30.2006.239
Guida in stato di ebrietà (da 0,5 a 0,79 g/kg) e collisione ad un "dare precedenza"
7 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2006.239
Data decisione, Autorità:
07.08.2007, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (da 0,5 a 0,79 g/kg) e collisione ad un "dare precedenza"
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.239
21263/690
Bellinzona
7
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 settembre 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
1° settembre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 18 settembre
2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che la Sezione della
circolazione con decisione 1° settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 750.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese fr. 90.-,
per i seguenti fatti accertati il 13 maggio 2006 in territorio di __________:
"Ha circolato con il
veicolo TI __________ in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel
sangue da 0,5 a 0,79 g/kg. Inoltre, dopo essersi fermat[a] ad un dare
precedenza s’inoltrava in un’intersezione collidendo con un autoveicolo
sopraggiungente da sinistra”.
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2, 36 cpv. 2, 55 cpv. 6,
Fatti
90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1
cpv. 1 Ordinanza dell’assemblea federale del 21 marzo 2003;
che contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
una riduzione della multa;
che con comunicazione
18 settembre 2006, la Sezione della circolazione si astiene dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per aver circolato con il
veicolo TI __________ in stato di ebrietà, con una concentrazione di alcol nel
sangue da 0,5 a 0,79 g/kg, e per essersi inoltrata in un’intersezione
collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra;
Considerandi
che nel gravame la ricorrente
non contesta minimamente i fatti a lei ascritti dall'autorità di primo grado,
ma postula una riduzione della multa, in quanto la sua situazione finanziaria
non le consente di far fronte all’importo inflittole, giudicato troppo elevato;
che l’insorgente risulta
essere coniugata e madre di due figli minorenni;
che a illustrazione della
situazione finanziaria sottolinea che la famiglia, oltre ai sussidi della cassa
malati, percepisce un assegno integrativo e ha beneficiato di condoni di
imposta;
che, anzitutto, non può essere
disatteso che la gravità e la pericolosità dell’infrazione commessa
dall'insorgente giustificano - di per sé - la sanzione inflitta dalla Sezione
della circolazione;
che, tuttavia, la situazione
finanziaria evocata dalla ricorrente – e resa plausibile (ancorché non
chiaramente documentata) – induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la
multa inflittale a fr. 500.-, ad adeguare gli oneri di primo grado e a
soprassedere al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio;
che, in ogni caso, rimane
salva la possibilità della ricorrente di chiedere il pagamento dilazionato
della multa all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv.
2, 36 cpv. 2, 55 cpv. 6, 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2,
75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 cpv. 1 Ordinanza dell’assemblea federale del 21 marzo
2003; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 500.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.- e
a spese di fr. 80.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia per l’attuale giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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