30.2006.267
Parcheggiare in una zona con divieto di fermata
23 ottobre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2006.267
Data decisione, Autorità:
23.10.2007, PRPEN
Titolo:
Parcheggiare in una zona con divieto di fermata
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.267
24246/607
Bellinzona
23
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 ottobre 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
29 settembre 2006 n. 24246/607 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 16 ottobre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 29 settembre 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
40.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”.
Fatti accertati il 4 febbraio
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2
lett. a ONC; 30 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento; subordinatamente, postula il rinvio degli atti
all’autorità di prime cure per una nuova decisione.
C. La Sezione della
circolazione nelle osservazioni 16 ottobre 2006 propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Con atto ricorsuale 9 ottobre
2006, l’insorgente lamenta un’asserta violazione del diritto di essere sentito,
nella misura in cui le osservazioni 26 maggio 2006 al rapporto di
contravvenzione - prodotte con il gravame - non figurano agli atti.
Principio fondamentale della
procedura giudiziaria, e in particolare della procedura penale, il diritto di
essere sentito – per quanto qui interessa – permette alla persona ritenuta
colpevole di aver commesso una contravvenzione, un crimine o un delitto, la
possibilità di visionare gli atti componenti il suo incarto e di esprimersi in
merito alle accuse ascrittegli.
La legge di procedura per le
contravvenzioni garantisce tale diritto, obbligando l’autorità di prime cure ad
assegnare al denunciato un termine di quindici giorni per presentare le proprie
osservazioni, formalità che può essere espletata per il tramite dell’autorità
d’indagine (art. 48 cpv. 1 RLACS).
In specie, l’unico dato certo
è che in data 6 febbraio 2006 il ricorrente ha inoltrato alla Polizia comunale
di __________, nell’ambito della procedura disciplinare, delle osservazioni –
non allegate al ricorso - che gli sono state a giusta ragione ritornate il 9
febbraio 2006, in quanto intempestive, con l’indicazione che potevano essere
presentate in sede di procedura ordinaria, qualora non fosse intervenuto il pagamento
della multa. Con rapporto di contravvenzione 23 maggio 2006 la Polizia comunale
di __________ ha dato avvio alla procedura ordinaria, assegnando al qui
ricorrente un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni,
ciò che egli pretende di aver fatto con lo scritto 26 maggio 2006. Sull’inoltro
delle osservazioni sorge invero qualche dubbio: le stesse infatti, oltre a
essere state spedite direttamente all’Ufficio giuridico, anziché alla Polizia
comunale di __________ nonostante l’evidente indicazione contenuta nel rapporto
di contravvenzione, contemplano l’espressione “Onorevole Giudice” utilizzata pure
nel ricorso.
In questa situazione l’insorgente
deve assumersi le conseguenze dell’invio eseguito con lettera semplice, per cui
non è data in concreto alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.
Tuttavia, considerato che le osservazioni
26 maggio 2006 sono state allegate all’atto ricorsuale, le stesse vengono
ammesse agli atti. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito sulla
base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il segnale “Divieto di
fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria di veicoli dalla parte della strada
provvista di tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr)
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per
l’inosservanza di cui sopra, fino a 60 minuti l’allegato 1 dell’OMD commina una
sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 230.1).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato
l’insorgente, come detto, per aver posteggiato il veicolo __________ in un
luogo in cui è segnalato il divieto di fermata.
4.
L’insorgente, non
contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si
giustifica sostenendo che “erano le 21, in impossibilità di trovare un
parcheggio siccome era tardi e che li erano altre macchine posteggiate, e io
non conoscevo posto per avvicinarmi al ristorante dove mi sono recato per
chiedere lavoro per la moglie e che poi tutto il tempo che ho lasciato era 10
minuti a finché trovavo questo ristorante” (cfr. osservazioni 26 maggio
2006).
5.
Ora, le giustificazioni
addotte dal ricorrente non sono tali da giustificare un abbandono della
procedura contravvenzionale. Come esposto in precedenza, l’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. I segnali e le
demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della
polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni
(art. 27 cpv. 1 LCStr). Ne consegue che in assenza di istruzioni particolari e
divergenti dell’autorità competente, la segnaletica originaria e presente sulla
carreggiata deve essere rispettata. Dalla documentazione agli atti non risulta
che sul luogo dove è stata accertata la contravvenzione fosse stata posata
della segnaletica provvisoria con lo scopo di autorizzare la sosta in una zona
in cui solitamente questa è vietata, o che fossero previste delle deroghe al
divieto in alcuni orari o giorni della settimana. Non è quindi consentito lo
scarico e carico di merce o la sosta per far salire o scendere passeggeri,
circostanze che neppure vengono invocate. La segnaletica andava quindi
rispettata, indipendentemente dalla necessità di recarsi nel vicino ristorante
(di cui non è noto il nome) per chiedere lavoro a nome della consorte -
situazione che non costituisce indubbiamente un caso di necessità - e dalla
durata relativamente breve della contravvenzione.
È inoltre irrilevante ai fini
del presente giudizio la circostanza menzionata dal ricorrente, secondo cui nel
medesimo luogo erano posteggiate altre vetture. Questo non lo autorizzava a
parcheggiare in dispregio della segnaletica vigente, quand’anche in buona fede,
atteso che quest’ultima non è liberatoria e che non vi sono elementi che
emergono dall’incarto attestanti l’esistenza di un’eventuale prassi illegale
applicata dalle forze dell’ordine in materia di multe. In altri termini, egli
lamenta una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non
pretende che l’autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia
la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l’asserta prassi
illegale. L’argomentazione addotta non merita pertanto accoglimento. In
definitiva l’insorgente, non evoca circostanze né adduce giustificazioni che
consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.
6.
A giusta ragione la
Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-,
pari alla pena prevista dall’OMD per questo tipo di infrazione (art. 230.1),
con aggiunta degli oneri processuali prescritti dalla legge nell’ambito della
procedura ordinaria.
Il ricorso deve pertanto
essere respinto e la decisione impugnata confermata, ritenuto che rimane salva
la facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio
esazione e condoni, competente in materia.
Vista la particolarità della
fattispecie, nonché la situazione personale e finanziaria del ricorrente, si
prescinde – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di oneri processuali di
questa sede.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. Non si prelevano né tasse
né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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