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Decisione

30.2006.216

Circolare con quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti

6 agosto 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, comminando, come

detto, una multa di fr. 700.-

La decisione si basa sul

rapporto di contravvenzione 29 maggio 2006 della Polizia della città di __________,

successivamente circostanziato nel rapporto di controsservazioni 4 settembre

2006 della medesima autorità. In quest’ultimo rapporto l’agente di polizia ha

specificato quanto segue: “Il __________ u.s., durante un normale controllo

in via __________, fermavo l’autovettura di marca VW Golf, targata TI __________.

Alla guida del veicolo si trovava il signor RI 1, identificato a mano della

licenza di condurre e di circolazione. Dopo aver mostrato al conducente la

situazione citata sopra, lo stesso confermava quanto da me riscontrato e, senza

contestare i fatti, accettava pure la convocazione, per presentare la sua

vettura ai nostri servizi in stato regolare di marcia. (…) Tengo a precisare,

viste le osservazioni inoltrate (n.d.r.: ricorso 14 agosto 2006), che i

quattro pneumatici erano praticamente privi di rilievi e di conseguenza mi era

impossibile misurarli con l’apposito strumento”.

L’agente specificava altresì

che “dopo aver intimato la contravvenzione, consegnavo al RI 1 una

citazione, nella quale figurava che doveva presentare il suo veicolo presso i

nostri uffici, entro il __________. Lo stesso si presentava effettivamente

entro il termine indicato (…), con i quattro pneumatici sostituiti”.

4. Il ricorrente, dal canto

suo, contesta che il profilo dei suoi copertoni non fosse conforme alle

prescrizioni di legge e chiede che la multa sia annullata per insufficienza di

prove, in difetto di una qualsivoglia misurazione.

L’argomentazione ricorsuale è

poi ripresa e precisata anche nelle osservazioni 16 ottobre 2006, nelle quali

l’insorgente afferma che “lo stesso agente __________, nelle sue

controsservazioni, dichiara che i 4 pneumatici della vettura del signor RI 1

erano quasi completamente privi di rilievi antiscivolanti, aggiungendo tuttavia

che è stato impossibilitato a misurare gli stessi con l’apposito strumento.

Ora, come si evince indiscutibilmente dal rapporto di contravvenzione, i 4

copertoni risultavano privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, e che

quindi le deficienze riscontrate non risultavano palesemente visibili e

indubbie. Pertanto la misurazione, prevista dalla giurisprudenza in questi casi

(cfr. sentenza TRAM 7 giugno 1988 in re __________) doveva e deve essere

obbligatoriamente effettuata. In caso contrario, il denunciato deve essere

prosciolto almeno per insufficienza di prove” (pag. 2). A conferma del

fatto che i copertoni non erano difettosi, il ricorrente allega una

dichiarazione __________ del Garage __________, __________, dalla quale si

evince che le gomme “non avevano così tanta necessità di essere sostituite”.

Il ricorrente aggiunge inoltre

che non corrisponde al vero l’affermazione secondo la quale non avrebbe

contestato quanto rilevato dall’agente, tanto è vero che ha regolarmente

inoltrato ricorso contro la decisione dell’autorità di prime cure. Il fatto di

essersi presentato alla convocazione di verifica del veicolo, a suo dire, è stato

Considerandi

dettato unicamente dal voler evitare un’ulteriore sanzione e non può quindi

assurgere a riconoscimento dell’infrazione.

5.

Preliminarmente,

si osserva come la successiva regolarizzazione del veicolo non sia sufficiente

a esimere il multato dalla pena inflitta.

In relazione all’avvenuta contestazione

o meno della contravvenzione durante il controllo, va sottolineato che ciò è

privo di utilità per l’odierno giudizio, anche se l’immediata sostituzione

degli pneumatici, in ossequio alla citazione della polizia, lascia invero

dubitare che il ricorrente abbia precedentemente contestato l’accertamento

dell’agente e appare comunque sintomatica. Pure sintomatica è l’assenza di un

concreto riscontro circa la proclamata conformità dei pneumatici, atteso che la

dichiarazione del gommista – oltretutto prodotta per la prima volta il 16

ottobre 2006 e non già con il gravame – appare del tutto inconcludente.

6.

Ciò premesso, va rilevato

che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono di per sé di una

presunzione di veridicità e fedefacenza, né tanto meno hanno maggior valenza

probatoria rispetto a una dichiarazione privata. Rientra in ogni caso nel

quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la

concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminando

la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle eccezioni e

degli elementi di discolpa addotti dal multato.

Ora, nella fattispecie, non vi

sono elementi che facciano dubitare di quanto constatato visivamente dall’agente.

Inoltre, come si evince dal rapporto di controsservazioni 4 settembre 2006, l’assenza

di una misurazione comprovante l’irregolarità dei rilievi è dovuta al fatto che

l’assunzione di tale rilevamento non era attuabile, non per negligenza

dell’agente, ma per le condizioni degli pneumatici, pressoché interamente privi

di rilievi antiscivolanti (cfr. controsservazioni 4 settembre 2006) e quindi

manifestamente difettosi. Appare perciò più che plausibile che lo stato liso

dei copertoni giustificasse di prescindere dalla misurazione del loro profilo.

Le circostanze descritte non possono certamente essere frutto della fantasia

dell’agente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a

dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,

di subire sanzioni penali e amministrative.

D’altronde, come evidenziato

in precedenza, il ricorrente non fornisce alcun riscontro oggettivo atto a

rendere perlomeno verosimile che i copertoni erano conformi alle esigenze

legali. La dichiarazione __________ del Garage __________ nella quale si

afferma che gli pneumatici in questione “non avevano poi così tanta

necessità di essere sostituite” non è certamente sufficiente a insinuare in

questo giudice il ragionevole dubbio che l’insorgente non abbia commesso

l’infrazione ascrittagli.

Di transenna, va precisato che

la formulazione “avente [gli] pneumatici privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”

utilizzata nel rapporto di contravvenzione, corrisponde alla qualifica

giuridica usualmente impiegata dall’autorità di prime cure per fattispecie di

questo tipo, anche nei casi manifesti, e non significa che l’accertamento

eseguito dall’autorità d’indagine sia approssimativo.

7.

In siffatte

evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene

sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

La multa inflitta è, peraltro,

confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 3 LCStr;

58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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