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Decisione

30.2006.227

Parlare al telefono durante la guida senza l'utilizzo del dispositivo "mani libere".

7 agosto 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 28

Considerandi

luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il

veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza

Dispositivo

dispositivo ‘mani libere’ ”.

Fatti accertati il 12 aprile

2006 in territorio di Paradiso.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione, nelle proprie osservazioni propone, per contro, che il gravame

sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

2. Giusta l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi dovere di prudenza. In particolare, il conducente

non deve essere distratto né da parecchi riproduttori del suono, né da sistemi

di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione stradale contenute nella presente legge o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza

dispositivo “mani libere”, l’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari

(OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.-.

3. La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al

multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza il

dispositivo “mani libere”. L’infrazione è stata constatata da un agente della Polizia

comunale di Paradiso, il quale ha immediatamente provveduto al fermo del

conducente e all’intimazione della multa disciplinare.

Nel rapporto di contro

osservazioni 23 ottobre 2006 l’agente denunciante, prendendo posizione sulle

argomentazioni del ricorrente, ha nuovamente ribadito che, al momento

dell’accertamento, il conducente stava utilizzando il telefono senza il

dispositivo “mani libere”, motivo per cui gli ha intimato direttamente in loco

la contravvenzione.

4. Il ricorrente, dal canto

suo, contesta di aver commesso l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime

cure. Il medesimo sostiene che “allo stop mi sono fermato per mettere

l’auricolare al telefono come faccio di solito quando sono in macchina. Nello

stesso momento l’agente di polizia mi ha visto e mi ha fermato credendo che

stessi telefonando con il cellulare” (cfr. ricorso 18 agosto 2006).

5. Di fronte a versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono,

di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene

inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta, come

già precedentemente menzionato, l’agente di polizia ha costatato che il

ricorrente stava telefonando mentre era alla guida del veicolo senza il

dispositivo “mani liberi”. Il fatto che fosse fermo a uno “stop” nulla muta

alla sostanza, in quanto si trovava comunque nel flusso della circolazione, e

anzi ha permesso all’agente di constatare agevolmente i fatti e di procedere

seduta stante all’intimazione della contravvenzione.

Del resto, l’agente, a

differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non

corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni

penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui

non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente forviere e gravide di

(nefaste) conseguenze per l’agente, che già solo per questo motivo si

rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella

versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di

conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta

Beweiswürdigkeit). Appare inoltre alquanto strano che l’agente abbia potuto

confondere il gesto di collegare l’auricolare al telefono con quello di effettuare

una telefonata, circostanza che avrebbe potuto verificare senza difficoltà e

che ha poi smentito a più riprese.

6. In siffatte

evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene

sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso

l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

A giusta ragione la Sezione

della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-,

pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione (infrazione n.

311).

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;

3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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