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Decisione

30.2006.21

Imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di un parcheggio comunale

2 giugno 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

30.2006.21

Data decisione, Autorità:

02.06.2008, TE

Titolo:

Imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di un parcheggio comunale

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

art. 13 cpv. 2 LCM

Incarto n.

30.2006.21

Lugano

2 giugno 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

arch.

Alberto Canepa

arch. Bruno Buzzini

segretario

giudiziario

Enzo

Barenco

statuendo

sul ricorso presentato in data 19 maggio 2006 da

RI

1

contro

la

decisione su reclamo emanata il 19 aprile 2006 dal Municipio di __________, nell'ambito

della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione

di un nuovo parcheggio comunale al mapp. no. 8,

relativamente al mapp. no. 27 RFD di __________,

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in

fatto e in diritto

1.

Con risoluzione del 16.12.2003 il

Consiglio Comunale di __________ ha concesso un credito di fr. 150'000.- per la

formazione di 10 posteggi pubblici sulla proprietà comunale al mapp. no. 8

autorizzando contestualmente anche il prelievo di contributi di miglioria in

ragione del 30% della spesa (MM no. 24/2003 del 12.11.2003).

Il Municipio ha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di

miglioria pubblicando il prospetto dal 15.11 al 16.12.2005 previo invio di un

avviso personale ai soggetti imposti.

RI 1 è proprietaria del mapp. no. 27 ed in tale veste è stata assoggettata ad

un contributo di miglioria di fr. 2'150.-.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente

accolto dal Municipio che con risoluzione del 19.4.2006 ha ridotto il contributo

a fr. 1'291.65.

Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ha osservato di disporre già

del numero di posteggi richiesti dal PR e ha quindi postulato l’annullamento

del contributo.

Con risposta del 4.8.2006 il Municipio ha dichiarato di confermare

integralmente la decisione impugnata.

L’udienza di conciliazione ed il sopralluogo hanno avuto luogo il 26.2.2008; la

conseguente proposta conciliativa formulata da questo Tribunale (scritto

2.4.2008) è stata accettata dal Municipio (scritto del 16.4.2008) ma non dalla

ricorrente (scritto 19.5.2008).

Considerandi

2.

2.1

I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.

16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,

perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les

contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.

38.

ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 66 e 70).

2.2

La ricorrente postula l’annullamento del contributo argomentando che il

mapp. no. 27 già dispone del numero di posteggi necessari secondo il PR; nella

sostanza essa contesta quindi di aver tratto un vantaggio particolare dal

posteggio pubblico.

Lo scopo dichiarato dell’opera è di ovviare ad una carenza e di permettere ai residenti

di disporre del maggior numero possibile di posteggi (MM 24/2003 del 12.11.2003).

Offrendo un’infrastruttura pubblica con una capienza di 10 posti auto tale

scopo è raggiunto ritenuto che i fondi situati nelle immediate vicinanze

possono ora usufruire di nuovi spazi di sosta, a disposizione dei residenti e

dei loro ospiti, di facile e comodo accesso oltre che tecnicamente ed

esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità del nucleo. L’opera

si rivela quindi pagante per i fondi serviti, tra i quali si annovera anche il

mapp. no. 27 situato a brevissima distanza, posto che per un terreno

edificabile, ed a maggior ragione se già edificato, la presenza di un

parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze costituisce un fattore

rivalutante (TF 18.6.2007 N.2P.264/2006 in re Comune di G. c. 5.3).

Poco importa che il posteggio pubblico sia effettivamente utilizzato dal

momento che, per ammettere un beneficio, basta la semplice possibilità d’uso (RDAT

II-2000 no. 50 c. 4.2).

Con particolare riferimento alla contestazione della ricorrente va rilevato che

la quota di posteggi richiesti dal PR rappresenta il quantum minimo che il

proprietario ha l’obbligo di eseguire a seconda della destinazione

dell’immobile, minimo che non considera tuttavia il numero di veicoli per

nucleo familiare né la possibile necessità di parcheggio che potrebbero avere terze

persone (parenti, amici, visitatori). Perciò il solo fatto che il terreno si

presti ad ospitare o già disponga di posteggi privati non influisce sul

principio dell’assoggettamento. Piuttosto dev’essere considerato nell’ambito

dell’operazione di riparto dei contributi poiché serve ad individuare singolarmente

l’interesse all’opera ed a differenziare il vantaggio cosicché ogni fondo sia

imposto solo proporzionalmente al beneficio effettivamente ottenuto (TF

18.6.2007

N.2P.264/2006 in re Comune di G. c. 5.3).

Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 27 ad un contributo di miglioria

è dunque fondato.

3.

3.1

Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. II, no. 111 B IIIa; Zbl

1980.

179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il

Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del

riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e

dell’equivalenza (RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

3.2

Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile

(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.

In primo luogo il Comune ha applicato il fattore della superficie utile lorda

(SUL) esistente calcolata sulla base della superficie di ogni fondo

moltiplicata per l’indice di sfruttamento; secondariamente ha applicato un

fattore interesse con correttivo uguale per tutti, ed in terzo luogo un fattore

distanza differenziato a seconda della posizione dei fondi; infine sono stati

considerati il numero di posteggi necessari secondo il PR ed il numero di

posteggi privati esistenti per ogni fondo.

Nel complesso questo metodo di calcolo è condivisibile poiché si avvale di

criteri oggettivi e concretamente verificabili. In effetti l’unico qui

contestato è quello riconducibile al numero di posteggi privati.

3.3

Il fabbisogno di posteggi privati soggiace per taluni comuni al

Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp) entrato in vigore

il 1°.1.2006. __________ non è, tuttavia, annoverato tra i comuni soggetti alla

sua disciplina (art. 3 cpv. 1 Rcpp e Allegato).

Torna quindi applicabile l’art. 29 cpv. 1 let. c LALPT stando al quale la

regolamentazione dei posteggi privati dev’essere stabilita nelle norme di

applicazione del PR. Nel Comune di __________, per le abitazioni, il fabbisogno

è calcolato in funzione della SUL massima potenziale ed in ragione di 1 posto

auto per appartamento, rispettivamente, per appartamenti superiori a 100 mq, di

1.

posto auto ogni 100 mq di superficie utile lorda o di frazione (art. 26 let.

a NAPR).

Il mapp. no. 27 consta di una SUL di mq 315 (mq 630 x 0.5) e pertanto, come

correttamente indicato nel prospetto, ha un fabbisogno di 4 posteggi necessari

(3 interi + 1 frazione).

In sede di sopralluogo (cfr. verbale 26.2.2008) è stata constata l’esistenza di

1.

posteggio pavimentato accanto alla porta d’ingresso principale sulla strada

cantonale. Inoltre è stato accertato che nel giardino, con adito secondario

dalla strada al mapp. no. 30, la superficie a lato del vialetto di accesso, pur

essendo parzialmente prativa/sterrata, è utilizzata come posteggio. Questa

superficie ha una larghezza misurata di ml 7.35 cosicché può ospitare 3

posteggi obliqui, disposti a 45° rispetto al vialetto, ciascuno largo almeno ml

2.40

In definitiva la proprietà dispone quindi di 4 posteggi effettivi.

Di conseguenza, ritenuto il nuovo peso del mappale (con fattore posteggi

esistenti 4) pari a 0.212766, il contributo va ridotto a fr. 377.20.

4.

La tassa di giustizia e le spese

sono addebitate secondo il principio della soccombenza (art. 23 LCM e 31

LPamm.). La ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un legale e

pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 27 è ridotto a fr. 377.20.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-

sono a carico del Comune in ragione di fr. 400.- e della ricorrente in ragione

di fr. 200.-. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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