30.2006.253
superamento del peso consentito
17 settembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2006.253
Data decisione, Autorità:
17.09.2007, PRPEN
Titolo:
superamento del peso consentito
DIMENSIONE E PESO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 96 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.253
23271/690
Bellinzona
17
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 settembre 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
22 settembre 2006 n. 23271/690 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 11 ottobre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 22 settembre 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr.
40.- e alle spese di fr. 20.-, dedotto l’importo già versato di fr. 200.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
“Ha circolato con il
veicolo __________ superando di oltre il 7 per cento (min. oltre 100 kg) il
peso massimo autorizzato”
Fatti accertati il 27 maggio
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96
cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 e 3 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con
comunicazione 11 ottobre 2006 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a
questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12
LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 29 LCStr i
veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e
conformi alle prescrizioni. I veicoli non devono essere sovraccaricati (art. 30
cpv. 2 prima frase LCStr).
Chiunque non osserva le
limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso
del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in
virtù della LCStr o nel singolo caso, è punito con la multa (art. 93 cifra 2 LCStr).
Per il superamento del peso massimo di oltre 100 kg l’allegato 1 dell’ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria
di fr. 200.- (infrazione n. 300.1 lett. b).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle sopra citate norme – ha rimproverato al multato di aver
circolato con il veicolo __________ superando di oltre il 7 per cento (min.
oltre 100 kg) il peso massimo autorizzato.
Nei propri considerandi,
l’autorità ha rilevato che la multa disciplinare non è stata pagata entro il
termine fissato e che l’importo versato tardivamente è stato trasmesso
all’Ufficio esazione e condoni a parziale copertura della risoluzione.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non contesta l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, ma
chiede di essere esonerato dal pagamento di tasse e spese relative al giudizio
dell’autorità di prime cure.
A giustificazione di tale
richiesta il ricorrente spiega che “in data 02.06.2006 ho ricevuto una multa
disciplinare della circolazione per un importo di fr. 200.- con termine di
pagamento 02.07.2006. Fino al 11.07.2006 ero in disoccupazione (ora sono senza
lavoro e senza disoccupazione). Purtroppo per cause amministrative la cassa disoccupazione
__________ (alla quale ero iscritto) mi ha versato lo stipendio del mese di
giugno 2006 di fr. 2173.20 in ritardo. Dopo aver tenuto conto di pagare cose
più urgenti (quali affitto, cassa malati, alimentari) sono riuscito a pagare la
multa solo in data 26.07.2006. Mi è stato assolutamente impossibile pagare
entro il termine stabilito suddetta multa, l’ho però pagata, anche se 24 giorni
dopo di questo ultimo” (cfr. ricorso 26 settembre 2006).
5.
La documentazione
prodotta in allegato al ricorso comprova quanto sostenuto dal ricorrente in
merito al versamento dell’indennità di disoccupazione. L’accredito sul conto
postale è infatti datato 17 luglio 2006. Comprensibile anche che l’insorgente
abbia dato la precedenza al pagamento di oneri correnti quali l’affitto, la
cassa malati e gli alimentari. Nondimeno, dato il tardare del versamento delle
prestazioni da parte della cassa, l’insorgente avrebbe potuto prendere contatto
con l’autorità emittente.
Il pagamento della multa,
intervenuto inoltre 10 giorni dopo il versamento della rendita, non può quindi
che essere considerato tardivo e le argomentazioni del ricorrente non sono tali
da dispensarlo dal pagamento degli oneri processuali di primo grado.
6.
Il ricorso va
pertanto respinto. Tasse e spese per l’odierno giudizio andrebbero poste a
carico del ricorrente (art. 15 LPContr). Data la particolarità del caso, questo
giudice rinuncia - in via del tutto eccezionale – al prelievo delle stesse.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv.
2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 e 3 ONC; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. Non si prelevano né
tasse di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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