30.2006.213
Circolare con una motoleggera senza mantenere la dovuta dall'auto davanti, urtandola; abbandono del luogo del sinistro
6 agosto 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2006.213
Data decisione, Autorità:
06.08.2007, PRPEN
Titolo:
Circolare con una motoleggera senza mantenere la dovuta dall'auto davanti, urtandola; abbandono del luogo del sinistro
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.213
17886/603
Bellinzona
6
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 agosto 2006
presentato da
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione
28 luglio 2006 n. 17886/603 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni 24 agosto 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
“Alla guida della
motoleggera TI __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla
circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che [la]
precedeva, urtandolo posteriormente. In seguito abbandonava il luogo del
sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92
cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento limitatamente alla violazione dei doveri in caso di
incidente con soli danni materiali, con conseguente riduzione della multa.
Postula altresì il pagamento rateale della stessa.
C. Con comunicazione 24
agosto 2006 la Sezione della circolazione, si astiene dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività del ricorso
sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti
della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato
o dietro un altro. Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare
una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare
per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).
Per l’art. 51 cpv. 1 LCStr in
caso d’infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte
le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto
possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni
materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando
il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la
polizia (art. 51 cpv. 3 LCStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). È
parimenti punito con la multa chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i
doveri impostigli dalla legge (art. 92 cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla
multata di aver circolato senza prestare la dovuta attenzione alla
circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che la
precedeva, così come di aver abbandonato il luogo del sinistro senza osservare
i doveri imposti dalla legge.
4.
La ricorrente, dal canto
suo, non contesta la responsabilità nell’incidente ascrittale dall’autorità di
prime cure, in particolar modo per quanto attiene alla mancata prudenza e all’insufficiente
distanza dal veicolo che la precedeva.
Essa sostiene tuttavia che
l’abbandono del luogo del sinistro è da imputare allo spavento per la
collisione, legato verosimilmente (“credo”) alle sue problematiche a livello
psichico, per cui non si sarebbe resa conto dell’illiceità del suo agire. Soggiunge
che l’elevato importo della multa inciderebbe notevolmente sulla sua già
precaria situazione finanziaria.
Nel gravame, l’insorgente specifica
che è sottoposta a una curatela per problemi psico-fisici e di natura
finanziaria, che le impediscono di gestirsi autonomamente. In proposito, osserva
che non le è stato possibile presentare osservazioni al rapporto di
contravvenzione entro i termini di legge (cfr. risoluzione impugnata), in
quanto lo stesso non è stato intimato alla curatrice.
5.
Prima di entrare nel
merito delle argomentazioni ricorsuali, è d’uopo rilevare che a norma dell’art.
417.
CC l’istituzione di una curatela – in specie trattasi di curatela
volontaria di amministrazione (cfr. credenziale di nomina) – non ha alcuna
incidenza sull’esercizio dei diritti civili dell’interessato, il quale conserva
per principio intatta la capacità di far valere i propri diritti e quindi di
ricevere direttamente gli atti che lo riguardano personalmente e che non
concernono l’amministrazione dei suoi beni. Inoltre la curatela volontaria ex
art. 394 CC presuppone la capacità di discernimento del richiedente.
In specie, dalle dichiarazioni
rilasciate dalla ricorrente in occasione del suo interrogatorio di fronte alle
forze inquirenti non è emerso nessun elemento che poteva indurre a credere che
non fosse in grado di valutare la propria situazione e di inoltrare eventuali
osservazioni al rapporto di contravvenzione. Di conseguenza, il rapporto di
contravvenzione, così come la successiva risoluzione non andava notificata
direttamente alla curatrice, che in questa sede si è invece legittimata quale
rappresentante. In ogni caso, va detto che la presentazione delle osservazioni
costituisce una facoltà del multato e non un obbligo, per cui il loro mancato
inoltro non pregiudica la sua posizione.
6.
Ciò premesso, nel merito,
si osserva che giusta l’art. 19 cpv. 1 e 2 CP non è punibile colui che al
momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire
secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in
parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale
valutazione, il giudice attenua la pena.
La capacità di valutare il
carattere illecito di un atto presuppone la facoltà intellettuale
dell’individuo di conoscere quali sono i suoi doveri, di rendersi conto della
sua appartenenza all’ordine sociale e giuridico e di comprendere le esigenze
della società nei suoi confronti. Quanto alla capacità di agire secondo la
valutazione del carattere illecito, non si tratta di ammettere il libero arbitrio,
ma di riconoscere alla persona cosciente dei suoi doveri una capacità d’agire
sulla base delle proprie motivazioni (Hurtado
Pozo, Droit pénal – partie générale II, p. 156, n. 490s).
Una persona è quindi
responsabile se è intellettualmente capace di rendersi conto che il suo atto è
contrario all’ordine giuridico, avendo la volontà sufficiente di agire in modo
conforme alla legge.
7.
Nella fattispecie, la
ricorrente non illustra né la natura dei problemi psico-fisici di cui soffre,
né le conseguenze che questi hanno sulla sua capacità d’agire; essa riferisce
unicamente che la misura di curatela è stata necessaria, come detto, in quanto
non è in grado di gestirsi in modo autonomo (cfr. ricorso 9 agosto 2006) da un
punto di vista finanziario, donde il compito della curatrice “di
amministrare e conservare i beni della curatelata” (cfr. credenziale di
nomina). Questo giudice non dispone quindi di elementi che permettono di
valutare se i problemi psico-fisici di cui soffre la ricorrente siano tali da
impedire alla medesima di valutare il carattere illecito del suo agire. Rilevante
è tuttavia il fatto che sia nel verbale d’interrogatorio 5 maggio 2006 davanti
alla polizia cantonale, gendarmeria di __________, sia nel ricorso 9 agosto
2006, la ricorrente ha affermato di essersi allontanata dal luogo dell’incidente
perché spaventata, reazione che di per sé non denota alcuna anomalia. Inoltre,
lo stato di spavento non è considerato tale da rendere una persona incapace o
capace solo in parte di valutare il carattere illecito di un atto e di agire di
conseguenza. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto.
D’altronde, qualora
fosse emersa un’incapacità della ricorrente di valutare il carattere illecito
del suo comportamento stante gli asserti problemi psico-fisici, vi sarebbe da
chiedersi se potrebbe ancora essere ammessa alla circolazione.
8.
Quanto alla
commisurazione della pena, l’insorgente pur senza chiedere espressamente una
riduzione della multa, bensì unicamente una rateazione, evidenzia comunque che
l’importo della stessa inciderebbe notevolmente sulla sua situazione
finanziaria già precaria (atteso che le entrate mensili, costituite dalla
rendita AI, comprensiva della prestazione complementare, e da uno stipendio
minimo versato dall’associazione “__________”, sono appena sufficienti, e non
sempre, a coprire le uscite correnti; cfr. saldo contabile).
Malgrado la multa inflitta
dall’autorità di prime cure risulti di per sé giustificata dalla gravità
dell’infrazione commessa, dal grado di colpa, dalle circostanze del caso
specifico e contenuta nei limiti di legge, questo giudice ritiene nondimeno di
poter accordare una riduzione della stessa in considerazione delle esigue
disponibilità finanziarie della ricorrente.
Il ricorso va pertanto
parzialmente accolto, con conseguente riduzione della multa a fr. 150.- e
adeguamento degli oneri di primo grado. Rimane comunque salva la possibilità
della ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e
condoni, competente in materia.
L’esito del gravame e la
situazione finanziaria della ricorrente giustificano di rinunciare al prelievo
di tasse e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4,
51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- alle
spese di fr. 70.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese dell’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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