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Decisione

30.2006.215

Parcheggiare su un posteggio riservato agli invalidi

7 agosto 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr.

60.-, prescindendo dal prelievo di oneri di giudizio, per il seguente motivo:

“Ha posteggiato il veicolo

TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione, nelle osservazioni 24 agosto 2006, propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali. Per riservare determinati posti di parcheggio agli

invalidi bisogna applicare al segnale di Parcheggio (4.17), presso i

posti in questione, il cartello complementare Invalidi (5.14). In tale

posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna

una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare

l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità competente, in maniera

ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr). I posti riservati a una

determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle (art. 79 cpv.

1.

terza frase vOSStr). Se il posto in cui è vietato il parcheggio porta una

iscrizione (ad es. “Taxi” o il numero di targa), l’arresto per far scendere o

salire i passeggeri e caricare o scaricare merci è autorizzato soltanto se i

veicoli non ne sono ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, fino a 60 minuti, l’allegato 1

dell’OMD commina una multa di fr. 120.- (infrazione n. 240).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al

multato di aver parcheggiato in uno stallo riservato agli invalidi.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta l’infrazione ascrittagli fin dalle prime comparse scritte,

asserendo di non aver parcheggiato, bensì di essersi limitato a eseguire una

brevissima operazione di carico di materiale particolarmente pesante, senza

ostacolare o mettere in pericolo gli altri utenti della strada.

L’operazione è stata descritta

in modo dettagliato nelle osservazioni 23 maggio 2006 al rapporto di

contravvenzione, a pag. 1, laddove leggesi che:

“In data __________ mi sono

recato a __________ per ritirare un rotolo di carta catramata presso un

magazzino che si trova proprio di fronte alla posta di __________. Per

effettuare l’operazione di carico della merce (particolarmente pesante), ho

posto il mio veicolo nel parcheggio riservato alle persone disabili presso la

posta di __________, proprio di fronte al magazzino in questione, in quanto in

quel punto la strada forma una curva che non permette di fermarsi sul ciglio

senza mettere in pericolo la circolazione. Si trattava dunque dello spazio più

indicato per portare a termine in tempi brevissimi l’operazione di carico. Il

tempo di fermarmi, attraversare la strada, prendere il rotolo in questione e

riattraversare la strada (durata max 2 min.) che l’agente della polizia di __________

che porta lo pseudonimo “__________” stava già infliggendo una multa di

parcheggio”.

5.

Come già esposto in

precedenza, le norme sulla segnaletica stradale sanciscono che negli stalli

riservati agli invalidi è consentito il parcheggio unicamente a chi è invalido o

a chi accompagna persone invalide, eccettuate le operazioni destinate a far

salire e scendere persone o a caricare e scaricare merci, purché i titolari di

tali stalli non ne siano ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr). La

nozione di assenza di impedimenti per i beneficiari di stalli riservati da

parte di altri utenti della strada in sosta va interpretata in modo restrittivo

(cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse

de la circulation routière, Commentaire, 3a ed, n. 3.1. ad art. 79 OSStr).

In relazione con il carico e

scarico di merci, dottrina e giurisprudenza precisano che deve trattarsi di merce

che necessita, a causa della dimensione, del peso e della quantità, l’utilizzo

di un veicolo; inoltre la persona che effettua tale operazione deve essere rintracciabile

in ogni momento al fine di spostare il veicolo se così richiesta da altri

conducenti (cfr. Bussy/Rusconi, op.

cit., n. 1.1 ad art. 18 ONC, con riferimenti). Per consolidata giurisprudenza,

la sosta di un veicolo durante un lasso di tempo di 10 minuti senza che siano

caricate o scaricate merci eccede la durata ammissibile per l’esecuzione di

tali operazioni (cfr. TRAM, sentenza del 17 dicembre 1996 in re S., consid. 4

con richiami).

6.

Nella fattispecie

concreta, come detto, l’insorgente afferma di essersi recato nel magazzino di

fronte al posteggio per ritirare un rotolo di carta catramata e di aver fatto

immediatamente ritorno al suo veicolo. A quel momento avrebbe quindi “cercato

di spiegare all’agente __________ la situazione, ma quest’ultimo non ha voluto

saperne e si è allontanato dal luogo senza nemmeno darmi la possibilità di

chiarire l’equivoco” (cfr. osservazioni 23 maggio 2006, pag. 1), circostanza sulla quale il rapporto di servizio __________ non

si esprime.

All’operazione del ricorrente

hanno assistito due signore domiciliate a Vaglio, le quali hanno rilasciato una

dichiarazione agli atti - seppur non datata - attestante l’avvenuto carico del

materiale in questione. Egli precisa di non aver avuto la possibilità di

fermarsi sul ciglio della strada, in quanto il magazzino in questione si

trovava in prossimità di una curva.

L’agente denunciante, dal

canto suo, sostiene che “la vettura del multato aveva tutte le porte chiuse,

senza carico alcuno e non si è constatata nessuna operazione di carico e scarico”

(cfr. rapporto di servizio __________ Polizia di __________).

7.

Di fronte a versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente

non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La

valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Le dichiarazioni del

ricorrente, lineari sin dall’inizio (cfr. lettera 18 aprile 2006, osservazioni

23.

maggio 2005, ricorso 14 agosto 2006) e suffragate dalle dichiarazioni

testimoniali, sono tali da rendere verosimile l’avvenuto carico di merci nella

vettura. Il fatto che l’agente sostenga in modo

apodittico che non ha assistito ad alcun movimento di carico e scarico non

rende meno plausibile la versione sostenuta dall’insorgente. Nulla prova il

fatto che le portiere della vettura del ricorrente fossero chiuse al momento

della costatazione da parte dell’agente: in effetti tale circostanza non

implica di per sé che l’insorgente, che si trovava dalla parte opposta della

strada, non fosse reperibile qualora un conducente avesse attirato la sua

attenzione (ad esempio utilizzando gli avvisatori acustici) al fine di spostare

il veicolo. Del resto, nessun elemento agli atti, tanto meno le dichiarazioni

dell’agente denunciante, che si è limitato, di fatto, a confermare la tesi

della “fermata anche solo per pochi minuti” (cfr. rapporto di servizio __________),

consente di sostenere che la sosta del ricorrente sul parcheggio riservato agli

invalidi costituisse un impedimento per i titolari di tale stallo.

8.

L’operazione effettuata

dal ricorrente è inoltre conforme a quanto precisato in merito dalla dottrina e

dalla giurisprudenza. Si trattava infatti di merce (cfr. rotolo di carta

catramata) che per il suo peso e dimensione necessitava dell’utilizzo di un

veicolo per il trasporto; aggiungasi per di più che l’insorgente è domiciliato

a __________ e non nel medesimo luogo in cui è avvenuto il carico. Anche per

quanto riguarda l’esigenza di essere sempre presente durante l’operazione di

carico e scarico non vi sono rimostranze da rivolgere al ricorrente. Egli, come

detto, era infatti dall’altro lato della carreggiata e, fino a prova del

contrario, era quindi raggiungibile nel caso in cui avesse dovuto liberare il

posteggio riservato agli invalidi, fatto che non si è verificato in concreto. Infine,

l’operazione non ha oltrepassato la durata di 10 minuti, tempo oltre il quale

la giurisprudenza considera che non si tratti più di sosta ma di parcheggio.

Irrilevante ai fini del

presente giudizio, che nelle vicinanze - circostanza comunque contestata dal

ricorrente e non chiaramente documentata - si trovasse una zona riservata a

operazioni di carico e scarico e a soste di una durata non superiore a 30

minuti. Diverso sarebbe stato qualora egli si fosse

arrestato sul ciglio della strada per eseguire l’operazione di carico e scarico

in prossimità di stalli di parcheggio, ipotesi in cui avrebbe avuto l’obbligo

di usufruire di tali stalli, ancorché a pagamento (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.1 ad art.

18.

ONC).

Ad

ogni buon conto, l’utilizzo dei posteggi di fronte alla posta di __________ per

il carico e scarico di merci non era vietato da nessuna segnaletica

particolare, per cui l’insorgente era autorizzato a farne uso a tale scopo. In

definitiva, non può essergli ascritta nessuna violazione delle norme sulla

circolazione.

9.

Il ricorso va pertanto

accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. L’esito del

gravame induce a rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia dell’odierno

giudizio (art. 15 LPContr).

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128

cons. 2b).

Dispositivo

per questi motivi visti gli artt. 3, 27 cpv. 1, 90

cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse di giustizia, né spese.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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