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Decisione

30.2006.229

Posteggiare su un area vietata al traffico

7 agosto 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

120.-, per il seguente motivo:

“Ha posteggiato il veicolo

TI __________ su una superficie vietata al traffico”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 __________ si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. Nelle osservazioni 21

settembre 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente sono date dall’art. 4

LPContr.

Quanto alla tempestività

dell’impugnativa è necessario osservare quanto segue. La decisione è stata

intimata la prima volta alla ricorrente in data 28 luglio 2006 ed è stata

rispedita al mittente il giorno seguente, 29 luglio 2006, in quanto il

destinatario risultava sconosciuto. Dopo le necessarie verifiche, la medesima

decisione è stata inoltrata con invio raccomandato 11 agosto 2006 al corretto

recapito della multata. Ne consegue che il ricorso datato 18 agosto 2006 è tempestivo.

Lo stesso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base

degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

In data non meglio

precisata, la Sezione della circolazione ha trasmesso alla multata il rapporto

di denuncia stilato dalla __________ SA e relativo all’infrazione commessa il

giorno 20 maggio 2006 in territorio di __________. Tuttavia tale scritto è

stato inoltrato al precedente indirizzo della ricorrente a __________, così che

quest’ultima non ha potuto prenderne conoscenza. Trascorso infruttuoso il

temine per presentare eventuali osservazioni, l’autorità di prime cure ha

quindi emanato la decisione, inoltrandola nuovamente all’indirizzo errato di __________

e considerando che “nei termini di legge non sono state presentate

osservazioni” (cfr. decisione 28 luglio 2006).

A seguito del ritorno della

lettera raccomandata da parte dell’Ufficio postale di __________, l’autorità di

prime cure ha proceduto alla verifica del domicilio della multata, potendo così

stabilire che l’attuale domicilio della medesima è __________. Ancorché

l’omissione della ricorrente di notificare il cambiamento di domicilio, circostanza

che esige la modificazione della licenza, costituisca una contravvenzione alla

LCStr (art. 15 cpv. 4 e 26 cpv. 1 OAC) ed è la causa della mancata ricezione

del rapporto di denuncia da parte sua, l’autorità era tenuta, una volta

appurato l’esatto indirizzo, ad assegnarle un nuovo termine quindicinale per

prendere posizione sugli addebiti a lei ascritti, ritenuto che il primo non è

stato efficace poiché, come detto, il rapporto di denuncia non è mai entrato

nella sua sfera privata. Con invio raccomandato 11 agosto 2006 la Sezione della

circolazione ha invece nuovamente notificato la decisione alla multata, omettendo

di assegnare previamente l’ulteriore termine per presentare eventuali

osservazioni.

3.

Ora, è indubbio che la

mancata assegnazione di un termine efficace per presentare le osservazioni

viola il diritto di essere sentito della ricorrente. Tuttavia, tale violazione

comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri

termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla,

bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

Stando così le cose la

decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità

dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il procedimento

contravvenzionale.

4.

Il ricorso va pertanto

accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse, né spese per l’odierno

giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 78 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese di giudizio

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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