30.2006.229
Posteggiare su un area vietata al traffico
7 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2006.229
Data decisione, Autorità:
07.08.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggiare su un area vietata al traffico
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.229
17744/609
Bellinzona
7
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 agosto 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
28 luglio 2006 n. 17744/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 21 settembre
2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
120.-, per il seguente motivo:
“Ha posteggiato il veicolo
TI __________ su una superficie vietata al traffico”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 __________ si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. Nelle osservazioni 21
settembre 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente sono date dall’art. 4
LPContr.
Quanto alla tempestività
dell’impugnativa è necessario osservare quanto segue. La decisione è stata
intimata la prima volta alla ricorrente in data 28 luglio 2006 ed è stata
rispedita al mittente il giorno seguente, 29 luglio 2006, in quanto il
destinatario risultava sconosciuto. Dopo le necessarie verifiche, la medesima
decisione è stata inoltrata con invio raccomandato 11 agosto 2006 al corretto
recapito della multata. Ne consegue che il ricorso datato 18 agosto 2006 è tempestivo.
Lo stesso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base
degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
In data non meglio
precisata, la Sezione della circolazione ha trasmesso alla multata il rapporto
di denuncia stilato dalla __________ SA e relativo all’infrazione commessa il
giorno 20 maggio 2006 in territorio di __________. Tuttavia tale scritto è
stato inoltrato al precedente indirizzo della ricorrente a __________, così che
quest’ultima non ha potuto prenderne conoscenza. Trascorso infruttuoso il
temine per presentare eventuali osservazioni, l’autorità di prime cure ha
quindi emanato la decisione, inoltrandola nuovamente all’indirizzo errato di __________
e considerando che “nei termini di legge non sono state presentate
osservazioni” (cfr. decisione 28 luglio 2006).
A seguito del ritorno della
lettera raccomandata da parte dell’Ufficio postale di __________, l’autorità di
prime cure ha proceduto alla verifica del domicilio della multata, potendo così
stabilire che l’attuale domicilio della medesima è __________. Ancorché
l’omissione della ricorrente di notificare il cambiamento di domicilio, circostanza
che esige la modificazione della licenza, costituisca una contravvenzione alla
LCStr (art. 15 cpv. 4 e 26 cpv. 1 OAC) ed è la causa della mancata ricezione
del rapporto di denuncia da parte sua, l’autorità era tenuta, una volta
appurato l’esatto indirizzo, ad assegnarle un nuovo termine quindicinale per
prendere posizione sugli addebiti a lei ascritti, ritenuto che il primo non è
stato efficace poiché, come detto, il rapporto di denuncia non è mai entrato
nella sua sfera privata. Con invio raccomandato 11 agosto 2006 la Sezione della
circolazione ha invece nuovamente notificato la decisione alla multata, omettendo
di assegnare previamente l’ulteriore termine per presentare eventuali
osservazioni.
3.
Ora, è indubbio che la
mancata assegnazione di un termine efficace per presentare le osservazioni
viola il diritto di essere sentito della ricorrente. Tuttavia, tale violazione
comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri
termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla,
bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la
decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità
dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il procedimento
contravvenzionale.
4.
Il ricorso va pertanto
accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse, né spese per l’odierno
giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 78 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese di giudizio
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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