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Decisione

30.2006.22

Contributi di costruzione provvisori per opere di canalizzazione e depurazione acque

31 luglio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

L’eccezione di perenzione e l’addebito di una mancata informazione sono dunque

infondati.

7.

7.1. La ricorrente rimprovera

infine al Comune una violazione del principio della parità di trattamento per

non aver tenuto conto, ai fini del riparto, della durata della proprietà dei

singoli fondi e del loro utilizzo effettivo delle canalizzazioni. A suo avviso

appare infatti iniquo che un proprietario che ha acquistato recentemente un

fondo debba assumersi senza correttivi lo stesso onere di un proprietario che

usufruisce delle canalizzazioni da molto più tempo.

7.2. A norma dell’art. 99 cpv. 1 LALIA il contributo provvisorio è calcolato in

proporzione al valore ufficiale di stima di cui non può superare il 3%. E’

ammesso un unico correttivo – la cui applicazione è soggetta ad un regime assai

restrittivo – in forma di aumento o diminuzione del contributo nell’ipotesi di

una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima

e gli equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4 LALIA): ossia se a fronte di un alto

valore di stima il fondo avesse effetti contaminanti ridotti sulle acque, oppure,

al contrario, se ad un valore di stima contenuto si contrapponesse un carico

inquinante considerevole (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1171 no.

14.4.4; RDAT II-1997 no. 41, II-1999 no. 42 c. 2.1).

Posto che il vantaggio economico ricavato da un servizio pubblico non è di

facile determinazione concreta, la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune

un’ampia autonomia nel definire l’onere contributivo ammettendo che il

contributo per la costruzione delle canalizzazioni possa essere fissato anche

ricorrendo a criteri di calcolo schematici fondati su dati di esperienza e di

semplice applicazione, purché siano compatibili con il principio della parità

di trattamento ed il risultato sia sostenibile, giustificabile e non crei

disparità che non siano fondate su motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c.

2b/bb, 128 I 46 c. 4a; RDAT I-2000 no. 45).

7.3. La durata della proprietà sul fondo non è, di conseguenza, un parametro

ammesso, e tanto meno valido, ai fini del riparto dei contributi.

D’altra parte va considerato che, pur disponendo di un ampio margine di

autonomia nell’elaborazione dei contributi, i Comuni sono nondimeno tenuti ad

istituire un sistema che tenga conto della quantità d’acqua usata da evacuare.

Infatti il criterio del consumo adempie agli obiettivi del principio di

causalità laddove l’addebito dei costi all’utente è un deterrente

all’inquinamento e quindi concorre a ridurre l’uso delle installazioni e ad

accrescere l’efficacia delle misure di protezione dell’ambiente. Questo duplice

obiettivo finanziario ed ecologico esige quindi che una tassa d’uso periodica

integri un parametro che sia in rapporto con l’utilizzazione effettiva

dell’installazione (DTF 128 I 46 c. 5b/bb-c). Nel Comune di __________ questo

parametro trova puntuale riscontro nella tassa d’uso prelevata annualmente in

funzione dei quantitativi d’acqua consumati (art. 110 LALIA; art. 36 del

Considerandi

Regolamento comunale delle canalizzazioni).

In questa sede, tuttavia, è oggetto di prelievo non la tassa d’uso periodica

bensì un contributo di costruzione, ossia un onere preferenziale (DTF

121.

II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1 p. 354; RtiD I-2005 no. 33; Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 B I/b),

motivo per cui il criterio del consumo ha una valenza affievolita ed andrebbe

ponderato, semmai, nell’ottica del correttivo sancito dall’art. 99 cpv. 4

LALIA. La ricorrente non si appella a questa normativa; in realtà a giusta

ragione poiché nulla indica che i requisiti siano adempiuti. Infatti è

importante sottolineare che non a caso la legge istituisce il valore di stima

quale unica base di calcolo prescindendo

invece da altri criteri quali, ad esempio, l’indice di sfruttamento o il fatto

che un fondo sia o non sia edificato (art. 99 cpv. 1 LALIA; cfr. Rapporto

del 13.3.1975 cit. pto. 14.2). L’ovvia ragione è che il valore di stima già

considera le peculiarità del fondo (cfr. art. 15 ss della legge sulla stima

ufficiale [Lst.] e Regolamento di

applicazione) e di conseguenza, nell’ambito del calcolo di un contributo

provvisorio, non occorre attuare ulteriori distinzioni, ad esempio a seconda

dello stato dei terreni oppure in funzione del loro sfruttamento, siano essi

residenziali, industriali, artigianali o prativi.

La censura è dunque infondata.

8.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico della ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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