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Decisione

30.2006.239

Guida in stato di ebrietà (da 0,5 a 0,79 g/kg) e collisione ad un "dare precedenza"

7 agosto 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1

cpv. 1 Ordinanza dell’assemblea federale del 21 marzo 2003;

che contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

una riduzione della multa;

che con comunicazione

18 settembre 2006, la Sezione della circolazione si astiene dal formulare

osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato in diritto

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della

circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per aver circolato con il

veicolo TI __________ in stato di ebrietà, con una concentrazione di alcol nel

sangue da 0,5 a 0,79 g/kg, e per essersi inoltrata in un’intersezione

collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra;

Considerandi

che nel gravame la ricorrente

non contesta minimamente i fatti a lei ascritti dall'autorità di primo grado,

ma postula una riduzione della multa, in quanto la sua situazione finanziaria

non le consente di far fronte all’importo inflittole, giudicato troppo elevato;

che l’insorgente risulta

essere coniugata e madre di due figli minorenni;

che a illustrazione della

situazione finanziaria sottolinea che la famiglia, oltre ai sussidi della cassa

malati, percepisce un assegno integrativo e ha beneficiato di condoni di

imposta;

che, anzitutto, non può essere

disatteso che la gravità e la pericolosità dell’infrazione commessa

dall'insorgente giustificano - di per sé - la sanzione inflitta dalla Sezione

della circolazione;

che, tuttavia, la situazione

finanziaria evocata dalla ricorrente – e resa plausibile (ancorché non

chiaramente documentata) – induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la

multa inflittale a fr. 500.-, ad adeguare gli oneri di primo grado e a

soprassedere al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio;

che, in ogni caso, rimane

salva la possibilità della ricorrente di chiedere il pagamento dilazionato

della multa all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia;

che il ricorso va pertanto

accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv.

2, 36 cpv. 2, 55 cpv. 6, 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2,

75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 cpv. 1 Ordinanza dell’assemblea federale del 21 marzo

2003; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 500.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.- e

a spese di fr. 80.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia per l’attuale giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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