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Decisione

30.2006.230

Posteggiare in un parcheggio riservato agli invalidi

8 agosto 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 18 agosto 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per

il seguente motivo:

“Ha posteggiato il veicolo

TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l’annullamento.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa (cfr. art. 8 LPContr) sono date dall’art. 4 LPContr. Il

ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli

atti a norma dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Con rapporto di

contravvenzione __________ la Polizia comunale di __________ ha avviato la

procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver posteggiato il

veicolo TI __________ su un posto riservato agli invalidi.

In risposta al predetto

rapporto, con comunicazione e-mail 20 giugno 2006, prodotta con il gravame,

l’insorgente asseriva di aver effettuato - in data non meglio specificata - il

pagamento della multa tramite e-banking senza successo, per cui chiedeva di

essere ammesso a saldare la stessa allo sportello postale (ciò che avveniva il

31.

luglio 2006).

In data 20 luglio 2006, la

Polizia comunale di __________ ha trasmesso all’Ufficio giuridico della Sezione

della circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, omettendo tuttavia

di accludere le osservazioni 20 giugno 2006 del ricorrente. La Sezione della

circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei

termini di legge non sono state presentate osservazioni”.

È d’uopo rilevare che,

contrariamente all’atto ricorsuale, le osservazioni di cui all’art. 3 LPContr

non soggiacciono a esigenze di forma particolari. Ne consegue che l’invio per

posta elettronica delle predette osservazioni è conforme alla legge. Inoltre,

la Polizia comunale di __________, riportando l’indirizzo e-mail del

servizio multe sul rapporto di contravvenzione, doveva e deve attendersi a che

il destinatario della missiva ne faccia uso.

3.

Ora, è indubbio che la

mancata trasmissione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del

ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener

conto delle argomentazioni da lui addotte.

Tale violazione comporta

unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una

decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto

annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

Stando così le cose la

decisione va annullata, senza che occorre entrare nel merito della

giustificazione addotta nel gravame. Rimane ovviamente salva e riservata

all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento

contravvenzionale.

4.

Il ricorso va pertanto

accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse, né spese per l’odierno

giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 e segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse di giustizia né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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