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Decisione

30.2006.19

Imposizione di contributi di miglioria per le opere di realizzazione di un posteggio pubblico

18 novembre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

30.2006.19

Data decisione, Autorità:

18.11.2008, TE

Titolo:

Imposizione di contributi di miglioria per le opere di realizzazione di un posteggio pubblico

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

art. 13 cpv. 2 LCM

Incarto n.

30.2006.19

Lugano

18 novembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

arch.

Alberto Canepa

arch. Bruno Buzzini

segretario

giudiziario

Enzo

Barenco

statuendo

sul ricorso presentato in data 11 maggio 2006 da

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

la

decisione su reclamo emanata il 3 aprile 2006 dal Municipio di __________

nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti

le opere di realizzazione dei posteggi pubblici a __________

relativamente al mapp. no. 439 RFD di __________,

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1. Con risoluzione del

15.12.2003 il Consiglio Comunale di __________ ha concesso un credito di fr.

453'900.- per la costruzione di 16 nuovi posteggi al mapp. no. 20 in località __________

ed ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine dell’80%

della spesa; il tutto come indicato nel MM del 10.11.2003.

Ad opera eseguita, con messaggio del 19.9.2005, il Municipio ha

proposto l’abrogazione delle predetta risoluzione e la riduzione della quota

imponibile al 60% del consuntivo. Detta proposta è stata accettata

all’unanimità dal legislativo nel corso della seduta del 25.10.2005.

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di

miglioria pubblicando il prospetto dal 1°.12.2005 al 2.1.2006 previo invio di

un avviso personale.

RI 1 è proprietaria del mapp. no. 439 ed in tale veste è stata assoggettata al

pagamento di un contributo di fr. 14'864.60.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente

accolto dal Municipio che, con risoluzione del 3.4.2006, ha ridotto

l’importo a fr. 10'180.65 (cfr. scheda allegata).

Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ribadisce di disporre di

un posteggio privato idoneo ad accogliere 3 vetture e quindi chiede

l’annullamento del contributo o, in subordine, la sua riduzione.

Con osservazioni del 22.5.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.

L’udienza di conciliazione, con contestuale sopralluogo, ha avuto luogo il

26.2.2008 con esito negativo.

Considerandi

2.

2.1

I Comuni sono tenuti a prelevare

contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un

vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.

16-17).

Secondo dottrina e giurisprudenza la formazione di un posteggio pubblico è un’opera

di urbanizzazione soggetta al prelievo di contributi poiché, di principio, da

essa derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,

Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,

th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem

Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di

miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).

In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se

edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze

costituisce un fattore rivalutante. Vero è che la possibilità di disporre di parcheggi in

prossimità dell’abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità

irrinunciabili anche per l’acquisto o l’affitto di edifici nei nuclei di

villaggio dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica (RtiD I-2008

no. 31 c. 5.3).

2.2

Il nuovo posteggio pubblico di __________, che consta di 16 posti auto, è

al servizio del nucleo residenziale omonimo ed è stato dichiaratamente voluto

per ovviare ad una cronica assenza di posteggi pubblici e privati, e per

scongiurare gli importanti problemi di viabilità e di sicurezza per gli utenti

dovuti allo stazionamento di veicoli lungo il bordo della strada (cfr. MM

10.11

).

Ciò considerato il posteggio si rivela senz’altro pagante per i fondi serviti

che possono usufruire di nuovi spazi di sosta di facile e comodo accesso oltre

che consoni alla destinazione ed alle esigenze della zona. Tra questi si

annovera anche il mapp. no. 439 essendo edificato e situato nelle immediate

vicinanze. Il fatto, asserito dalla ricorrente, che la proprietà disponga di

sufficienti posteggi privati è di per sé ininfluente e non basta a sovvertire

la presunzione del vantaggio particolare; piuttosto si tratta di un elemento che

assurge a fattore correttivo nell’operazione di riparto dei contributi per

stabilire e differenziare l’oggettiva necessità d’uso dell’infrastruttura (RtiD

I-2008 no. 31 c. 5.3).

Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 439 al contributo di miglioria è

dunque fondato.

3.

3.1

A norma dell’art. 8 LCM la

quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio

particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni

edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili

fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile,

la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione

purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di

arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il

Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del

riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c.

6.

, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

3.2

Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile

(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri quali, segnatamente,

l’indice di sfruttamento integrato con un correttivo, la superficie dei terreni

e la distanza di ognuno di essi dal posteggio. Sono inoltre considerati, per

ogni particella, i posteggi esistenti contati mediante sopralluogo, il numero

di posteggi necessari secondo l’edificazione attuale ed il numero di posteggi

necessari secondo il PR.

Complessivamente il metodo applicato risponde alle esigenze poste dalla

giurisprudenza avvalendosi di criteri di riconosciuta validità ed oggettività

facilmente verificabili.

3.3

Oggetto di contestazione in concreto è solo il fattore “posteggi

esistenti”. La ricorrente, che non dispone di posteggi sul mapp. no. 439, fruisce

di un’area locata al mapp. no. 593, ubicata a lato della strada, utilizzata

come posteggio e sostiene che sia idonea ad accogliere 3 vetture; di

conseguenza la sua necessità di posteggio sarebbe ampiamente soddisfatta. Dal

canto suo il Municipio, che nel prospetto pubblicato ha negato l’esistenza di

posteggi (fattore 0), in sede di reclamo, prendendo posizione sulla censura

della proprietaria, ha dapprima osservato che l’area locata è ubicata al di

fuori della zona edificabile, che in ragione della sua posizione essa non offre

alcuna garanzia di sicurezza per gli utenti della strada, e che non è stata

rilasciata alcuna licenza edilizia per la formarvi dei posteggi; finalmente il

Municipio ha nondimeno corretto il fattore tuttavia ammettendo la disponibilità

di 1 solo posteggio in ragione della conformazione particolare e delle dimensioni

contenute della superficie (cfr. decisione su reclamo e scheda allegata).

Le argomentazioni del Municipio sono ben lungi dall’essere criticabili; al

contrario, nella misura in cui riconoscono l’esistenza anche di 1 solo

posteggio sono favorevoli alla ricorrente.

La formazione di un parcheggio, come la semplice destinazione di un fondo allo

stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione

(art. 4 let. c RLE; TRAM 1.12.2006 N. 50.2005.25 e rinvii). Per di più qualora

il fondo fosse ubicato al di fuori della zona edificabile – com’è il caso del mapp.

no. 593, che in base al PR approvato nel 1983 ed ancora vigente al momento

della pubblicazione del prospetto è assegnato al comprensorio forestale – lo

stazionamento di veicoli non è conforme alla funzione di zona e quindi il

posteggio potrebbe essere autorizzato solo se rispondesse ai requisiti posti

dall’art. 24 LPT.

In concreto non risulta essere stata rilasciata alcuna licenza edilizia e

neppure un’autorizzazione a titolo precario. Dal profilo giuridico l’uso

dell’area come posteggio è, dunque, a tutti gli effetti abusivo.

Alle considerazioni che precedono si aggiunge che l’area in questione è

costituita da una superficie di conformazione assai irregolare (cfr. verbale di

sopralluogo) situata in corrispondenza con una curva oltretutto priva di

visuale. Anche ammettendo che sia possibile posteggiarvi 3 veicoli perpendicolarmente

alla strada (cfr. documentazione fotografica), è evidente che in ragione della

profondità asimmetrica della superficie gli stalli non presentano la lunghezza

minima di ml 5 (cfr. Norma VSS 640291 tab. 3) costituente uno dei criteri che

devono essere obbligatoriamente rispettati nella formazione di posteggi, questi

ultimi dovendo essere dimensionati, per l’appunto, secondo le norme VSS (art.

26.

NAPR). Le vetture vengono quindi a trovarsi a filo della carreggiata e non

dispongono dell’indispensabile spazio di manovra; ciò, come già rilevato, in un

punto privo di visuale e dove la strada, peraltro sprovvista di marciapiede,

consente a malapena l’incrocio di due veicoli.

In passato il Municipio non ha sollevato obiezioni formali allo stazionamento

di veicoli verosimilmente in quanto consapevole da un canto della carenza di

posteggi pubblici in zona che mal si conciliava con le esigenze dei residenti,

e d’altro canto dell’impossibilità (o della difficoltà) di creare posteggi

privati sul mapp. no. 439. Ovviamente, tuttavia, nel contesto del calcolo dei

contributi di miglioria non può essere ignorato che detta situazione è abusiva

o quantomeno non confacente. Pertanto ammettendo l’esistenza di 1 posteggio –

inteso come stallo parallelo alla strada – il Municipio ha dimostrato di tener

conto di uno stato di fatto precedentemente tollerato ma anche della sola

collocazione che possa dirsi conforme ad uno standard minimo.

Di conseguenza, essendo infondato, il ricorso dev’essere respinto.

4.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto

soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano

ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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