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Decisione

30.2006.222

Svolgere attività lavorativa senza permesso

8 agosto 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione dei permessi

e dell'immigrazione con decisione

4 agosto 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 330.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha lavorato in

qualità di magazziniere a ore, dal 01.01.2005 al 16.10.2005 a favore della

ditta __________ Sagl, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei

permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone, in sostanza, l’annullamento.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr. Non è per contro ammissibile lo scritto 30 agosto 2006 inoltrato

dal ricorrente successivamente alle osservazioni 22 agosto 2006 dell’autorità

di prime cure, in quanto la LPContr non conferisce alle parti la facoltà di

replica e duplica.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 3 cpv. 3

LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di

lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È

considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che

normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 OLS).

Le contravvenzioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.

2'000.-, ritenuto che nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni

pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

3.

La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera

all’insorgente di aver svolto un’attività lavorativa sprovvisto del necessario

permesso. Il multato era infatti a beneficio di un permesso di dimora “B” che

lo autorizzava a vivere in Svizzera con la moglie.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non nega di aver commesso l’infrazione ascrittagli, ma si giustifica

affermando che l’irregolarità sarebbe dovuta al fatto che né lui, né la moglie,

in qualità di datrice di lavoro, sapevano che era necessario richiedere un

altro tipo di permesso per poter lavorare. Oltre all’ignoranza della legge,

egli invoca la sua totale buona fede.

5.

All’interessato, nella sua qualità di cittadino della Repubblica del

Gambia (cfr. richiesta di permesso 17 ottobre 2006), sono applicabili le norme

concernenti persone straniere provenienti da paesi extra - CE/AELS. Dette

persone, quando sono coniugate con un cittadino svizzero, pur avendo diritto al

rilascio e alla proroga del permesso di dimora giusta l’art. 7 LDDS, devono

richiedere un’autorizzazione per svolgere un’attività lucrativa. Infatti, come

detto, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un

datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi

a ciò (art. 3 LDDS).

Quanto all’aspetto soggettivo,

l’infrazione non è realizzata unicamente quando lo straniero agisce con

intenzionalità, ma anche in caso di negligenza (art.

333.

cpv. 7 CP). Il Codice penale definisce la negligenza come il

comportamento di colui che non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto

secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).

Nell’ambito della LDDS agisce con negligenza la persona che non mette in atto quanto

nelle sue facoltà per ottenere le necessarie informazioni e/o per procedere

alla necessaria notifica.

6.

Nella fattispecie, il

ricorrente sostiene che l’attività svolta per la ditta __________ Sagl

costituiva la prima esperienza lavorativa sul territorio nazionale svizzero ed

era quindi ignaro, così come la moglie, sua datrice di lavoro, della

legislazione in materia.

La

giustificazione addotta non è tuttavia liberatoria: l’ignoranza della legge non

è infatti scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi

citata DTA 11 novembre 1999 in re B.). Va poi rilevato che nulla è stato

messo in atto dell’insorgente al fine di determinare se il permesso di cui era

beneficiario fosse sufficiente per esercitare un’attività lavorativa o se fossero

necessarie ulteriori autorizzazioni. Queste informazioni erano facilmente

ottenibili presso l’URS del luogo di domicilio. Omettendo di assumere dette

indicazioni, il ricorrente ha dato prova di negligenza. Non giova inoltre al

ricorrente avvalersi della sua buona fede - ancorché non contestata - dato che

la stessa non è liberatoria.

Aggiungasi

che la fattispecie non adempie in ogni caso i presupposti per essere

considerata di esigua gravità a norma dell’art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS,

poiché l’attività lavorativa, seppur a tempo parziale, senza il necessario

permesso è stata perpetrata sull’arco di quasi 10 mesi.

In

definitiva, il ricorrente non evoca circostanze né adduce argomentazioni che inducano

questo giudice a scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;

45 RLaLPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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