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Decisione

30.2006.253

superamento del peso consentito

17 settembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

“Ha circolato con il

veicolo __________ superando di oltre il 7 per cento (min. oltre 100 kg) il

peso massimo autorizzato”

Fatti accertati il 27 maggio

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96

cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 e 3 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 con

comunicazione 11 ottobre 2006 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a

questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile

in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12

LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 29 LCStr i

veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e

conformi alle prescrizioni. I veicoli non devono essere sovraccaricati (art. 30

cpv. 2 prima frase LCStr).

Chiunque non osserva le

limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso

del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in

virtù della LCStr o nel singolo caso, è punito con la multa (art. 93 cifra 2 LCStr).

Per il superamento del peso massimo di oltre 100 kg l’allegato 1 dell’ordinanza

concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria

di fr. 200.- (infrazione n. 300.1 lett. b).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle sopra citate norme – ha rimproverato al multato di aver

circolato con il veicolo __________ superando di oltre il 7 per cento (min.

oltre 100 kg) il peso massimo autorizzato.

Nei propri considerandi,

l’autorità ha rilevato che la multa disciplinare non è stata pagata entro il

termine fissato e che l’importo versato tardivamente è stato trasmesso

all’Ufficio esazione e condoni a parziale copertura della risoluzione.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non contesta l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, ma

chiede di essere esonerato dal pagamento di tasse e spese relative al giudizio

dell’autorità di prime cure.

A giustificazione di tale

richiesta il ricorrente spiega che “in data 02.06.2006 ho ricevuto una multa

disciplinare della circolazione per un importo di fr. 200.- con termine di

pagamento 02.07.2006. Fino al 11.07.2006 ero in disoccupazione (ora sono senza

lavoro e senza disoccupazione). Purtroppo per cause amministrative la cassa disoccupazione

__________ (alla quale ero iscritto) mi ha versato lo stipendio del mese di

giugno 2006 di fr. 2173.20 in ritardo. Dopo aver tenuto conto di pagare cose

più urgenti (quali affitto, cassa malati, alimentari) sono riuscito a pagare la

multa solo in data 26.07.2006. Mi è stato assolutamente impossibile pagare

entro il termine stabilito suddetta multa, l’ho però pagata, anche se 24 giorni

dopo di questo ultimo” (cfr. ricorso 26 settembre 2006).

5.

La documentazione

prodotta in allegato al ricorso comprova quanto sostenuto dal ricorrente in

merito al versamento dell’indennità di disoccupazione. L’accredito sul conto

postale è infatti datato 17 luglio 2006. Comprensibile anche che l’insorgente

abbia dato la precedenza al pagamento di oneri correnti quali l’affitto, la

cassa malati e gli alimentari. Nondimeno, dato il tardare del versamento delle

prestazioni da parte della cassa, l’insorgente avrebbe potuto prendere contatto

con l’autorità emittente.

Il pagamento della multa,

intervenuto inoltre 10 giorni dopo il versamento della rendita, non può quindi

che essere considerato tardivo e le argomentazioni del ricorrente non sono tali

da dispensarlo dal pagamento degli oneri processuali di primo grado.

6.

Il ricorso va

pertanto respinto. Tasse e spese per l’odierno giudizio andrebbero poste a

carico del ricorrente (art. 15 LPContr). Data la particolarità del caso, questo

giudice rinuncia - in via del tutto eccezionale – al prelievo delle stesse.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv.

2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 e 3 ONC; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano né

tasse di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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