30.2006.20
inoltrarsi in un'intersezione alla guida di una vettura senza concedere la precedenza
11 settembre 2006Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.20
Data decisione, Autorità:
11.09.2006, PRPEN
Titolo:
inoltrarsi in un'intersezione alla guida di una vettura senza concedere la precedenza
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.20
905/605
Bellinzona
11 settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 31 gennaio 2006
presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
13 gennaio 2006 n. 905/605 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 7 febbraio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 13 gennaio 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura
TI __________ s’inoltrava in un’intersezione senza concedere la precedenza ad
un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con
quest’ultimo.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle osservazioni 7 febbraio 2006 propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 36 cpv. 2 prima
frase LCStr, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da
destra. L’art. 14 cpv. 1 ONC precisa poi che chi è tenuto a dare la precedenza
non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo
la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione ha multato il ricorrente – in applicazione delle predette norme –
per essersi inoltrato in un’intersezione senza concedere la precedenza a un
autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con
quest’ultimo.
4.
L’insorgente, dal canto
suo, nega ogni addebito. Egli “contesta di aver violato le precitate normative
e ritiene che la fattispecie è diversa da quella ritenuta nell’impugnata
decisione”. A suo dire: “Circolando su Via __________, ad una velocità
fors’anche inferiore a 20 km/h, e dopo aver ulteriormente rallentato inserendo
la prima marcia ed assicurandosi di non avere veicoli che in qualche modo
potevano ostacolare o essere ostacolati, ha superato la mezzeria
dell’incrocio. A quel momento l’autovettura guidata dal signor __________,
proveniente ad una velocità superiore al limite vigente su quelle strade, ha
colliso con la sua. __________ del signor __________ non ha neppure
frenato e si è urtata con [la sua] autovettura come risulta dalle foto del
rapporto di polizia” (ricorso 31 gennaio 2006, pag. 2 e 3).
5.
Diversamente da quanto
sostenuto dal ricorrente, la Polizia cantonale, sulla
scorta della versione resa a verbale dai protagonisti
e del rilevamento della posizione finale dei veicoli, ha così ricostruito la
dinamica dell'incidente: “__________, al volante della sua vettura,
circolava in territorio di __________ su Via __________ proveniente da __________
__________ e diretto verso il __________. Giunto all’intersezione con Via __________
non gli veniva concessa la precedenza dal veicolo RI 1 che giungeva dalla sua
sinistra.
La collisione avveniva tra la parte anteriore sinistra del
veicolo __________ e la parte anteriore destra del veicolo RI 1” (cfr. rapporto di constatazione dell’incidente 23 novembre
2005, pag. 4).
6.
Per
costante giurisprudenza il conducente debitore della precedenza deve volgere il
suo sguardo e la sua attenzione verso tutti i punti in cui potrebbe sopraggiungere
un veicolo prioritario senza distoglierla durante la manovra di immissione
nella strada prioritaria, soprattutto in caso di buona visibilità (DTF 85 IV
146; 89 IV 103). In particolare alle intersezioni egli deve prestare grande
attenzione, al fine di adempiere il suo dovere di prudenza (cfr. Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, commentare, 3e éd., n. 3.4.6.
ad art. 36 LCStr, su rinvio dell’art. 14 ONC). In
questo contesto, la riduzione della velocità da parte del veicolo non
prioritario è una condizione primordiale da rispettare per potersi rendere
conto dell’approssimarsi di un veicolo ed essere in grado di accordargli la
precedenza: la violazione di tale norma costituisce un’infrazione alla regola
della precedenza ex art. 14 cpv. 1 ONC (oltre che dell’art. 32 cpv. 1 LCStr
sull’obbligo di adeguare la velocità alle circostanze).
In
concreto, v’è da credere che - forse a causa di una negligenza o per non aver
ridotto sufficientemente la propria velocità, fermandosi, se del caso,
all’incrocio - il ricorrente non ha scorto per tempo il veicolo prioritario,
malgrado il tratto di strada in questione (essendo un rettilineo di almeno 60
metri) gli garantisse un’ampia visuale e la visibilità fosse buona.
È
comunque indubbio che egli era in misura di rendersi conto che la sua manovra
non era possibile senza ostacolare il veicolo avente la precedenza. Se avesse prestato
la dovuta attenzione al traffico prioritario nel momento di immettersi su __________,
avrebbe senz'altro potuto notare il sopraggiungere del veicolo condotto dal
signor __________ (per di più con i fari anabbaglianti accesi), fermarsi prima
dell’intersezione ed evitare – in ultima analisi – il sinistro. Non avendolo
fatto egli è contravvenuto agli obblighi derivanti dall’art. 14 ONC in qualità
di debitore della precedenza.
7.
Il
ricorrente pretende inoltre che la velocità del co-protagonista fosse
eccessiva, attribuendogli per questo motivo l’esclusiva responsabilità
dell’incidente.
Anzitutto
si osserva che non vi è motivo di dubitare della velocità dichiarata a verbale
dal co-protagonista (30-40 km/h). In ogni caso, dal fascicolo processuale non
emerge alcun indizio che permetta di concludere che la sua velocità fosse
eccessiva. Questo a maggior ragione se si considera che egli circolava in
provenienza della rotonda di Piazza __________ ubicata a circa 60 metri
dall’intersezione (cfr. inoltre il rapporto di constatazione dell’incidente 23
novembre 2005 che menziona la presenza di interventi di moderazione del
traffico), ragion per cui ben difficilmente poteva procedere a un’andatura
spropositata.
Tuttavia,
anche giungendo alla conclusione opposta, non va disatteso che la velocità eccessiva
del veicolo prioritario non gli fa perdere la precedenza: solo una velocità
manifestamente eccessiva, tale da sorprendere inevitabilmente anche il
conducente più diligente, può giustificare l’applicazione del principio
dell’affidamento (art. 26 LCStr; DTF 118 IV 277; 120 IV 252), evocato
dal ricorrente con riferimento al fatto che il diritto di priorità non è
assoluto (cfr. ricorso 31 gennaio 2005, punto 3, pag. 3). La congettura avanzata dal ricorrente può tuttavia essere
esclusa nel caso concreto, poiché, quand’anche - per delirio d’ipotesi - il
co-protagonista avesse circolato a una velocità di 50 km/h, avrebbe impiegato
diversi secondi (almeno 5) prima di giungere all’intersezione. Circostanza che,
unitamente alla buona visibilità, permette di affermare che il ricorrente non
poteva essere sorpreso dall’altro conducente, anche in presenza di vetture
parcheggiate ai lati della carreggiata (possibile fattore di disturbo che il
ricorrente non ha peraltro evocato).
A
prescindere da quanto sopra, si osserva che in ogni caso non gioverebbe all'interessato
adombrare eventuali colpe di terzi, ove appena si consideri come in ambito
penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento
antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una
violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.
8.
Per quanto attiene alla dichiarazione
testimoniale della signora __________ allegata al ricorso 31 gennaio 2006, la
stessa non può essere presa in considerazione ai fini del giudizio, in quanto
non risulta sufficientemente attendibile.
Innanzitutto, occorre rilevare
che una dichiarazione scritta (unilaterale) di un teste non adempie importanti
requisiti formali che possono essere rispettati solo in un interrogatorio di fronte
alle forze inquirenti. La sua efficacia probatoria appare, già solo per questo
motivo, subordinata rispetto a quella scatente dal rapporto di ricostruzione
della dinamica dell’incidente steso dalla polizia, senza dubbio garante di
maggiore affidabilità.
Inoltre la dichiarazione della
signora __________ potrebbe anche apparire dubbia sotto un profilo oggettivo,
già solo in considerazione del fatto che è stata verosimilmente allestita a
distanza di alcuni mesi dall’incidente (caso contrario il ricorrente l’avrebbe
acclusa alle osservazioni 12 dicembre 2005; cfr. inoltre timbro 23 gennaio 2006
apposto sulla stessa) e successivamente retrodatata 12 novembre 2006 (recte:
2005). Si fa comunque notare che le affermazioni della teste divergono in più
punti con quelle rese a verbale dal ricorrente. Principalmente afferma che egli
si è arrestato completamente all’intersezione (“An der Kreuzung hielt der
VOLVO vollständig an”), allorché il ricorrente sosteneva di aver rallentato
e inserito la prima marcia, senza accennare al fatto di essersi fermato, se non
in un secondo tempo, nelle osservazioni 12 dicembre 2005, ove ha addirittura asserito
di aver eseguito una frenata d’emergenza.
Secondariamente sostiene che
egli avrebbe esposto l’indicatore di segnalazione sinistro (“Als wir uns der
Kreuzung zur Via __________ näherten, blinkte Hr. RI 1 nach links”), mentre
l’insorgente non ha mai accennato alle proprie intenzioni di marcia. In
proposito, non è da escludere che egli procedesse invece diritto visto che era
diretto verso la Schindler (cfr. verbale di interrogatorio 5 novembre 2005).
Anche per questo motivo, l’attendibilità
di tale documento non può non apparire dubbia e ciò a discapito della tesi
sostenuta dal ricorrente.
Vi è poi da chiedersi se la
teste avesse realmente una visibilità tale da poter procedere alle proprie constatazioni
con la certezza palesata nella dichiarazione, considerato che si trovava dietro
al veicolo del ricorrente presso un incrocio caratterizzato da costruzioni
imponenti agli angoli e da vetture parcheggiate lateralmente ai lati della
carreggiata (cfr. documentazione fotografica agli atti). Tale interrogativo è
rafforzato dal fatto che neppure il ricorrente si è avveduto del sopraggiungere
del co-protagonista. In altri termini, a mente di questo giudice, vista la
conformazione dei luoghi difficilmente la teste avrebbe potuto avere, prima di
raggiungere a sua volta l’incrocio, la visuale necessaria per scorgere i
veicoli che transitavano su Via __________.
9.
Infine, per quanto riguarda
la censura sollevata dal ricorrente sulla credibilità del co-protagonista e motivata
dal fatto che non vi è alcun segno di frenata (cfr. ricorso 31 gennaio 2005,
punto 5), va detto che quest’ultimo non ha mai sostenuto di aver frenato, anche
perché è stato sorpreso dalla manovra del ricorrente pochi istanti prima della
collisione, per cui non ha nemmeno avuto il tempo di reagire. Egli ha solamente
dichiarato che “notando che detto incrocio è regolato con precedenza da
destra mi sono preparato a frenare nel senso che il mio piede l’ho spostato
dall’acceleratore al pedale del freno” (cfr. verbale d’interrogatorio 5
novembre 2005, pag. 1). Il tentativo di screditare l’altro protagonista è
quindi malvenuto.
Va comunque ribadito
che è il conducente che deve dare la precedenza a dover eventualmente frenare,
o meglio, ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare,
fermarsi prima dell’intersezione, in quanto non deve ostacolare la marcia di
chi ne ha diritto (art. 14 cpv. 1 ONC).
10.
Alla luce di tutte le
considerazioni che precedono, la versione del co-protagonista sulla dinamica
dell’incidente, confermata tra l’altro dalla ricostruzione dell’incidente da
parte della Polizia cantonale (cfr. rapporto di constatazione incidente, pag.
4), appare manifestamente più attendibile, affidabile e fedefacente rispetto a
quella del ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare
il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base dei
riscontri oggettivi di tale ricostruzione, che risulta senz’altro essere
completa e precisa e quindi tale da potere essere considerata quale prova
materiale inconfutabile o, quantomeno, indizio sufficientemente preciso da
consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del
ricorrente.
11.
In siffatte evenienze,
questo giudice perviene al solido convincimento che l'insorgente – omettendo di
prestare attenzione al traffico proveniente da destra prima di inoltrarsi nell'intersezione
– abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione
della circolazione.
La multa inflitta è, peraltro,
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso - infondato - va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 14 cpv. 1 ONC;1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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