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Decisione

30.2006.271

Impiegare in qualità di apprendista di commercio (per complessivi 15 giorni) una cittadina degli stati terzi sprovvista del permesso

21 maggio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione con decisione

29 settembre 2006 ha inflitto all’avv. RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa

di giustizia di fr. 20.- e alle spese fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha impiegato in

qualità di apprendista impiegata di commercio, dal __________ al __________,

per complessivi 15 giorni, la cittadina stati terzi __________, sprovvista del

permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di

svolgere detta attività” (con riferimento al rapporto di contravvenzione 7

febbraio 2006).

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 45 RLaLPS - extra

CE/AELS.

B. Contro la prRI 1 si

aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 3 cpv. 3

LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di

lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È

considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che

normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6

cpv. 1 OLS). In particolare, è considerata attività lucrativa ai fini della

legislazione sugli stranieri anche l’attività di apprendista (art. 6 cpv. 2

lit. b OLS).

Per l’art. 10 cpv. 1 OLS il

datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza

essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri

oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il

lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di scrupolosità).

Le infrazioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità

competenti sono punito con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima

gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio

dell’art. 45 RLaLPS - extra CE/AELS). Tali reati sono punibili anche qualora

siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).

3.

La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette

norme – di aver impiegato in qualità di apprendista impiegata di commercio, dal

__________ al __________, per complessivi 15 giorni, la cittadina stati terzi __________,

sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le

consentisse di svolgere detta attività.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non nega di per sé la fattispecie - che definisce come una mera

irregolarità formale frutto di una negligenza - ma si giustifica invocando

l’errore di diritto giusta l’art. 20 CP. Considerato che __________ è nata e

cresciuta in Ticino, dove ha frequentato tutte le scuole dell’obbligo, egli

dava per scontato che godesse dello statuto di domiciliata (permesso tipo C) e

che non necessitasse di nessun permesso particolare per completare la

formazione.

In via subordinata,

l’insorgente chiede di essere mandato esente da pena in applicazione dell’art.

23.

cpv. 6 ultima frase LDDS, ritenendo che si tratti di un caso di minima

gravità.

5.

Giusta l’art. 20 vCP

(art. 21 nCP) chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire

illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il

giudice attenua la pena. Ne consegue che l’autore viene esentato da ogni pena,

allorquando l’errore era inevitabile e non disponeva dei mezzi per evitarlo (Hurtado pozo, Droit pénal – partie

générale II, p. 180 n. 569).

Nella fattispecie concreta,

l’errore commesso poteva facilmente essere evitato dall’insorgente, il quale

beneficiava di tutti i mezzi necessari per poterlo evitare, considerata per di

più la sua formazione professionale e la lunga esperienza nel ramo giuridico.

Per rendersi conto del carattere illecito del comportamento era infatti

sufficiente richiedere alla futura apprendista una copia dei documenti di

legittimazione o, eventualmente, assumere informazioni presso il competente

Ufficio regionale degli stranieri, come peraltro prescritto dalla legge. In

ogni caso, si rileva che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi

citata DTA 11 novembre 1999 in re B.). Ne consegue che, su questo punto,

il ricorso deve essere respinto.

6.

La legislazione in

materia di dimora e di domicilio prevede che nei casi di minima gravità si

possa prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).

Nell’ambito dell’assunzione di

personale senza il necessario permesso rilasciato dall’autorità competente,

sono da considerare di minima gravità quei casi in cui uno straniero svolge

un’attività a titolo amichevole e per un breve lasso di tempo, per esempio

aiutando un conoscente o un amico nei lavori di giardinaggio, in occasione di

un trasloco, nell’ambito dello svolgimento di una manifestazione, ecc.

Nel caso concreto, ancorché

l’irregolarità sia durata solo due settimane, vi è stata una vera e propria assunzione

di un’impiegata a tempo determinato, per un periodo di 3 anni, ossia per tutta

la durata dell’apprendistato. Non è quindi possibile parlare di caso di minima

gravità. Come si evince dalle osservazioni dell’autorità di prime cure, la

lieve negligenza (che, come detto, non è tuttavia parificabile a un caso di

minima gravità) è stata presa in considerazione nella commisurazione della

pena, già di per sé molto contenuta.

In definitiva, il ricorrente

non evoca circostanze, né propone ulteriori

argomentazioni che consentano di scostarsi dal querelato giudizio e di esimerlo

da qualsivoglia sanzione. D’altronde, come detto, le contravvenzioni alle norme

di polizia egli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza

(art. 333 cpv. 7 CP).

7.

In siffatte evenienze è

indubbio che il ricorrente è incorso in un’infrazione alle prescrizioni del

diritto in materia di stranieri a norma dell’art. 23 cpv. 6 LDDS punibile con

la multa fino a fr. 2'000.-.

La sanzione inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso - infondato - va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10

cpv. 1 OLS; 45 RLaLPS - extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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