono che
non beneficiano della regola ordinaria della precedenza da destra (DTF 123 IV
218, ibidem; 117 IV 498 ibidem; 112 IV 88 consid. 2; 107 IV 47
consid. 3b).
Per stabilire se ci si trovi
in presenza di un’intersezione oppure soltanto dello sbocco di una stradina secondaria
che non dà luogo a diritto di precedenza, ci si deve fondare, oltre che sulle
caratteristiche e sulla larghezza di ambedue, anche sulla rispettiva importanza
alla luce del traffico (DTF 101 IV 414), ritenuto che una semplice differenza
di frequenza non è sufficiente a escludere che vi è intersezione (DTF 106 IV 56
consid. 2).
6.
Nella fattispecie in
esame, non è stata posata alcuna segnaletica che regoli il diritto di
precedenza. Non si è neppure in presenza di una strada costituente l’uscita da
una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da
ciclopiste, da parcheggi o da stazioni di servizio. È quindi necessario
determinare l’importanza della strada percorsa dalla ricorrente rispetto a
quella su cui circolava il co-protagonista, al fine di stabilire se il punto in
cui è avvenuta la collisione può essere qualificato d’intersezione nel senso
dell’art. 36 cpv. 2 LCStr.
Dalle emergenze processuali risulta
che tra le strade percorse dai protagonisti non vi sono grandi differenze dal
punto di vista morfologico: entrambe sono infatti strade secondarie - circostanza
non contestata - ricoperte da asfalto e di larghezza pressoché identica.
Per quanto riguarda
l’importanza del traffico va ritenuto quanto segue. La strada cantonale
percorsa dal co-protagonista è la via di comunicazione che permette di
raggiungere il fondo valle, mentre quella da cui proveniva la ricorrente è
l’unica che consente di raggiungere la parte bassa del nucleo di __________
dalla strada cantonale - che taglia in due l’agglomerato - e viceversa.
Orbene, se può apparire
verosimile che la strada cantonale sia maggiormente trafficata rispetto all’altra,
in quanto utilizzata da tutte le persone che si recano verso il fondo valle o
si spostano da un paese all’altro, occorre comunque concludere che ci si trova
in presenza di un’intersezione nel senso dell’art. 36 cpv. 2 LCStr. In effetti,
la strada comunale percorsa dalla ricorrente non può essere considerata di così
secondaria importanza da rientrare nell’elenco delle eccezioni di cui all’art.
1.
cpv. 8 seconda frase ONC, poiché, come detto, permette di raggiungere la
strada di transito tra un agglomerato e l’altro ed è l’unica via di
collegamento tra la parte bassa e quella alta del nucleo di __________.
Nella situazione concreta,
contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure, determinante ai
fini di stabilire l’esistenza di un’intersezione è il fatto che la strada
percorsa dalla ricorrente non è manifestamente del tutto secondaria rispetto
all'altra e praticamente senza importanza come richiesto dalla giurisprudenza
per escludere l’applicazione della regola ordinaria della precedenza da destra.
Ne consegue che l’incrocio in oggetto deve essere qualificato d’intersezione nel
senso dell’art. 36 cpv. 2 LCStr e che il veicolo prioritario era quindi quello
condotto dalla ricorrente.
7.
Il Tribunale federale ha
tuttavia stabilito che il diritto alla precedenza non è assoluto: in presenza
di una situazione pericolosa o che sembra comportare dei rischi, chi ha la
precedenza non deve fare affidamento su questo diritto a scapito della
sicurezza della circolazione stradale. Egli deve compiere tutto quanto è nelle
sue facoltà per evitare la collisione (DTF 99 IV 173; DTF 92 IV 138). Affinché
il conducente prioritario debba rinunciare a questo suo diritto devono
sussistere indizi che lo portino a pensare che il debitore della precedenza
gliene impedirà l’esercizio (DTF 93 IV 32).
Come sostenuto dai
protagonisti e constatato anche dagli agenti intervenuti sul luogo della
collisione, la visuale all’intersezione è minima e non consente una buona e
tempestiva visione dei veicoli che sopraggiungono dalla strada cantonale (cfr.
verbale d’interrogatorio RI 1 13 ottobre 2005, pag. 2; verbale __________ 14
ottobre 2005, pag. 1; cfr. inoltre informazioni complementari al rapporto di
polizia 28 ottobre 2005). Per la ricorrente non era possibile scorgere il
motociclista se non pochi istanti prima del suo giungere all’intersezione e,
ancor meno, stabilire se quest’ultimo avrebbe rispettato il suo diritto di
precedenza.
Nelle circostanze concrete, a
mente di questo giudice, nulla poteva essere fatto per evitare la collisione.
Tale conclusione è di fatto
confermata nelle predette informazioni complementari, laddove la Polizia
cantonale dà atto che “entrambi i protagonisti hanno dichiarato a verbale di
essere a conoscenza che allo sbocco dove è avvenuto il sinistro vi è poca
visuale e nessuna segnaletica pertanto nonostante la loro attenzione il
sinistro è stato inevitabile”. In effetti, tanto il co-protagonista, che ha
definito l’intersezione quale “punto critico”, quanto la ricorrente, che a
verbale ha asserito che già in passato sono avvenuti degli incidenti, hanno
rilevato la pericolosità dell’incrocio, caratteristica sicuramente legata al
fatto che - come constatato dalla stessa autorità d’indagine a conclusione
della ricostruzione della dinamica dei fatti - “non vi è nessuna segnaletica
che regola lo sbocco né la presenza di uno specchio parabolico che facilita l’immissione
sulla strada cantonale per chi proviene dal nucleo di __________”.
8.
In definitiva, non
essendo possibile ascrivere alla ricorrente una qualsivoglia inosservanza alle
norme della circolazione stradale, la stessa deve essere prosciolta dall’addebito
mossole.
Il ricorso va pertanto
accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata ed esenzione
dell’insorgente dal pagamento di tasse di giustizia e spese per l’odierno
giudizio.
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (DTF 105 Ia 128 cons.
2b).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1
LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese dell’odierno giudizio.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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