30.2006.233
Precedenza in una rotatoria
13 agosto 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2006.233
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, PRPEN
Titolo:
Precedenza in una rotatoria
PRECEDENZA
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 36 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 1 LPCONTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
art. 24 cpv. 4 OSSTR
art. 36 cpv. 2 OSSTR
art. 75 cpv. 3 OSSTR
art. 75 cpv. 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2006.233
19306/606
Bellinzona
13
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 settembre 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
18 agosto 2006 n. 19306/606 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 settembre
2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 18 agosto 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura __________ s’inoltrava in un’area con percorso rotatorio obbligato
senza concedere la precedenza ad un autofurgone sopraggiungente da sinistra
collidendo con lo stesso”.
Fatti accertati l’11 maggio
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1
ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12
LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali, come le istruzioni della polizia. Alle intersezioni, la
precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano
sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da
sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od
ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). In relazione con il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato» il segnale «Dare
precedenza» indica al conducente che
deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria
(art. 24 cpv. 4 in fine OSStr). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve
ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la
velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art.
14.
cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
CRTE 1 – in applicazione
delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di essersi inoltrata
in un’area con percorso rotatorio obbligatorio senza concedere la precedenza ad
un autofurgone sopraggiungente da sinistra collidendo con lo stesso.
L’autorità di prime cure,
nell’emanare la decisione impugnata, si è basata sul rapporto di polizia 6
giugno 2006, dal quale risulta che: “in base alle versioni rese dai
protagonisti, dal testimone nonché sulla scorta delle nostre costatazioni,
l’incidente può essere così riassunto:
RI 1, proveniente da __________,
giunta all’intersezione circolare vi si immetteva poiché alla propria sinistra
non giungevano veicoli. Quando già si trovava (a suo dire) all’interno
dell’intersezione poteva notare che __________ un autofurgone si era a sua
volta immesso nell’intersezione. RI 1 tentava di frenare onde evitare la collisione
ma non riusciva nel suo intento. __________, notando all’ultimo istante RI 1, frenava
ma non riusciva ad evitare la collisione. La collisione avveniva con lo spigolo
anteriore destro dell’autofurgone contro la fiancata sinistra parte anteriore
dell’autovettura RI 1” (cfr. informazioni complementari).
4.
Nell’atto ricorsuale
l’insorgente contesta di aver omesso di concedere la precedenza al veicolo
giungente da sinistra, ritenendo che la collisione sia da imputare alla
velocità eccessiva (“3 o 4 volte superiore” alla sua) con la
quale il co-protagonista si è immesso nella rotatoria quando lei già si trovava
all’interno della stessa. Sempre secondo la ricorrente, la responsabilità del
co-protagonista nell’accaduto è confermata dal fatto che l’assicurazione di
quest’ultimo ha interamente risarcito il danno da lei patito.
La signora __________,
annunciatasi sul luogo in qualità di teste, nel suo verbale davanti alla
Polizia cantonale ha dichiarato che: “in data e ora menzionate in rubrica mi
trovavo a passeggiare con il mio cane su __________ ad una distanza di circa 4
metri dalla circonvallazione rotatoria di __________. Da quella distanza potevo
chiaramente notare l’autovettura __________ di colore bianco immettersi nella rotonda
regolarmente ad una velocità moderata. Potevo notare che un furgone che
scendeva a valle da __________ si stava immettendo ad una velocità
sproporzionata ed inadeguata incurante del veicolo __________ di colore bianco;
a mio giudizio l’autista aveva notato unicamente il traffico proveniente da __________”
(cfr. verbale 12 maggio 2006, pag. 1).
5.
Preliminarmente va
osservato che le affermazioni della ricorrente e della teste secondo cui il
co-protagonista si è immesso nella rotatoria ad una velocità eccessiva e inadeguata
non sono confermate da nessun elemento oggettivo.
Risulta difficile credere che
egli abbia imboccato il percorso rotatorio a una velocità di tre o quattro
volte superiore quella della ricorrente, la quale, a verbale, pag. 1, ha
dichiarato che “prima di imboccare l’intersezione circolare di __________
circolavo ad una velocità di 40 km/h. Visto che alla mia sinistra non giungeva
nessun veicolo entravo nella rotonda”, senza però menzionare di aver
rallentato. Pur ipotizzando che abbia rallentato la sua andatura (fin’anche a
raggiungere i 20 km/h), non è verosimile che il co-protagonista sia entrato a una
velocità pari a 60-80 km/h. Se così fosse stato, l’impatto tra i due veicoli
sarebbe stato sicuramente più violento e la vettura della ricorrente non avrebbe
subito solo una leggera rotazione sulla destra, bensì uno spostamento di alcuni
metri. In ogni caso, il co-protagonista ha dichiarato che: “la mia velocità
approssimativa prima di giungere alla circonvallazione rotatoria era di circa
40.
km/h (n.d.r.: pari a quella dichiarata dalla ricorrente). Giunto
pochi metri prima della rotatoria davo la precedenza ad un veicolo, proveniente
da sinistra, più precisamente da __________ in direzione __________, credo si
trattava di una __________ di colore grigio-marrone”. Preciso che nella manovra
di avvicinamento alla rotonda avevo inserita la seconda marcia durante tutta la
manovra e pertanto non ho effettuato una fermata per lasciare passare il
veicolo proveniente da __________, ma ho soltanto rallentato leggermente”
(cfr. verbale __________ 11 maggio 2006).
Ora, considerato che egli ha
rallentato per concedere la precedenza a un’altra vettura proveniente da
sinistra - circostanza di cui non vi alcun motivo di dubitare - non è possibile
concludere che sia entrato a velocità sconsiderata all’interno
dell’intersezione.
In definitiva, nulla di
anomalo e scorretto può essere ravvisato nella manovra descritta dal
co-protagonista. In ogni caso, non gioverebbe alla ricorrente avvalersi della
colpa altrui, in quanto in ambito penale ognuno risponde delle proprie mancanze,
sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa
(DTF 6S. 297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).
6.
Relativamente alle ulteriori
argomentazioni ricorsuali addotte dall’insorgente, in particolare il fatto che si
trovasse già all’interno della rotatoria al sopraggiungere del veicolo del
co-protagonista, si rileva quanto segue.
La documentazione fotografica allegata
al rapporto di polizia 6 giugno 2006 mostra l’esistenza sulla carreggiata di
una traccia di frenata prodotta dal veicolo della ricorrente, il cui punto di
partenza coincide con l’inizio della demarcazione stradale «Dare precedenza». Ora, tenuto conto del tempo di reazione prima che
l’impianto frenante reagisca alla sollecitazione (che generalmente può essere
quantificato in un secondo) e della velocità presumibile di avvicinamento alla
rotatoria (valutata in 20 km/h), il veicolo della ricorrente deve aver percorso,
secondo una stima, almeno due o tre metri prima di lasciare le tracce di
frenata rilevate in corrispondenza della segnaletica orizzontale sopraccitata.
Ne consegue che al momento in cui si è accorta del sopraggiungere dell’altro
veicolo e ha azionato i freni, essa si trovava giocoforza fuori dalla rotatoria
e non già all’interno della stessa come invece pretende.
La sua tesi è smentita anche dal
punto d’impatto tra i veicoli, avvenuto tra lo spigolo anteriore destro
dell’autofurgone e la fiancata anteriore sinistra dell’autovettura. Qualora
l’insorgente si fosse già trovata all’interno della rotatoria al sopraggiungere
del co-protagonosista, la collisione avrebbe interessato la parte centrale o posteriore
del suo veicolo e non quella anteriore.
In sostanza, la traccia di
frenata e il punto d’impatto permettono d’affermare con certezza che il
co-protagonista circolava già all’interno della rotatoria quando vi è giunta la
ricorrente. Quest’ultima, accortasi all’ultimo istante della presenza
dell’altro veicolo – forse anche ingannata dall’abitudine a compiere quel
tratto di strada tutti i giorni (cfr. ricorso 2 settembre 2006) – ha tentato di
evitare la collisione frenando, ma non ha potuto arrestare il suo veicolo prima
dell’inizio dell’intersezione.
7.
La questione potrebbe
comunque rimanere aperta, poiché è irrilevante ai fini del giudizio stabilire
chi sia entrato per primo nel percorso rotatorio.
In effetti, come detto, il
segnale «Dare precedenza» combinato con il segnale “intersezione
con percorso rotatorio obbligato” significa che va rispettata la precedenza dei
veicoli provenienti da sinistra e non che il conducente che raggiunge per primo
l’intersezione beneficia della precedenza.
In altri termini, il
conducente che arriva a una rotonda è tenuto a concedere la precedenza a
qualsiasi veicolo alla sua sinistra che potrebbe ostacolare sulla superficie di
intersezione qualora non si arrestasse, poco importa che quest’ultimo sia
sopraggiunto prima, contemporaneamente o dopo di lui (Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, commentaire ad art. 36, n. 3.2.3). La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che tale principio vale a
prescindere dal fatto di sapere se l’altro utente si trovi già all’interno del
percorso rotatorio o se provenga da una strada che vi si immette da sinistra
(DTF 115 IV 139).
In concreto, è pacifico che
omettendo di arrestarsi per tempo, la ricorrente ha ostacolato la marcia del
co-protagonista sopraggiungente dalla sua sinistra, senza concedergli la
precedenza.
Da ultimo, va detto che la
circostanza per cui l’assicurazione responsabilità civile del co-protagonista
avrebbe coperto il danno patito dalla ricorrente non è decisiva ai fini del
presente giudizio.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratale
dall’autorità di prime cure.
8.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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