30.2006.220
Non fermarsi a passaggio pedonale mentre transita un pedone
13 agosto 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.220
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, PRPEN
Titolo:
Non fermarsi a passaggio pedonale mentre transita un pedone
PEDONE
art. 29 COST
art. 33 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 1 LPCONTR
art. 6 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2006.220
17876/601
Bellinzona
13
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 agosto 2006
presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
28 luglio 2006 n. 17876/601 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 agosto 2006 presentate
dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 28
luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo __________
ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stava
transitando un pedone”.
Fatti accertati il 16 maggio
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. CRTE 1 con osservazioni
24 agosto 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine. Sulle prove offerte, la documentazione prodotta dal ricorrente può
essere acquisita agli atti, ma non è il caso di procedere né al richiamo degli
incarti postulato dal medesimo, né alle audizioni testimoniali, il ricorso
dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso.
Considerandi
2.
Preliminarmente, il
ricorrente si duole di gravi e insanabili irregolarità commesse dall’autorità
di prime cure nell’istruzione della causa, in quanto gli “è stata negata la
possibilità di esprimersi al momento dell’accaduto, di raccogliere
testimonianze a sostegno delle sue dichiarazioni dei fatti come pure il diritto
di formulare osservazioni scritte alla segnalazione di contravvenzione”
(cfr. ricorso pag. 5 e segg).
Relativamente alle prime due
censure, l’insorgente osserva come dopo l’accaduto “il vigile, accostatosi
al veicolo, non ha richiesto al conducente alcun documento, né generalità né
patente, né ha accennato a infrazioni o contravvenzioni. Così facendo, cioè
omettendo di notificare subito la presunta, contestata, infrazione, il vigile
ha precluso al signor RI 1 la possibilità di raccogliere le testimonianze dei
presenti” (cfr. ricorso pag. 2).
Se da un lato, va riconosciuto
che dagli atti non emergono elementi contrastanti con quanto riportato dal
ricorrente, nella misura in cui l’agente di polizia, nel suo rapporto di
segnalazione 17 maggio 2006 (doc. D), si è invero limitato a riferire di aver
interpellato il conducente, senza aggiungere altro, dall’altro lato, va
comunque rilevato che il mancato accertamento delle generalità e la mancata
notifica verbale della contravvenzione - alquanto sintomatici a fronte di
un’infrazione giudicata talmente grave da postulare l’esecuzione di un nuovo
esame di guida - non sono tali da precludere al ricorrente l’esercizio dei suoi
diritti, che nell’ambito della procedura ordinaria avviene formalmente con
l’intimazione scritta della contravvenzione, senza che la stessa debba necessariamente
essere preceduta da un’intimazione verbale. A ricezione del rapporto di
contravvenzione, l’insorgente aveva quindi la più ampia facoltà di contestare
il suo coinvolgimento nell’accaduto, di prendere posizione in merito ai fatti e
di richiedere il complemento d’inchiesta, compresa la ricerca di eventuali
testimoni, presentando, come indicato nel rapporto medesimo con riferimento
all’art. 3 LPContr, osservazioni scritte alla Polizia comunale di __________ entro
il termine di quindici giorni.
In proposito, l’insorgente
sostiene che “la nota 2 giugno 2006 riportata sull’intimazione di
contravvenzione non può essere considerata alla stregua di osservazioni ex art.
3.
LPContr. Anzi, essa è la prova scritta che [gli] è stato negato il diritto di
formulare osservazioni, inducendolo a credere che vi fosse stato un immediato
trasferimento di competenza” (cfr. ricorso pag. 5), donde l’ennesima
violazione del suo diritto di essere sentito.
Orbene, se da una parte appare
di meridiana evidenza che, come invece a torto ritenuto dall’autorità di prime
cure, l’annotazione manoscritta sull’intimazione di contravvenzione 29 maggio
2006.
non può essere qualificata di osservazioni agli addebiti contenuti nella stessa,
in quanto riferita alla procedura amministrativa parallela e non già a quella
contravvenzionale, dall’altra ci si chiede se il diritto di essere sentito del
ricorrente sia effettivamente stato leso. Anzitutto non è chiaro quale sia
stato il contenuto dell’indicazione fornitagli allo sportello della Polizia comunale
di __________, non potendosi escludere un’incomprensione o un fraintendimento
da parte sua; in ogni caso, egli disponeva ancora di oltre dieci giorni per
inoltrare osservazioni, rivolgendosi, se del caso, a un legale, come fatto in
seguito.
Ciò posto, quest’ultima
censura formale può tuttavia rimanere indecisa, in quanto il ricorso deve comunque
essere accolto nel merito.
3.
Come detto, l’autorità
di prime cure rimprovera al ricorrente di non essersi fermato davanti a un
passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone (art. 33 cpv. 1 LCStr
e 6 cpv. 1 ONC). Tuttavia - non senza rilevare che la dinamica illustrata nel
rapporto di contravvenzione 29 maggio 2006, contestata dal ricorrente, appare
poco chiara, così come i rapporti di segnalazione 17 maggio 2006 (doc. D) e di
contro osservazioni 5 luglio 2006 (doc. F) dell’agente, peraltro prodotti con
il gravame e non facenti parte dell’incarto dell’autorità di prime cure -
l’unico elemento oggettivo sul quale non vi sono dubbi, è che il ricorrente ha
arrestato la propria vettura prima del passaggio pedonale. L’agente denunciante
conferma infatti che “il conducente all’ultimo momento frenava bruscamente
ed evitava di investire il bambino mancandolo per circa una distanza di 80 cm
quando questi aveva quasi attraversato completamente il passaggio pedonale”
(cfr. rapporto di contro osservazioni 5 luglio 2006). Nel precedente rapporto
di servizio, egli asseriva che “il conducente all’ultimo momento frenava
bruscamente ed evitava di investire il bambino mancandolo di circa 80 cm
passandogli davanti”.
Anzitutto va detto che non
si vede come il veicolo possa essere passato davanti al pedone, che aveva
praticamente concluso l’attraversamento.
Risulta altresì difficile
credere che la misura di 80 cm si riferisca alla distanza che il pedone doveva
ancora percorrere per raggiungere l’estremità del passaggio pedonale.
V’è invece da credere che tale
distanza sia quella tra il pedone e il punto in cui si è arrestato il veicolo
del ricorrente, così come asserito nella dichiarazione testimoniale 3 agosto
2006.
della moglie (ancorché interessata e rilasciata a distanza di oltre due
mesi dai fatti). Dalle affermazioni dell’agente non si può che desumere che
l’insorgente ha, di fatto, consentito al pedone di completare l’attraversamento
della carreggiata arrestandosi per tempo, anche se con manovra ampiamente
tardiva.
È quindi a torto che il
rapporto di contravvenzione, così come la decisione impugnata, ascrivono al
ricorrente di non essersi fermato davanti al passaggio pedonale.
4.
In tali evenienze, non
ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione
rimproveratagli, questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla
persuasione al convincimento che il ricorrente ha commesso l‘infrazione
ascrittagli, per cui s’impone di annullare la decisione impugnata.
Visto l’esito del gravame non
si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 33 cpv. 1, 90
cifra 1 LCStr, 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse di giustizia né spese.
Non si assegno
ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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