30.2006.234
Omettere di trasmettere il formulario "attestato del datore di lavoro"
9 agosto 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2006.234
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, PRPEN
Titolo:
Omettere di trasmettere il formulario "attestato del datore di lavoro"
DATORE DI LAVORO
art. 106 LADI
Incarto
n.
30.2006.234
5650
Bellinzona
9
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 agosto 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
25 agosto 2006 n. 2006-27-202 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro, Bellinzona,
viste le osservazioni 21 settembre
2006 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. L’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro con
decisione 28 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla
tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese 20.-, per aver omesso, senza alcuna
valida giustificazione, di trasmettere il formulario “attestato del datore di
lavoro” violando così i propri obblighi.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 25 [recte: 28]
LPGA.
B. Contro la predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. L’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro propone, per contro, che il gravame sia respinto e che
la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine. Non è per contro ammissibile lo scritto 6 ottobre 2006
del ricorrente successivo alle osservazioni dell’autorità di prima istanza, in
quanto la LPContr non conferisce alle parti facoltà di replica e duplica.
Con atto ricorsuale 28 agosto
2006 l’insorgente chiede l’assunzione dei mezzi di prova attestanti l’invio degli
scritti raccomandati 29 maggio 2006 (trattasi invero del rapporto di
segnalazione della Cassa cantonale di disoccupazione all’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro, per cui non può averlo ricevuto in ogni caso) e 1°
giugno 2006 (intimazione di contravvenzione), in quanto sostiene che non gli
sono stati intimati al suo indirizzo di __________.
Orbene, dalla documentazione
agli atti, si evince che sia la richiesta di informazioni 15 maggio 2006 da
parte della Cassa cantonale (doc. 3 e 4), sia il rapporto di contravvenzione 1°
giugno 2007 con l’assegnazione del termine di 15 giorni per osservazioni (doc.
6 e 7) sono stati correttamente intimati alla __________ SA, in qualità di
datrice di lavoro del signor __________, il quale aveva beneficiato delle
prestazioni di disoccupazione erogate dalla Cassa.
Il rapporto di contravvenzione
è stato addirittura intimato all’attenzione del ricorrente, sempre per il
tramite della società anonima, della quale risultava e risulta tuttora essere
amministratore unico con firma individuale (cfr. registro di commercio). I
predetti scritti, a differenza della multa, che ha carattere personale e può
essere inflitta all’organo formale di una persona giuridica che non contribuisce
a impedire l’infrazione (art. 6 DPA), andavano quindi intimati alla società
datrice di lavoro. La richiesta di assunzione di prove risulta pertanto fuori
luogo e deve essere respinta. Nulla osta pertanto all’esame della fattispecie
sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L’art. 88 cpv. 1 lett. b
LADI impone al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati
necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è
tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle
prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).
Chiunque viola l’obbligo
d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o
rifiutando di dare informazioni è punito con la multa fino a fr. 5'000.- (art.
106.
cpv. 1 LADI).
Se
l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica le
disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa
(art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI);
l’organo della persona giuridica che, intenzionalmente o per negligenza, in
violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del
subordinato soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore (cpv. 2
e 3).
3.
La procedura
contravvenzionale ha preso avvio a seguito dello scritto 29 maggio 2006 della
Cassa cantonale di compensazione all’Ufficio Cantonale del lavoro con il quale
comunicava che, nonostante i richiami, la __________ SA non aveva dato seguito
alla richiesta di fornire l’ “attestato di guadagno intermedio” (doc. 5)
concernente il mese di aprile 2005 (come si evince dagli scritti 2 e 15 maggio
2006.
di cui ai doc. 2 e 3)
Con l’intimazione di
contravvenzione 1° giugno 2006, l’autorità di prime cure ha rimproverato al
ricorrente di non aver dato seguito alla richiesta di compilare e trasmettere
il formulario “attestato del datore di lavoro”.
La denominazione del
formulario è stata ripresa anche nella decisione di contravvenzione 25 agosto
2006.
e quindi nel gravame. Il riferimento a un attestato differente rispetto a
quello richiesto dalla Cassa cantonale di disoccupazione non deriva tuttavia da
una svista di formulazione, bensì dalla presa in considerazione di una
fattispecie errata (ossia quella di cui all’art. 20 cpv. 2 LADI). L’autorità di
prime cure ha infatti ritenuto che la richiesta di informazioni facesse seguito
all’interruzione del rapporto di lavoro e relativa iscrizione alla Cassa
cantonale di disoccupazione, ciò che non corrisponde alla realtà. Questa errata
valutazione della fattispecie è confermata dal fatto che all’intimazione di
contravvenzione 1° giugno 2006 è stato allegato il formulario “attestato del
datore di lavoro” e non l’ ”attestato di guadagno intermedio” di cui
necessitava la Cassa.
Ne consegue che l’autorità di
prime cure ha rimproverato al ricorrente di aver omesso di trasmettere un
documento che non era tenuto a fornire e per il quale nessuna richiesta era
stata formulata. Stando così le cose, ancorché le argomentazioni addotte dal
ricorrente non risultano a prima vista liberatorie, la decisione deve essere
annullata.
4.
Il ricorso va pertanto
accolto, con esenzione dell’insorgente dal pagamento di tasse di giustizia e
spese per l’odierno giudizio.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 88 cpv. 1 lett. b, 106
LADI; 25 [recte: 28] LPGA; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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