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Decisione

30.2006.234

Omettere di trasmettere il formulario "attestato del datore di lavoro"

9 agosto 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro con

decisione 28 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla

tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese 20.-, per aver omesso, senza alcuna

valida giustificazione, di trasmettere il formulario “attestato del datore di

lavoro” violando così i propri obblighi.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 25 [recte: 28]

LPGA.

B. Contro la predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. L’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro propone, per contro, che il gravame sia respinto e che

la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine. Non è per contro ammissibile lo scritto 6 ottobre 2006

del ricorrente successivo alle osservazioni dell’autorità di prima istanza, in

quanto la LPContr non conferisce alle parti facoltà di replica e duplica.

Con atto ricorsuale 28 agosto

2006 l’insorgente chiede l’assunzione dei mezzi di prova attestanti l’invio degli

scritti raccomandati 29 maggio 2006 (trattasi invero del rapporto di

segnalazione della Cassa cantonale di disoccupazione all’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro, per cui non può averlo ricevuto in ogni caso) e 1°

giugno 2006 (intimazione di contravvenzione), in quanto sostiene che non gli

sono stati intimati al suo indirizzo di __________.

Orbene, dalla documentazione

agli atti, si evince che sia la richiesta di informazioni 15 maggio 2006 da

parte della Cassa cantonale (doc. 3 e 4), sia il rapporto di contravvenzione 1°

giugno 2007 con l’assegnazione del termine di 15 giorni per osservazioni (doc.

6 e 7) sono stati correttamente intimati alla __________ SA, in qualità di

datrice di lavoro del signor __________, il quale aveva beneficiato delle

prestazioni di disoccupazione erogate dalla Cassa.

Il rapporto di contravvenzione

è stato addirittura intimato all’attenzione del ricorrente, sempre per il

tramite della società anonima, della quale risultava e risulta tuttora essere

amministratore unico con firma individuale (cfr. registro di commercio). I

predetti scritti, a differenza della multa, che ha carattere personale e può

essere inflitta all’organo formale di una persona giuridica che non contribuisce

a impedire l’infrazione (art. 6 DPA), andavano quindi intimati alla società

datrice di lavoro. La richiesta di assunzione di prove risulta pertanto fuori

luogo e deve essere respinta. Nulla osta pertanto all’esame della fattispecie

sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L’art. 88 cpv. 1 lett. b

LADI impone al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati

necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è

tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle

prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).

Chiunque viola l’obbligo

d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o

rifiutando di dare informazioni è punito con la multa fino a fr. 5'000.- (art.

106.

cpv. 1 LADI).

Se

l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica le

disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa

(art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI);

l’organo della persona giuridica che, intenzionalmente o per negligenza, in

violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del

subordinato soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore (cpv. 2

e 3).

3.

La procedura

contravvenzionale ha preso avvio a seguito dello scritto 29 maggio 2006 della

Cassa cantonale di compensazione all’Ufficio Cantonale del lavoro con il quale

comunicava che, nonostante i richiami, la __________ SA non aveva dato seguito

alla richiesta di fornire l’ “attestato di guadagno intermedio” (doc. 5)

concernente il mese di aprile 2005 (come si evince dagli scritti 2 e 15 maggio

2006.

di cui ai doc. 2 e 3)

Con l’intimazione di

contravvenzione 1° giugno 2006, l’autorità di prime cure ha rimproverato al

ricorrente di non aver dato seguito alla richiesta di compilare e trasmettere

il formulario “attestato del datore di lavoro”.

La denominazione del

formulario è stata ripresa anche nella decisione di contravvenzione 25 agosto

2006.

e quindi nel gravame. Il riferimento a un attestato differente rispetto a

quello richiesto dalla Cassa cantonale di disoccupazione non deriva tuttavia da

una svista di formulazione, bensì dalla presa in considerazione di una

fattispecie errata (ossia quella di cui all’art. 20 cpv. 2 LADI). L’autorità di

prime cure ha infatti ritenuto che la richiesta di informazioni facesse seguito

all’interruzione del rapporto di lavoro e relativa iscrizione alla Cassa

cantonale di disoccupazione, ciò che non corrisponde alla realtà. Questa errata

valutazione della fattispecie è confermata dal fatto che all’intimazione di

contravvenzione 1° giugno 2006 è stato allegato il formulario “attestato del

datore di lavoro” e non l’ ”attestato di guadagno intermedio” di cui

necessitava la Cassa.

Ne consegue che l’autorità di

prime cure ha rimproverato al ricorrente di aver omesso di trasmettere un

documento che non era tenuto a fornire e per il quale nessuna richiesta era

stata formulata. Stando così le cose, ancorché le argomentazioni addotte dal

ricorrente non risultano a prima vista liberatorie, la decisione deve essere

annullata.

4.

Il ricorso va pertanto

accolto, con esenzione dell’insorgente dal pagamento di tasse di giustizia e

spese per l’odierno giudizio.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 88 cpv. 1 lett. b, 106

LADI; 25 [recte: 28] LPGA; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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