30.2006.230
Posteggiare in un parcheggio riservato agli invalidi
8 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2006.230
Data decisione, Autorità:
08.08.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggiare in un parcheggio riservato agli invalidi
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.230
19358/606
Bellinzona
8
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 agosto 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
18 agosto 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 18 agosto 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per
il seguente motivo:
“Ha posteggiato il veicolo
TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa (cfr. art. 8 LPContr) sono date dall’art. 4 LPContr. Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli
atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Con rapporto di
contravvenzione __________ la Polizia comunale di __________ ha avviato la
procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver posteggiato il
veicolo TI __________ su un posto riservato agli invalidi.
In risposta al predetto
rapporto, con comunicazione e-mail 20 giugno 2006, prodotta con il gravame,
l’insorgente asseriva di aver effettuato - in data non meglio specificata - il
pagamento della multa tramite e-banking senza successo, per cui chiedeva di
essere ammesso a saldare la stessa allo sportello postale (ciò che avveniva il
31.
luglio 2006).
In data 20 luglio 2006, la
Polizia comunale di __________ ha trasmesso all’Ufficio giuridico della Sezione
della circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, omettendo tuttavia
di accludere le osservazioni 20 giugno 2006 del ricorrente. La Sezione della
circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei
termini di legge non sono state presentate osservazioni”.
È d’uopo rilevare che,
contrariamente all’atto ricorsuale, le osservazioni di cui all’art. 3 LPContr
non soggiacciono a esigenze di forma particolari. Ne consegue che l’invio per
posta elettronica delle predette osservazioni è conforme alla legge. Inoltre,
la Polizia comunale di __________, riportando l’indirizzo e-mail del
servizio multe sul rapporto di contravvenzione, doveva e deve attendersi a che
il destinatario della missiva ne faccia uso.
3.
Ora, è indubbio che la
mancata trasmissione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del
ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener
conto delle argomentazioni da lui addotte.
Tale violazione comporta
unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la
decisione va annullata, senza che occorre entrare nel merito della
giustificazione addotta nel gravame. Rimane ovviamente salva e riservata
all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento
contravvenzionale.
4.
Il ricorso va pertanto
accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse, né spese per l’odierno
giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 e segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse di giustizia né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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