30.2006.243
Fermata in un passaggio stretto
14 agosto 2007Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.243
Data decisione, Autorità:
14.08.2007, PRPEN
Titolo:
Fermata in un passaggio stretto
FERMATA
art. 37 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 18 cpv. 2 let. b ONCS
Incarto
n.
30.2006.243
20500/608
Bellinzona
14
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 settembre 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
25 agosto 2006 n. 20500/608 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 28 settembre
2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
Fatti
A. La CRTE 1, con decisione
25 agosto 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per essersi fermata con il
veicolo TI __________ in un passaggio stretto.
Fatti accertati il 2 maggio 2006
in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli articoli 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2 lett. b ONC.
B. Contro la predetta
risoluzione dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendo l’annullamento o il condono della multa.
C. Con comunicazione 28
settembre 2006 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni,
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 37 cpv. 2 LCStr
è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di
pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi
parcheggi. In particolare, l’art. 18 cpv. 2 lett. b ONC vieta la fermata
volontaria nei passaggi stretti (primo periodo).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’ordinanza concernente
le multe disciplinari (OMD) commina un sanzione pecuniaria di fr. 80.-.
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha sanzionato l’insorgente per
essersi fermata con il veicolo TI __________ in un passaggio stretto.
La risoluzione impugnata si
fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di Lugano, il
quale, nel proprio rapporto di servizio 25 settembre 2006 ha tra l’altro
asserito che:
“In luogo, ora e data di
cui sopra, mentre effettuavo normale pattugliamento appiedato della via __________,
costatavo la presenza del veicolo __________ targato TI __________, che si
trovava parcheggiato fuori dagli stalli demarcati in zona blu, lo stesso
precludeva il normale accesso ai posteggi sotterranei dei condomini nr__________
e __________ dell’omonima via.
Contrariamente a quanto
affermato nel suo scritto del 08/05/2006 dalla Signora __________, il suo
veicolo creava effettivo intralcio, impedendo tra l’altro il normale incrocio
di veicoli sul tratto di strada interessato. Per questo motivo veniva applicato
l’art. 205 dell’OMD”.
4.
Nel gravame l’insorgente
si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“Lo scorso 02.05.2006,
durante lo svolgimento del mio lavoro quale aiuto famigliare, ho posteggiato
l’auto in Via __________, immediatamente dopo i posteggi “blu”, non essendoci
spazi liberi nelle zona autorizzate (e venivo multata per intralcio).
L’08.05.2006 inoltravo una
lettera alla Polizia comunale di Lugano (copia acclusa) con le mie osservazioni
che non venivano prese in considerazione perché “intempestive”. Non davo
comunque seguito al pagamento perché nel frattempo il signor __________,
direttore di __________ (mio datore di lavoro), era intervenuto presso la
Polizia di Lugano ed aveva risolto tutte le pendenze.
Ce ne dava comunicazione
con lettera-circolare del 21.07.2006 (fotocopia acclusa). Ho pertanto ritenuto
che la mia multa fosse condonata in quanto si trattava delle stesse infrazioni
commesse dalle mie colleghe e comunque nessuno mi ha comunicato che la mia
faceva eccezione e perché.
Di conseguenza il decreto
di multa del 25.08.2006 mi ha colto di sorpresa, anche perché, oltre a non
avere creato intralcio o pericolo alcuno, si è trattato di una sosta durata non
più di 15-20 minuti e quindi non vedo aggravanti che possano motivare un
trattamento nei miei confronti diverso dalle mie colleghe da parte della
Polizia di Lugano (…)” .
5.
Preliminarmente, si
rileva che la comunicazione e-mail 21 luglio 2006 del direttore dell’associazione
__________ (__________), prodotta dalla ricorrente, non si riferisce, con ogni
verosimiglianza, ai fatti a lei rimproverati, di gran lunga antecedenti alla
stessa, ma riguardano semmai multe disciplinari inflitte nel mese di luglio
2006.
(cfr. e-mail in questione, ove leggesi, “in questi giorni ci sono state
consegnate diverse multe di posteggio emesse dalla polizia comunale di
Lugano”). Inoltre, la predetta comunicazione richiamava le direttive per il
posteggio da parte delle operatrici del ramo e le modalità da seguire e non
aveva nulla a che vedere con l’addebito mosso alla ricorrente. L’argomentazione,
comunque sia non liberatoria, non appare pertanto fondata. Si noti che neppure l’adombrata disparità di trattamento nell’illegalità
gioverebbe alla ricorrente, in quanto tale principio soggiace alla
realizzazione di condizioni cumulative che nella fattispecie non sono date, non
da ultimo l’esistenza di una prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine
in materia di multe. In specie, non vi sarebbe quindi spazio per l’applicazione
del principio della parità di trattamento a detrimento del principio di legalità.
Ciò premesso, va detto che nelle
osservazioni 8 maggio 2006 – regolarmente trasmesse dalla Polizia comunale alla
Sezione della circolazione, ancorché intempestive, atteso che nell’ambito della
procedura disciplinare non è data facoltà di presentare osservazioni – la
ricorrente precisava di aver sostato nel punto in questione per eseguire
un’operazione di scarico merce destinata a un utente residente in Via ____________________,
circostanza non contestata dall’agente. In questo contesto, l’insorgente
precisava che “già avevo avuto cura di tenermi ben vicino al marciapiede:
per non intralciare l’accesso al palazzo che si trova sulla sinistra. Ma,
mentre scaricavo parte della merce, ho potuto vedere un’auto uscire dal garage
di tale palazzo e due entrarvi: tutte sono transitate senza la benché minima
difficoltà, ciò che mi ha ulteriormente assicurato che la mia auto non creava
né intralcio, né pericolo per nessuno” (…).
6.
Nella fattispecie, occorre
quindi appurare se il punto in cui la ricorrente ha sostato con il proprio veicolo
costituisca passaggio stretto nel senso dell’art. 18 cpv. 2 lett. b ONC, ritenuto
che il divieto sancito da questo disposto si fonda sul principio generale sancito
dall’art. 37 cpv. 2 LCStr per cui è vietato sostare ove il veicolo potrebbe
essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione.
In proposito, la
giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che vi è
ostacolo alla circolazione laddove il veicolo crea un impedimento considerevole
suscettibile di occasionare incidenti nonostante l’attenzione prestata dagli
altri utenti oppure laddove impedisce a questi ultimi in modo notevole di proseguire
nella loro strada (cfr. DTF 84 IV 60, consid. 1).
L’agente denunciante, come
detto, ha considerato che la sosta effettuata dalla ricorrente ha precluso il
normale accesso ai posteggi sotterranei dei condomini degli edifici siti ai
numeri civici __________ e __________ di Via __________, creando effettivo
intralcio e impedendo tra l’altro l’incrocio di veicoli sul tratto di strada
interessato; la presenza della vettura fuori dai posti regolarmente demarcati,
sarebbe inoltre stata suscettibile di creare effettivo pericolo per il traffico
motorizzato e pedonale (cfr. rapporto di servizio 25 settembre 2006, pag. 1).
L’insorgente, da par suo, nelle
osservazioni 17 ottobre 2006 al rapporto di sevizio dell’agente denunciante,
ribadiva di non avere mai creato intralcio, né tanto meno pericolo a nessuno,
producendo inoltre alcune fotografie indicanti il punto dove ha sostato.
Orbene, dalla predetta
documentazione fotografica si evince che, nonostante la vettura fosse
posizionata in corrispondenza dell’accesso agli edifici siti sul lato opposto della
carreggiata, vi era comunque spazio sufficiente per poter entrare e uscire da
questi ultimi.
La circostanza per cui il
veicolo della ricorrente impedisse l’incrocio di veicoli sul tratto in questione
(ciò che non ha nulla di eccezionale data la presenza di ostacoli fisici –
successivamente smantellati – e di posteggi laterali, che, se occupati,
impediscono comunque sia l’incrocio di due vetture sulla strada in questione),
non è determinante ai fini di stabilire si vi sia stato effettivamente
intralcio o pericolo alla circolazione; in ogni caso, su una strada non
principale – come in specie – la sosta di veicoli non è vietata per il solo
motivo che impedisce l’incrocio di due vetture (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
commentaire, ad art. 18 ONC, n. 4.1).
In definitiva, dalle
risultanze processuali non emergono indizi concreti che consentano di affermare
che la sosta, relativamente breve, effettuata dalla ricorrente in difetto di
stalli ove posteggiare, abbia effettivamente creato un intralcio o un pericolo
alla circolazione veicolare, comunque garantita in entrambi i sensi di marcia,
o pedonale, data le presenza del marciapiede.
Alla luce di quanto precede essa
deve quindi essere prosciolta dall’addebito mossole, con conseguente
annullamento della decisione impugnata.
L’esito del gravame giustifica
di prescindere dal prelievo di oneri processuali di questa sede (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 37 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 18 cpv. 2 lett. b ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster