30.2006.263
spostamento verso destra per accedere a una piazzuola e successivo ritorno a sinistra, con conseguente collisione con un motociclista che si apprestava a effettuare un sorpasso
1 ottobre 2007Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.263
Data decisione, Autorità:
01.10.2007, PRPEN
Titolo:
spostamento verso destra per accedere a una piazzuola e successivo ritorno a sinistra, con conseguente collisione con un motociclista che si apprestava a effettuare un sorpasso
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 3 e 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2006.263
22782/605
Bellinzona
1
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 ottobre 2006
presentato da
RI 1,
difeso da: Lic.iur.
DI 1,
contro
la decisione
15 settembre 2006 n. 22782/605 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 11 ottobre 2006
presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 15 settembre 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
60.- e alle spese fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________, si spostava verso destra accedendo ad una piazzuola
adibita alla fermata dei bus ed in seguito si riportava nuovamente a sinistra
collidendo con un motociclista che vista la prima manovra si apprestava a
superarlo”.
Fatti accertati il 24 giugno
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr;
3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Preliminarmente
l’insorgente lamenta il fatto che l’autorità di prime cure, nonostante la sua
esplicita richiesta, ha rinunciato a raccogliere la testimonianza dei tre passeggeri
presenti sul suo veicolo il giorno dell’accaduto, violando i diritti della
difesa (e meglio il diritto di fare amministrare le prove offerte), dedotti dal
diritto di essere sentito.
Per costante giurisprudenza,
l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in
tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano
manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti
di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457, consid. 2b; 115 Ia 97, consid.
5b).
In concreto, l’autorità di
prime cure non ha dato seguito alla richiesta di audizione, ritenendo, sulla
scorta della “dettagliata dichiarazione di un tale che seguiva i veicoli”
(cfr. scritto 10 agosto 2006) e del rapporto di polizia sull’incidente 5 luglio
2006, di avere sufficienti elementi per statuire. In tal modo, l’autorità ha
proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il
diritto di essere sentito del ricorrente, il quale ha peraltro avuto due
occasioni per presentare le proprie osservazioni, ciò che ha fatto con scritto
22.
agosto 2006, con il quale ha compiutamente esposto le proprie ragioni e
prodotto le dichiarazioni testimoniali dei tre passeggeri, che sono state
acquisite agli atti. Donde l’infondatezza della censura.
Prova del predetto
apprezzamento anticipato è lo scritto 10 agosto 2006, con il quale la CRTE 1 ha
specificato che la fattispecie era chiara alla luce della testimonianza del
conducente che seguiva i protagonisti, non necessitando, in altri termini, di
esperire ulteriori complementi istruttori. In tale contesto ha, tra l’altro,
precisato che i passeggeri incorsi in un indicente non vengono, di regola
(laddove esistono altri elementi concreti e oggettivi), interrogati, ciò che si
giustifica alla luce del possibile rischio di parzialità delle testimonianze e
quindi della loro scarsa attendibilità; per gli stessi motivi ha quindi
rinunciato a sentire i compagni di viaggio del co-protagonista.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito che può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12 LPContr).
3.
Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr
ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di
ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme
stabilite. In particolare, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla
strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la
manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 prima frase ONC, che concretizza
l’art. 31 cpv. 1 LCStr).
Per l’art. 34 LCStr il
conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare,
sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve
badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (cpv. 3);
egli deve inoltre tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della
strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro
un altro (cpv. 4).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
4.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato all’insorgente di
essersi spostato verso destra accedendo ad una piazzola adibita alla fermata
dei bus e in seguito di essersi nuovamente riportato a sinistra, collidendo con
un motociclista che, vista la prima manovra, si apprestava a superarlo.
5.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta recisamente la dinamica dei fatti ritenuta dall’autorità di prima
istanza, sostenendo di aver tenuto un comportamento corretto, conforme alla
situazione e al diritto. Nel gravame egli ribadisce la propria versione, secondo
cui “giunto all’entrata dell’abitato di __________ dove, oltrepassato lo
spartitraffico centrale vi è una corsia di preselezione per svoltare a
sinistra, dopo aver inserito l’indicatore di direzione sinistro, mentre si
approntava a guadagnare la suddetta corsia, veniva urtato dal motociclista __________
che in quel frangente stava eseguendo una manovra di sorpasso a sinistra”.
In proposito ha ipotizzato che “il motociclista, non avvedendosi
dell’indicatore di direzione correttamente azionato (…), avesse deciso di
superare il veicolo di questi approfittando della corsia di preselezione,
manovra che è terminata in malo modo dato che [egli], legittimamente, si
apprestava a svoltare su suddetta corsia segnalando correttamente le sue
intenzioni con l’apposito indicatore di direzione”. In ogni caso, soggiunge
che “non si è mai spostato sulla destra e non è mai entrato (…) nello
spiazzo adibito a fermata dei bus” (cfr. ricorso pag. 3).
L’insorgente evidenzia
altresì che le versioni fornite dal co-protagonista e dal teste __________, sulle
quali si fonda la fattispecie ritenuta dalla Polizia e dall’autorità di prime
cure, divergono su un punto essenziale, nella misura in cui il primo sostiene che
il veicolo condotto dal ricorrente è entrato completamente nella piazzuola del
bus, mentre il secondo afferma che vi è entrato solo parzialmente. A suo dire,
le due versioni non sarebbero pertanto affidabili.
6.
Nella fattispecie
concreta, non vi è alcun motivo di dubitare della versione resa dal co-protagonista,
il quale ha affermato che: “imboccato la valle di Blenio, poco prima di raggiungere
l’abitato di__________, dove la strada è praticamente rettilinea ed al centro
della carreggiata vi è uno spartitraffico, ho notato la vettura che mi
precedeva spostarsi sulla destra per guadagnare una piazzola adibita a fermata
del bus. Visto che la vettura era praticamente all’interno di questa piazzola e
la mia corsia di scorrimento era libera, decidevo di proseguire diritto (n.d.r.:
ciò che potrebbe spiegare la presenza delle tracce di frenata sulla parte
destra della carreggiata; cfr. documentazione fotografica). Preciso che la
mia velocità in quel momento era di circa 70 km/h. Sta di fatto che poco prima
di raggiungerla per superarla, nel mentre in cui transitavo regolarmente nella
mia corsia, la stessa di spostava a sinistra rientrando nella carreggiata.
Subito azionavo i freni ma purtroppo, vista la distanza ravvicinata, la
collidevo di striscio. Dapprima contro lo spigolo del paraurti posteriore del
veicolo, in seguito, dopo aver perso praticamente l’equilibrio, rovinavo al
suolo. Mi fermavo proprio sulla superficie vietata sita poco più avanti,
superficie che anticipa la corsia di preselezione per svoltare a sinistra” (cfr.
verbale di interrogatorio 24 giugno 2006 __________, pag. 1/2).
Dalle affermazioni che
precedono si evince anzitutto che il motociclista non ha mai preteso che il
veicolo condotto dal ricorrente di trovasse completamente all’interno della
superficie riservata al bus. Al di là di tale puntualizzazione, va detto che le
dichiarazioni del centauro sono comunque compatibili con quanto asserito dall’unico
teste neutro e disinteressato della vicenda, il quale – dalla sua posizione
rialzata rispetto ai veicoli antistanti, poiché alla guida di un carro attrezzi
– ha notato “la vettura che [lo] precedeva, seguita da tre motociclisti uno
in fila all’altro, spostarsi verso destra entrare parzialmente nella piazzola.
In seguito, la stessa si è nuovamente immessa nella corsia di scorrimento
proprio nel mentre in cui veniva superata dal primo motociclista entrando così
in collisione con il centauro” (verbale di interrogatorio 27 giugno 2007 __________,
pag. 1). A mente di questo giudice, le versioni del co-protagonista e del teste
si rispecchiano (entrambi hanno tra l’altro affermato che la vettura si è
immessa nella corsia di scorrimento quando il centauro si trovava a una decina
di metri) e soprattutto convergono inequivocabilmente su un punto decisivo,
ossia sullo spostamento a destra della vettura del ricorrente, in modo tale da
indurre il centauro al sorpasso, e successivo ritorno nella corsia di
scorrimento.
Appare del resto altamente
improbabile che il centauro abbia potuto intraprendere una manovra di sorpasso a
sinistra in corrispondenza o appena prima dell’isola spartitraffico, dato
l’esiguo spazio esistente e l’ostacolo costituito dal predetto rialzo: tale
ipotesi è smentita dalla presenza della lunga traccia di frenata rilevata sulla
parte destra della carreggiata, che inizia ancor prima delle strisce pedonali
(come ben risulta dalle fotografie prodotte dal ricorrente), come pure dalla
posizione finale del motoveicolo, che, dopo uno sfregamento a terra di alcuni
metri (pari alla fiancata del veicolo del ricorrente), è rimasto all’interno
della breve superficie proibita che anticipa la corsia di preselezione, subito
dopo l’isolotto spartitraffico (circostanza confermata dal teste __________, il
quale ha asserito che “dopo l’urto il motociclista è caduto terminando la
propria corsa al centro della carreggiata poco dopo lo spartitraffico” (verbale
27.
giugno 2006, pag. 2).
Il fatto che il punto
d’impatto tra i veicoli si trovi a diversi metri di distanza e dalla parte
opposta della strada rispetto alla traccia di frenata, è chiaramente riconducibile
allo spostamento verso sinistra dell’autoveicolo che è tornato repentinamente sulla
corsia di scorrimento, mentre il motoveicolo si apprestava a superarlo, non
essendo per nulla verosimile che in quel punto, data la presenza dello
spartitraffico, il ricorrente stesse già spostandosi a sinistra per immettersi
sulla corsia di preselezione.
Ci si potrebbe invero chiedere
come mai il ricorrente, accortosi, guardando nello specchietto retrovisore
laterale sinistro - come preteso durante l’interrogatorio di fronte alle forze
inquirenti - che il motociclista sopraggiungente da tergo lo stava superando, non
abbia desistito dalla manovra di preselezione (appare inoltre strano, data la
presenza dell’isola spartitraffico sulla sinistra, che abbia guardato
lateralmente da quella parte).
In realtà, v’è da credere che
egli non abbia prestato la benché minima attenzione al traffico retrostante,
ostacolando in tal modo la manovra del centauro, il quale ha deciso di
effettuare il sorpasso a seguito dello spostamento dell’insorgente. È peraltro
assai improbabile che egli abbia voluto eseguire un superamento proprio in quel
punto con manovra rischiosa e proibita quando seguiva il veicolo da diversi
chilometri (sin dall’uscita autostradale di Biasca; cfr. verbale di
interrogatorio __________, pag. 3) e avrebbe avuto, vista la conformazione
della strada nota a questo giudice, molteplici possibilità di sorpasso sicuro e
regolare in precedenza.
La tesi del ricorrente non può
inoltre essere comprovata dalle dichiarazioni testimoniali scritte dei
passeggeri che appaiono bensì come un atto di compiacenza e che non sono,
comunque sia, suffragate da nessun altro riscontro probatorio. In proposito,
non è certo decisivo il fatto che il ricorrente fosse intenzionato a
raggiungere la vicina campagna di __________ per far passeggiare i cani.
L’apprezzamento anticipato delle prove effettuato dall’autorità di prime cure
si rivela, in definitiva, fondato.
Giova infine osservare che non
gioverebbe al ricorrente avvalersi della colpa del motociclista in relazione
all’eventuale distanza insufficiente (come più volte preteso nelle osservazioni
22.
agosto 2006), atteso come in ambito penale - come rettamente rilevato nel
gravame – ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale
federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).
Ora, malgrado il tentativo del
ricorrente di mettere in discussione l’attendibilità della testimonianza del
conducente che seguiva i veicoli (sin dall’uscita autostradale di Biasca) e la
dinamica dell’incidente, nulla agli atti consente di dubitare della versione
fornita dall’altro protagonista dell’incidente.
In simili circostanze questo
giudice perviene con tranquillità al convincimento che l’insorgente ha
effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla CRTE 1.
6.
La multa inflitta è
peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1,
34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1,
Lic.iur. DI 1,
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster