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Decisione

30.2006.24

imposizione contributi di miglioria per opere di realizzazione di una nuova strada di PR

30 agosto 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I progetti definitivi, pubblicati dal 21.1 al 20.2.2002, sono stati approvati

dal Tribunale di espropriazione in applicazione della Legge sulle strade con

sentenza del 6.2.2003 (inc. 3/02).

1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di

miglioria pubblicando i prospetti dal 24.10 al 24.11.2005 previo invio di un

avviso personale ai soggetti imposti.

RI 1 è proprietario del mapp. no. 886 ed in tale veste è stato incluso nel

comprensorio imponibile per la costruzione della strada B ed assoggettato al

pagamento di un contributo di miglioria di fr. 3'945.95.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con

risoluzione del 23.5.2006.

Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente contesta di aver tratto un

vantaggio particolare dall’opera ed i criteri di calcolo del contributo.

Con risposta del 21.7.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.

In esito all’udienza di conciliazione del 25.4.2007, risoltasi negativamente,

il Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 29.5.2007)

accettata dal ricorrente (lettera del 3.6.2007) ma rifiutata dal Municipio

(lettera del 12.7.2007).

2.

2.1. Affinché sia imponibile

l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed

art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere

economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo

traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del

13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in

RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua

imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des

Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,

Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,

Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991

no. 64, II-1998 no. 29).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la

prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi,

piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le

proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria

(Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

2.2. La nuova strada B al mapp. no. 889 è ubicata in località __________, ha

una superficie complessiva di mq 507 ed una lunghezza di 110 ml e collega, nei

due sensi, le due strade di servizio esistenti ai mapp. no. 920 e 880. Essa serve

un comprensorio edificabile ed in parte già edificato a carattere residenziale che,

prima dei lavori, non era completamente urbanizzato e lo ha equipaggiato con un

accesso adeguato alla sua destinazione. Più particolarmente la strada ha dotato

taluni fondi, specie quelli ubicati lungo il tratto centrale, di un accesso

carrozzabile conforme così ponendo le premesse per la loro edificazione (cfr.

art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT); ad altri invece, già

serviti dalle strade ai mapp. no. 920 e 880, ha fornito una seconda possibilità

di accesso veicolare migliorando lo stato di urbanizzazione precedente. La

strada è quindi fonte di indubbi vantaggi particolari per i fondi serviti.

2.3. Il mapp. no. 886 è un fondo confinante con la strada B sul quale sorge una

casa di abitazione unifamiliare costruita nel 1995 contemporaneamente a quella

eretta sul limitrofo mapp. no. 887 di proprietà del fratello del ricorrente.

L’accesso veicolare, formato al momento dell’edificazione dei due terreni, è dato

dal mapp. no. 885 costituito in comproprietà coattiva e situato sul retro delle

due abitazioni, dove sono anche stati posati gli allacciamenti alle infrastrutture

pubbliche e disposti i posteggi, con sbocco sulla strada al mapp. no. 880. Tale

area di accesso è delimitata dalle costruzioni esistenti, non è collegata con

la strada B ed è sopraelevata rispetto al giardino che si estende dinnanzi alle

case; il giardino è a sua volta rialzato di ca. m 1.20 rispetto al sedime della

nuova strada ed è sorretto da un muro lungo tutto il fronte.

Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera sia

perché la proprietà era già urbanizzata sia perché sarebbe impossibile creare

un raccordo carrozzabile con la strada B per il dislivello del terreno e la

presenza del muro di sostegno.

Tali argomenti non bastano, tuttavia, ad invalidare la presunzione del

vantaggio particolare; poco importa, in particolare, che attualmente la nuova

strada non sia utilizzata e che la situazione preesistente fosse ritenuta

soddisfacente dal proprietario essendo questi elementi a connotazione puramente

soggettiva e quindi irrilevanti ai fini del giudizio.

Conta piuttosto che il fatto di essere direttamente servita anche dalla nuova

strada avvantaggia oggettivamente la proprietà sia dal profilo edilizio che da

quello commerciale. In effetti, contrariamente a quanto afferma il ricorrente,

non è ravvisabile alcun impedimento tecnico particolare alla formazione di un

accesso verso la strada B ed eventualmente anche di posteggi interrati; ciò senza

alcun pregiudizio per il giardino cosicché gli spazi esterni sul retro ora

adibiti necessariamente – ma perché al momento dell’edificazione non vi era

altra alternativa – ad accesso e posteggi potrebbero essere trasformati o

recuperati per altri scopi. Il muro di sostegno – alto ca. 1.20 e peraltro

voluto dallo stesso proprietario quando è stata costruita la strada – non è uno

scoglio insormontabile e per rapporto ai costi di demolizione i vantaggi

derivanti dalla nuova strada sono senz’altro maggiori.

Questa semplice possibilità d’uso della nuova opera, affatto aleatoria, basta

per ammettere che la proprietà ha tratto un concreto beneficio e pertanto

l’assoggettamento del mapp. no. 886 al contributo di miglioria è fondato.

3.

3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

Considerandi

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia

205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997

no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2

Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa

determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 198'402.65 e la

corrispondente quota del 30% (art. 7 LCM) a carico dei privati è di fr.

59'520.80. La ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta

sulla base della superficie utile lorda (SUL) e dei fattori di ponderazione

dell’interesse della distanza e del rumore completati con i rispettivi fattori

di correzione. Per il mapp. no. 886 ne è risultato un contributo di fr.

3'945.95.

3.3

Pur considerando l’ampio margine di autonomia di cui gode il Comune il

Tribunale non può esimersi dall’esprimere alcuni appunti in merito ai fattori

di riparto applicati poiché questi conducono a risultati non del tutto

giustificabili.

Sia detto quindi che il fattore dell’interesse serve di regola a caratterizzare

la necessità d’uso dell’opera e può variare a dipendenza di opere di

urbanizzazione preesistenti. In concreto i terreni a monte della strada B, tutti

già edificati ed accessibili prima della sua costruzione, hanno manifestamente

tratto un vantaggio inferiore a quello dei fondi tutti inedificati siti a valle

della strada tra cui spiccano i terreni ubicati lungo il tratto centrale (mapp.

no. 896, 894, 895 e 892) che senza strada, vale a dire senza accesso

sufficiente, non potevano essere edificati. Inspiegabile è dunque il fatto che

a nessun fondo sia stato applicato un fattore interesse pieno (1), nemmeno a

quelli urbanizzati a nuovo. Sempre con riferimento ai terreni posti a valle

della strada è inoltre più che dubbia l’applicazione di fattori variabili da un

minimo di 0.4 ad un massimo di 0.9 considerato che in passato erano tutti nella

medesima situazione di terreni non urbanizzati e che hanno quindi beneficiato

in ugual modo dalla costruzione della strada. In questo ambito l’uso di

coefficienti progressivi e l’applicazione di quelli massimi (0.9 e 0.7) ai due

fondi centrali (mapp. no. 894 e 895) potrebbe far pensare ad una correlazione

con un altro parametro, quello della percorrenza effettiva della strada, sennonché

questo criterio è applicabile di preferenza alle strade a fondo cieco e dunque

nella fattispecie in esame non può servire né giustificare la differenziazione

operata che, oltretutto, ha effetti assai incisivi sul riparto. Infine paiono

inadeguati i fattori 0.1 e 0.15 applicati ai due terreni d’angolo mapp. no. 890

e 897 quand’anche la differenza fosse ascritta alla presenza di una scarpata al

mapp. no. 897 poiché quest’ultima non incide in alcun modo sulle sue

possibilità di sfruttamento e dunque non legittima un trattamento

diversificato. In generale il correttivo al fattore interesse, di per sé

stesso, non basta ad ovviare a tali incongruenze.

Il fattore della distanza individua normalmente la posizione del fondo rispetto

all’opera (fondo confinante o retrostante): tanto minore è la distanza, tanto

maggiore è il beneficio. In concreto tutti fondi imposti sono confinanti; se il

fattore 1 applicato senza distinzioni è quindi giustificabile non lo è invece

il correttivo e tanto meno se messo in relazione con eventuali difficoltà di

formazione di un accesso per la presenza di opere a confine (cfr. singole

schede di computo) poiché questa circostanza ha ben poco a che vedere con la distanza

tra un fondo e l’opera e, semmai, potrebbe essere connessa con l’interesse.

Nondimeno il fattore della distanza incide in maniera considerevole sul

riparto.

Infine, per concludere, il fattore del rumore dovrebbe tradurre gli

inconvenienti indotti dal traffico stradale. In concreto, tuttavia, tutte le

proprietà si sono viste assegnare il medesimo coefficiente con il medesimo

correttivo, ciò che rende solo più macchinoso il prospetto senza peraltro

attuare alcuna concreta distinzione.

Tutto ciò considerato ai mapp. no. 896, 894, 895 e 892 avrebbe dovuto essere

assegnato il fattore interesse 1 poiché, per i motivi già evidenziati, hanno tratto

il massimo vantaggio dalla strada. D’altra parte se, per confronti,

l’applicazione di un fattore interesse inferiore ai fondi situati a monte è

senz’altro condivisibile, non lo è invece la graduazione riportata nel

prospetto. Infatti posto che tali fondi erano tutti già edificati ed

accessibili, quelli centrali (mapp. no. 886 e 887), i cui proprietari hanno

provveduto privatamente alla formazione di un accesso, di fatto sono

penalizzati nel calcolo rispetto ai due fondi laterali (mapp. no. 883 e 888).

Inoltre, visto che i mapp. no. 886 e 887 presentano caratteristiche analoghe ed

usufruiscono dello stesso accesso privato, l’attribuzione di coefficienti

differenti risulta del tutto priva di fondamento e, per rapporto al mapp. no.

894.

(0.9) il coefficiente 0.8 applicato al mapp. no. 887 appare chiaramente

discriminante.

Il fattore interesse ridotto si giustifica purché sia applicato linearmente a

tutte le proprietà site a monte della strada in ragione delle analogie che

questi presentano e della funzionalità della strada. Il Tribunale reputa che tale

fattore debba essere portato a 0.1, ciò per confronti con i mapp. no. 890 e 897

poiché sono semmai questi ultimi ad avere un interesse maggiore all’opera, per

rapporto ai fondi già edificati, essendo ancora liberi e quindi privi di

condizionamenti nella scelta della posizione dell’accesso.

Ne discende che il contributo di miglioria per il mapp. no. 886 è ridotto a fr.

1'063.90.

4.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il

ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale è pertanto non si

assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 886 è ridotto a fr.

1'063.90.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del Comune per i 3/4 e del ricorrente per 1/4. Non si assegnano

ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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