30.2006.221
Immissione nel flusso di circolazione e collisione
9 agosto 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2006.221
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, PRPEN
Titolo:
Immissione nel flusso di circolazione e collisione
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.221
17553/602
Bellinzona
9
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 agosto 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
28 luglio 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 24 agosto 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 28
luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo con
un motoveicolo circolante sulla pubblica via”.
Fatti accertati il 6 maggio
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle osservazioni 24 agosto 2006 propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 36 cpv. 4
LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il
veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della
strada; questi hanno la precedenza. L’art. 15 cpv. 3 ONC - che concretizza tale
disposto - precisa che chi si immette in una strada principale o secondaria
uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi,
da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso
un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade.
Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se
necessario, chiedere a una persona di controllare la manovra.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al
multato di essersi immesso nel flusso della circolazione senza rispettare il
diritto di precedenza del motoveicolo che circolava sulla pubblica via,
collidendo conseguentemente con quest’ultimo.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non contesta la dinamica dei fatti ritenuta dall’autorità di prime cure,
ma sostiene di non aver violato alcuna norma della circolazione e di non avere
nessuna colpa nella collisione, ascrivendone l’esclusiva responsabilità al
co-protagonista. In particolare asserisce di essersi “immesso nel flusso
della circolazione, ma questo dopo aver controllato che da destra non
sopraggiungeva nessuno e che da sinistra le prime vetture in arrivo erano
intenzionate (…) a svoltare nella via dalla quale io ero in procinto di uscire.
(…) Lo scooter in questione era in fase di sorpasso, non visibile fino
all’ultimo momento alla mia vista sulla carreggiata di “via di fuga” nella
quale mi sarei immesso se avessi ultimato la manovra. Prima dell’impatto la mia
vettura era già ferma e la collisione è avvenuta solo grazie agli errori
(velocità, sorpasso non autorizzato e comunque azzardato in zona molto
frequentata e con infinità di strade secondarie in entrata/uscita) e all’inesperienza
dello scooterista, allievo conducente per di più da poco tempo” (cfr.
ricorso 12 agosto 2006).
5.
Concedere la precedenza
significa che il conducente che vi è tenuto non deve continuare la sua manovra
o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di altri veicoli
a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità (DTF 105 IV
341). Egli deve avanzare fino al bordo dell’intersezione in modo da essere
visto dagli altri utenti della strada e in modo d’avere una buona visuale del
traffico; egli deve inoltre volgere il suo sguardo e la sua attenzione da
entrambi i lati della strada, senza diminuire questa attenzione nel corso della
manovra d’entrata nella circolazione (DTF 85 IV 146).
Per costante giurisprudenza, il
diritto di precedenza si estende su tutta la superficie d’incontro delle strade
e non unicamente in un punto determinato dell’intersezione, tranne in caso di
segnaletica o demarcazione diversa (DTF 102 IV 259). In tal senso è concepibile
che l’avente diritto si trovi a circolare sulla metà sinistra della carreggiata
non solo per sua colpa, ma anche per motivi legittimi, per esempio, per
scansare un ostacolo che si trova alla sua destra o per sorpassare un altro
veicolo, ciò che, nei limiti dell’art. 35 cpv. 4 LCStr, è lecito anche alle
intersezioni (DTF 95 IV 95).
Giusta l’art. 35 cpv. 4
LCStr è vietato sorpassare nelle curve senza visuale, ai passaggi a livello
sprovvisti di barriere e immediatamente prima di essi e prima di un dosso; alle
intersezioni, il sorpasso è permesso solo se la visuale è libera e se il
diritto di precedenza degli altri utenti della strada non viene ostacolato.
Nell’ambito del sorpasso alle
intersezioni, la dottrina ha precisato che il conduttore che segue una strada
principale è autorizzato a sorpassare sulla sinistra, eventualmente sulla
destra, anche qualora la visibilità non sia buona (Bussy/Rusconi, commentario alla LCStr, ad art. 35, n. 2.7).
Di conseguenza, colui che s’immette su di una strada principale, anche se vuole
svoltare a destra, deve prendere in considerazione che un veicolo in transito
sulla strada principale potrebbe fare uso del lato sinistro della carreggiata
per effettuare un sorpasso (Bussy/Rusconi,
commentario alla LCStr, ad art. 35, n. 2.7).
Nella fattispecie, va rilevato
che agli atti non ci sono elementi per concludere che il co-protagonista circolasse
a velocità eccessiva e che nel compiere la manovra di sorpasso del veicolo
antistante abbia oltrepassato la doppia linea di sicurezza che precede quella
di avvertimento. Ne segue che non può essergli imputata nessuna manovra
illecita (quand’anche si potesse considerare azzardata), in quanto autorizzato
a sorpassare il veicolo che stava svoltando a destra senza doversi preoccupare
di quelli intenzionati a immettersi nella circolazione. Al contrario, al ricorrente
può essere imputata una violazione del suo obbligo di concedere la precedenza e
del principio generale di prudenza. Era infatti suo dovere accertarsi che il
campo stradale fosse completamente libero, ciò che non ha potuto verificare in
quanto al momento di immettersi sulla strada prioritaria la sua visuale era
parzialmente ostruita dalla vettura che svoltava a destra. Parimenti egli
doveva accertarsi che la sua manovra non ostacolasse il veicolo prioritario, portandolo
a modificare bruscamente la sua marcia e velocità; eventualità che si è
verificata nella fattispecie. Omettendo di agire in tal modo egli è venuto meno
al diritto di precedenza del motoveicolo. Inoltre, maggior prudenza rispetto a
quella mostrata era d’obbligo proprio per la specificità della strada. Come
affermato dal ricorrente stesso, si tratta infatti di una via di transito molto
frequentata, caratterizzata da numerose intersezioni e che richiede,
specialmente negli orari di punta, quando il traffico è intenso, un’attenzione
particolare.
In
ogni caso, non gioverebbe all'interessato adombrare eventuali colpe di
terzi, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle
proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina
né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa (DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid 3.3.). Inoltre, il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che un comportamento non
conforme del conducente prioritario non implica la perdita del suo diritto di
precedenza (DTF 102 IV 261).
6.
In siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1
LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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