30.2006.206
Eseguire una manovra di svolta a destra, con spostamento a sinistra per meglio accedere a una strada laterale, senza usare la particolare prudenza richiesta, con conseguente collisione con un motoveic
9 agosto 2007Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2006.206
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, PRPEN
Titolo:
Eseguire una manovra di svolta a destra, con spostamento a sinistra per meglio accedere a una strada laterale, senza usare la particolare prudenza richiesta, con conseguente collisione con un motoveicolo
COLLISIONE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 36 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 13 cpv. 5 ONCS
Incarto
n.
30.2006.206
16906/690
Bellinzona
9
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 luglio 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
14 luglio 2006 n. 16906/690 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 25 agosto 2006
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 14 luglio 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
40.- e alle spese fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una
strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione
prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e
collideva con un motoveicolo che lo stava superando sulla destra”.
Fatti accertati il 6 maggio
2006 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle
osservazioni 25 agosto 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Il conducente che vuole
cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi
in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).
L’art. 36 cpv. 1 LCStr
prescrive che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della
carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della
carreggiata. Per l’art. 13 cpv. 5 ONC il conducente che, prima di voltare, è
obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le
condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni - rimprovera al multato di essersi
spostato verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla
sua destra e di aver in seguito voltato nella direzione prescelta senza usare
la particolare prudenza richiesta per tale manovra, collidendo pertanto con un
motoveicolo che lo stava superando sulla destra.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta l’infrazione ascrittagli, in quanto ritiene di aver eseguito
correttamente la propria manovra, che nel gravame così descrive:
“(…) Al fine di poter
accedere ai parcheggi dello stabile di Via __________ 11 [n.d.r.: dove è
sito l’esercizio pubblico “__________” che egli intendeva raggiungere] ho
provveduto a controllare la situazione del traffico, rallentare e segnalare
tramite l’indicatore di direzione del mio veicolo, l’intenzione di svolta a
destra. (…) Come detto ho provveduto a controllare la situazione del traffico,
inserire l’indicatore di direzione per la svolta a destra ed a rallentare il
mio veicolo ad una velocità approssimativa di 10-15 km/h. (…)
Questa operazione è
avvenuta in un lasso di tempo ragionevolmente breve e non ha influito sulla
normale circolazione del traffico ed è stata eseguita non ‘per meglio accedere
ad una strada laterale’ come riportato nella risoluzione ma perché era l’unica
manovra possibile per potervi accedere. Il problema si è amplificato al
sopraggiungere di uno scooter, il quale all’inizio della manovra e relative
segnalazioni non era presente nella visuale né degli specchietti né nel campo
visivo ottico di quando ho voltato il capo per i controlli (per amor di
precisione lo stesso non è stato da me superato). Lo stesso presumibilmente
circolava molto arretrato nella carreggiata di sinistra e sorpassando uno o più
veicoli si è poi spostato nella corsia da me occupata oppure procedeva sulla
corsia del bus sino all’altezza dei lavori in corso e trovandomi davanti ad una
velocità ridotta non ha potuto evitare l’impatto con il lato posteriore destro
della mia vettura, fermandosi tra la parte posteriore destra del mio veicolo e
la barriera di segnalazione (…)”.
Già in sede di interrogatorio,
immediatamente dopo i fatti, l’insorgente asseriva che: “percorrevo la via __________,
in senso unico, costeggiando la corsia del bus ad una velocità di circa 45
km/h; mia intenzione era quella di raggiungere i posteggi del bar __________;
giunto in prossimità della meta [n.d.r.: all’altezza del cantiere stradale;
cfr. risposta successiva], ho esposto regolarmente la freccia di direzione
destra e nel contempo mi accertavo sulle condizioni del traffico dietro di me;
in tali circostanze la situazione del traffico era favorevole poiché non vi era
nessuno; facevo la manovra di allargamento sulla sinistra onde poi imboccare il
passaggio che al momento attuale esiste lungo un cantiere stradale in corso
lungo la corsia del bus, proprio all’altezza del bar; nel mentre stavo per
lasciare la via __________, seppur occupando ancora parzialmente la parte
destra della stessa in posizione trasversale, udivo un rumore di frenata
provenire da destra, venendo subito dopo urtato da un motociclista (…)”
(cfr. verbale d’ interrogatorio 6 maggio 2006, pag. 2/3).
Nello scritto 18 maggio 2006 -
accluso alle osservazioni 16 giugno 2006 al rapporto di contravvenzione - egli
specificava quanto segue: “il mio veicolo percorreva la Via __________ e
circa all’altezza della casa asilo, dopo aver guardato dietro, ho messo la mia
freccia per segnalare la mia intenzione di voltare a destra (…). Mentre guardo
negli specchietti laterali e dal retrovisore interno dietro di me non vedo
nessuno a parte come detto i veicoli che giungono da sinistra a debita
distanza, e cominciando a rallentare il mio veicolo in maniera di prepararmi ad
arrivare presso il cantiere suddetto. (…) all’altezza delle palizzate verticali
del cantiere rallento alla velocità che mi permette di guardare ancora una
volta indietro e nei retrovisori la situazione che trovo in quel momento. (…)
Nella mia posizione ove ero fermo per entrare all’interno del terrapieno (…)
dopo qualche secondo 3 – 4 secondi circa ho sentito la frenata di un veicolo
ignaro da dove arrivasse … visto che sino alla mia manovra di allargamento e di
arresto del veicolo dietro di me non circolava nessuno (…)”.
5.
Il co-protagonista, dal
canto suo, ha sostenuto che: “questo pomeriggio partivo dal mio domicilio ad
__________ verso le ore 13.20 intenzionato a raggiungere Lugano città onde
raggiungere la mia famiglia che si trovava già in loco. Percorrevo quindi la
Via __________, oltrepassavo le scuole ivi esistenti, circolando ad una
velocità di circa 45-50 km/h sulla corsia di destra. (…) Qualche decina di
metri prima del locale pubblico __________ la ma corsia era completamente
libera davanti a me, non so dichiarare se sulla corsia di sinistra vi erano
veicoli. (…) Qualche istante dopo, improvvisamente, una vettura di colore scuro
tagliava la mia corsa a 90° gradi per entrare nel piazzale riservato al bar.
Istintivamente azionavo l’impianto frenante del mezzo meccanico, ma anche tale
manovra non ha potuto evitare che il mio veicolo entrasse in collisione
lateralmente contro la fiancata posteriore dell’autoveicolo. A seguito del
sinistro lo scooter da me condotto arrestava la sua corsa a ridosso della fiancata
della macchina, pertanto non rovinavo al suolo” (cfr. verbale di
interrogatorio 6 maggio 2006 __________, pag. 1/2).
A precisa domanda dell’agente
verbalizzante intesa a sapere se non fosse intenzionato a sorpassare il veicolo
del ricorrente sulla destra, il co-protagonista ha risposto per la negativa,
ribadendo che “davanti a me non vi era alcun veicolo. È spuntato
improvvisamente tagliandomi la strada” (cfr. verbale ibidem, pag.
2).
6.
In concreto, va subito
detto che, come si evince dalle dichiarazioni del co-protagonista (e dallo
scritto 8 giugno 2006 della __________ __________ – assicuratore RC di
quest’ultimo - prodotto con il gravame), questi non stava superando sulla
destra il veicolo del ricorrente, come ritenuto dall’autorità di prime cure
sulla scorta del rapporto di polizia 12 maggio 2006, bensì asserisce più volte
che il ricorrente gli ha improvvisamente tagliato la strada a 90°, ciò che
lascerebbe supporre che quest’ultimo lo abbia precedentemente superato sulla
sinistra. Tale versione, a mente di questo giudice, non è invero compatibile
con il punto di impatto dei veicoli (segnatamente quello del ricorrente, che è
stato urtato nella fiancata centro- posteriore destra, quando si trovava già in
parte sul terrapieno corrispondente alla corsia dei bus, in posizione
trasversale; cfr. documentazione fotografica acclusa al rapporto di polizia) e
con la configurazione dell’accesso al piazzale del bar: ques’ultima richiedeva
che la manovra fosse eseguita lentamente e preparata con ampio anticipo, per
cui non poteva avvenire pochi metri/istanti prima dell’imbocco (come si desume
dalle affermazioni del co-protagonista), altrimenti l’urto avrebbe interessato,
verosimilmente, la parte anteriore dei due veicoli.
Al di là di tale considerazione
e dell’evidente incongruenza tra la fattispecie ritenuta dall’autorità e le
dichiarazioni dell’altro protagonista, permane un dubbio ragionevole sulla
reale dinamica del sinistro, sui frangenti che hanno preceduto la manovra di
svolta e, soprattutto, sulle modalità della stessa (in proposito, si noti che
il rimprovero mosso al ricorrente riguarda precisamente l’omissione di prestare
particolare prudenza e non la manovra in quanto tale).
Pur rilevando che dalle varie
prese di posizione del ricorrente non è chiaro se egli abbia segnalato per
tempo la propria intenzione e, soprattutto, verificato il traffico proveniente
da tergo anche negli istanti precedenti la svolta e l’arresto per verificare la
presenza di eventuali pedoni sul marciapiede, nascosti dalle barriere del
cantiere, e che le dichiarazioni del teste __________ (secondo cui: “negli
attimi che hanno preceduto il sinistro, ero al bancone, guardando fuori dalla
vetrata che da su via __________; in tali circostanze ho notato il transito di
un’auto la quale aveva esposto la freccia destra; ho visto che stava
rallentando, poi la mia vista veniva ostacolata dal muro e pertanto non ho
quindi assistito all’incidente. Non ho notato la presenza di un motoveicolo che
circolava lungo la via indicata, il quale, vengo informato [n.d.r.:
circostanza a lui verosimilmente già nota, in quanto non è contestato che
l’insorgente sia entrato nel bar per cercare eventuali testimoni oculari,
parlando anche con lui] è incorso nell’incidente”; cfr. verbale 6 maggio
2006) appaiono poco attendibili (risulta in effetti difficile credere che abbia
notato l’indicatore di direzione esposto dalla posizione in cui si trovava),
non è possibile escludere che egli abbia realmente eseguito una manovra
corretta, venendo urtato quando aveva quasi ultimato la stessa.
Ad ogni buon conto, in difetto
di elementi concreti a carico del ricorrente circa l’omissione di prestare
particolare prudenza durante la manovra insolita eseguita, questo giudice,
apprezzando liberamente le prove agli atti, non può pervenire con affidante e
tranquilla persuasione al solido convincimento che l’insorgente possa essere
multato per il solo fatto di aver colliso con il motoveicolo del
co-protagonista. Persistendo dubbi ed incertezze circa l’esatta dinamica
dell’indicente e le modalità della manovra eseguita, in ossequio al principio in
dubio pro reo, l’insorgente va quindi prosciolto dall’addebito che gli è
stato mosso.
Di conseguenza, il ricorso
deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del
ricorso non si prelevano oneri processuali di questa sede (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90
cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC;1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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