30.2006.222
Svolgere attività lavorativa senza permesso
8 agosto 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2006.222
Data decisione, Autorità:
08.08.2007, PRPEN
Titolo:
Svolgere attività lavorativa senza permesso
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 45 RLALPS EXT
Incarto
n.
30.2006.222
06 518/808
Bellinzona
8
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 agosto 2006
presentato da
RI 1 __________,
contro
la decisione
4 agosto 2006 n. __________ emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 22 agosto 2006 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione con decisione
4 agosto 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 330.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha lavorato in
qualità di magazziniere a ore, dal 01.01.2005 al 16.10.2005 a favore della
ditta __________ Sagl, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone, in sostanza, l’annullamento.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr. Non è per contro ammissibile lo scritto 30 agosto 2006 inoltrato
dal ricorrente successivamente alle osservazioni 22 agosto 2006 dell’autorità
di prime cure, in quanto la LPContr non conferisce alle parti la facoltà di
replica e duplica.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 3 cpv. 3
LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di
lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È
considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che
normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 OLS).
Le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2'000.-, ritenuto che nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni
pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).
3.
La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera
all’insorgente di aver svolto un’attività lavorativa sprovvisto del necessario
permesso. Il multato era infatti a beneficio di un permesso di dimora “B” che
lo autorizzava a vivere in Svizzera con la moglie.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non nega di aver commesso l’infrazione ascrittagli, ma si giustifica
affermando che l’irregolarità sarebbe dovuta al fatto che né lui, né la moglie,
in qualità di datrice di lavoro, sapevano che era necessario richiedere un
altro tipo di permesso per poter lavorare. Oltre all’ignoranza della legge,
egli invoca la sua totale buona fede.
5.
All’interessato, nella sua qualità di cittadino della Repubblica del
Gambia (cfr. richiesta di permesso 17 ottobre 2006), sono applicabili le norme
concernenti persone straniere provenienti da paesi extra - CE/AELS. Dette
persone, quando sono coniugate con un cittadino svizzero, pur avendo diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora giusta l’art. 7 LDDS, devono
richiedere un’autorizzazione per svolgere un’attività lucrativa. Infatti, come
detto, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un
datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi
a ciò (art. 3 LDDS).
Quanto all’aspetto soggettivo,
l’infrazione non è realizzata unicamente quando lo straniero agisce con
intenzionalità, ma anche in caso di negligenza (art.
333.
cpv. 7 CP). Il Codice penale definisce la negligenza come il
comportamento di colui che non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto
secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).
Nell’ambito della LDDS agisce con negligenza la persona che non mette in atto quanto
nelle sue facoltà per ottenere le necessarie informazioni e/o per procedere
alla necessaria notifica.
6.
Nella fattispecie, il
ricorrente sostiene che l’attività svolta per la ditta __________ Sagl
costituiva la prima esperienza lavorativa sul territorio nazionale svizzero ed
era quindi ignaro, così come la moglie, sua datrice di lavoro, della
legislazione in materia.
La
giustificazione addotta non è tuttavia liberatoria: l’ignoranza della legge non
è infatti scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi
citata DTA 11 novembre 1999 in re B.). Va poi rilevato che nulla è stato
messo in atto dell’insorgente al fine di determinare se il permesso di cui era
beneficiario fosse sufficiente per esercitare un’attività lavorativa o se fossero
necessarie ulteriori autorizzazioni. Queste informazioni erano facilmente
ottenibili presso l’URS del luogo di domicilio. Omettendo di assumere dette
indicazioni, il ricorrente ha dato prova di negligenza. Non giova inoltre al
ricorrente avvalersi della sua buona fede - ancorché non contestata - dato che
la stessa non è liberatoria.
Aggiungasi
che la fattispecie non adempie in ogni caso i presupposti per essere
considerata di esigua gravità a norma dell’art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS,
poiché l’attività lavorativa, seppur a tempo parziale, senza il necessario
permesso è stata perpetrata sull’arco di quasi 10 mesi.
In
definitiva, il ricorrente non evoca circostanze né adduce argomentazioni che inducano
questo giudice a scostarsi dalla decisione impugnata.
7.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;
45 RLaLPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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