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Decisione

30.2006.20

inoltrarsi in un'intersezione alla guida di una vettura senza concedere la precedenza

11 settembre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 13 gennaio 2006 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura

TI __________ s’inoltrava in un’intersezione senza concedere la precedenza ad

un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con

quest’ultimo.”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nelle osservazioni 7 febbraio 2006 propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 36 cpv. 2 prima

frase LCStr, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da

destra. L’art. 14 cpv. 1 ONC precisa poi che chi è tenuto a dare la precedenza

non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo

la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione ha multato il ricorrente – in applicazione delle predette norme –

per essersi inoltrato in un’intersezione senza concedere la precedenza a un

autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con

quest’ultimo.

4.

L’insorgente, dal canto

suo, nega ogni addebito. Egli “contesta di aver violato le precitate normative

e ritiene che la fattispecie è diversa da quella ritenuta nell’impugnata

decisione”. A suo dire: “Circolando su Via __________, ad una velocità

fors’anche inferiore a 20 km/h, e dopo aver ulteriormente rallentato inserendo

la prima marcia ed assicurandosi di non avere veicoli che in qualche modo

potevano ostacolare o essere ostacolati, ha superato la mezzeria

dell’incrocio. A quel momento l’autovettura guidata dal signor __________,

proveniente ad una velocità superiore al limite vigente su quelle strade, ha

colliso con la sua. __________ del signor __________ non ha neppure

frenato e si è urtata con [la sua] autovettura come risulta dalle foto del

rapporto di polizia” (ricorso 31 gennaio 2006, pag. 2 e 3).

5.

Diversamente da quanto

sostenuto dal ricorrente, la Polizia cantonale, sulla

scorta della versione resa a verbale dai protagonisti

e del rilevamento della posizione finale dei veicoli, ha così ricostruito la

dinamica dell'incidente: “__________, al volante della sua vettura,

circolava in territorio di __________ su Via __________ proveniente da __________

__________ e diretto verso il __________. Giunto all’intersezione con Via __________

non gli veniva concessa la precedenza dal veicolo RI 1 che giungeva dalla sua

sinistra.

La collisione avveniva tra la parte anteriore sinistra del

veicolo __________ e la parte anteriore destra del veicolo RI 1” (cfr. rapporto di constatazione dell’incidente 23 novembre

2005, pag. 4).

6.

Per

costante giurisprudenza il conducente debitore della precedenza deve volgere il

suo sguardo e la sua attenzione verso tutti i punti in cui potrebbe sopraggiungere

un veicolo prioritario senza distoglierla durante la manovra di immissione

nella strada prioritaria, soprattutto in caso di buona visibilità (DTF 85 IV

146; 89 IV 103). In particolare alle intersezioni egli deve prestare grande

attenzione, al fine di adempiere il suo dovere di prudenza (cfr. Bussy/Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, commentare, 3e éd., n. 3.4.6.

ad art. 36 LCStr, su rinvio dell’art. 14 ONC). In

questo contesto, la riduzione della velocità da parte del veicolo non

prioritario è una condizione primordiale da rispettare per potersi rendere

conto dell’approssimarsi di un veicolo ed essere in grado di accordargli la

precedenza: la violazione di tale norma costituisce un’infrazione alla regola

della precedenza ex art. 14 cpv. 1 ONC (oltre che dell’art. 32 cpv. 1 LCStr

sull’obbligo di adeguare la velocità alle circostanze).

In

concreto, v’è da credere che - forse a causa di una negligenza o per non aver

ridotto sufficientemente la propria velocità, fermandosi, se del caso,

all’incrocio - il ricorrente non ha scorto per tempo il veicolo prioritario,

malgrado il tratto di strada in questione (essendo un rettilineo di almeno 60

metri) gli garantisse un’ampia visuale e la visibilità fosse buona.

È

comunque indubbio che egli era in misura di rendersi conto che la sua manovra

non era possibile senza ostacolare il veicolo avente la precedenza. Se avesse prestato

la dovuta attenzione al traffico prioritario nel momento di immettersi su __________,

avrebbe senz'altro potuto notare il sopraggiungere del veicolo condotto dal

signor __________ (per di più con i fari anabbaglianti accesi), fermarsi prima

dell’intersezione ed evitare – in ultima analisi – il sinistro. Non avendolo

fatto egli è contravvenuto agli obblighi derivanti dall’art. 14 ONC in qualità

di debitore della precedenza.

7.

Il

ricorrente pretende inoltre che la velocità del co-protagonista fosse

eccessiva, attribuendogli per questo motivo l’esclusiva responsabilità

dell’incidente.

Anzitutto

si osserva che non vi è motivo di dubitare della velocità dichiarata a verbale

dal co-protagonista (30-40 km/h). In ogni caso, dal fascicolo processuale non

emerge alcun indizio che permetta di concludere che la sua velocità fosse

eccessiva. Questo a maggior ragione se si considera che egli circolava in

provenienza della rotonda di Piazza __________ ubicata a circa 60 metri

dall’intersezione (cfr. inoltre il rapporto di constatazione dell’incidente 23

novembre 2005 che menziona la presenza di interventi di moderazione del

traffico), ragion per cui ben difficilmente poteva procedere a un’andatura

spropositata.

Tuttavia,

anche giungendo alla conclusione opposta, non va disatteso che la velocità eccessiva

del veicolo prioritario non gli fa perdere la precedenza: solo una velocità

manifestamente eccessiva, tale da sorprendere inevitabilmente anche il

conducente più diligente, può giustificare l’applicazione del principio

dell’affidamento (art. 26 LCStr; DTF 118 IV 277; 120 IV 252), evocato

dal ricorrente con riferimento al fatto che il diritto di priorità non è

assoluto (cfr. ricorso 31 gennaio 2005, punto 3, pag. 3). La congettura avanzata dal ricorrente può tuttavia essere

esclusa nel caso concreto, poiché, quand’anche - per delirio d’ipotesi - il

co-protagonista avesse circolato a una velocità di 50 km/h, avrebbe impiegato

diversi secondi (almeno 5) prima di giungere all’intersezione. Circostanza che,

unitamente alla buona visibilità, permette di affermare che il ricorrente non

poteva essere sorpreso dall’altro conducente, anche in presenza di vetture

parcheggiate ai lati della carreggiata (possibile fattore di disturbo che il

ricorrente non ha peraltro evocato).

A

prescindere da quanto sopra, si osserva che in ogni caso non gioverebbe all'interessato

adombrare eventuali colpe di terzi, ove appena si consideri come in ambito

penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento

antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una

violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.

8.

Per quanto attiene alla dichiarazione

testimoniale della signora __________ allegata al ricorso 31 gennaio 2006, la

stessa non può essere presa in considerazione ai fini del giudizio, in quanto

non risulta sufficientemente attendibile.

Innanzitutto, occorre rilevare

che una dichiarazione scritta (unilaterale) di un teste non adempie importanti

requisiti formali che possono essere rispettati solo in un interrogatorio di fronte

alle forze inquirenti. La sua efficacia probatoria appare, già solo per questo

motivo, subordinata rispetto a quella scatente dal rapporto di ricostruzione

della dinamica dell’incidente steso dalla polizia, senza dubbio garante di

maggiore affidabilità.

Inoltre la dichiarazione della

signora __________ potrebbe anche apparire dubbia sotto un profilo oggettivo,

già solo in considerazione del fatto che è stata verosimilmente allestita a

distanza di alcuni mesi dall’incidente (caso contrario il ricorrente l’avrebbe

acclusa alle osservazioni 12 dicembre 2005; cfr. inoltre timbro 23 gennaio 2006

apposto sulla stessa) e successivamente retrodatata 12 novembre 2006 (recte:

2005). Si fa comunque notare che le affermazioni della teste divergono in più

punti con quelle rese a verbale dal ricorrente. Principalmente afferma che egli

si è arrestato completamente all’intersezione (“An der Kreuzung hielt der

VOLVO vollständig an”), allorché il ricorrente sosteneva di aver rallentato

e inserito la prima marcia, senza accennare al fatto di essersi fermato, se non

in un secondo tempo, nelle osservazioni 12 dicembre 2005, ove ha addirittura asserito

di aver eseguito una frenata d’emergenza.

Secondariamente sostiene che

egli avrebbe esposto l’indicatore di segnalazione sinistro (“Als wir uns der

Kreuzung zur Via __________ näherten, blinkte Hr. RI 1 nach links”), mentre

l’insorgente non ha mai accennato alle proprie intenzioni di marcia. In

proposito, non è da escludere che egli procedesse invece diritto visto che era

diretto verso la Schindler (cfr. verbale di interrogatorio 5 novembre 2005).

Anche per questo motivo, l’attendibilità

di tale documento non può non apparire dubbia e ciò a discapito della tesi

sostenuta dal ricorrente.

Vi è poi da chiedersi se la

teste avesse realmente una visibilità tale da poter procedere alle proprie constatazioni

con la certezza palesata nella dichiarazione, considerato che si trovava dietro

al veicolo del ricorrente presso un incrocio caratterizzato da costruzioni

imponenti agli angoli e da vetture parcheggiate lateralmente ai lati della

carreggiata (cfr. documentazione fotografica agli atti). Tale interrogativo è

rafforzato dal fatto che neppure il ricorrente si è avveduto del sopraggiungere

del co-protagonista. In altri termini, a mente di questo giudice, vista la

conformazione dei luoghi difficilmente la teste avrebbe potuto avere, prima di

raggiungere a sua volta l’incrocio, la visuale necessaria per scorgere i

veicoli che transitavano su Via __________.

9.

Infine, per quanto riguarda

la censura sollevata dal ricorrente sulla credibilità del co-protagonista e motivata

dal fatto che non vi è alcun segno di frenata (cfr. ricorso 31 gennaio 2005,

punto 5), va detto che quest’ultimo non ha mai sostenuto di aver frenato, anche

perché è stato sorpreso dalla manovra del ricorrente pochi istanti prima della

collisione, per cui non ha nemmeno avuto il tempo di reagire. Egli ha solamente

dichiarato che “notando che detto incrocio è regolato con precedenza da

destra mi sono preparato a frenare nel senso che il mio piede l’ho spostato

dall’acceleratore al pedale del freno” (cfr. verbale d’interrogatorio 5

novembre 2005, pag. 1). Il tentativo di screditare l’altro protagonista è

quindi malvenuto.

Va comunque ribadito

che è il conducente che deve dare la precedenza a dover eventualmente frenare,

o meglio, ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare,

fermarsi prima dell’intersezione, in quanto non deve ostacolare la marcia di

chi ne ha diritto (art. 14 cpv. 1 ONC).

10.

Alla luce di tutte le

considerazioni che precedono, la versione del co-protagonista sulla dinamica

dell’incidente, confermata tra l’altro dalla ricostruzione dell’incidente da

parte della Polizia cantonale (cfr. rapporto di constatazione incidente, pag.

4), appare manifestamente più attendibile, affidabile e fedefacente rispetto a

quella del ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare

il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base dei

riscontri oggettivi di tale ricostruzione, che risulta senz’altro essere

completa e precisa e quindi tale da potere essere considerata quale prova

materiale inconfutabile o, quantomeno, indizio sufficientemente preciso da

consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del

ricorrente.

11.

In siffatte evenienze,

questo giudice perviene al solido convincimento che l'insorgente – omettendo di

prestare attenzione al traffico proveniente da destra prima di inoltrarsi nell'intersezione

– abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione

della circolazione.

La multa inflitta è, peraltro,

confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso - infondato - va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; 14 cpv. 1 ONC;1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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