30.2006.252
Rifiuto ripetuto all'autorità competente di effettuare il controllo aziendale (OLR2)
9 agosto 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
30.2006.252
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, PRPEN
Titolo:
Rifiuto ripetuto all'autorità competente di effettuare il controllo aziendale (OLR2)
DURATA DEL LAVORO E DEL RIPOSO DEGLI AUTISTI
art. 23 OLR2
art. 28 OLR2
Incarto
n.
30.2006.252 - 352
22252/608
29319/607
Bellinzona
9
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi 25 settembre e 18
dicembre 2006 presentati da
RI 1,
contro
le decisioni
8 settembre 2006 n. 22252/608 e 1° dicembre 2006 n. 29319/607 emesse dalla CRTE
1
viste le osservazioni 11 ottobre e 29
dicembre 2006 presentate dallaCRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 8 settembre 2006 n.
22252/608 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 4’000.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti fatti accertati
il 7 giugno 2006 in territorio di __________:
"Quale responsabile
della ditta __________, ha rifiutato ripetutamente all’autorità competente di
effettuare il controllo aziendale atto a stabilire l’attività dell’azienda
conformemente all’ORL 2”.
B. La predetta autorità,
con decisione 1° dicembre 2006 n. 29319/607, ha pure inflitto all’insorgente
una multa di fr. 5'000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle
spese di fr. 40.-, per la medesima fattispecie accertata il 21 settembre 2006
sempre in territorio di __________, dove ha sede la ditta __________ SA, della
quale è amministratore unico.
Le risoluzioni sono state rese
in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 23, 28 cpv. 2
lett. d ORL2.
B. Contro le predette
pronunce dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle
osservazioni 11 ottobre 2006, rispettivamente 29 dicembre 2006 propone, per
contro, la reiezione dei gravami e la conferma delle decisioni impugnate.
considerato in diritto
1. Preliminarmente si
rileva che i gravami vengono trattati congiuntamente in quanto vertono su una
fattispecie identica, accertata in due date distinte e sfociata in altrettante
decisioni, che vengono sostanzialmente contestate con la medesima
argomentazione. Ciò detto, la competenza di questo giudice, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività delle impugnative sono date dall'art.
4 LPContr. I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere
giudicati sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 23 cpv. 2
ORL2 datori di lavoro e conducenti sono tenuti a permettere all’autorità
d’esecuzione di accedere all’azienda e di fare le inchieste che s’impongono.
Chiunque ostacola l’autorità
d’esecuzione nei suoi controlli, rifiuta a essa l’accesso all’azienda o la
consegna dei documenti di controllo o le informazioni necessarie oppure le
rilascia informazioni inveritiere è punito con la multa (art. 28 cpv. 2 lett. d
ORL2), la quale non può superare, di regola, fr. 5'000.- (cfr. art. 106 cpv. 1
vCP, in vigore al momento dei fatti).
3. La CRTE 1 – in
applicazione delle predette norme – ha sanzionato l’interessato, in qualità di
responsabile (amministratore unico) della __________ SA, per aver rifiutato
ripetutamente all’autorità competente di effettuare il controllo aziendale atto
a stabilire l’attività dell’azienda conformemente all’ORL2.
Le decisioni impugnate, così
come i precedenti rapporti di contravvenzione 9 giugno 2006 e 22 settembre
2006, sono stati rettamente intimati al signor RI 1 nella sua qualità di organo
formale, e meglio amministratore unico della ditta __________ SA, la quale, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità
delittuosa (universitas delinquere non potest: DTF 97 IV 203). Pacifica
quindi la legittimità dell’avvio della procedura direttamente nei confronti
dell’insorgente, il quale non ha peraltro mai contestato la sua qualità di
responsabile ORL della ditta.
La
prima decisione impugnata si fonda sul rapporto di segnalazione 8 giugno 2006 e
successivo rapporto di contravvenzione 9 giugno 2006 della Polizia cantonale,
Reparti del traffico/sezione tecnica, Camorino, dai quale si evince che i
controlli indetti per il 30 maggio, 31 maggio e 7 giugno 2006 non hanno avuto
luogo a seguito dell’ordine impartito dal qui ricorrente ai dipendenti della
ditta di negare l’accesso agli uffici all’agente __________ (cfr. verbale di
interrogatorio 30 maggio 2006 __________; verbale 21 settembre 2006 __________),
come peraltro confermato con scritto raccomandato 30 maggio 2006, non firmato,
alla Polizia cantonale, ove leggesi che “ribadiamo, in ogni caso, che siamo
sempre opposti al controllo da parte del Sergente __________” (cfr. doc. E,
inc. 30.2006.252).
La
risoluzione successiva si fonda invece sul rapporto di segnalazione 21
settembre 2006 e relativo rapporto di contravvenzione 22 settembre 2006 della
medesima autorità inquirente, dai quali emerge che il controllo preventivamente
indetto l’11 settembre 2006 per il 21 settembre 2006 non è stato effettuato
stante il divieto di accesso agli uffici al sgt __________ e al sgtm __________
imposto dal qui ricorrente e preannunciato con raccomandata anticipata via fax
del 20 settembre 2006 alla Polizia cantonale, da lui sottoscritta, ove leggesi
che:
“1.
come già in altre occasioni confermato non ci opponiamo, nel modo più assoluto,
ai giusti controlli che la Polizia deve eseguire nel nostro ambito. Precisiamo
che la richiesta di controllo era già stata inoltrata da parte nostra in data
13 gennaio 2006 e, pertanto, nulla osta al controllo da Voi richiesto;
2. data
la nostra denuncia penale del 11 marzo 2006, le susseguenti e precedenti
raccomandate alla Vostra attenzione ed all’UFT ed in particolare la nostra
raccomandata del 19 giugno 2006 al Lodevole Consiglio di Stato del Cantone
Ticino (tuttora inevasa), non possiamo accettare che il controllo sia eseguito
dal sergente __________ e dall’ufficiale __________, e pertanto non sarà permesso
in alcun caso l’accesso ai nostri uffici a queste due persone. Sottolineiamo
che la nostra posizione è dettata da situazioni contingenti non create dalla
nostra società. Dichiariamo la nostra massima disponibilità ad ogni e qualsiasi
controllo di Vostra competenza purché non eseguito dalle persone citate, in
quanto dubitiamo dell’oggettività degli stessi nella trattazione di problemi
relativi alla nostra società ed altresì siamo in attesa della presa di
posizione del Consiglio di Stato che è al corrente delle nostre remore nei
confronti dei Signori __________ e __________” (cfr. doc. L, inc. 30.2006.252).
4. In entrambi i gravami
l’insorgente contesta recisamente la fattispecie ascrittagli, in quanto
sostiene di non avere ostacolato né rifiutato la possibilità di effettuare il
controllo aziendale - invero sollecitato dalla __________ SA con scritto 13
gennaio 2006 (doc. A, inc. 30.2006.252) – limitandosi a ricusare la presenza
del sgt __________ e del sgtm __________ per tali controlli.
Le motivazioni di tale agire,
a suo dire, sono ben determinate (cfr. ricorso 25 settembre 2006, pag. 2 nel
mezzo) e suffragate da documentazione e prove ineluttabili (cfr. ricorso 18
dicembre 2006, pag. 3 in fine).
Nel secondo gravame
egli eccepisce inoltre una carente motivazione della decisione, senza tuttavia
circostanziare ulteriormente la propria censura, di modo che non merita alcuna
disamina. Ma quand’anche si volesse procedere all’esame della stessa, si noti
che la decisione indica, seppur in modo succinto, qual è la violazione ascritta
al ricorrente con riferimento al rapporto di contravvenzione e alle norme
violate; inoltre specifica che le osservazioni da lui
presentate non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato limitato
nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti
mossigli dall'autorità dipartimentale. Ergo, la censura risulta comunque
sia infondata.
5. Il quesito centrale del
presente giudizio è quello di sapere se la ricusa nei confronti degli agenti
preposti al controllo aziendale era giustificata.
Il Tribunale federale ha
ripetutamente affermato, riferendosi in particolare alla ricusa di un membro di
un’autorità giudiziaria ticinese, che l’istituto della ricusa, come pure quello
dell’esclusione o astensione, costituiscono la manifestazione processuale di
quella esigenza di imparzialità che è insita nell’istituzione stessa del
giudice: il giudice o comunque il magistrato che svolge funzioni giudiziarie deve
astenersi o poter essere ricusato da chi ha un interesse ogni qualvolta vengano
a mancare l’imparzialità e l’indipendenza.
La ricusa ha peraltro
carattere generale. Ove la decisione non spetti a un tribunale, ma a
un’autorità amministrativa o a un parlamento, la prassi deduce dall’art. 4
vCost (che corrisponde ora all’art. 29 Cost) una garanzia della stessa portata
(cfr. DTF 114 Ia 279 consid. 3b). Anche per funzionari o impiegati di
un’autorità, in difetto di una normativa espressa, viene generalmente
riconosciuto l’istituto della ricusa a determinate condizioni.
La ricusa rimane tuttavia una
misura d’eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della
giustizia, dev’essere ammessa solo in presenza di motivi seri. Trattandosi di
un funzionario, le regole della ricusa devono essere applicate con maggior
rigore, quindi solo dinnanzi a motivi gravi ed obiettivi. In concreto vi deve
essere un dubbio fondato su basi obiettive che il funzionario incaricato sia
prevenuto e che quindi non possa svolgere la propria attività senza incorrere
in un conflitto di interessi. Non va dimostrata con certezza la parzialità, ma
le circostanze obiettivamente idonee a suscitare l’apparenza di una
prevenzione, ritenuto che un generico timore di parzialità e/o una mera
impressione (soggettiva) non sono sufficienti per giustificare una proposta di
ricusa, che deve in ogni caso essere debitamente motivata e presentata nel
primo momento utile (cfr. Imboden / Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band I, pag. 555 e segg.).
6. Preliminarmente, occorre
precisare che la presente vertenza si inserisce in un contesto più ampio legato
all’iniziale mancato rilascio alla __________ SA della concessione per
l’esercizio di un servizio di linea internazionale, in particolare per il
collegamento del Ticino con l’aeroporto di __________ (I), da parte
dell’Ufficio federale dei trasporti (in seguito: UFP, che, come si evince dai
numerosi scritti prodotti dal ricorrente, ha invece concesso tale
autorizzazione alla ditta __________ SA, con sede a __________, la quale è
stata oggetto di una denuncia penale presentata l’11 marzo 2006 dal ricorrente,
in rappresentanza della società da lui amministrata, per infrazione alla
legislazione sulla circolazione stradale; cfr. doc. H, inc. 30.2006.252) e al
divieto fatto, sempre alla __________ SA, di utilizzare quale fermata la Stazione FFS di __________, circostanze a dipendenza delle quali l’autorità federale ha
avviato un procedimento penale amministrativo nei confronti della società.
7. In concreto,
l’insorgente ha giustificato il suo agire sottolineando che: “in data 1°
febbraio 2006 inviavo una raccomandata alla Polizia cantonale dove esprimevo le
mie perplessità sull’operato del Sgt. __________ nei confronti della __________
SA e ribadivo la necessità di giusti e periodici controlli” (…; cfr.
ricorso 25 settembre 2006, pag. 1). Nel predetto scritto, prendendo posizione
su alcuni documenti formanti l’incarto pendente presso l’UFP, in particolare su
un rapporto 16 dicembre 2005, non firmato, inviato dalla Polizia
cantonale/ufficio ORL, a suo dire, presumibilmente dal sgt. __________,
all’autorità federale, egli affermava che: “(…) e) per quanto concerne la
‘totale confusione’ sarebbe opportuno che il Sgt. __________, che probabilmente
ha dei problemi di carattere personale con il Sig. __________ [n.d.r.:
vice direttore della __________ SA] e con la __________ SA, non abbini la
persona del Sig. __________ e la __________ SA con la __________ SA. (…) Per
quanto concerne il Sig. __________, __________ SA ha un regolare contratto di
lavoro con il Sig. __________ dal mese di novembre 2005 e mal comprendo il
perché di un preconcetto accanimento nei confronti di questa persona. Premetto
che la mia impressione è dettata dal fatto che a più riprese, durante i citati
interrogatori, il Sgt. __________ mi chiedeva informazioni su __________ (…)”
(cfr. doc. B, inc. 30.2006.252).
Con fax 13 marzo 2006 al
Direttore del Dipartimento delle istituzioni (doc. D, inc. 30.2006.252), il
ricorrente esprimeva dubbi, oltre che sulle decisioni e sull’atteggiamento
dell’UFT, anche su quello della Polizia cantonale, a suo dire discriminante nei
confronti della __________ SA rispetto alla ditta concorrente e, in modo
generico, dichiarava la sua “preclusione” a un incontro con gli agenti __________
e __________, ascrivendo loro un comportamento “poco ortodosso”.
In data 19 giugno 2006 il
ricorrente inoltrava un esposto al Consiglio di Stato sul comportamento della
Polizia cantonale (doc. I, inc. 30.2006.252), in cui asseriva di aver ”notato
un certo accanimento da parte di un Agente, tale Sig. __________ (…)”.
Orbene, dalle varie e
generiche affermazioni contenute negli scritti testé citati, non si comprende
invero quali siano i motivi che giustificherebbero una domanda di ricusa da
parte del ricorrente nei confronti del Sgt __________, e ancor meno, del Sgtm __________,
il quale è stato peraltro criticato unicamente con riferimento alla denuncia 11
marzo 2006 contro la __________ SA, per aver fornito telefonicamente una
risposta giudicata inaccettabile dal ricorrente.
Di fatto, egli fonda la
propria richiesta di ricusa su un’impressione di accanimento nei confronti del
signor __________, avuta in occasione di alcuni interrogatori (in ambito del procedimento
penale amministrativo), per il solo motivo che l’agente __________ gli ha
chiesto delle informazioni su detta persona.
Egli desume altresì un motivo
di ricusa da un presunto rapporto, non firmato, all’attenzione dell’UFT, di cui
attribuisce l’iniziativa all’agente __________ (il quale si sarebbe, se del
caso, limitato a svolgere le attribuzioni che la legge gli conferisce).
Tuttavia, a non averne dubbio, tali sentimenti di preconcetto accanimento, che,
in definitiva, si rivolgono non solo agli agenti in parola, ma all’intero corpo
di polizia, non sono né motivati, né sufficienti da un punto di vista oggettivo
a giustificare un caso di ricusa. Non spetta infatti all’autorità “porre la
domanda del motivo della ricusa” – per dirla come il ricorrente (cfr. ricorso
25 settembre 2006, pag. 2) -, ma incombe a quest’ultimo l’obbligo di
circostanziare le ragioni che lo spingono a chiedere la ricusa di un
funzionario.
Certo non si può ignorare che
la ferma posizione assunta della Polizia cantonale - spiegabile, come si evince
dallo scritto 8 giugno 2006 del Capo del reparto del traffico, con la necessità
di tutelare la credibilità del servizio pubblico (cfr. doc. F, inc.
30.2006.252) - a fronte dell’altrettanto ferma protesta del ricorrente
(preannunciata, in parte, alla vigilia dei controlli previsti, con scritti 30
maggio 2006, rispettivamente 20 settembre 2006), non ha facilitato lo
svolgimento del controllo aziendale auspicato da tutti; ciò che si è finalmente
concretizzato in data 6 dicembre 2006, come si evince dallo scritto 23 gennaio
2007 del ricorrente, seppur formalmente irrito - quando in azienda si sono
presentati altri agenti. Pur tuttavia, non va disatteso che l’insorgente aveva
la possibilità di presenziare ai controlli e che inoltre la decisione, in caso
di eventuali infrazioni, sarebbe spettata alla Sezione della circolazione, con
possibilità di ricorso alla Pretura penale, entrambe dotate di pieno potere
cognitivo.
Per tutte queste ragioni,
occorre concludere che la domanda di ricusazione non è stata presentata con le
dovute necessarie motivazioni, ritenuto che le impressioni del ricorrente non
possono giustificare, per sé sole, una valida ricusa.
Di conseguenza, il rifiuto di
concedere l’accesso all’autorità di indagine nella persona degli agenti __________
e __________ per i controlli ai sensi dell’ORL non era fondato e l’addebito
mossogli deve, sul principio, essere confermato.
Ciò posto, se per la
fattispecie ritenuta con decisione 8 settembre 2006 il rifiuto dev’essere considerato
ripetuto, non può invece esserlo - pena la violazione del principio ne bis
in idem - nel secondo caso, in quanto i fatti rimproverati al ricorrente
vertono unicamente sul mancato controllo indetto per il 21 settembre 2006,
ancorché si trattasse del quarto a partire dal mese di maggio 2006, come
indicato nel rapporto di contravvenzione 22 settembre 2006. Nella seconda
decisione, non potevano pertanto essergli rimproverati i rifiuti già oggetto
della prima; se ne dovrà tener conto nella commisurazione della pena.
8. Quo all’ammontare della
multa inflitta con decisione 8 settembre 2006, ritenuto che si trattava della
prima infrazione ascritta al ricorrente, l’importo fissato in fr. 4'000.-,
quasi pari al massimo dell’importo stabilito dall’art. 106 v CP (in vigore
all’epoca dei fatti), deve essere adeguatamente ridotto, lasciando invariati
gli oneri di primo grado. A mente di questo giudice, una multa di fr. 3'000.-
risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Per la sanzione inflitta con
decisione 1° dicembre 2006, considerato che il rifiuto, come detto, non è stato
ripetuto, si giustifica ridurre la multa a
fr. 2'000.-, lasciando, anche in questo caso, invariati gli oneri di primo
grado.
Fatti
I ricorsi devono pertanto
essere accolti in tale misura, ritenuto che le tasse di giustizia e le spese
per l’odierno giudizio, ridotte, vanno poste a carico del ricorrente (art. 15
LPContr).
Considerandi
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106
cpv. 1 LCStr; 23, 28 cpv. 2 lett. d ORL 2; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 25 settembre 2006 è parzialmente
accolto e la decisione 8 settembre 2006 n. 22252/608 è riformata nel senso
che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 3'000.-, oltre alla tassa di giustizia
di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-.
2. Il ricorso 18 dicembre
2006 è parzialmente accolto e la decisione 1° dicembre 2006 n. 29319/607
è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 2'000.- oltre alla
tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-.
3. La tassa di giustizia unica
di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- per l’odierno giudizio sono a carico del
ricorrente.
4. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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