30.2006.227
Parlare al telefono durante la guida senza l'utilizzo del dispositivo "mani libere".
7 agosto 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2006.227
Data decisione, Autorità:
07.08.2007, PRPEN
Titolo:
Parlare al telefono durante la guida senza l'utilizzo del dispositivo "mani libere".
TELEFONO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.227
18299/608
Bellinzona
7
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 agosto 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
28 luglio 2006 n. 18299/608 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 24 ottobre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 28
Considerandi
luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il
veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza
Dispositivo
dispositivo ‘mani libere’ ”.
Fatti accertati il 12 aprile
2006 in territorio di Paradiso.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione, nelle proprie osservazioni propone, per contro, che il gravame
sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi dovere di prudenza. In particolare, il conducente
non deve essere distratto né da parecchi riproduttori del suono, né da sistemi
di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione stradale contenute nella presente legge o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza
dispositivo “mani libere”, l’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari
(OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.-.
3. La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al
multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza il
dispositivo “mani libere”. L’infrazione è stata constatata da un agente della Polizia
comunale di Paradiso, il quale ha immediatamente provveduto al fermo del
conducente e all’intimazione della multa disciplinare.
Nel rapporto di contro
osservazioni 23 ottobre 2006 l’agente denunciante, prendendo posizione sulle
argomentazioni del ricorrente, ha nuovamente ribadito che, al momento
dell’accertamento, il conducente stava utilizzando il telefono senza il
dispositivo “mani libere”, motivo per cui gli ha intimato direttamente in loco
la contravvenzione.
4. Il ricorrente, dal canto
suo, contesta di aver commesso l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime
cure. Il medesimo sostiene che “allo stop mi sono fermato per mettere
l’auricolare al telefono come faccio di solito quando sono in macchina. Nello
stesso momento l’agente di polizia mi ha visto e mi ha fermato credendo che
stessi telefonando con il cellulare” (cfr. ricorso 18 agosto 2006).
5. Di fronte a versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione
dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono,
di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene
inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta, come
già precedentemente menzionato, l’agente di polizia ha costatato che il
ricorrente stava telefonando mentre era alla guida del veicolo senza il
dispositivo “mani liberi”. Il fatto che fosse fermo a uno “stop” nulla muta
alla sostanza, in quanto si trovava comunque nel flusso della circolazione, e
anzi ha permesso all’agente di constatare agevolmente i fatti e di procedere
seduta stante all’intimazione della contravvenzione.
Del resto, l’agente, a
differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni
penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui
non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente forviere e gravide di
(nefaste) conseguenze per l’agente, che già solo per questo motivo si
rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella
versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di
conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta
Beweiswürdigkeit). Appare inoltre alquanto strano che l’agente abbia potuto
confondere il gesto di collegare l’auricolare al telefono con quello di effettuare
una telefonata, circostanza che avrebbe potuto verificare senza difficoltà e
che ha poi smentito a più riprese.
6. In siffatte
evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene
sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso
l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
A giusta ragione la Sezione
della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-,
pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione (infrazione n.
311).
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;
3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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