30.2006.191
Inosservanza del segnale "divieto generale di divieto"; violazione del diritto di essere sentito
26 giugno 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.191
Data decisione, Autorità:
26.06.2007, PRPEN
Titolo:
Inosservanza del segnale "divieto generale di divieto"; violazione del diritto di essere sentito
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 29 COST
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 18 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2006.191
22423/690
Bellinzona
26
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 settembre 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
15 settembre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 2 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 15 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,
per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo TI __________
non osservava il segnale ‘divieto generale di circolazione nelle due direzioni’
”.
Fatti accertati il 7 giugno
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. Con comunicazione 2
novembre 2006 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Con rapporto di
contravvenzione 2 agosto 2006 la Polizia comunale di Chiasso ha avviato la
procedura ordinaria nei confronti della ricorrente per aver omesso di osservare
un segnale di “divieto generale di circolazione nelle due direzioni”.
3.
Con scritto 22 agosto
2006, al termine di un periodo di assenza di due mesi, la ricorrente ha fornito
alla Polizia comunale le proprie giustificazioni in merito all’addebito
mossole, avvalendosi, in sostanza dell’eccezione al divieto generale di
circolazione concessa per “servizio a domicilio” e disciplinata con apposita
tavola complementare (art. 17 cpv. 3 OSStr). In particolare, sostiene di essere
transitata nonostante il divieto unicamente allo scopo di scaricare della merce
nel garage della figlia, il cui accesso si trova nella via in questione,
nonostante l’entrata principale dell’abitazione - come precisato nello scritto
10.
novembre 2006 - si trovi sulla via __________.
4.
Il 23 agosto 2006 la
Polizia comunale ha trasmesso il rapporto di contravvenzione all’Ufficio
giuridico della circolazione, omettendo tuttavia di accludere il predetto
scritto, che nel dubbio circa l’effettiva intimazione del rapporto di
contravvenzione alla ricorrente (che ha affermato di essere stata assente fino
al 22 agosto 2006, senza peraltro che vi fossero elementi concreti per cui
dovesse attendersi di ricevere simile atto), doveva essere considerato
tempestivo; si noti peraltro che in occasione dell’allestimento delle
contro-osservazioni 24 ottobre 2006 la Polizia comunale ha fatto riferimento
allo scritto in questione (indicando una data errata), confermando dunque di
averlo ricevuto.
L’autorità di prime cure ha
quindi emanato la risoluzione impugnata considerando, a torto, che “nei
termini di legge non sono state presentate osservazioni”.
5.
È indubbio che la
mancata trasmissione delle osservazioni di cui sopra viola il diritto di essere
sentita della ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata
senza tener conto delle argomentazioni da lei addotte.
Tale violazione comporta
unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (DTF 116 Ia 455; 115 Ia 8).
Stando così le cose la
decisione deve essere annullata in ordine.
6.
Abbondanzialmente, si
osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo
all’esame di merito.
In effetti, la giustificazione
addotta dalla ricorrente per cui si sarebbe recata presso la figlia, scaricando
della merce nel suo garage, il cui accesso si trova sulla via __________, è compatibile
con l’eccezione al divieto di circolazione sancita dalla tavola complementare autorizzante
le visite a domicilio, la cui presenza è del resto confermata dall’agente
denunciante, il quale si è limitato a fornire l’indirizzo civico della figlia,
in via __________, asserendo che la ricorrente avrebbe dovuto percorre tale
strada. Ne segue che la circostanza evocata dalla ricorrente risulta essere
liberatoria.
In siffatte evenienze,
s’imporrebbe comunque in definitiva di annullare la decisione impugnata e di
soprassedere al prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; art. 3, 27
cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster