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Decisione

30.2006.198

Precedenza in rotatoria e collisione

26 giugno 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 14 luglio 2006 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

80.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura __________ s’inoltrava in un’area con percorso rotatorio obbligato

senza concedere la precedenza ad una motoleggera sopraggiungente da sinistra

collidendo con la stessa”.

Fatti accertati il 19 aprile

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1

ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone, in sintesi, l'annullamento.

C. La CRTE 1 con

osservazioni 21 agosto 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Preliminarmente occorre

chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito, e meglio del

diritto di far amministrare le prove offerte, adombrata dal ricorrente, nella

misura in cui l’autorità di prime cure – così come la polizia cantonale –

avrebbe rifiutato di verbalizzare un teste presente sul luogo della collisione.

Occorre quindi pronunciarsi sulla conseguente richiesta di assumere detta prova

in sede ricorsuale.

Il ricorrente attesta in

effetti sin dall’inizio l’esistenza di un teste che avrebbe assistito alla

collisione (cfr. osservazioni 6 giugno 2006), annunciatosi sul posto alla

polizia, lamentando il fatto che lo stesso non è stato verbalizzato.

Per costante giurisprudenza,

l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in

tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano

manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti

di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457 consid. 2b, 115 Ia 97 consid.

5b).

In concreto, l’autorità di

prime cure non ha dato seguito alla richiesta di supplemento d’inchiesta

ritenendo, sulla scorta del rapporto di costatazione dell’incidente 15 maggio

2006, che la dinamica dell’accaduto fosse chiara e incontestata. Infatti, nel

suo verbale d’interrogatorio, immediatamente dopo i fatti, il multato si era

assunto la totale responsabilità per l’accaduto. Anche nelle osservazioni 6

giugno 2006 al rapporto di contravvenzione l’insorgente, dopo aver preso

visione del verbale da lui sottoscritto, non si confrontava con le sue

dichiarazioni e non formulava alcuna contestazione in merito alla riconosciuta responsabilità,

limitandosi a segnalare un’imprecisione nella documentazione fotografica (dovuta

peraltro a una svista manifesta dell’autorità inquirente, facilmente

riconoscibile) e a chiedere, senza specificarne i motivi, l’assunzione del

teste.

In tali circostanze, l’amministrazione

della prova offerta era chiaramente irrilevante ai fini del giudizio. Ne

consegue che nell’apprezzamento anticipato delle prove, l’autorità di prima

istanza non ha leso il diritto di essere sentito del ricorrente.

Anche in questa sede il

ricorrente formula richiesta di audizione del teste, asserendo che la versione

del medesimo sarebbe in netto contrasto con il rapporto di polizia (cfr.

ricorso 2 agosto 2006). L’insorgente non precisa tuttavia quali sarebbero le

incongruenze contenute nel rapporto di polizia che l’audizione del teste

permetterebbe di chiarire. Già solo per questo motivo, si giustifica di

respingere la richiesta di assunzione della prova.

A ciò va aggiunto che, come

l’autorità di prime cure, anche il giudice della Pretura penale può sempre

rinunciare ad assumere mezzi di prova quando la fattispecie su cui è chiamato a

decidere è chiara ed ulteriori elementi non porterebbero a novità di rilievo (art.

12.

LPContr; apprezzamento anticipato delle prove: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc

in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V

162.

consid. 1d).

Dopo attenta analisi dei

documenti agli atti, questo giudice ritiene di avere sufficienti elementi per

giudicare la fattispecie. Risultando così priva di rilievo, la testimonianza offerta

deve essere respinta.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito, che può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

3.

L’utente della strada

deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni

della polizia (art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr).

Alle intersezioni, la

precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano

sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da

sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od

ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). In relazione con il segnale «Area

con percorso rotatorio obbligato», il segnale «Dare precedenza» indica al

conducente che deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra

nella rotatoria (art. 24 cpv. 4 seconda frase OSStr). Chi è tenuto a dare la

precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve

ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima

dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

4.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di

essersi inoltrato in un’area con percorso rotatorio obbligatorio senza

concedere la precedenza a una motoleggera sopraggiungente da sinistra,

collidendo conseguentemente con la stessa.

L’autorità di prime cure,

nell’emanare la decisione impugnata, si è basata sul rapporto di polizia 15

maggio 2006, dal quale risulta che:

“sulla scorta della nostra

costatazione ed in base alle dichiarazioni rilasciate dai protagonisti la

dinamica del sinistro viene così riassunta:

in sostanza trattasi di

mancata precedenza da parte dell’automobilista RI 1, il quale si immetteva

nella rotonda, proveniente da __________ ed andava ad urtare la motociclista __________

che circolava regolarmente all’interno dell’intersezione circolare. L’urto

avveniva tra la parte anteriore del veicolo RI 1 contro la parte posteriore del

motoveicolo __________” (cfr. informazioni complementari).

5.

Nell’atto ricorsuale

l’insorgente aggiunge delle precisazioni a quanto da lui riferito in sede d’interrogatorio

19.

aprile 2006, giustificando le lacune con lo stato di spavento in cui ancora

si trovava al momento della verbalizzazione.

Egli specifica che “malgrado

la velocità inadeguata nel sopraggiungere della motoleggera, arrestavo il mio

veicolo prima dell’impatto, contrariamente all’altra conducente che, nonostante

il mio veicolo occupasse già parte della carreggiata, ha proseguito nella sua

direzione di marcia senza nemmeno frenare. I segni dell’impatto sono ancora

visionabili sul mio veicolo, che non è stato nel frattempo riparato, e la

direzione dei graffi conferma questo fatto, che è comunque verificabile sia dai

verbali, come pure dalla seconda fotografia che mostra la motoleggera a terra

ma ancora sulla sua traiettoria, fatto che non si sarebbe verificato se

l’avessi speronata io, in quanto sarebbe stata sbalzata più avanti nella mia

direzione di marcia, probabilmente anche con conseguenze ben più gravi. La

motoleggera è entrata in rotonda dopo la mia autovettura, ma ad una velocità

molto maggiore, e probabilmente l’intenzione della conducente era quella di

sorpassare il mio veicolo supponendo che la mia direzione di marcia sarebbe

stata quella su __________, percorso abituale per la maggior parte del traffico

in quel punto”.

6.

Le precisazioni del

ricorrente, oltre ad essere formulate in tempo sospetto – nelle osservazioni 6

giugno 2006 non vi è infatti alcuna rimostranza riguardo ai fatti ritenuti

dalla polizia benché, come detto, l’insorgente avesse già preso conoscenza del

rapporto di polizia – appaiono altamente dubbiose.

In primo luogo è impossibile

che la co-protagonista si sia inoltrata nell’intersezione a una velocità

eccessiva e inadeguata. La medesima aveva infatti rallentato la sua andatura nell’avvicinarsi

alla rotatoria in modo da poter accertare se dalla sua sinistra non giungessero

veicoli prioritari (cfr. verbale interrogatorio __________ 21 aprile 2006, pag.

1). In proposito, si osserva come il fatto di non aver arrestato il veicolo

alla demarcazione “dare precedenza” non costituisca una violazione al codice

stradale, contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente (art. 14 cpv.

1.

ONC). A ciò va aggiunto che il ricorrente non era in grado di costatare a che

velocità giungeva la co-protagonista: per sua stessa ammissione, quest’ultima

si trovava dietro il veicolo che aveva svoltato su __________, quindi fuori dal

suo campo visivo. Di quest’ultima considerazione rilasciata spontaneamente dal

ricorrente non vi è peraltro motivo di dubitare. Per il che, risulta difficile

credere che egli abbia potuto constatare la velocità di un veicolo di cui ignorava

la presenza.

Anche l’affermazione del

ricorrente secondo cui la motoleggera sarebbe entrata nella rotonda dopo la sua

vettura, oltre a essere sconfessata dalle dichiarazioni da lui rese a verbale

immediatamente dopo la collisione, in cui affermava che “dalla mia sinistra

sopraggiungeva uno scooter che si trovava regolarmente all’interno della

rotonda” (cfr. verbale d’interrogatorio 19 aprile, pag. 1), non appare

comunque sostenibile.

In effetti, se la co-protagonista

fosse entrata nella rotatoria dopo il ricorrente, l’impatto tra i due veicoli sarebbe

avvenuto tra la fiancata centro-posteriore della vettura e la parte anteriore

dello scooter. Il reale punto d’impatto – parte anteriore sinistra del veicolo

e fiancata posteriore destra della motoleggera – conferma invece, come

ravvisato dall’autorità di prime cure, che quest’ultima si trovava già

all’interno della rotatoria quando il ricorrente vi si immetteva a sua volta,

urtandola seppur in modo lieve. È quindi indubbio che la collisione è la

conseguenza dell’inosservanza del diritto di precedenza della co-protagonista

da parte del ricorrente, il quale, date le circostanze (importanza

dell’intersezione per il traffico locale e orario di punta), avrebbe dovuto dar

prova di particolare prudenza, accertandosi che all’interno del percorso

rotatorio, ancorché nella parte più centrale, non vi fossero veicoli prioritari

e senza speculare sulla direzione di marcia di veicoli in uscita.

La questione potrebbe comunque

rimanere aperta, poiché è irrilevante ai fini del giudizio stabilire chi sia

entrato per primo nel percorso rotatorio.

In effetti, come detto, il

segnale “Dare precedenza” combinato con il segnale “intersezione con percorso

rotatorio obbligato” significa che va rispettata la precedenza dei veicoli

provenienti da sinistra e non che il conducente che raggiunge per primo

l’intersezione beneficia della precedenza. In altri termini, il conducente che

arriva a una rotonda è tenuto a concedere la precedenza a qualsiasi veicolo alla

sua sinistra che potrebbe ostacolare sulla superficie di intersezione qualora

non si arrestasse, poco importa che quest’ultimo sia sopraggiunto prima,

contemporaneamente o dopo di lui (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire ad

art. 36, n. 3.2.3).

La giurisprudenza ha già avuto

modo di stabilire che tale principio vale a prescindere dal fatto di sapere se

l’altro utente si trovi già all’interno del percorso rotatorio o se provenga da

una strada che vi si immette da sinistra (DTF 115 IV 139).

In concreto, è pacifico che

omettendo di arrestarsi per tempo, il ricorrente ha ostacolato la marcia della co-protagonista

sopraggiungente dalla sua sinistra, omettendo di concederle la precedenza.

In ogni caso, non gioverebbe al ricorrente adombrare eventuali

colpe di terzi, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde

delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non

discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni

imputabile a propria colpa (DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid 3.3.).

In siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere

alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione

rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

7.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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