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Decisione

30.2006.206

Eseguire una manovra di svolta a destra, con spostamento a sinistra per meglio accedere a una strada laterale, senza usare la particolare prudenza richiesta, con conseguente collisione con un motoveic

9 agosto 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 14 luglio 2006 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

40.- e alle spese fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una

strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione

prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e

collideva con un motoveicolo che lo stava superando sulla destra”.

Fatti accertati il 6 maggio

2006 in territorio di Lugano.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 nelle

osservazioni 25 agosto 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Il conducente che vuole

cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi

in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che

giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).

L’art. 36 cpv. 1 LCStr

prescrive che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della

carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della

carreggiata. Per l’art. 13 cpv. 5 ONC il conducente che, prima di voltare, è

obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le

condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni - rimprovera al multato di essersi

spostato verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla

sua destra e di aver in seguito voltato nella direzione prescelta senza usare

la particolare prudenza richiesta per tale manovra, collidendo pertanto con un

motoveicolo che lo stava superando sulla destra.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta l’infrazione ascrittagli, in quanto ritiene di aver eseguito

correttamente la propria manovra, che nel gravame così descrive:

“(…) Al fine di poter

accedere ai parcheggi dello stabile di Via __________ 11 [n.d.r.: dove è

sito l’esercizio pubblico “__________” che egli intendeva raggiungere] ho

provveduto a controllare la situazione del traffico, rallentare e segnalare

tramite l’indicatore di direzione del mio veicolo, l’intenzione di svolta a

destra. (…) Come detto ho provveduto a controllare la situazione del traffico,

inserire l’indicatore di direzione per la svolta a destra ed a rallentare il

mio veicolo ad una velocità approssimativa di 10-15 km/h. (…)

Questa operazione è

avvenuta in un lasso di tempo ragionevolmente breve e non ha influito sulla

normale circolazione del traffico ed è stata eseguita non ‘per meglio accedere

ad una strada laterale’ come riportato nella risoluzione ma perché era l’unica

manovra possibile per potervi accedere. Il problema si è amplificato al

sopraggiungere di uno scooter, il quale all’inizio della manovra e relative

segnalazioni non era presente nella visuale né degli specchietti né nel campo

visivo ottico di quando ho voltato il capo per i controlli (per amor di

precisione lo stesso non è stato da me superato). Lo stesso presumibilmente

circolava molto arretrato nella carreggiata di sinistra e sorpassando uno o più

veicoli si è poi spostato nella corsia da me occupata oppure procedeva sulla

corsia del bus sino all’altezza dei lavori in corso e trovandomi davanti ad una

velocità ridotta non ha potuto evitare l’impatto con il lato posteriore destro

della mia vettura, fermandosi tra la parte posteriore destra del mio veicolo e

la barriera di segnalazione (…)”.

Già in sede di interrogatorio,

immediatamente dopo i fatti, l’insorgente asseriva che: “percorrevo la via __________,

in senso unico, costeggiando la corsia del bus ad una velocità di circa 45

km/h; mia intenzione era quella di raggiungere i posteggi del bar __________;

giunto in prossimità della meta [n.d.r.: all’altezza del cantiere stradale;

cfr. risposta successiva], ho esposto regolarmente la freccia di direzione

destra e nel contempo mi accertavo sulle condizioni del traffico dietro di me;

in tali circostanze la situazione del traffico era favorevole poiché non vi era

nessuno; facevo la manovra di allargamento sulla sinistra onde poi imboccare il

passaggio che al momento attuale esiste lungo un cantiere stradale in corso

lungo la corsia del bus, proprio all’altezza del bar; nel mentre stavo per

lasciare la via __________, seppur occupando ancora parzialmente la parte

destra della stessa in posizione trasversale, udivo un rumore di frenata

provenire da destra, venendo subito dopo urtato da un motociclista (…)”

(cfr. verbale d’ interrogatorio 6 maggio 2006, pag. 2/3).

Nello scritto 18 maggio 2006 -

accluso alle osservazioni 16 giugno 2006 al rapporto di contravvenzione - egli

specificava quanto segue: “il mio veicolo percorreva la Via __________ e

circa all’altezza della casa asilo, dopo aver guardato dietro, ho messo la mia

freccia per segnalare la mia intenzione di voltare a destra (…). Mentre guardo

negli specchietti laterali e dal retrovisore interno dietro di me non vedo

nessuno a parte come detto i veicoli che giungono da sinistra a debita

distanza, e cominciando a rallentare il mio veicolo in maniera di prepararmi ad

arrivare presso il cantiere suddetto. (…) all’altezza delle palizzate verticali

del cantiere rallento alla velocità che mi permette di guardare ancora una

volta indietro e nei retrovisori la situazione che trovo in quel momento. (…)

Nella mia posizione ove ero fermo per entrare all’interno del terrapieno (…)

dopo qualche secondo 3 – 4 secondi circa ho sentito la frenata di un veicolo

ignaro da dove arrivasse … visto che sino alla mia manovra di allargamento e di

arresto del veicolo dietro di me non circolava nessuno (…)”.

5.

Il co-protagonista, dal

canto suo, ha sostenuto che: “questo pomeriggio partivo dal mio domicilio ad

__________ verso le ore 13.20 intenzionato a raggiungere Lugano città onde

raggiungere la mia famiglia che si trovava già in loco. Percorrevo quindi la

Via __________, oltrepassavo le scuole ivi esistenti, circolando ad una

velocità di circa 45-50 km/h sulla corsia di destra. (…) Qualche decina di

metri prima del locale pubblico __________ la ma corsia era completamente

libera davanti a me, non so dichiarare se sulla corsia di sinistra vi erano

veicoli. (…) Qualche istante dopo, improvvisamente, una vettura di colore scuro

tagliava la mia corsa a 90° gradi per entrare nel piazzale riservato al bar.

Istintivamente azionavo l’impianto frenante del mezzo meccanico, ma anche tale

manovra non ha potuto evitare che il mio veicolo entrasse in collisione

lateralmente contro la fiancata posteriore dell’autoveicolo. A seguito del

sinistro lo scooter da me condotto arrestava la sua corsa a ridosso della fiancata

della macchina, pertanto non rovinavo al suolo” (cfr. verbale di

interrogatorio 6 maggio 2006 __________, pag. 1/2).

A precisa domanda dell’agente

verbalizzante intesa a sapere se non fosse intenzionato a sorpassare il veicolo

del ricorrente sulla destra, il co-protagonista ha risposto per la negativa,

ribadendo che “davanti a me non vi era alcun veicolo. È spuntato

improvvisamente tagliandomi la strada” (cfr. verbale ibidem, pag.

2).

6.

In concreto, va subito

detto che, come si evince dalle dichiarazioni del co-protagonista (e dallo

scritto 8 giugno 2006 della __________ __________ – assicuratore RC di

quest’ultimo - prodotto con il gravame), questi non stava superando sulla

destra il veicolo del ricorrente, come ritenuto dall’autorità di prime cure

sulla scorta del rapporto di polizia 12 maggio 2006, bensì asserisce più volte

che il ricorrente gli ha improvvisamente tagliato la strada a 90°, ciò che

lascerebbe supporre che quest’ultimo lo abbia precedentemente superato sulla

sinistra. Tale versione, a mente di questo giudice, non è invero compatibile

con il punto di impatto dei veicoli (segnatamente quello del ricorrente, che è

stato urtato nella fiancata centro- posteriore destra, quando si trovava già in

parte sul terrapieno corrispondente alla corsia dei bus, in posizione

trasversale; cfr. documentazione fotografica acclusa al rapporto di polizia) e

con la configurazione dell’accesso al piazzale del bar: ques’ultima richiedeva

che la manovra fosse eseguita lentamente e preparata con ampio anticipo, per

cui non poteva avvenire pochi metri/istanti prima dell’imbocco (come si desume

dalle affermazioni del co-protagonista), altrimenti l’urto avrebbe interessato,

verosimilmente, la parte anteriore dei due veicoli.

Al di là di tale considerazione

e dell’evidente incongruenza tra la fattispecie ritenuta dall’autorità e le

dichiarazioni dell’altro protagonista, permane un dubbio ragionevole sulla

reale dinamica del sinistro, sui frangenti che hanno preceduto la manovra di

svolta e, soprattutto, sulle modalità della stessa (in proposito, si noti che

il rimprovero mosso al ricorrente riguarda precisamente l’omissione di prestare

particolare prudenza e non la manovra in quanto tale).

Pur rilevando che dalle varie

prese di posizione del ricorrente non è chiaro se egli abbia segnalato per

tempo la propria intenzione e, soprattutto, verificato il traffico proveniente

da tergo anche negli istanti precedenti la svolta e l’arresto per verificare la

presenza di eventuali pedoni sul marciapiede, nascosti dalle barriere del

cantiere, e che le dichiarazioni del teste __________ (secondo cui: “negli

attimi che hanno preceduto il sinistro, ero al bancone, guardando fuori dalla

vetrata che da su via __________; in tali circostanze ho notato il transito di

un’auto la quale aveva esposto la freccia destra; ho visto che stava

rallentando, poi la mia vista veniva ostacolata dal muro e pertanto non ho

quindi assistito all’incidente. Non ho notato la presenza di un motoveicolo che

circolava lungo la via indicata, il quale, vengo informato [n.d.r.:

circostanza a lui verosimilmente già nota, in quanto non è contestato che

l’insorgente sia entrato nel bar per cercare eventuali testimoni oculari,

parlando anche con lui] è incorso nell’incidente”; cfr. verbale 6 maggio

2006) appaiono poco attendibili (risulta in effetti difficile credere che abbia

notato l’indicatore di direzione esposto dalla posizione in cui si trovava),

non è possibile escludere che egli abbia realmente eseguito una manovra

corretta, venendo urtato quando aveva quasi ultimato la stessa.

Ad ogni buon conto, in difetto

di elementi concreti a carico del ricorrente circa l’omissione di prestare

particolare prudenza durante la manovra insolita eseguita, questo giudice,

apprezzando liberamente le prove agli atti, non può pervenire con affidante e

tranquilla persuasione al solido convincimento che l’insorgente possa essere

multato per il solo fatto di aver colliso con il motoveicolo del

co-protagonista. Persistendo dubbi ed incertezze circa l’esatta dinamica

dell’indicente e le modalità della manovra eseguita, in ossequio al principio in

dubio pro reo, l’insorgente va quindi prosciolto dall’addebito che gli è

stato mosso.

Di conseguenza, il ricorso

deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del

ricorso non si prelevano oneri processuali di questa sede (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90

cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC;1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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