30.2006.198
Precedenza in rotatoria e collisione
26 giugno 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2006.198
Data decisione, Autorità:
26.06.2007, PRPEN
Titolo:
Precedenza in rotatoria e collisione
COLLISIONE
PRECEDENZA
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.198
16933/610
Bellinzona
26
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 agosto 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
14 luglio 2006 n. 16933/610 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 21 agosto 2006 presentate
dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 14 luglio 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
80.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura __________ s’inoltrava in un’area con percorso rotatorio obbligato
senza concedere la precedenza ad una motoleggera sopraggiungente da sinistra
collidendo con la stessa”.
Fatti accertati il 19 aprile
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1
ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone, in sintesi, l'annullamento.
C. La CRTE 1 con
osservazioni 21 agosto 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Preliminarmente occorre
chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito, e meglio del
diritto di far amministrare le prove offerte, adombrata dal ricorrente, nella
misura in cui l’autorità di prime cure – così come la polizia cantonale –
avrebbe rifiutato di verbalizzare un teste presente sul luogo della collisione.
Occorre quindi pronunciarsi sulla conseguente richiesta di assumere detta prova
in sede ricorsuale.
Il ricorrente attesta in
effetti sin dall’inizio l’esistenza di un teste che avrebbe assistito alla
collisione (cfr. osservazioni 6 giugno 2006), annunciatosi sul posto alla
polizia, lamentando il fatto che lo stesso non è stato verbalizzato.
Per costante giurisprudenza,
l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in
tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano
manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti
di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457 consid. 2b, 115 Ia 97 consid.
5b).
In concreto, l’autorità di
prime cure non ha dato seguito alla richiesta di supplemento d’inchiesta
ritenendo, sulla scorta del rapporto di costatazione dell’incidente 15 maggio
2006, che la dinamica dell’accaduto fosse chiara e incontestata. Infatti, nel
suo verbale d’interrogatorio, immediatamente dopo i fatti, il multato si era
assunto la totale responsabilità per l’accaduto. Anche nelle osservazioni 6
giugno 2006 al rapporto di contravvenzione l’insorgente, dopo aver preso
visione del verbale da lui sottoscritto, non si confrontava con le sue
dichiarazioni e non formulava alcuna contestazione in merito alla riconosciuta responsabilità,
limitandosi a segnalare un’imprecisione nella documentazione fotografica (dovuta
peraltro a una svista manifesta dell’autorità inquirente, facilmente
riconoscibile) e a chiedere, senza specificarne i motivi, l’assunzione del
teste.
In tali circostanze, l’amministrazione
della prova offerta era chiaramente irrilevante ai fini del giudizio. Ne
consegue che nell’apprezzamento anticipato delle prove, l’autorità di prima
istanza non ha leso il diritto di essere sentito del ricorrente.
Anche in questa sede il
ricorrente formula richiesta di audizione del teste, asserendo che la versione
del medesimo sarebbe in netto contrasto con il rapporto di polizia (cfr.
ricorso 2 agosto 2006). L’insorgente non precisa tuttavia quali sarebbero le
incongruenze contenute nel rapporto di polizia che l’audizione del teste
permetterebbe di chiarire. Già solo per questo motivo, si giustifica di
respingere la richiesta di assunzione della prova.
A ciò va aggiunto che, come
l’autorità di prime cure, anche il giudice della Pretura penale può sempre
rinunciare ad assumere mezzi di prova quando la fattispecie su cui è chiamato a
decidere è chiara ed ulteriori elementi non porterebbero a novità di rilievo (art.
12.
LPContr; apprezzamento anticipato delle prove: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc
in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V
162.
consid. 1d).
Dopo attenta analisi dei
documenti agli atti, questo giudice ritiene di avere sufficienti elementi per
giudicare la fattispecie. Risultando così priva di rilievo, la testimonianza offerta
deve essere respinta.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito, che può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
3.
L’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
della polizia (art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr).
Alle intersezioni, la
precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano
sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da
sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od
ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). In relazione con il segnale «Area
con percorso rotatorio obbligato», il segnale «Dare precedenza» indica al
conducente che deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra
nella rotatoria (art. 24 cpv. 4 seconda frase OSStr). Chi è tenuto a dare la
precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve
ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima
dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
4.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di
essersi inoltrato in un’area con percorso rotatorio obbligatorio senza
concedere la precedenza a una motoleggera sopraggiungente da sinistra,
collidendo conseguentemente con la stessa.
L’autorità di prime cure,
nell’emanare la decisione impugnata, si è basata sul rapporto di polizia 15
maggio 2006, dal quale risulta che:
“sulla scorta della nostra
costatazione ed in base alle dichiarazioni rilasciate dai protagonisti la
dinamica del sinistro viene così riassunta:
in sostanza trattasi di
mancata precedenza da parte dell’automobilista RI 1, il quale si immetteva
nella rotonda, proveniente da __________ ed andava ad urtare la motociclista __________
che circolava regolarmente all’interno dell’intersezione circolare. L’urto
avveniva tra la parte anteriore del veicolo RI 1 contro la parte posteriore del
motoveicolo __________” (cfr. informazioni complementari).
5.
Nell’atto ricorsuale
l’insorgente aggiunge delle precisazioni a quanto da lui riferito in sede d’interrogatorio
19.
aprile 2006, giustificando le lacune con lo stato di spavento in cui ancora
si trovava al momento della verbalizzazione.
Egli specifica che “malgrado
la velocità inadeguata nel sopraggiungere della motoleggera, arrestavo il mio
veicolo prima dell’impatto, contrariamente all’altra conducente che, nonostante
il mio veicolo occupasse già parte della carreggiata, ha proseguito nella sua
direzione di marcia senza nemmeno frenare. I segni dell’impatto sono ancora
visionabili sul mio veicolo, che non è stato nel frattempo riparato, e la
direzione dei graffi conferma questo fatto, che è comunque verificabile sia dai
verbali, come pure dalla seconda fotografia che mostra la motoleggera a terra
ma ancora sulla sua traiettoria, fatto che non si sarebbe verificato se
l’avessi speronata io, in quanto sarebbe stata sbalzata più avanti nella mia
direzione di marcia, probabilmente anche con conseguenze ben più gravi. La
motoleggera è entrata in rotonda dopo la mia autovettura, ma ad una velocità
molto maggiore, e probabilmente l’intenzione della conducente era quella di
sorpassare il mio veicolo supponendo che la mia direzione di marcia sarebbe
stata quella su __________, percorso abituale per la maggior parte del traffico
in quel punto”.
6.
Le precisazioni del
ricorrente, oltre ad essere formulate in tempo sospetto – nelle osservazioni 6
giugno 2006 non vi è infatti alcuna rimostranza riguardo ai fatti ritenuti
dalla polizia benché, come detto, l’insorgente avesse già preso conoscenza del
rapporto di polizia – appaiono altamente dubbiose.
In primo luogo è impossibile
che la co-protagonista si sia inoltrata nell’intersezione a una velocità
eccessiva e inadeguata. La medesima aveva infatti rallentato la sua andatura nell’avvicinarsi
alla rotatoria in modo da poter accertare se dalla sua sinistra non giungessero
veicoli prioritari (cfr. verbale interrogatorio __________ 21 aprile 2006, pag.
1). In proposito, si osserva come il fatto di non aver arrestato il veicolo
alla demarcazione “dare precedenza” non costituisca una violazione al codice
stradale, contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente (art. 14 cpv.
1.
ONC). A ciò va aggiunto che il ricorrente non era in grado di costatare a che
velocità giungeva la co-protagonista: per sua stessa ammissione, quest’ultima
si trovava dietro il veicolo che aveva svoltato su __________, quindi fuori dal
suo campo visivo. Di quest’ultima considerazione rilasciata spontaneamente dal
ricorrente non vi è peraltro motivo di dubitare. Per il che, risulta difficile
credere che egli abbia potuto constatare la velocità di un veicolo di cui ignorava
la presenza.
Anche l’affermazione del
ricorrente secondo cui la motoleggera sarebbe entrata nella rotonda dopo la sua
vettura, oltre a essere sconfessata dalle dichiarazioni da lui rese a verbale
immediatamente dopo la collisione, in cui affermava che “dalla mia sinistra
sopraggiungeva uno scooter che si trovava regolarmente all’interno della
rotonda” (cfr. verbale d’interrogatorio 19 aprile, pag. 1), non appare
comunque sostenibile.
In effetti, se la co-protagonista
fosse entrata nella rotatoria dopo il ricorrente, l’impatto tra i due veicoli sarebbe
avvenuto tra la fiancata centro-posteriore della vettura e la parte anteriore
dello scooter. Il reale punto d’impatto – parte anteriore sinistra del veicolo
e fiancata posteriore destra della motoleggera – conferma invece, come
ravvisato dall’autorità di prime cure, che quest’ultima si trovava già
all’interno della rotatoria quando il ricorrente vi si immetteva a sua volta,
urtandola seppur in modo lieve. È quindi indubbio che la collisione è la
conseguenza dell’inosservanza del diritto di precedenza della co-protagonista
da parte del ricorrente, il quale, date le circostanze (importanza
dell’intersezione per il traffico locale e orario di punta), avrebbe dovuto dar
prova di particolare prudenza, accertandosi che all’interno del percorso
rotatorio, ancorché nella parte più centrale, non vi fossero veicoli prioritari
e senza speculare sulla direzione di marcia di veicoli in uscita.
La questione potrebbe comunque
rimanere aperta, poiché è irrilevante ai fini del giudizio stabilire chi sia
entrato per primo nel percorso rotatorio.
In effetti, come detto, il
segnale “Dare precedenza” combinato con il segnale “intersezione con percorso
rotatorio obbligato” significa che va rispettata la precedenza dei veicoli
provenienti da sinistra e non che il conducente che raggiunge per primo
l’intersezione beneficia della precedenza. In altri termini, il conducente che
arriva a una rotonda è tenuto a concedere la precedenza a qualsiasi veicolo alla
sua sinistra che potrebbe ostacolare sulla superficie di intersezione qualora
non si arrestasse, poco importa che quest’ultimo sia sopraggiunto prima,
contemporaneamente o dopo di lui (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire ad
art. 36, n. 3.2.3).
La giurisprudenza ha già avuto
modo di stabilire che tale principio vale a prescindere dal fatto di sapere se
l’altro utente si trovi già all’interno del percorso rotatorio o se provenga da
una strada che vi si immette da sinistra (DTF 115 IV 139).
In concreto, è pacifico che
omettendo di arrestarsi per tempo, il ricorrente ha ostacolato la marcia della co-protagonista
sopraggiungente dalla sua sinistra, omettendo di concederle la precedenza.
In ogni caso, non gioverebbe al ricorrente adombrare eventuali
colpe di terzi, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde
delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabile a propria colpa (DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid 3.3.).
In siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
7.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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