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Decisione

30.2006.267

Parcheggiare in una zona con divieto di fermata

23 ottobre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 29 settembre 2006 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

40.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”.

Fatti accertati il 4 febbraio

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2

lett. a ONC; 30 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento; subordinatamente, postula il rinvio degli atti

all’autorità di prime cure per una nuova decisione.

C. La Sezione della

circolazione nelle osservazioni 16 ottobre 2006 propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Con atto ricorsuale 9 ottobre

2006, l’insorgente lamenta un’asserta violazione del diritto di essere sentito,

nella misura in cui le osservazioni 26 maggio 2006 al rapporto di

contravvenzione - prodotte con il gravame - non figurano agli atti.

Principio fondamentale della

procedura giudiziaria, e in particolare della procedura penale, il diritto di

essere sentito – per quanto qui interessa – permette alla persona ritenuta

colpevole di aver commesso una contravvenzione, un crimine o un delitto, la

possibilità di visionare gli atti componenti il suo incarto e di esprimersi in

merito alle accuse ascrittegli.

La legge di procedura per le

contravvenzioni garantisce tale diritto, obbligando l’autorità di prime cure ad

assegnare al denunciato un termine di quindici giorni per presentare le proprie

osservazioni, formalità che può essere espletata per il tramite dell’autorità

d’indagine (art. 48 cpv. 1 RLACS).

In specie, l’unico dato certo

è che in data 6 febbraio 2006 il ricorrente ha inoltrato alla Polizia comunale

di __________, nell’ambito della procedura disciplinare, delle osservazioni –

non allegate al ricorso - che gli sono state a giusta ragione ritornate il 9

febbraio 2006, in quanto intempestive, con l’indicazione che potevano essere

presentate in sede di procedura ordinaria, qualora non fosse intervenuto il pagamento

della multa. Con rapporto di contravvenzione 23 maggio 2006 la Polizia comunale

di __________ ha dato avvio alla procedura ordinaria, assegnando al qui

ricorrente un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni,

ciò che egli pretende di aver fatto con lo scritto 26 maggio 2006. Sull’inoltro

delle osservazioni sorge invero qualche dubbio: le stesse infatti, oltre a

essere state spedite direttamente all’Ufficio giuridico, anziché alla Polizia

comunale di __________ nonostante l’evidente indicazione contenuta nel rapporto

di contravvenzione, contemplano l’espressione “Onorevole Giudice” utilizzata pure

nel ricorso.

In questa situazione l’insorgente

deve assumersi le conseguenze dell’invio eseguito con lettera semplice, per cui

non è data in concreto alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.

Tuttavia, considerato che le osservazioni

26 maggio 2006 sono state allegate all’atto ricorsuale, le stesse vengono

ammesse agli atti. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito sulla

base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il segnale “Divieto di

fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria di veicoli dalla parte della strada

provvista di tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr)

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per

l’inosservanza di cui sopra, fino a 60 minuti l’allegato 1 dell’OMD commina una

sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 230.1).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato

l’insorgente, come detto, per aver posteggiato il veicolo __________ in un

luogo in cui è segnalato il divieto di fermata.

4.

L’insorgente, non

contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si

giustifica sostenendo che “erano le 21, in impossibilità di trovare un

parcheggio siccome era tardi e che li erano altre macchine posteggiate, e io

non conoscevo posto per avvicinarmi al ristorante dove mi sono recato per

chiedere lavoro per la moglie e che poi tutto il tempo che ho lasciato era 10

minuti a finché trovavo questo ristorante” (cfr. osservazioni 26 maggio

2006).

5.

Ora, le giustificazioni

addotte dal ricorrente non sono tali da giustificare un abbandono della

procedura contravvenzionale. Come esposto in precedenza, l’utente della strada

deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. I segnali e le

demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della

polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni

(art. 27 cpv. 1 LCStr). Ne consegue che in assenza di istruzioni particolari e

divergenti dell’autorità competente, la segnaletica originaria e presente sulla

carreggiata deve essere rispettata. Dalla documentazione agli atti non risulta

che sul luogo dove è stata accertata la contravvenzione fosse stata posata

della segnaletica provvisoria con lo scopo di autorizzare la sosta in una zona

in cui solitamente questa è vietata, o che fossero previste delle deroghe al

divieto in alcuni orari o giorni della settimana. Non è quindi consentito lo

scarico e carico di merce o la sosta per far salire o scendere passeggeri,

circostanze che neppure vengono invocate. La segnaletica andava quindi

rispettata, indipendentemente dalla necessità di recarsi nel vicino ristorante

(di cui non è noto il nome) per chiedere lavoro a nome della consorte -

situazione che non costituisce indubbiamente un caso di necessità - e dalla

durata relativamente breve della contravvenzione.

È inoltre irrilevante ai fini

del presente giudizio la circostanza menzionata dal ricorrente, secondo cui nel

medesimo luogo erano posteggiate altre vetture. Questo non lo autorizzava a

parcheggiare in dispregio della segnaletica vigente, quand’anche in buona fede,

atteso che quest’ultima non è liberatoria e che non vi sono elementi che

emergono dall’incarto attestanti l’esistenza di un’eventuale prassi illegale

applicata dalle forze dell’ordine in materia di multe. In altri termini, egli

lamenta una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non

pretende che l’autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia

la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l’asserta prassi

illegale. L’argomentazione addotta non merita pertanto accoglimento. In

definitiva l’insorgente, non evoca circostanze né adduce giustificazioni che

consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

6.

A giusta ragione la

Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-,

pari alla pena prevista dall’OMD per questo tipo di infrazione (art. 230.1),

con aggiunta degli oneri processuali prescritti dalla legge nell’ambito della

procedura ordinaria.

Il ricorso deve pertanto

essere respinto e la decisione impugnata confermata, ritenuto che rimane salva

la facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio

esazione e condoni, competente in materia.

Vista la particolarità della

fattispecie, nonché la situazione personale e finanziaria del ricorrente, si

prescinde – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di oneri processuali di

questa sede.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano né tasse

né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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