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Decisione

30.2006.243

Fermata in un passaggio stretto

14 agosto 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1, con decisione

25 agosto 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per essersi fermata con il

veicolo TI __________ in un passaggio stretto.

Fatti accertati il 2 maggio 2006

in territorio di Lugano.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli articoli 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2 lett. b ONC.

B. Contro la predetta

risoluzione dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendo l’annullamento o il condono della multa.

C. Con comunicazione 28

settembre 2006 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni,

lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto:

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 37 cpv. 2 LCStr

è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di

pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi

parcheggi. In particolare, l’art. 18 cpv. 2 lett. b ONC vieta la fermata

volontaria nei passaggi stretti (primo periodo).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’ordinanza concernente

le multe disciplinari (OMD) commina un sanzione pecuniaria di fr. 80.-.

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha sanzionato l’insorgente per

essersi fermata con il veicolo TI __________ in un passaggio stretto.

La risoluzione impugnata si

fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di Lugano, il

quale, nel proprio rapporto di servizio 25 settembre 2006 ha tra l’altro

asserito che:

“In luogo, ora e data di

cui sopra, mentre effettuavo normale pattugliamento appiedato della via __________,

costatavo la presenza del veicolo __________ targato TI __________, che si

trovava parcheggiato fuori dagli stalli demarcati in zona blu, lo stesso

precludeva il normale accesso ai posteggi sotterranei dei condomini nr__________

e __________ dell’omonima via.

Contrariamente a quanto

affermato nel suo scritto del 08/05/2006 dalla Signora __________, il suo

veicolo creava effettivo intralcio, impedendo tra l’altro il normale incrocio

di veicoli sul tratto di strada interessato. Per questo motivo veniva applicato

l’art. 205 dell’OMD”.

4.

Nel gravame l’insorgente

si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“Lo scorso 02.05.2006,

durante lo svolgimento del mio lavoro quale aiuto famigliare, ho posteggiato

l’auto in Via __________, immediatamente dopo i posteggi “blu”, non essendoci

spazi liberi nelle zona autorizzate (e venivo multata per intralcio).

L’08.05.2006 inoltravo una

lettera alla Polizia comunale di Lugano (copia acclusa) con le mie osservazioni

che non venivano prese in considerazione perché “intempestive”. Non davo

comunque seguito al pagamento perché nel frattempo il signor __________,

direttore di __________ (mio datore di lavoro), era intervenuto presso la

Polizia di Lugano ed aveva risolto tutte le pendenze.

Ce ne dava comunicazione

con lettera-circolare del 21.07.2006 (fotocopia acclusa). Ho pertanto ritenuto

che la mia multa fosse condonata in quanto si trattava delle stesse infrazioni

commesse dalle mie colleghe e comunque nessuno mi ha comunicato che la mia

faceva eccezione e perché.

Di conseguenza il decreto

di multa del 25.08.2006 mi ha colto di sorpresa, anche perché, oltre a non

avere creato intralcio o pericolo alcuno, si è trattato di una sosta durata non

più di 15-20 minuti e quindi non vedo aggravanti che possano motivare un

trattamento nei miei confronti diverso dalle mie colleghe da parte della

Polizia di Lugano (…)” .

5.

Preliminarmente, si

rileva che la comunicazione e-mail 21 luglio 2006 del direttore dell’associazione

__________ (__________), prodotta dalla ricorrente, non si riferisce, con ogni

verosimiglianza, ai fatti a lei rimproverati, di gran lunga antecedenti alla

stessa, ma riguardano semmai multe disciplinari inflitte nel mese di luglio

2006.

(cfr. e-mail in questione, ove leggesi, “in questi giorni ci sono state

consegnate diverse multe di posteggio emesse dalla polizia comunale di

Lugano”). Inoltre, la predetta comunicazione richiamava le direttive per il

posteggio da parte delle operatrici del ramo e le modalità da seguire e non

aveva nulla a che vedere con l’addebito mosso alla ricorrente. L’argomentazione,

comunque sia non liberatoria, non appare pertanto fondata. Si noti che neppure l’adombrata disparità di trattamento nell’illegalità

gioverebbe alla ricorrente, in quanto tale principio soggiace alla

realizzazione di condizioni cumulative che nella fattispecie non sono date, non

da ultimo l’esistenza di una prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine

in materia di multe. In specie, non vi sarebbe quindi spazio per l’applicazione

del principio della parità di trattamento a detrimento del principio di legalità.

Ciò premesso, va detto che nelle

osservazioni 8 maggio 2006 – regolarmente trasmesse dalla Polizia comunale alla

Sezione della circolazione, ancorché intempestive, atteso che nell’ambito della

procedura disciplinare non è data facoltà di presentare osservazioni – la

ricorrente precisava di aver sostato nel punto in questione per eseguire

un’operazione di scarico merce destinata a un utente residente in Via ____________________,

circostanza non contestata dall’agente. In questo contesto, l’insorgente

precisava che “già avevo avuto cura di tenermi ben vicino al marciapiede:

per non intralciare l’accesso al palazzo che si trova sulla sinistra. Ma,

mentre scaricavo parte della merce, ho potuto vedere un’auto uscire dal garage

di tale palazzo e due entrarvi: tutte sono transitate senza la benché minima

difficoltà, ciò che mi ha ulteriormente assicurato che la mia auto non creava

né intralcio, né pericolo per nessuno” (…).

6.

Nella fattispecie, occorre

quindi appurare se il punto in cui la ricorrente ha sostato con il proprio veicolo

costituisca passaggio stretto nel senso dell’art. 18 cpv. 2 lett. b ONC, ritenuto

che il divieto sancito da questo disposto si fonda sul principio generale sancito

dall’art. 37 cpv. 2 LCStr per cui è vietato sostare ove il veicolo potrebbe

essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione.

In proposito, la

giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che vi è

ostacolo alla circolazione laddove il veicolo crea un impedimento considerevole

suscettibile di occasionare incidenti nonostante l’attenzione prestata dagli

altri utenti oppure laddove impedisce a questi ultimi in modo notevole di proseguire

nella loro strada (cfr. DTF 84 IV 60, consid. 1).

L’agente denunciante, come

detto, ha considerato che la sosta effettuata dalla ricorrente ha precluso il

normale accesso ai posteggi sotterranei dei condomini degli edifici siti ai

numeri civici __________ e __________ di Via __________, creando effettivo

intralcio e impedendo tra l’altro l’incrocio di veicoli sul tratto di strada

interessato; la presenza della vettura fuori dai posti regolarmente demarcati,

sarebbe inoltre stata suscettibile di creare effettivo pericolo per il traffico

motorizzato e pedonale (cfr. rapporto di servizio 25 settembre 2006, pag. 1).

L’insorgente, da par suo, nelle

osservazioni 17 ottobre 2006 al rapporto di sevizio dell’agente denunciante,

ribadiva di non avere mai creato intralcio, né tanto meno pericolo a nessuno,

producendo inoltre alcune fotografie indicanti il punto dove ha sostato.

Orbene, dalla predetta

documentazione fotografica si evince che, nonostante la vettura fosse

posizionata in corrispondenza dell’accesso agli edifici siti sul lato opposto della

carreggiata, vi era comunque spazio sufficiente per poter entrare e uscire da

questi ultimi.

La circostanza per cui il

veicolo della ricorrente impedisse l’incrocio di veicoli sul tratto in questione

(ciò che non ha nulla di eccezionale data la presenza di ostacoli fisici –

successivamente smantellati – e di posteggi laterali, che, se occupati,

impediscono comunque sia l’incrocio di due vetture sulla strada in questione),

non è determinante ai fini di stabilire si vi sia stato effettivamente

intralcio o pericolo alla circolazione; in ogni caso, su una strada non

principale – come in specie – la sosta di veicoli non è vietata per il solo

motivo che impedisce l’incrocio di due vetture (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,

commentaire, ad art. 18 ONC, n. 4.1).

In definitiva, dalle

risultanze processuali non emergono indizi concreti che consentano di affermare

che la sosta, relativamente breve, effettuata dalla ricorrente in difetto di

stalli ove posteggiare, abbia effettivamente creato un intralcio o un pericolo

alla circolazione veicolare, comunque garantita in entrambi i sensi di marcia,

o pedonale, data le presenza del marciapiede.

Alla luce di quanto precede essa

deve quindi essere prosciolta dall’addebito mossole, con conseguente

annullamento della decisione impugnata.

L’esito del gravame giustifica

di prescindere dal prelievo di oneri processuali di questa sede (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 37 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; 18 cpv. 2 lett. b ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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