30.2006.271
Impiegare in qualità di apprendista di commercio (per complessivi 15 giorni) una cittadina degli stati terzi sprovvista del permesso
21 maggio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.271
Data decisione, Autorità:
21.05.2007, PRPEN
Titolo:
Impiegare in qualità di apprendista di commercio (per complessivi 15 giorni) una cittadina degli stati terzi sprovvista del permesso
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 3 cpv. 3 LDDS
Incarto
n.
30.2006.271
06 574/807
Bellinzona
21
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 ottobre 2006
presentato da
RI 1
difeso da: Avv.
DI 1
contro
la decisione
29 settembre 2006 n. 06 574/807 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 19 ottobre 2006 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione con decisione
29 settembre 2006 ha inflitto all’avv. RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa
di giustizia di fr. 20.- e alle spese fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in
qualità di apprendista impiegata di commercio, dal __________ al __________,
per complessivi 15 giorni, la cittadina stati terzi __________, sprovvista del
permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di
svolgere detta attività” (con riferimento al rapporto di contravvenzione 7
febbraio 2006).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 45 RLaLPS - extra
CE/AELS.
B. Contro la prRI 1 si
aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 3 cpv. 3
LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di
lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È
considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che
normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6
cpv. 1 OLS). In particolare, è considerata attività lucrativa ai fini della
legislazione sugli stranieri anche l’attività di apprendista (art. 6 cpv. 2
lit. b OLS).
Per l’art. 10 cpv. 1 OLS il
datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza
essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri
oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il
lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di scrupolosità).
Le infrazioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità
competenti sono punito con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima
gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio
dell’art. 45 RLaLPS - extra CE/AELS). Tali reati sono punibili anche qualora
siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).
3.
La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette
norme – di aver impiegato in qualità di apprendista impiegata di commercio, dal
__________ al __________, per complessivi 15 giorni, la cittadina stati terzi __________,
sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le
consentisse di svolgere detta attività.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non nega di per sé la fattispecie - che definisce come una mera
irregolarità formale frutto di una negligenza - ma si giustifica invocando
l’errore di diritto giusta l’art. 20 CP. Considerato che __________ è nata e
cresciuta in Ticino, dove ha frequentato tutte le scuole dell’obbligo, egli
dava per scontato che godesse dello statuto di domiciliata (permesso tipo C) e
che non necessitasse di nessun permesso particolare per completare la
formazione.
In via subordinata,
l’insorgente chiede di essere mandato esente da pena in applicazione dell’art.
23.
cpv. 6 ultima frase LDDS, ritenendo che si tratti di un caso di minima
gravità.
5.
Giusta l’art. 20 vCP
(art. 21 nCP) chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire
illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il
giudice attenua la pena. Ne consegue che l’autore viene esentato da ogni pena,
allorquando l’errore era inevitabile e non disponeva dei mezzi per evitarlo (Hurtado pozo, Droit pénal – partie
générale II, p. 180 n. 569).
Nella fattispecie concreta,
l’errore commesso poteva facilmente essere evitato dall’insorgente, il quale
beneficiava di tutti i mezzi necessari per poterlo evitare, considerata per di
più la sua formazione professionale e la lunga esperienza nel ramo giuridico.
Per rendersi conto del carattere illecito del comportamento era infatti
sufficiente richiedere alla futura apprendista una copia dei documenti di
legittimazione o, eventualmente, assumere informazioni presso il competente
Ufficio regionale degli stranieri, come peraltro prescritto dalla legge. In
ogni caso, si rileva che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi
citata DTA 11 novembre 1999 in re B.). Ne consegue che, su questo punto,
il ricorso deve essere respinto.
6.
La legislazione in
materia di dimora e di domicilio prevede che nei casi di minima gravità si
possa prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).
Nell’ambito dell’assunzione di
personale senza il necessario permesso rilasciato dall’autorità competente,
sono da considerare di minima gravità quei casi in cui uno straniero svolge
un’attività a titolo amichevole e per un breve lasso di tempo, per esempio
aiutando un conoscente o un amico nei lavori di giardinaggio, in occasione di
un trasloco, nell’ambito dello svolgimento di una manifestazione, ecc.
Nel caso concreto, ancorché
l’irregolarità sia durata solo due settimane, vi è stata una vera e propria assunzione
di un’impiegata a tempo determinato, per un periodo di 3 anni, ossia per tutta
la durata dell’apprendistato. Non è quindi possibile parlare di caso di minima
gravità. Come si evince dalle osservazioni dell’autorità di prime cure, la
lieve negligenza (che, come detto, non è tuttavia parificabile a un caso di
minima gravità) è stata presa in considerazione nella commisurazione della
pena, già di per sé molto contenuta.
In definitiva, il ricorrente
non evoca circostanze, né propone ulteriori
argomentazioni che consentano di scostarsi dal querelato giudizio e di esimerlo
da qualsivoglia sanzione. D’altronde, come detto, le contravvenzioni alle norme
di polizia egli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza
(art. 333 cpv. 7 CP).
7.
In siffatte evenienze è
indubbio che il ricorrente è incorso in un’infrazione alle prescrizioni del
diritto in materia di stranieri a norma dell’art. 23 cpv. 6 LDDS punibile con
la multa fino a fr. 2'000.-.
La sanzione inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso - infondato - va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10
cpv. 1 OLS; 45 RLaLPS - extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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