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Decisione

30.2006.221

Immissione nel flusso di circolazione e collisione

9 agosto 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 28

luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________ s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo con

un motoveicolo circolante sulla pubblica via”.

Fatti accertati il 6 maggio

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nelle osservazioni 24 agosto 2006 propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 36 cpv. 4

LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il

veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della

strada; questi hanno la precedenza. L’art. 15 cpv. 3 ONC - che concretizza tale

disposto - precisa che chi si immette in una strada principale o secondaria

uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi,

da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso

un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade.

Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se

necessario, chiedere a una persona di controllare la manovra.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al

multato di essersi immesso nel flusso della circolazione senza rispettare il

diritto di precedenza del motoveicolo che circolava sulla pubblica via,

collidendo conseguentemente con quest’ultimo.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non contesta la dinamica dei fatti ritenuta dall’autorità di prime cure,

ma sostiene di non aver violato alcuna norma della circolazione e di non avere

nessuna colpa nella collisione, ascrivendone l’esclusiva responsabilità al

co-protagonista. In particolare asserisce di essersi “immesso nel flusso

della circolazione, ma questo dopo aver controllato che da destra non

sopraggiungeva nessuno e che da sinistra le prime vetture in arrivo erano

intenzionate (…) a svoltare nella via dalla quale io ero in procinto di uscire.

(…) Lo scooter in questione era in fase di sorpasso, non visibile fino

all’ultimo momento alla mia vista sulla carreggiata di “via di fuga” nella

quale mi sarei immesso se avessi ultimato la manovra. Prima dell’impatto la mia

vettura era già ferma e la collisione è avvenuta solo grazie agli errori

(velocità, sorpasso non autorizzato e comunque azzardato in zona molto

frequentata e con infinità di strade secondarie in entrata/uscita) e all’inesperienza

dello scooterista, allievo conducente per di più da poco tempo” (cfr.

ricorso 12 agosto 2006).

5.

Concedere la precedenza

significa che il conducente che vi è tenuto non deve continuare la sua manovra

o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di altri veicoli

a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità (DTF 105 IV

341). Egli deve avanzare fino al bordo dell’intersezione in modo da essere

visto dagli altri utenti della strada e in modo d’avere una buona visuale del

traffico; egli deve inoltre volgere il suo sguardo e la sua attenzione da

entrambi i lati della strada, senza diminuire questa attenzione nel corso della

manovra d’entrata nella circolazione (DTF 85 IV 146).

Per costante giurisprudenza, il

diritto di precedenza si estende su tutta la superficie d’incontro delle strade

e non unicamente in un punto determinato dell’intersezione, tranne in caso di

segnaletica o demarcazione diversa (DTF 102 IV 259). In tal senso è concepibile

che l’avente diritto si trovi a circolare sulla metà sinistra della carreggiata

non solo per sua colpa, ma anche per motivi legittimi, per esempio, per

scansare un ostacolo che si trova alla sua destra o per sorpassare un altro

veicolo, ciò che, nei limiti dell’art. 35 cpv. 4 LCStr, è lecito anche alle

intersezioni (DTF 95 IV 95).

Giusta l’art. 35 cpv. 4

LCStr è vietato sorpassare nelle curve senza visuale, ai passaggi a livello

sprovvisti di barriere e immediatamente prima di essi e prima di un dosso; alle

intersezioni, il sorpasso è permesso solo se la visuale è libera e se il

diritto di precedenza degli altri utenti della strada non viene ostacolato.

Nell’ambito del sorpasso alle

intersezioni, la dottrina ha precisato che il conduttore che segue una strada

principale è autorizzato a sorpassare sulla sinistra, eventualmente sulla

destra, anche qualora la visibilità non sia buona (Bussy/Rusconi, commentario alla LCStr, ad art. 35, n. 2.7).

Di conseguenza, colui che s’immette su di una strada principale, anche se vuole

svoltare a destra, deve prendere in considerazione che un veicolo in transito

sulla strada principale potrebbe fare uso del lato sinistro della carreggiata

per effettuare un sorpasso (Bussy/Rusconi,

commentario alla LCStr, ad art. 35, n. 2.7).

Nella fattispecie, va rilevato

che agli atti non ci sono elementi per concludere che il co-protagonista circolasse

a velocità eccessiva e che nel compiere la manovra di sorpasso del veicolo

antistante abbia oltrepassato la doppia linea di sicurezza che precede quella

di avvertimento. Ne segue che non può essergli imputata nessuna manovra

illecita (quand’anche si potesse considerare azzardata), in quanto autorizzato

a sorpassare il veicolo che stava svoltando a destra senza doversi preoccupare

di quelli intenzionati a immettersi nella circolazione. Al contrario, al ricorrente

può essere imputata una violazione del suo obbligo di concedere la precedenza e

del principio generale di prudenza. Era infatti suo dovere accertarsi che il

campo stradale fosse completamente libero, ciò che non ha potuto verificare in

quanto al momento di immettersi sulla strada prioritaria la sua visuale era

parzialmente ostruita dalla vettura che svoltava a destra. Parimenti egli

doveva accertarsi che la sua manovra non ostacolasse il veicolo prioritario, portandolo

a modificare bruscamente la sua marcia e velocità; eventualità che si è

verificata nella fattispecie. Omettendo di agire in tal modo egli è venuto meno

al diritto di precedenza del motoveicolo. Inoltre, maggior prudenza rispetto a

quella mostrata era d’obbligo proprio per la specificità della strada. Come

affermato dal ricorrente stesso, si tratta infatti di una via di transito molto

frequentata, caratterizzata da numerose intersezioni e che richiede,

specialmente negli orari di punta, quando il traffico è intenso, un’attenzione

particolare.

In

ogni caso, non gioverebbe all'interessato adombrare eventuali colpe di

terzi, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle

proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina

né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a

propria colpa (DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid 3.3.). Inoltre, il

Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che un comportamento non

conforme del conducente prioritario non implica la perdita del suo diritto di

precedenza (DTF 102 IV 261).

6.

In siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere

alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione

rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1

LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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