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Decisione

30.2006.187

Mezzo pesante che circola senza disco

26 giugno 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi di controllo è giustificata dal fatto che non ha lavorato nei giorni

precedenti il controllo, fatta eccezione del venerdì, giorno per il quale ha

regolarmente presentato il disco.

5. Come già detto in

precedenza, per legge, il conducente professionale di un veicolo a motore deve

essere in grado di fornire in ogni momento i dischi utilizzati nella settimana

in corso, il disco dell’ultimo giorno della settimana precedente durante la

quale ha guidato un veicolo, nonché la carta del conducente, nel caso sia

titolare di simile documento (obbligo introdotto a seguito della revisione

entrata in vigore il 1° novembre 2006). L’impossibilità di produrre uno di

questi mezzi di controllo, senza un valido motivo giustificativo, costituisce la

prova che tale infrazione è stata commessa, donde la violazione della LCStr e delle

relative norme d’esecuzione.

Nella fattispecie, il

ricorrente non è stato in grado di produrre i dischi utilizzati durante la

settimana in cui è avvenuto il controllo, fatta eccezione per quello relativo

al venerdì, dal quale non sono emerse irregolarità. A giustificazione

dell’assenza dei dischi, egli sostiene di non aver lavorato nei giorni

Considerandi

precedenti il controllo e di non poterli quindi produrre.

Questa circostanza - peraltro

facilmente dimostrabile - non è tuttavia stata provata né tanto meno resa

verosimile da alcun documento, quale una copia del libretto o del piano di

lavoro, o eventualmente da una dichiarazione del datore di lavoro. L’onere probatorio

del ricorrente circa l’esistenza di una prova liberatoria risulta così

disatteso, con la conseguenza che l’infrazione deve essere confermata.

Di transenna si rilevi che la

giustificazione dell’insorgente appare comunque dubbiosa dato che è stata

esposta per la prima volta con le osservazioni 2 agosto 2006 – e non già in

sede di ricorso – quale “ultima ratio”.

Abbondanzialmente, si rileva

che il ricorrente sostiene vagamente di non aver lavorato i giorni precedenti

il controllo, guardandosi bene dal precisare qual è stato l’ultimo giorno in

cui ha circolato con l’automezzo, ciò che non permette di escludere che abbia

lavorato anche la settimana precedente, di modo che l’infrazione risulterebbe

commessa nella misura in cui non è stato in grado di produrre il disco relativo

all’ultimo giorno di detta settimana.

6.

La multa inflitta

risulta, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106

cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 6, 21 cpv. 2 vOLR 1; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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