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Decisione

30.2006.260

Posteggio in cui è segnalato il divieto di parcheggio

27 settembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1, con decisione del 15 settembre 2006,

ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________

in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”, il 24 febbraio 2006

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCstr; 30 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

in sostanza l'annullamento.

C. La CRTE 1, nelle

osservazioni 23 ottobre 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto

e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali; il segnale “divieto di parcheggio” (2.50) vieta il

parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale

(art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per

l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina - fino a 2 ore - una

sanzione pecuniaria di fr. 40.- (n. 250.a).

3.

La CRTE1 ha multato

l’insorgente, come detto, per avere posteggiato il veicolo TI __________ in

luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio.

La decisione impugnata si

fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il

quale, nel proprio rapporto di contro osservazioni 28 agosto 2006, ha asserito

che: “al denunciante (recte: alla denunciata) gli è già stato spiegato allo

sportello che anche per 10 minuti, per bere il caffè non può posteggiare fuori

dalle caselle blu”.

4.

La ricorrente, dal canto

suo, pur confermando di essersi fermata dieci minuti presso il ristorante

Stazione a __________ sostiene fermamente di non aver commesso alcuna

infrazione, lasciando intendere che alcune persone avrebbero spostato la sua

macchina, senza tuttavia rendere verosimile detta circostanza. Non v’è quindi

alcun motivo di dubitare della versione dell’agente - che ha di fatto proceduto

a una constatazione di agevole momento -, il quale, a differenza della multata,

non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con

il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

5.

Ciò premesso, se, da un

lato, è pacifico che la ricorrente non è legittimata a posteggiare il suo

veicolo ove le piaccia, ma deve attenersi – come qualsiasi altro utente della

strada - alla segnaletica vigente, dall’altro lato va detto che il rapporto di

contravvenzione e, di riflesso, la decisione impugnata, contengono

un’imprecisione, nella misura in cui rimproverano alla ricorrente di aver

posteggiato in luogo dove è segnalato il divieto di parcheggio (2.49),

allorquando dagli atti non risulta che in loco esista simile segnale di

prescrizione.

Dalle affermazioni dell’agente

accertatore emerge invero che essa ha posteggiato in “zona blu” (caratterizzata

da segnale di indicazione; 4.18) al di fuori degli appositi stalli demarcati in

violazione dell’art. 79 OSStr, infrazione punibile secondo la cifra 252.a

dell’allegato 1 all’OMD.

L’imprecisa indicazione della

segnaletica infranta nella risoluzione impugnata non ne inficia tuttavia la

validità. In effetti, dal fatto che giusta l’art. 79 cpv. 1ter OSStr

laddove i posti di parcheggio sono delimitati i veicoli possono parcheggiare

soltanto entro questi posti, segue che nella restante parte del campo

d’applicazione territoriale del segnale, che va determinato secondo le

circostanze locali, sussiste un divieto di parcheggiare, quand’anche ciò fosse

consentito dalle norme generali della circolazione. In questo contesto il

segnale di indicazione assume di fatto un significato di divieto di parcheggio

al di fuori di tali stalli (cfr. Bussy/Rusconi,

Commentaire du Code suisse de la circulation routière, m. 2 ad art. 79 OSStr),

al pari del segnale di prescrizione. È quindi pacifico che entrambi i segnali

perseguono lo stesso scopo, seppur in modo indiretto per quanto attiene alla

segnaletica presente in loco. Non per nulla le infrazioni a questi due segnali

sono punite con multe di pari importo (fr. 40.- fino a due ore; cfr. n. 250

lett. a e 252 lett. a allegato 1 OMD).

6.

A giusta ragione la CRTE

1.

ha quindi inflitto alla ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione

prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 252 lett.

a), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura

ordinaria. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di

giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCstr;

79 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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