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Decisione

30.2006.191

Inosservanza del segnale "divieto generale di divieto"; violazione del diritto di essere sentito

26 giugno 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 15 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di

fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,

per i seguenti motivi:

“Alla guida del veicolo TI __________

non osservava il segnale ‘divieto generale di circolazione nelle due direzioni’

”.

Fatti accertati il 7 giugno

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. Con comunicazione 2

novembre 2006 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare

osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Con rapporto di

contravvenzione 2 agosto 2006 la Polizia comunale di Chiasso ha avviato la

procedura ordinaria nei confronti della ricorrente per aver omesso di osservare

un segnale di “divieto generale di circolazione nelle due direzioni”.

3.

Con scritto 22 agosto

2006, al termine di un periodo di assenza di due mesi, la ricorrente ha fornito

alla Polizia comunale le proprie giustificazioni in merito all’addebito

mossole, avvalendosi, in sostanza dell’eccezione al divieto generale di

circolazione concessa per “servizio a domicilio” e disciplinata con apposita

tavola complementare (art. 17 cpv. 3 OSStr). In particolare, sostiene di essere

transitata nonostante il divieto unicamente allo scopo di scaricare della merce

nel garage della figlia, il cui accesso si trova nella via in questione,

nonostante l’entrata principale dell’abitazione - come precisato nello scritto

10.

novembre 2006 - si trovi sulla via __________.

4.

Il 23 agosto 2006 la

Polizia comunale ha trasmesso il rapporto di contravvenzione all’Ufficio

giuridico della circolazione, omettendo tuttavia di accludere il predetto

scritto, che nel dubbio circa l’effettiva intimazione del rapporto di

contravvenzione alla ricorrente (che ha affermato di essere stata assente fino

al 22 agosto 2006, senza peraltro che vi fossero elementi concreti per cui

dovesse attendersi di ricevere simile atto), doveva essere considerato

tempestivo; si noti peraltro che in occasione dell’allestimento delle

contro-osservazioni 24 ottobre 2006 la Polizia comunale ha fatto riferimento

allo scritto in questione (indicando una data errata), confermando dunque di

averlo ricevuto.

L’autorità di prime cure ha

quindi emanato la risoluzione impugnata considerando, a torto, che “nei

termini di legge non sono state presentate osservazioni”.

5.

È indubbio che la

mancata trasmissione delle osservazioni di cui sopra viola il diritto di essere

sentita della ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata

senza tener conto delle argomentazioni da lei addotte.

Tale violazione comporta

unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una

decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto

annullabile (DTF 116 Ia 455; 115 Ia 8).

Stando così le cose la

decisione deve essere annullata in ordine.

6.

Abbondanzialmente, si

osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo

all’esame di merito.

In effetti, la giustificazione

addotta dalla ricorrente per cui si sarebbe recata presso la figlia, scaricando

della merce nel suo garage, il cui accesso si trova sulla via __________, è compatibile

con l’eccezione al divieto di circolazione sancita dalla tavola complementare autorizzante

le visite a domicilio, la cui presenza è del resto confermata dall’agente

denunciante, il quale si è limitato a fornire l’indirizzo civico della figlia,

in via __________, asserendo che la ricorrente avrebbe dovuto percorre tale

strada. Ne segue che la circostanza evocata dalla ricorrente risulta essere

liberatoria.

In siffatte evenienze,

s’imporrebbe comunque in definitiva di annullare la decisione impugnata e di

soprassedere al prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; art. 3, 27

cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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