30.2006.260
Posteggio in cui è segnalato il divieto di parcheggio
27 settembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2006.260
Data decisione, Autorità:
27.09.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggio in cui è segnalato il divieto di parcheggio
PARCHEGGIO
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 30 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2006.260
22987/605
Bellinzona
27
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 settembre 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
15 settembre 2006 n. 22987/605 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 ottobre 2006
presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1, con decisione del 15 settembre 2006,
ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________
in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”, il 24 febbraio 2006
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCstr; 30 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
in sostanza l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle
osservazioni 23 ottobre 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto
e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali; il segnale “divieto di parcheggio” (2.50) vieta il
parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale
(art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per
l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina - fino a 2 ore - una
sanzione pecuniaria di fr. 40.- (n. 250.a).
3.
La CRTE1 ha multato
l’insorgente, come detto, per avere posteggiato il veicolo TI __________ in
luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio.
La decisione impugnata si
fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il
quale, nel proprio rapporto di contro osservazioni 28 agosto 2006, ha asserito
che: “al denunciante (recte: alla denunciata) gli è già stato spiegato allo
sportello che anche per 10 minuti, per bere il caffè non può posteggiare fuori
dalle caselle blu”.
4.
La ricorrente, dal canto
suo, pur confermando di essersi fermata dieci minuti presso il ristorante
Stazione a __________ sostiene fermamente di non aver commesso alcuna
infrazione, lasciando intendere che alcune persone avrebbero spostato la sua
macchina, senza tuttavia rendere verosimile detta circostanza. Non v’è quindi
alcun motivo di dubitare della versione dell’agente - che ha di fatto proceduto
a una constatazione di agevole momento -, il quale, a differenza della multata,
non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con
il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.
5.
Ciò premesso, se, da un
lato, è pacifico che la ricorrente non è legittimata a posteggiare il suo
veicolo ove le piaccia, ma deve attenersi – come qualsiasi altro utente della
strada - alla segnaletica vigente, dall’altro lato va detto che il rapporto di
contravvenzione e, di riflesso, la decisione impugnata, contengono
un’imprecisione, nella misura in cui rimproverano alla ricorrente di aver
posteggiato in luogo dove è segnalato il divieto di parcheggio (2.49),
allorquando dagli atti non risulta che in loco esista simile segnale di
prescrizione.
Dalle affermazioni dell’agente
accertatore emerge invero che essa ha posteggiato in “zona blu” (caratterizzata
da segnale di indicazione; 4.18) al di fuori degli appositi stalli demarcati in
violazione dell’art. 79 OSStr, infrazione punibile secondo la cifra 252.a
dell’allegato 1 all’OMD.
L’imprecisa indicazione della
segnaletica infranta nella risoluzione impugnata non ne inficia tuttavia la
validità. In effetti, dal fatto che giusta l’art. 79 cpv. 1ter OSStr
laddove i posti di parcheggio sono delimitati i veicoli possono parcheggiare
soltanto entro questi posti, segue che nella restante parte del campo
d’applicazione territoriale del segnale, che va determinato secondo le
circostanze locali, sussiste un divieto di parcheggiare, quand’anche ciò fosse
consentito dalle norme generali della circolazione. In questo contesto il
segnale di indicazione assume di fatto un significato di divieto di parcheggio
al di fuori di tali stalli (cfr. Bussy/Rusconi,
Commentaire du Code suisse de la circulation routière, m. 2 ad art. 79 OSStr),
al pari del segnale di prescrizione. È quindi pacifico che entrambi i segnali
perseguono lo stesso scopo, seppur in modo indiretto per quanto attiene alla
segnaletica presente in loco. Non per nulla le infrazioni a questi due segnali
sono punite con multe di pari importo (fr. 40.- fino a due ore; cfr. n. 250
lett. a e 252 lett. a allegato 1 OMD).
6.
A giusta ragione la CRTE
1.
ha quindi inflitto alla ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione
prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 252 lett.
a), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura
ordinaria. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di
giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCstr;
79 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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