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Decisione

30.2006.2

Imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di una strada comunale

6 dicembre 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I progetti definitivi inerenti le due tratte sono stati pubblicati dal

17.12.2001 al 16.1.2001 (inc. no. 88/01) e dal 1° al 30.10.2003 (inc. no.

70/03), ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 4.4.2002

e del 4.11.2003.

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di

miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 14.3 al 12.4.2005

previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.

RI 1 e RI 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 245 ed

in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di

miglioria di fr. 8'372.86.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal

Municipio con risoluzione del 27.1.2006.

Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, i ricorrenti

hanno eccepito un diniego di giustizia e contestato sia di aver tratto un

vantaggio particolare dall’opera sia i criteri di calcolo dei contributi; da

ciò la pedissequa domanda di annullamento, rispettivamente di riduzione, del

contributo

Con risposta del 3.5.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.

In esito all’udienza di conciliazione del 27.6.2007, risoltasi negativamente,

il Municipio ha prodotto agli atti la documentazione richiesta a completamento

dell’incarto la cui ricezione è stata notificata ai ricorrenti (scritti del

17/26.7.2007). Il Tribunale ha poi suggerito il ritiro del ricorso (scritto

24.9.2007), proposta che i ricorrenti hanno rifiutato (scritto 22.10.2007).

2.

I ricorrenti rimproverano al

Municipio di essere incorso in un diniego di giustizia per non aver esaminato,

nella decisione impugnata, tutte le questioni poste a giudizio.

Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 26 LPamm.) è corollario del

diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 cpv. 2 CF).

Esso implica per le autorità l’obbligo di esaminare gli argomenti delle parti e

di menzionare almeno brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita

la massima trasparenza e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia

dell’esercizio della facoltà di ricorso e dell’eventuale riesame da parte

dell’autorità superiore. Non occorre però che l’autorità si pronunci su ogni

allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché,

nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di comprendere la portata

del giudizio e di deferirlo con piena cognizione di causa all’istanza superiore

(Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art.

26; DTF 125 II 372 c. 2c, 124 II 149 c. 2a; RDAT II-1996 no. 10

c. 2a, no. 64 c. 2.1).

In concreto la decisione su reclamo del Municipio è senz’altro provvista di

motivazione sufficiente e la memoria ricorsuale, che non lesina rimproveri e

censure, ne è la prova lampante.

3.

I ricorrenti rilevano che il

secondo tratto stradale era preesistente, asfaltato e normalmente transitabile

e che il precedente proprietario già ha versato contributi di miglioria

verosimilmente per la costruzione della fognatura ed altre canalizzazioni; ne

deducono che le opere eseguite lungo questo tratto di strada altro non sono che

semplici interventi di manutenzione. Pertanto, considerato che i contributi di

miglioria possono essere prelevati soltanto sulle spese per la prima esecuzione

degli impianti di urbanizzazione, essi sostengono che la riscossione dei contributi

in oggetto è arbitraria.

L’esame della censura implica due premesse doverose.

Anzitutto dev’essere puntualizzato che sebbene progettualmente l’opera sia

ripartita in due tratte – suddivisione manifestamente riconducibile all’entità

degli interventi, più contenuti lungo il secondo tratto in quanto preesistente

– l’opera stessa dev’essere considerata nel suo complesso, e non in modo

frammentario (come vorrebbero i ricorrenti), poiché è volta ad ottenere un

risultato unico, vale a dire la globale e definitiva urbanizzazione di tutto il

comprensorio edificabile che si estende a monte del nucleo.

In secondo luogo non è esatto l’assunto secondo cui il vantaggio particolare, e

quindi il prelievo di contributi, presuppone necessariamente la creazione di

un’opera nuova: vero è che per legge può essere conseguenza anche del

miglioramento di un’opera esistente (art. 4 cpv. 1 let. a, b). D’altronde ne

offre riscontro lo stesso Scolari citato dai ricorrenti, tuttavia al paragrafo

precedente (Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no.

487; inoltre sempre sul tema Scolari, Tasse e contributi di miglioria,

2005, no. 193; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.

68; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

Ciò detto, propugnando la tesi secondo cui l’opera costituirebbe (quantomeno in

parte) una semplice manutenzione, i ricorrenti vorrebbero sostanzialmente

rimettere in discussione la natura dell’opera e la sua imponibilità. Siffatta

tesi trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno

potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM)

mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il

piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo

di competenza esclusiva del legislativo comunale. E’ perciò prassi acquisita

che qualsiasi contestazione in merito debba essere sollevata, semmai, dinanzi

al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC

che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT

II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no.

26).

In concreto il principio del prelievo di contributi di miglioria tanto per la

prima quanto per la seconda tratta è stato avallato dal Consiglio Comunale con

le risoluzioni già menzionate che sono cresciute in giudicato. Di conseguenza,

in questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva.

4.

4.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.

16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,

perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les

contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e

70).

4.2. La nuova strada ai __________ si compone, come rilevato, di due tratte che

si distinguono per gli interventi eseguiti. La prima tratta, lunga ca. ml 270,

è stata costruita completamente a nuovo ed è andata ad occupare superfici

prative oltre che un breve tratto di sentiero pedonale a cavallo del riale __________

(cfr. documentazione fotografica p. 14 ss); previa posa delle infrastrutture è

stato realizzato un campo viabile asfaltato con un calibro iniziale di ml 4.50

ridotto nella parte finale verso ovest a ml 3.50, delimitato mediante

cordonetti e mocche in pietra naturale e completato con le necessarie opere

murarie di sostegno (cfr. progetto pubblicato inc. no. 88/01). Più contenuti

sono invece i lavori eseguiti lungo la seconda tratta che ricalca il tracciato preesistente

(cfr. doc. fotografica p. 1-13); posato un segmento di canalizzazione per le

acque chiare e meteoriche e risanati il sottofondo e la canalizzazione per le

acque miste, in superficie la carreggiata ha mantenuto una larghezza costante

di ml 3.50, è stata interamente pavimentata a nuovo ed anch’essa finita con

delimitazioni e varie opere murarie (cfr. progetto pubblicato inc. no. 70/03).

Nell’insieme, attuando gli obiettivi del PR, la strada ha creato un

collegamento definitivo tra il tracciato preesistente, che terminava poco prima

della valletta del riale __________, e la piazzetta antistante il cimitero urbanizzando

tutto il settore edificabile a monte del nucleo, in parte già insediato,

secondo criteri lineari, tecnicamente consoni e conformi alla sua destinazione

residenziale. Più particolarmente essa ha urbanizzato alcuni fondi edificabili,

specie quelli ubicati lungo il primo tratto, dotandoli di un accesso

carrozzabile conforme. Per altri fondi invece ha migliorato in modo evidente lo

stato di urbanizzazione; questo è il caso per le proprietà site nella zona

residenziale, e cioè nel comprensorio che si estende attorno al secondo tratto,

già accessibili in passato attraverso il nucleo (Via __________, Via __________

e __________) ma servite in modo oggettivamente carente poiché le strade del

paese offrono una visuale ridotta, sono alquanto strette, non consentono l’incrocio

di due automobili e difficilmente si prestano al passaggio di mezzi pesanti;

tanto è vero che nel PR approvato il 21.12.2004 il tracciato attraverso il

nucleo è definito come “marciapiede e percorso prevalentemente pedonale” e, ad

eccezione dei veicoli di soccorso e di qualche autorizzazione particolare per

le proprietà che dispongono di un garage nel nucleo, è chiusa al traffico

veicolare. Infine l’opera ha migliorato anche l’urbanizzazione dei fondi

appartenenti al nucleo sgravandoli dai disagi indotti dal traffico di transito.

La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi

aspetti (art. 4 LCM).

4.3. I ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera

poiché la loro proprietà era già convenientemente urbanizzata e servita; in

tale ambito stigmatizzano peraltro la chiusura al traffico veicolare della

parte bassa di Via __________ definendola come arbitraria poiché obbliga

l’utente ad usare la nuova strada, comporta un tragitto più lungo ed in sostanza

è un espediente per accollare loro un contributo.

Il mapp. no. 245 è un terreno edificato ubicato lungo la parte alta di Via __________

ed appartenente al comprensorio residenziale cui si accedeva dal nucleo. Il

fatto che il fondo già usufruisse in passato di un accesso carrozzabile in sé non

basta, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare; infatti

questo è un elemento che non influisce sul principio dell’assoggettamento ma che

va considerato nell’ambito dell’operazione di riparto dei contributi poiché

serve a definire il singolo vantaggio ai fini di una distribuzione

proporzionata dei contributi.

Conta piuttosto il risultato oggettivo dell’opera che consiste nella

possibilità di servirsi di una strada adeguata, comoda ed esteticamente

decorosa per raggiungere il mapp. no. 245. In quest’ottica il divieto che

colpisce Via __________ non è fine a sé stesso bensì contestuale ad un

provvedimento pianificatorio; difatti la costruzione della nuova strada,

integrata con una misura di polizia nel nucleo, soddisfa razionalmente le

esigenze della zona residenziale la cui accessibilità era necessariamente

condizionata dagli spazi angusti del nucleo. Mal si comprende quindi come si

possa parlare di costrizioni quando la nuova strada va ad esclusivo vantaggio

dell’utente e non a suo discapito.

L’assoggettamento del mapp. no. 245 ad un contributo di miglioria è dunque

fondato.

5.

5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Considerandi

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il

Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del

riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e

dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2

Nella fattispecie concreta la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per

il calcolo ammonta a fr. 1'094'032.- e la corrispondente quota prelevabile del

60% (art. 7 LCM), arrotondata, è di fr. 620'000.-.

Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato applicato un metodo di

calcolo che non è di facile ed immediata comprensione, tanto è vero che altri

ricorrenti hanno lamentato le difficoltà incontrate nel tentativo di decifrare

il prospetto pubblicato. La questione è comunque superata giacché, come

richiesto all’udienza del 27.6.2007, il Municipio ha prodotto una relazione

tecnica di dettaglio (relazione luglio 2007) che fornisce tutti i chiarimenti

necessari e che, naturalmente, è stata messa a disposizione anche dei

ricorrenti (cfr. lettera del 26.7.2007).

Stando alla predetta relazione tecnica la ripartizione è fondata sulla

superficie utile lorda (SUL), sul fattore d’interessenza A e sul fattore

vantaggio/utilità B.

La superficie utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del

fondo dato dalla superficie edificabile moltiplicata per l’indice di

sfruttamento. Per i fondi situati nella zona residenziale semi-estensiva è

considerato l’indice di sfruttamento di zona 0.5 come da PR; ai fondi posti in

zona nucleo è applicato invece un indice medio dello 0.8 valutato sulla base

delle costruzioni esistenti; infine ai fondi inseriti nella zona del piano

particolareggiato del nucleo è riconosciuto un indice medio 1 calcolato a

ritroso sulla base delle aree massime di occupazione e delle altezze massime.

Il parametro della SUL è completato con un fattore di correzione r che,

tenuto conto di situazioni particolari, riduce la superficie edificabile; ciò

in particolare quando, a seguito dell’accertamento dei limiti del bosco, alcune

parti di terreno sono state rese edificabili ma, per la presenza di edifici o

per la forma del terreno, l’edificazione è difficoltosa (cfr. relazione tecnica

p. 3-4 nonché allegati 2 e 3).

Il fattore d’interessenza A serve sostanzialmente a caratterizzare

l’utilità della strada per rapporto sia allo stato di urbanizzazione

preesistente sia alle immissioni indotte dal traffico veicolare. Il fattore

risulta da una formula matematica che applica a tutti i fondi i due

coefficienti fissi di interessenza veicolare c (0.8) e di riduzione del

carico veicolare d (0.2) in base ai quali è stabilito quanto pesi

ciascuno dei due coefficienti nel calcolo globale del fattore A ponendo il

principio secondo cui la costruzione della nuova strada in sé conta di più

della riduzione del carico ambientale per talune particelle. I fondi sono poi

differenziati a dipendenza della situazione specifica applicando i medesimi

parametri ma in forma variabile (iv, ir). L’interessenza

veicolare 1 è così applicata ai fondi urbanizzati a nuovo lungo il primo tratto

stradale e l’interessenza veicolare 0.5 ai fondi lungo il secondo tratto già

serviti in passato da __________; ai fondi del nucleo che si sono visti ridurre

il carico veicolare è invece riconosciuto l’interesse riduzione del carico

veicolare 1. Sono inoltre applicate ponderazioni puntuali per quei fondi che

presentano caratteristiche particolari (cfr. relazione tecnica p. 5-6).

Il fattore vantaggio/utilità B serve a differenziare i fondi a seconda

sia della percorrenza, vale a dire della lunghezza del tratto d’opera

utilizzato (a partire dal cimitero) per raggiungere ciascun fondo, sia dell’accessibilità

diretta o indiretta, ossia della posizione confinante o retrostante del fondo.

Anch’esso è il prodotto di una formula matematica che applica a tutti i fondi i

tre coefficienti fissi di base e (0.20), del tratto d’opera utilizzato f

(0.70) e di accessibilità diretta g (0.10) che, come sopra, servono a

stabilire il peso di ognuno dei tre coefficienti nel calcolo globale del

fattore B. Essi sono accompagnati dalla variabile H che considera

l’accessibilità diretta o indiretta e dalla variabile L calcolata proporzionalmente

alla lunghezza della strada da percorrere, ponendo L = 1 alla distanza

di 300 ml corrispondenti al primo tratto della nuova strada. Al coefficiente di

base e non è associata alcuna variabile poiché questo considera

unicamente il vantaggio generale sulla mobilità (cfr. relazione tecnica p.

6-7).

Questo metodo di calcolo, che si fonda non solo su dati oggettivi e

concretamente verificabili ma anche su parametri di ponderazione specifici, si

rivela assai minuzioso. Considerato che la situazione è piuttosto complessa,

vuoi per l’appartenenza dei fondi a tre diverse zone di utilizzazione vuoi per

il differente grado di urbanizzazione preesistente, ben difficilmente le

caratteristiche dei singoli fondi (per rapporto alla funzionalità dell’opera) avrebbero

potuto essere individuate in maniera più dettagliata e marcata cosicché ogni

singolo fondo risulta gravato proporzionalmente al vantaggio effettivamente

tratto dall’opera.

5.3

I ricorrenti hanno sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di

riparto che tuttavia non sono condivisibili.

5.3.1

Essi sostengono che il contributo debba essere ripartito sulla base di

fr. 619'000.- anziché di fr. 620'000.- e che nella spesa determinante sono

stati computati anche i costi per la realizzazione di impianti preesistenti

quali canalizzazioni e fognatura.

Per la quota imponibile fa stato l’importo indicato nella relazione tecnica (p.

8) e riportato in calce al prospetto pubblicato. La quota, arrotondata, è

calcolata sulla base della spesa determinante che ammonta complessivamente a

fr. 1'094'032.- conformemente ai Messaggi Municipali ed alle conseguenti

risoluzioni del Consiglio Comunale che sono state elencate in ingresso e

figurano agli atti dell’incarto (l’importo di fr. 1'033'000.- segnato sulla singola

scheda di calcolo è verosimilmente frutto di un errore di trascrizione). I

costi per le opere di canalizzazione figuranti nei MM 489 e 502 non sono

compresi.

5.3.2

Citando l’art. 99 cpv. 1 LALIA i ricorrenti contestano il contributo

poiché è superiore al 3% del valore di stima.

Il rinvio a tale normativa non è pertinente trattandosi in concreto non di

contributi per opere di canalizzazione (art. 96 ss LALIA) bensì di contributi

di miglioria disciplinati, per quanto riguarda il calcolo, dagli art. 8 e 9 LCM.

5.3.3

I ricorrenti contestano il parametro L applicato al mapp. no. 245

(1.67) poiché trascura che il fondo aveva già ed a tuttora un accesso dal

nucleo e che detto accesso interessa solo il 10% circa dell’opera.

Come già rilevato, lo stato di urbanizzazione e quindi l’accessibilità

preesistente dal nucleo è considerata con il fattore d’interessenza A.

La differenza tra i fondi che ne risulta è assai marcata perché alle proprietà

già urbanizzate (evidenziate in azzurro nel piano incluso nella relazione

tecnica del luglio 2007), tra cui il mapp. no. 245, è riconosciuta

un’interessenza iv 0.5 e cioè ridotta della metà rispetto

all’interessenza iv 1 applicata ai fondi che in precedenza erano

sprovvisti di accesso (evidenziati in rosa). A loro volta queste due classi si

differenziano dai fondi posti nel nucleo (evidenziati in verde) che, non

usufruendo della nuova strada, hanno un’interessenza iv 0 ma in

compenso, a differenza delle altre due classi, si vedono riconoscere

un’interessenza ir 1 per la riduzione del carico veicolare data dallo

spostamento del traffico di transito dal nucleo alla nuova strada. Il grado di

interessenza iv, che incide in ragione del 50% sui fondi già urbanizzati

rispetto a quelli urbanizzati a nuovo e che è frutto di un apprezzamento delle

circostanze, potrebbe anche essere discutibile ma non per questo è da

considerarsi errato. A favore della sua attendibilità depone, in ogni caso, il

fatto che i fondi urbanizzati a nuovo, pur essendo privi di accesso, nel PR

erano già assegnati alla zona edificabile e che la nuova strada era già

prevista dal piano viario. Considerato che tali proprietà potevano quindi

vantare concrete possibilità di miglior uso, il loro valore commerciale non

corrispondeva certamente a quello di un semplice terreno agricolo che non è

soggetto a miglior uso ed è quotato ad un massimo di fr. 30.- il mq (RDAT

II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2); in altre parole la loro

rivalutazione non va ponderata per rapporto ad una precedente destinazione

puramente agricola bensì tenendo presente la componente edilizia riconosciuta

dal PR. Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né

destituito di fondamento.

La lunghezza del tratto d’opera utilizzato è considerata nell’ambito del fattore

vantaggio/utilità B, e per la proprietà in esame è ben lungi dall’essere

ridotta al solo 10% dell’opera come sostengono i ricorrenti. Infatti l’accesso

al mapp. no. 245 va esaminato non per rapporto al nucleo bensì per rapporto alla

nuova strada; visto che quest’ultima ha inizio dallo spiazzo antistante il

cimitero, il fondo si trova posto nella parte finale del tracciato. La

lunghezza del tratto effettivamente percorso per accedere alla proprietà (l

= ml 500) è dunque maggiore rispetto a quella necessaria per raggiungere i

fondi ubicati lungo la parte iniziale della strada, ad esempio ai mapp. no. 5 (l

= ml 143) o 185 (l = ml 345), rispettivamente è minore rispetto al mapp.

no. 262 posto alla fine del tracciato (l = ml 535), ma è anche uguale a

quella applicata a tutti gli altri terreni serviti dalla parte alta di Via __________

(mapp. no. 243, 246, 250 ecc.). Non è poi trascurabile che nell’ambito dello

stesso fattore il vantaggio del mapp. no. 245 è ridotto in considerazione della

posizione retrostante (H = 0), riduzione di cui ovviamente non hanno

beneficiato i fondi direttamente confinanti.

5.3.4

I ricorrenti lamentano un trattamento discriminatorio anche in relazione

all’importo del contributo al mq, specie per confronti con i mapp. no. 1239, 247

e 248.

In tema di contributi di miglioria può accadere che un certo metodo di calcolo

non operi distinzioni sufficientemente marcate a dipendenza della situazione

specifica dei fondi imposti e della funzionalità dell’opera, ciò che di

riflesso può comportare un appiattimento dei singoli importi al mq (sul tema

cfr. RtiD II-2005 no. 25 c. 6.5).

Nel caso concreto, tuttavia, il metodo di riparto è zeppo di fattori valutativi

ed i contributi non si riducono ad un risultato puramente aritmetico dipendente

da una semplice moltiplicazione (fr. x mq) o divisione (contributo :

superficie) ma, come visto, sono frutto di una meticolosa ponderazione con la

conseguenza che nell’insieme gli importi addebitati individualmente risultano

proporzionati all’effettivo vantaggio tratto da ogni fondo.

Ciò vale anche per il mapp. no. 245 per rapporto al quale il paragone con il

mapp. no. 1239 non è pertinente poiché la situazione di questo fondo è

differente. Infatti il mapp. no. 1239 è inserito nel comprensorio del nucleo (evidenziato

in verde) perché, pur beneficiando di un diritto di passo veicolare sul mapp.

no. 185 (cfr. estratto sifti), di fatto usufruisce solo di un accesso pedonale

alla nuova strada, attraverso una scala, mentre l’accesso veicolare avviene dal

nucleo; di conseguenza non ha interessenza veicolare (iv = 0) ma solo

quella derivante dalla riduzione del carico veicolare (ir = 1). Quanto

ai mapp. no. 247 e 248 è del tutto irrilevante che i proprietari che hanno

edificato il loro fondo prima della realizzazione della strada abbiano dovuto

sopportare costi di costruzione maggiori rispetto a chi edificherà

approfittando della nuova opera. Infatti questi sono oneri che chiunque decida

di costruire, nonostante lo stato di urbanizzazione non sia ottimale, deve

accollarsi. Anzi, ciò è una comprova del fatto che la strada ha portato

vantaggi anche ai fondi già serviti (migliorandone l’accessibilità) facilitando

il compito a chi vorrà riattare uno stabile esistente o costruirne uno nuovo

senza – per citare i ricorrenti – dover ricorrere ad un elicottero.

5.4

Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della

proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria

a carico del mapp. no. 245 va confermato anche nel suo ammontare.

6.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 23 LCM

e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono

a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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