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Decisione

30.2006.220

Non fermarsi a passaggio pedonale mentre transita un pedone

13 agosto 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 28

luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida del veicolo __________

ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stava

transitando un pedone”.

Fatti accertati il 16 maggio

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. CRTE 1 con osservazioni

24 agosto 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile

in ordine. Sulle prove offerte, la documentazione prodotta dal ricorrente può

essere acquisita agli atti, ma non è il caso di procedere né al richiamo degli

incarti postulato dal medesimo, né alle audizioni testimoniali, il ricorso

dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso.

Considerandi

2.

Preliminarmente, il

ricorrente si duole di gravi e insanabili irregolarità commesse dall’autorità

di prime cure nell’istruzione della causa, in quanto gli “è stata negata la

possibilità di esprimersi al momento dell’accaduto, di raccogliere

testimonianze a sostegno delle sue dichiarazioni dei fatti come pure il diritto

di formulare osservazioni scritte alla segnalazione di contravvenzione”

(cfr. ricorso pag. 5 e segg).

Relativamente alle prime due

censure, l’insorgente osserva come dopo l’accaduto “il vigile, accostatosi

al veicolo, non ha richiesto al conducente alcun documento, né generalità né

patente, né ha accennato a infrazioni o contravvenzioni. Così facendo, cioè

omettendo di notificare subito la presunta, contestata, infrazione, il vigile

ha precluso al signor RI 1 la possibilità di raccogliere le testimonianze dei

presenti” (cfr. ricorso pag. 2).

Se da un lato, va riconosciuto

che dagli atti non emergono elementi contrastanti con quanto riportato dal

ricorrente, nella misura in cui l’agente di polizia, nel suo rapporto di

segnalazione 17 maggio 2006 (doc. D), si è invero limitato a riferire di aver

interpellato il conducente, senza aggiungere altro, dall’altro lato, va

comunque rilevato che il mancato accertamento delle generalità e la mancata

notifica verbale della contravvenzione - alquanto sintomatici a fronte di

un’infrazione giudicata talmente grave da postulare l’esecuzione di un nuovo

esame di guida - non sono tali da precludere al ricorrente l’esercizio dei suoi

diritti, che nell’ambito della procedura ordinaria avviene formalmente con

l’intimazione scritta della contravvenzione, senza che la stessa debba necessariamente

essere preceduta da un’intimazione verbale. A ricezione del rapporto di

contravvenzione, l’insorgente aveva quindi la più ampia facoltà di contestare

il suo coinvolgimento nell’accaduto, di prendere posizione in merito ai fatti e

di richiedere il complemento d’inchiesta, compresa la ricerca di eventuali

testimoni, presentando, come indicato nel rapporto medesimo con riferimento

all’art. 3 LPContr, osservazioni scritte alla Polizia comunale di __________ entro

il termine di quindici giorni.

In proposito, l’insorgente

sostiene che “la nota 2 giugno 2006 riportata sull’intimazione di

contravvenzione non può essere considerata alla stregua di osservazioni ex art.

3.

LPContr. Anzi, essa è la prova scritta che [gli] è stato negato il diritto di

formulare osservazioni, inducendolo a credere che vi fosse stato un immediato

trasferimento di competenza” (cfr. ricorso pag. 5), donde l’ennesima

violazione del suo diritto di essere sentito.

Orbene, se da una parte appare

di meridiana evidenza che, come invece a torto ritenuto dall’autorità di prime

cure, l’annotazione manoscritta sull’intimazione di contravvenzione 29 maggio

2006.

non può essere qualificata di osservazioni agli addebiti contenuti nella stessa,

in quanto riferita alla procedura amministrativa parallela e non già a quella

contravvenzionale, dall’altra ci si chiede se il diritto di essere sentito del

ricorrente sia effettivamente stato leso. Anzitutto non è chiaro quale sia

stato il contenuto dell’indicazione fornitagli allo sportello della Polizia comunale

di __________, non potendosi escludere un’incomprensione o un fraintendimento

da parte sua; in ogni caso, egli disponeva ancora di oltre dieci giorni per

inoltrare osservazioni, rivolgendosi, se del caso, a un legale, come fatto in

seguito.

Ciò posto, quest’ultima

censura formale può tuttavia rimanere indecisa, in quanto il ricorso deve comunque

essere accolto nel merito.

3.

Come detto, l’autorità

di prime cure rimprovera al ricorrente di non essersi fermato davanti a un

passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone (art. 33 cpv. 1 LCStr

e 6 cpv. 1 ONC). Tuttavia - non senza rilevare che la dinamica illustrata nel

rapporto di contravvenzione 29 maggio 2006, contestata dal ricorrente, appare

poco chiara, così come i rapporti di segnalazione 17 maggio 2006 (doc. D) e di

contro osservazioni 5 luglio 2006 (doc. F) dell’agente, peraltro prodotti con

il gravame e non facenti parte dell’incarto dell’autorità di prime cure -

l’unico elemento oggettivo sul quale non vi sono dubbi, è che il ricorrente ha

arrestato la propria vettura prima del passaggio pedonale. L’agente denunciante

conferma infatti che “il conducente all’ultimo momento frenava bruscamente

ed evitava di investire il bambino mancandolo per circa una distanza di 80 cm

quando questi aveva quasi attraversato completamente il passaggio pedonale”

(cfr. rapporto di contro osservazioni 5 luglio 2006). Nel precedente rapporto

di servizio, egli asseriva che “il conducente all’ultimo momento frenava

bruscamente ed evitava di investire il bambino mancandolo di circa 80 cm

passandogli davanti”.

Anzitutto va detto che non

si vede come il veicolo possa essere passato davanti al pedone, che aveva

praticamente concluso l’attraversamento.

Risulta altresì difficile

credere che la misura di 80 cm si riferisca alla distanza che il pedone doveva

ancora percorrere per raggiungere l’estremità del passaggio pedonale.

V’è invece da credere che tale

distanza sia quella tra il pedone e il punto in cui si è arrestato il veicolo

del ricorrente, così come asserito nella dichiarazione testimoniale 3 agosto

2006.

della moglie (ancorché interessata e rilasciata a distanza di oltre due

mesi dai fatti). Dalle affermazioni dell’agente non si può che desumere che

l’insorgente ha, di fatto, consentito al pedone di completare l’attraversamento

della carreggiata arrestandosi per tempo, anche se con manovra ampiamente

tardiva.

È quindi a torto che il

rapporto di contravvenzione, così come la decisione impugnata, ascrivono al

ricorrente di non essersi fermato davanti al passaggio pedonale.

4.

In tali evenienze, non

ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione

rimproveratagli, questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla

persuasione al convincimento che il ricorrente ha commesso l‘infrazione

ascrittagli, per cui s’impone di annullare la decisione impugnata.

Visto l’esito del gravame non

si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128

cons. 2b).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 33 cpv. 1, 90

cifra 1 LCStr, 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse di giustizia né spese.

Non si assegno

ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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