30.2006.216
Circolare con quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti
6 agosto 2007Italiano8 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2006.216
Data decisione, Autorità:
06.08.2007, PRPEN
Titolo:
Circolare con quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 93 cf. 3 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.216
18488/603
Bellinzona
6
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 agosto 2006
presentato da
RI 1
difeso da: Avv.
DI 1
contro
la decisione
28 luglio 2006 n. 18488/603 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni 12 settembre
2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 28
luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 700.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il
veicolo TI __________ avente quattro copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29, 93 cifra 3 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione
impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 29 cpv. 1
prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di
sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su
tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità
(art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).
Chiunque conduce un veicolo di
cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle
circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art.
93 cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al detentore o a
colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del
veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che
non è conforme alle prescrizioni (seconda frase).
Per la messa in circolazione
di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l’elenco allegato
all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione
pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 502.1).
3. La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al
multato di aver messo in circolazione il veicolo TI __________ con tutti e quattro
Fatti
i copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, comminando, come
detto, una multa di fr. 700.-
La decisione si basa sul
rapporto di contravvenzione 29 maggio 2006 della Polizia della città di __________,
successivamente circostanziato nel rapporto di controsservazioni 4 settembre
2006 della medesima autorità. In quest’ultimo rapporto l’agente di polizia ha
specificato quanto segue: “Il __________ u.s., durante un normale controllo
in via __________, fermavo l’autovettura di marca VW Golf, targata TI __________.
Alla guida del veicolo si trovava il signor RI 1, identificato a mano della
licenza di condurre e di circolazione. Dopo aver mostrato al conducente la
situazione citata sopra, lo stesso confermava quanto da me riscontrato e, senza
contestare i fatti, accettava pure la convocazione, per presentare la sua
vettura ai nostri servizi in stato regolare di marcia. (…) Tengo a precisare,
viste le osservazioni inoltrate (n.d.r.: ricorso 14 agosto 2006), che i
quattro pneumatici erano praticamente privi di rilievi e di conseguenza mi era
impossibile misurarli con l’apposito strumento”.
L’agente specificava altresì
che “dopo aver intimato la contravvenzione, consegnavo al RI 1 una
citazione, nella quale figurava che doveva presentare il suo veicolo presso i
nostri uffici, entro il __________. Lo stesso si presentava effettivamente
entro il termine indicato (…), con i quattro pneumatici sostituiti”.
4. Il ricorrente, dal canto
suo, contesta che il profilo dei suoi copertoni non fosse conforme alle
prescrizioni di legge e chiede che la multa sia annullata per insufficienza di
prove, in difetto di una qualsivoglia misurazione.
L’argomentazione ricorsuale è
poi ripresa e precisata anche nelle osservazioni 16 ottobre 2006, nelle quali
l’insorgente afferma che “lo stesso agente __________, nelle sue
controsservazioni, dichiara che i 4 pneumatici della vettura del signor RI 1
erano quasi completamente privi di rilievi antiscivolanti, aggiungendo tuttavia
che è stato impossibilitato a misurare gli stessi con l’apposito strumento.
Ora, come si evince indiscutibilmente dal rapporto di contravvenzione, i 4
copertoni risultavano privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, e che
quindi le deficienze riscontrate non risultavano palesemente visibili e
indubbie. Pertanto la misurazione, prevista dalla giurisprudenza in questi casi
(cfr. sentenza TRAM 7 giugno 1988 in re __________) doveva e deve essere
obbligatoriamente effettuata. In caso contrario, il denunciato deve essere
prosciolto almeno per insufficienza di prove” (pag. 2). A conferma del
fatto che i copertoni non erano difettosi, il ricorrente allega una
dichiarazione __________ del Garage __________, __________, dalla quale si
evince che le gomme “non avevano così tanta necessità di essere sostituite”.
Il ricorrente aggiunge inoltre
che non corrisponde al vero l’affermazione secondo la quale non avrebbe
contestato quanto rilevato dall’agente, tanto è vero che ha regolarmente
inoltrato ricorso contro la decisione dell’autorità di prime cure. Il fatto di
essersi presentato alla convocazione di verifica del veicolo, a suo dire, è stato
Considerandi
dettato unicamente dal voler evitare un’ulteriore sanzione e non può quindi
assurgere a riconoscimento dell’infrazione.
5.
Preliminarmente,
si osserva come la successiva regolarizzazione del veicolo non sia sufficiente
a esimere il multato dalla pena inflitta.
In relazione all’avvenuta contestazione
o meno della contravvenzione durante il controllo, va sottolineato che ciò è
privo di utilità per l’odierno giudizio, anche se l’immediata sostituzione
degli pneumatici, in ossequio alla citazione della polizia, lascia invero
dubitare che il ricorrente abbia precedentemente contestato l’accertamento
dell’agente e appare comunque sintomatica. Pure sintomatica è l’assenza di un
concreto riscontro circa la proclamata conformità dei pneumatici, atteso che la
dichiarazione del gommista – oltretutto prodotta per la prima volta il 16
ottobre 2006 e non già con il gravame – appare del tutto inconcludente.
6.
Ciò premesso, va rilevato
che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono di per sé di una
presunzione di veridicità e fedefacenza, né tanto meno hanno maggior valenza
probatoria rispetto a una dichiarazione privata. Rientra in ogni caso nel
quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminando
la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle eccezioni e
degli elementi di discolpa addotti dal multato.
Ora, nella fattispecie, non vi
sono elementi che facciano dubitare di quanto constatato visivamente dall’agente.
Inoltre, come si evince dal rapporto di controsservazioni 4 settembre 2006, l’assenza
di una misurazione comprovante l’irregolarità dei rilievi è dovuta al fatto che
l’assunzione di tale rilevamento non era attuabile, non per negligenza
dell’agente, ma per le condizioni degli pneumatici, pressoché interamente privi
di rilievi antiscivolanti (cfr. controsservazioni 4 settembre 2006) e quindi
manifestamente difettosi. Appare perciò più che plausibile che lo stato liso
dei copertoni giustificasse di prescindere dalla misurazione del loro profilo.
Le circostanze descritte non possono certamente essere frutto della fantasia
dell’agente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a
dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,
di subire sanzioni penali e amministrative.
D’altronde, come evidenziato
in precedenza, il ricorrente non fornisce alcun riscontro oggettivo atto a
rendere perlomeno verosimile che i copertoni erano conformi alle esigenze
legali. La dichiarazione __________ del Garage __________ nella quale si
afferma che gli pneumatici in questione “non avevano poi così tanta
necessità di essere sostituite” non è certamente sufficiente a insinuare in
questo giudice il ragionevole dubbio che l’insorgente non abbia commesso
l’infrazione ascrittagli.
Di transenna, va precisato che
la formulazione “avente [gli] pneumatici privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”
utilizzata nel rapporto di contravvenzione, corrisponde alla qualifica
giuridica usualmente impiegata dall’autorità di prime cure per fattispecie di
questo tipo, anche nei casi manifesti, e non significa che l’accertamento
eseguito dall’autorità d’indagine sia approssimativo.
7.
In siffatte
evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene
sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
La multa inflitta è, peraltro,
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 3 LCStr;
58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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