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Decisione

30.2006.194

Circolare con copertoni non adatti

26 giugno 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

"Ha circolato con il

veicolo TI ____ U avente due copertoni privi di sufficienti rilievi

antiscivolanti”.

Fatti accertati il 23 aprile

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione con osservazioni 8 agosto 2006 propone, per contro, che il gravame

sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 29 cpv. 1

prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di

sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su

tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1,6 mm di profondità

(art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).

Chiunque conduce un veicolo di

cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle

circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art.

93.

cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al detentore o a

colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del

veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che

non è conforme alle prescrizioni (seconda frase).

Per la messa in circolazione

di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l’elenco allegato

all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione

pecuniaria di fr. 100.- (502.1).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al

multato, come detto, di aver messo in circolazione il veicolo con due copertoni

privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.

4.

Dal canto suo il

ricorrente ammette lo stato difettoso degli pneumatici, ma si giustifica

sostenendo che “il veicolo a quel tempo era già in fase di preparazione

tecnica e programmato da parte nostra la richiesta della convocazione del

controllo ufficiale dei veicoli. Purtroppo al momento della contravvenzione il

veicolo era ancore munito di 2 pneumatici posteriori con uno spessore di mm 1

di battistrada - (…) i pneumatici nuovi erano in comanda e in attesa di

fornitura. Preciso inoltre che al momento il veicolo era munito di targhe

professionali __________ e mi trovavo a __________ per un incontro con il

futuro acquirente. Per vostra conoscenza allego la convocazione del relativo

collaudo – attualmente il veicolo è collaudato e conforme alle norme vigenti

richieste (…)” (cfr. ricorso 24 luglio 2006). Precisa inoltre che il

veicolo oggetto della multa era una vettura facente parte del parco veicoli

d’occasione del Garage __________ SA, di cui è titolare (amministratore unico).

5.

Orbene, le argomentazioni

addotte dal ricorrente non sono liberatorie.

In effetti, la

successiva regolarizzazione del veicolo non basta, con ogni evidenza, a esimere

l’insorgente dalle proprie responsabilità per averlo condotto in uno stato notevolmente

difettoso (per di più per diversi chilometri, e meglio da __________ a __________

e ritorno), e ciò a prescindere dal fatto che il giorno in cui è stata

accertata l’infrazione, lo stesso fosse in fase di preparazione tecnica e che la

richiesta di convocazione al controllo ufficiale fosse già stata programmata.

È inoltre privo d’importanza

ai fini del presente giudizio il fatto che la vettura facesse parte del parco

veicoli d’occasione del garage e che al momento dell’utilizzo fosse munita di

targhe professionali. Anzitutto, va detto che il ricorrente è stato multato per

aver circolato personalmente alla guida del veicolo. Ad ogni buon conto, per

legge colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del

veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che

non è conforme alle prescrizioni, è ritenuto responsabile come se fosse

detentore (art. 93 cifra 2 seconda frase LCStr).

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge. Il ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da

tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr;

58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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