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Decisione

30.2006.263

spostamento verso destra per accedere a una piazzuola e successivo ritorno a sinistra, con conseguente collisione con un motociclista che si apprestava a effettuare un sorpasso

1 ottobre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 15 settembre 2006 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

60.- e alle spese fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________, si spostava verso destra accedendo ad una piazzuola

adibita alla fermata dei bus ed in seguito si riportava nuovamente a sinistra

collidendo con un motociclista che vista la prima manovra si apprestava a

superarlo”.

Fatti accertati il 24 giugno

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr;

3 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Preliminarmente

l’insorgente lamenta il fatto che l’autorità di prime cure, nonostante la sua

esplicita richiesta, ha rinunciato a raccogliere la testimonianza dei tre passeggeri

presenti sul suo veicolo il giorno dell’accaduto, violando i diritti della

difesa (e meglio il diritto di fare amministrare le prove offerte), dedotti dal

diritto di essere sentito.

Per costante giurisprudenza,

l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in

tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano

manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti

di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457, consid. 2b; 115 Ia 97, consid.

5b).

In concreto, l’autorità di

prime cure non ha dato seguito alla richiesta di audizione, ritenendo, sulla

scorta della “dettagliata dichiarazione di un tale che seguiva i veicoli”

(cfr. scritto 10 agosto 2006) e del rapporto di polizia sull’incidente 5 luglio

2006, di avere sufficienti elementi per statuire. In tal modo, l’autorità ha

proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il

diritto di essere sentito del ricorrente, il quale ha peraltro avuto due

occasioni per presentare le proprie osservazioni, ciò che ha fatto con scritto

22.

agosto 2006, con il quale ha compiutamente esposto le proprie ragioni e

prodotto le dichiarazioni testimoniali dei tre passeggeri, che sono state

acquisite agli atti. Donde l’infondatezza della censura.

Prova del predetto

apprezzamento anticipato è lo scritto 10 agosto 2006, con il quale la CRTE 1 ha

specificato che la fattispecie era chiara alla luce della testimonianza del

conducente che seguiva i protagonisti, non necessitando, in altri termini, di

esperire ulteriori complementi istruttori. In tale contesto ha, tra l’altro,

precisato che i passeggeri incorsi in un indicente non vengono, di regola

(laddove esistono altri elementi concreti e oggettivi), interrogati, ciò che si

giustifica alla luce del possibile rischio di parzialità delle testimonianze e

quindi della loro scarsa attendibilità; per gli stessi motivi ha quindi

rinunciato a sentire i compagni di viaggio del co-protagonista.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito che può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12 LPContr).

3.

Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr

ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di

ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme

stabilite. In particolare, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla

strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la

manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 prima frase ONC, che concretizza

l’art. 31 cpv. 1 LCStr).

Per l’art. 34 LCStr il

conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare,

sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve

badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (cpv. 3);

egli deve inoltre tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della

strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro

un altro (cpv. 4).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

4.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato all’insorgente di

essersi spostato verso destra accedendo ad una piazzola adibita alla fermata

dei bus e in seguito di essersi nuovamente riportato a sinistra, collidendo con

un motociclista che, vista la prima manovra, si apprestava a superarlo.

5.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta recisamente la dinamica dei fatti ritenuta dall’autorità di prima

istanza, sostenendo di aver tenuto un comportamento corretto, conforme alla

situazione e al diritto. Nel gravame egli ribadisce la propria versione, secondo

cui “giunto all’entrata dell’abitato di __________ dove, oltrepassato lo

spartitraffico centrale vi è una corsia di preselezione per svoltare a

sinistra, dopo aver inserito l’indicatore di direzione sinistro, mentre si

approntava a guadagnare la suddetta corsia, veniva urtato dal motociclista __________

che in quel frangente stava eseguendo una manovra di sorpasso a sinistra”.

In proposito ha ipotizzato che “il motociclista, non avvedendosi

dell’indicatore di direzione correttamente azionato (…), avesse deciso di

superare il veicolo di questi approfittando della corsia di preselezione,

manovra che è terminata in malo modo dato che [egli], legittimamente, si

apprestava a svoltare su suddetta corsia segnalando correttamente le sue

intenzioni con l’apposito indicatore di direzione”. In ogni caso, soggiunge

che “non si è mai spostato sulla destra e non è mai entrato (…) nello

spiazzo adibito a fermata dei bus” (cfr. ricorso pag. 3).

L’insorgente evidenzia

altresì che le versioni fornite dal co-protagonista e dal teste __________, sulle

quali si fonda la fattispecie ritenuta dalla Polizia e dall’autorità di prime

cure, divergono su un punto essenziale, nella misura in cui il primo sostiene che

il veicolo condotto dal ricorrente è entrato completamente nella piazzuola del

bus, mentre il secondo afferma che vi è entrato solo parzialmente. A suo dire,

le due versioni non sarebbero pertanto affidabili.

6.

Nella fattispecie

concreta, non vi è alcun motivo di dubitare della versione resa dal co-protagonista,

il quale ha affermato che: “imboccato la valle di Blenio, poco prima di raggiungere

l’abitato di__________, dove la strada è praticamente rettilinea ed al centro

della carreggiata vi è uno spartitraffico, ho notato la vettura che mi

precedeva spostarsi sulla destra per guadagnare una piazzola adibita a fermata

del bus. Visto che la vettura era praticamente all’interno di questa piazzola e

la mia corsia di scorrimento era libera, decidevo di proseguire diritto (n.d.r.:

ciò che potrebbe spiegare la presenza delle tracce di frenata sulla parte

destra della carreggiata; cfr. documentazione fotografica). Preciso che la

mia velocità in quel momento era di circa 70 km/h. Sta di fatto che poco prima

di raggiungerla per superarla, nel mentre in cui transitavo regolarmente nella

mia corsia, la stessa di spostava a sinistra rientrando nella carreggiata.

Subito azionavo i freni ma purtroppo, vista la distanza ravvicinata, la

collidevo di striscio. Dapprima contro lo spigolo del paraurti posteriore del

veicolo, in seguito, dopo aver perso praticamente l’equilibrio, rovinavo al

suolo. Mi fermavo proprio sulla superficie vietata sita poco più avanti,

superficie che anticipa la corsia di preselezione per svoltare a sinistra” (cfr.

verbale di interrogatorio 24 giugno 2006 __________, pag. 1/2).

Dalle affermazioni che

precedono si evince anzitutto che il motociclista non ha mai preteso che il

veicolo condotto dal ricorrente di trovasse completamente all’interno della

superficie riservata al bus. Al di là di tale puntualizzazione, va detto che le

dichiarazioni del centauro sono comunque compatibili con quanto asserito dall’unico

teste neutro e disinteressato della vicenda, il quale – dalla sua posizione

rialzata rispetto ai veicoli antistanti, poiché alla guida di un carro attrezzi

– ha notato “la vettura che [lo] precedeva, seguita da tre motociclisti uno

in fila all’altro, spostarsi verso destra entrare parzialmente nella piazzola.

In seguito, la stessa si è nuovamente immessa nella corsia di scorrimento

proprio nel mentre in cui veniva superata dal primo motociclista entrando così

in collisione con il centauro” (verbale di interrogatorio 27 giugno 2007 __________,

pag. 1). A mente di questo giudice, le versioni del co-protagonista e del teste

si rispecchiano (entrambi hanno tra l’altro affermato che la vettura si è

immessa nella corsia di scorrimento quando il centauro si trovava a una decina

di metri) e soprattutto convergono inequivocabilmente su un punto decisivo,

ossia sullo spostamento a destra della vettura del ricorrente, in modo tale da

indurre il centauro al sorpasso, e successivo ritorno nella corsia di

scorrimento.

Appare del resto altamente

improbabile che il centauro abbia potuto intraprendere una manovra di sorpasso a

sinistra in corrispondenza o appena prima dell’isola spartitraffico, dato

l’esiguo spazio esistente e l’ostacolo costituito dal predetto rialzo: tale

ipotesi è smentita dalla presenza della lunga traccia di frenata rilevata sulla

parte destra della carreggiata, che inizia ancor prima delle strisce pedonali

(come ben risulta dalle fotografie prodotte dal ricorrente), come pure dalla

posizione finale del motoveicolo, che, dopo uno sfregamento a terra di alcuni

metri (pari alla fiancata del veicolo del ricorrente), è rimasto all’interno

della breve superficie proibita che anticipa la corsia di preselezione, subito

dopo l’isolotto spartitraffico (circostanza confermata dal teste __________, il

quale ha asserito che “dopo l’urto il motociclista è caduto terminando la

propria corsa al centro della carreggiata poco dopo lo spartitraffico” (verbale

27.

giugno 2006, pag. 2).

Il fatto che il punto

d’impatto tra i veicoli si trovi a diversi metri di distanza e dalla parte

opposta della strada rispetto alla traccia di frenata, è chiaramente riconducibile

allo spostamento verso sinistra dell’autoveicolo che è tornato repentinamente sulla

corsia di scorrimento, mentre il motoveicolo si apprestava a superarlo, non

essendo per nulla verosimile che in quel punto, data la presenza dello

spartitraffico, il ricorrente stesse già spostandosi a sinistra per immettersi

sulla corsia di preselezione.

Ci si potrebbe invero chiedere

come mai il ricorrente, accortosi, guardando nello specchietto retrovisore

laterale sinistro - come preteso durante l’interrogatorio di fronte alle forze

inquirenti - che il motociclista sopraggiungente da tergo lo stava superando, non

abbia desistito dalla manovra di preselezione (appare inoltre strano, data la

presenza dell’isola spartitraffico sulla sinistra, che abbia guardato

lateralmente da quella parte).

In realtà, v’è da credere che

egli non abbia prestato la benché minima attenzione al traffico retrostante,

ostacolando in tal modo la manovra del centauro, il quale ha deciso di

effettuare il sorpasso a seguito dello spostamento dell’insorgente. È peraltro

assai improbabile che egli abbia voluto eseguire un superamento proprio in quel

punto con manovra rischiosa e proibita quando seguiva il veicolo da diversi

chilometri (sin dall’uscita autostradale di Biasca; cfr. verbale di

interrogatorio __________, pag. 3) e avrebbe avuto, vista la conformazione

della strada nota a questo giudice, molteplici possibilità di sorpasso sicuro e

regolare in precedenza.

La tesi del ricorrente non può

inoltre essere comprovata dalle dichiarazioni testimoniali scritte dei

passeggeri che appaiono bensì come un atto di compiacenza e che non sono,

comunque sia, suffragate da nessun altro riscontro probatorio. In proposito,

non è certo decisivo il fatto che il ricorrente fosse intenzionato a

raggiungere la vicina campagna di __________ per far passeggiare i cani.

L’apprezzamento anticipato delle prove effettuato dall’autorità di prime cure

si rivela, in definitiva, fondato.

Giova infine osservare che non

gioverebbe al ricorrente avvalersi della colpa del motociclista in relazione

all’eventuale distanza insufficiente (come più volte preteso nelle osservazioni

22.

agosto 2006), atteso come in ambito penale - come rettamente rilevato nel

gravame – ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità

per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale

federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

Ora, malgrado il tentativo del

ricorrente di mettere in discussione l’attendibilità della testimonianza del

conducente che seguiva i veicoli (sin dall’uscita autostradale di Biasca) e la

dinamica dell’incidente, nulla agli atti consente di dubitare della versione

fornita dall’altro protagonista dell’incidente.

In simili circostanze questo

giudice perviene con tranquillità al convincimento che l’insorgente ha

effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla CRTE 1.

6.

La multa inflitta è

peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1,

34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1,

Lic.iur. DI 1,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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