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Decisione

30.2006.213

Circolare con una motoleggera senza mantenere la dovuta dall'auto davanti, urtandola; abbandono del luogo del sinistro

6 agosto 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

“Alla guida della

motoleggera TI __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla

circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che [la]

precedeva, urtandolo posteriormente. In seguito abbandonava il luogo del

sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92

cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento limitatamente alla violazione dei doveri in caso di

incidente con soli danni materiali, con conseguente riduzione della multa.

Postula altresì il pagamento rateale della stessa.

C. Con comunicazione 24

agosto 2006 la Sezione della circolazione, si astiene dal formulare

osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività del ricorso

sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può

essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti

della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato

o dietro un altro. Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare

una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare

per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).

Per l’art. 51 cpv. 1 LCStr in

caso d’infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte

le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto

possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni

materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando

il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la

polizia (art. 51 cpv. 3 LCStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). È

parimenti punito con la multa chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i

doveri impostigli dalla legge (art. 92 cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla

multata di aver circolato senza prestare la dovuta attenzione alla

circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che la

precedeva, così come di aver abbandonato il luogo del sinistro senza osservare

i doveri imposti dalla legge.

4.

La ricorrente, dal canto

suo, non contesta la responsabilità nell’incidente ascrittale dall’autorità di

prime cure, in particolar modo per quanto attiene alla mancata prudenza e all’insufficiente

distanza dal veicolo che la precedeva.

Essa sostiene tuttavia che

l’abbandono del luogo del sinistro è da imputare allo spavento per la

collisione, legato verosimilmente (“credo”) alle sue problematiche a livello

psichico, per cui non si sarebbe resa conto dell’illiceità del suo agire. Soggiunge

che l’elevato importo della multa inciderebbe notevolmente sulla sua già

precaria situazione finanziaria.

Nel gravame, l’insorgente specifica

che è sottoposta a una curatela per problemi psico-fisici e di natura

finanziaria, che le impediscono di gestirsi autonomamente. In proposito, osserva

che non le è stato possibile presentare osservazioni al rapporto di

contravvenzione entro i termini di legge (cfr. risoluzione impugnata), in

quanto lo stesso non è stato intimato alla curatrice.

5.

Prima di entrare nel

merito delle argomentazioni ricorsuali, è d’uopo rilevare che a norma dell’art.

417.

CC l’istituzione di una curatela – in specie trattasi di curatela

volontaria di amministrazione (cfr. credenziale di nomina) – non ha alcuna

incidenza sull’esercizio dei diritti civili dell’interessato, il quale conserva

per principio intatta la capacità di far valere i propri diritti e quindi di

ricevere direttamente gli atti che lo riguardano personalmente e che non

concernono l’amministrazione dei suoi beni. Inoltre la curatela volontaria ex

art. 394 CC presuppone la capacità di discernimento del richiedente.

In specie, dalle dichiarazioni

rilasciate dalla ricorrente in occasione del suo interrogatorio di fronte alle

forze inquirenti non è emerso nessun elemento che poteva indurre a credere che

non fosse in grado di valutare la propria situazione e di inoltrare eventuali

osservazioni al rapporto di contravvenzione. Di conseguenza, il rapporto di

contravvenzione, così come la successiva risoluzione non andava notificata

direttamente alla curatrice, che in questa sede si è invece legittimata quale

rappresentante. In ogni caso, va detto che la presentazione delle osservazioni

costituisce una facoltà del multato e non un obbligo, per cui il loro mancato

inoltro non pregiudica la sua posizione.

6.

Ciò premesso, nel merito,

si osserva che giusta l’art. 19 cpv. 1 e 2 CP non è punibile colui che al

momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire

secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in

parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale

valutazione, il giudice attenua la pena.

La capacità di valutare il

carattere illecito di un atto presuppone la facoltà intellettuale

dell’individuo di conoscere quali sono i suoi doveri, di rendersi conto della

sua appartenenza all’ordine sociale e giuridico e di comprendere le esigenze

della società nei suoi confronti. Quanto alla capacità di agire secondo la

valutazione del carattere illecito, non si tratta di ammettere il libero arbitrio,

ma di riconoscere alla persona cosciente dei suoi doveri una capacità d’agire

sulla base delle proprie motivazioni (Hurtado

Pozo, Droit pénal – partie générale II, p. 156, n. 490s).

Una persona è quindi

responsabile se è intellettualmente capace di rendersi conto che il suo atto è

contrario all’ordine giuridico, avendo la volontà sufficiente di agire in modo

conforme alla legge.

7.

Nella fattispecie, la

ricorrente non illustra né la natura dei problemi psico-fisici di cui soffre,

né le conseguenze che questi hanno sulla sua capacità d’agire; essa riferisce

unicamente che la misura di curatela è stata necessaria, come detto, in quanto

non è in grado di gestirsi in modo autonomo (cfr. ricorso 9 agosto 2006) da un

punto di vista finanziario, donde il compito della curatrice “di

amministrare e conservare i beni della curatelata” (cfr. credenziale di

nomina). Questo giudice non dispone quindi di elementi che permettono di

valutare se i problemi psico-fisici di cui soffre la ricorrente siano tali da

impedire alla medesima di valutare il carattere illecito del suo agire. Rilevante

è tuttavia il fatto che sia nel verbale d’interrogatorio 5 maggio 2006 davanti

alla polizia cantonale, gendarmeria di __________, sia nel ricorso 9 agosto

2006, la ricorrente ha affermato di essersi allontanata dal luogo dell’incidente

perché spaventata, reazione che di per sé non denota alcuna anomalia. Inoltre,

lo stato di spavento non è considerato tale da rendere una persona incapace o

capace solo in parte di valutare il carattere illecito di un atto e di agire di

conseguenza. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto.

D’altronde, qualora

fosse emersa un’incapacità della ricorrente di valutare il carattere illecito

del suo comportamento stante gli asserti problemi psico-fisici, vi sarebbe da

chiedersi se potrebbe ancora essere ammessa alla circolazione.

8.

Quanto alla

commisurazione della pena, l’insorgente pur senza chiedere espressamente una

riduzione della multa, bensì unicamente una rateazione, evidenzia comunque che

l’importo della stessa inciderebbe notevolmente sulla sua situazione

finanziaria già precaria (atteso che le entrate mensili, costituite dalla

rendita AI, comprensiva della prestazione complementare, e da uno stipendio

minimo versato dall’associazione “__________”, sono appena sufficienti, e non

sempre, a coprire le uscite correnti; cfr. saldo contabile).

Malgrado la multa inflitta

dall’autorità di prime cure risulti di per sé giustificata dalla gravità

dell’infrazione commessa, dal grado di colpa, dalle circostanze del caso

specifico e contenuta nei limiti di legge, questo giudice ritiene nondimeno di

poter accordare una riduzione della stessa in considerazione delle esigue

disponibilità finanziarie della ricorrente.

Il ricorso va pertanto

parzialmente accolto, con conseguente riduzione della multa a fr. 150.- e

adeguamento degli oneri di primo grado. Rimane comunque salva la possibilità

della ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e

condoni, competente in materia.

L’esito del gravame e la

situazione finanziaria della ricorrente giustificano di rinunciare al prelievo

di tasse e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4,

51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- alle

spese di fr. 70.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese dell’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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