30.2006.187
Mezzo pesante che circola senza disco
26 giugno 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.187
Data decisione, Autorità:
26.06.2007, PRPEN
Titolo:
Mezzo pesante che circola senza disco
INOSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI NELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 56 LCSTR
art. 103 cpv. 1 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.187
16481/606
Bellinzona
26
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 luglio 2006
presentato da
RI 1 __________
difeso da: DI
1
contro
la decisione
__________ n. __________ emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 8 agosto 2006 presentate
dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 7 luglio 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il
veicolo articolato __________ / __________ omettendo di recare seco il disco
del giorno precedente”.
Fatti accertati il 7 maggio
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 6, 21 cpv. 2
vOLR.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 8 agosto 2006, si astiene dal formulare osservazioni lasciando a
questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Nel gravame 17 luglio 2006 il
ricorrente lamenta un’asserta violazione del suo diritto di essere sentito,
nella misura in cui non gli è stato permesso di potersi esprimere
precedentemente in merito alle accuse rivoltegli. Precisa che con lettera 29
maggio 2006 ha chiesto di poter visionare l’incarto inerente la procedura
aperta nei suoi confronti, senza che alla stessa sia stato dato seguito.
Principio fondamentale della
procedura giudiziaria, e in particolare della procedura penale, il diritto di
essere sentito garantito dall’art. 29 Cost, permette - per quanto qui interessa
- alla persona ritenuta colpevole di aver commesso una contravvenzione, un
crimine o un delitto, la possibilità di visionare gli atti componenti il suo
incarto e di esprimersi in merito alle accuse ascrittegli.
La legge di procedura per le
contravvenzioni garantisce tale diritto, obbligando l’autorità di prime cure ad
assegnare al denunciato un termine di quindici giorni per presentare le proprie
osservazioni, a permettere a quest’ultimo di chiedere un complemento
d’inchiesta e a mettergli a disposizione gli atti componenti l’incarto (art. 3 e
13 LPContr). L’autorità non è tuttavia tenuta a trasmettere gli atti ufficiali
componenti l’incarto contravvenzionale, ma unicamente a rendere lo stesso
accessibile all’interessato affinché lo possa esaminare, prendendo, ove occorra, i necessari appunti. Qualora questo
diritto non dovesse essere rispettato, la decisione dell’autorità di prima
istanza deve essere annullata.
In specie, l’incarto era
liberamente accessibile prima presso le autorità d’indagine a __________ e in
seguito - dall’8 agosto 2006 - presso la Pretura penale a __________: spettava
al ricorrente attivarsi per consultare lo stesso entro il termine impartito per
presentare le osservazioni. Egli non può quindi lamentarsi di una violazione
del diritto di essere sentito per celare una propria negligenza. Di transenna,
si noti che tale richiesta sembra essere fine a sé stessa, in quanto era palese
che gli atti componenti l’incarto fossero costituiti unicamente dal rapporto di
contravvenzione 16 maggio 2006: considerato che l’addebito mossogli era precisamente
quello di non aver prodotto i dischi richiesti - tranne quello del venerdì che è
stato restituito, poiché in regola - l’autorità non poteva essere in possesso
di altra documentazione.
Le doglianze riguardanti la
violazione del diritto di essere sentito devono di conseguenza essere respinte.
Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito che può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 14 cpv. 6
vOLR 1 (che corrisponde ora all’14c cpv. 1 OLR 1, in vigore dal 1° novembre
2006), il conducente deve essere in grado di
presentare in qualsiasi momento all’autorità di esecuzione i dischi della
settimana in corso come anche il disco dell’ultimo giorno della precedente
settimana durante la quale ha guidato; i dischi non più utilizzati devono
essere resi al datore di lavoro perché li conservi (cfr. art. 56 LCStr).
È punito con la multa chiunque
viola le disposizioni sul controllo, in particolare chi non tiene o non tiene
correttamente i mezzi di controllo, non se ne serve o non se ne serve
correttamente, non li usa o li danneggia (art. 21 cpv. 2 lett. a ORL 1; cfr.
103 e 106 LCstr).
3. La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha sanzionato l’insorgente, come detto,
per aver circolato omettendo di recare seco i dischi utilizzati nella settimana
in corso e quello dell’ultimo giorno della settimana precedente durante la
quale ha guidato il veicolo articolato targato __________.
4. Con osservazioni 23
agosto 2006 – successive all’intimazione del rapporto di contro-osservazioni 5
giugno 2006 della Polizia cantonale da parte di questo giudice – l’insorgente
contesta l’infrazione ascrittagli sostenendo che l’impossibilità nel presentare
Fatti
i mezzi di controllo è giustificata dal fatto che non ha lavorato nei giorni
precedenti il controllo, fatta eccezione del venerdì, giorno per il quale ha
regolarmente presentato il disco.
5. Come già detto in
precedenza, per legge, il conducente professionale di un veicolo a motore deve
essere in grado di fornire in ogni momento i dischi utilizzati nella settimana
in corso, il disco dell’ultimo giorno della settimana precedente durante la
quale ha guidato un veicolo, nonché la carta del conducente, nel caso sia
titolare di simile documento (obbligo introdotto a seguito della revisione
entrata in vigore il 1° novembre 2006). L’impossibilità di produrre uno di
questi mezzi di controllo, senza un valido motivo giustificativo, costituisce la
prova che tale infrazione è stata commessa, donde la violazione della LCStr e delle
relative norme d’esecuzione.
Nella fattispecie, il
ricorrente non è stato in grado di produrre i dischi utilizzati durante la
settimana in cui è avvenuto il controllo, fatta eccezione per quello relativo
al venerdì, dal quale non sono emerse irregolarità. A giustificazione
dell’assenza dei dischi, egli sostiene di non aver lavorato nei giorni
Considerandi
precedenti il controllo e di non poterli quindi produrre.
Questa circostanza - peraltro
facilmente dimostrabile - non è tuttavia stata provata né tanto meno resa
verosimile da alcun documento, quale una copia del libretto o del piano di
lavoro, o eventualmente da una dichiarazione del datore di lavoro. L’onere probatorio
del ricorrente circa l’esistenza di una prova liberatoria risulta così
disatteso, con la conseguenza che l’infrazione deve essere confermata.
Di transenna si rilevi che la
giustificazione dell’insorgente appare comunque dubbiosa dato che è stata
esposta per la prima volta con le osservazioni 2 agosto 2006 – e non già in
sede di ricorso – quale “ultima ratio”.
Abbondanzialmente, si rileva
che il ricorrente sostiene vagamente di non aver lavorato i giorni precedenti
il controllo, guardandosi bene dal precisare qual è stato l’ultimo giorno in
cui ha circolato con l’automezzo, ciò che non permette di escludere che abbia
lavorato anche la settimana precedente, di modo che l’infrazione risulterebbe
commessa nella misura in cui non è stato in grado di produrre il disco relativo
all’ultimo giorno di detta settimana.
6.
La multa inflitta
risulta, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106
cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 6, 21 cpv. 2 vOLR 1; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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