30.2006.274
Posteggiare su un fondo privato debitamente segnalato.
16 agosto 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2006.274
Data decisione, Autorità:
16.08.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggiare su un fondo privato debitamente segnalato.
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2006.274
22832/602
Bellinzona
16
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in
qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 settembre 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 15 settembre 2006 n.
22832/602 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 13 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 15 settembre
2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________, di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace”.
Fatti accertati il 28 giugno
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione con comunicazione 13 novembre 2006 si astiene dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 375bis
CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei
veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova
l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte
procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in
loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr.
20.
- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).
In caso di violazione del divieto
affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena citate
– di avere illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________,
di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato
dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 28 giugno 2006 alle ore 8.00.
La decisione impugnata si basa
sul rapporto di denuncia datato 17 settembre 2006 presentato dai signori __________
e __________, __________.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non nega di aver parcheggiato il suo veicolo sui posteggi esistenti in
prossimità del segnale in questione, ma contesta recisamente l’infrazione
ascrittagli. Egli sostiene che “indagini fatte al Comune di __________
confermano che [esso] è in possesso di una legittimazione cantonale
(proprietaria della strada) che le dà il diritto legittimo di mettere a
disposizione parcheggi per uso pubblico nella zona indicata, marcandoli in
colore bianco. Fino a prova [del] contrario e come usanza nazionale, i parcheggi
bianchi sono a disposizione pubblica e non riservati ai privati. In
conseguenza, ho solo fatto uso dei miei diritti legittimi” (cfr.
osservazioni 17 agosto 2006).
5.
Preliminarmente si
osserva che da accertamenti eseguiti da questo giudice sul sistema pubblico di
informazione fondiaria, risulta che il signor __________ non è più proprietario
del mappale n. __________ dall’8 settembre 2003. Ci si potrebbe invero chiedere
se egli, unitamente alla signora __________ (che allo stesso modo non ha diritti
di proprietà sul fondo in esame), benefici ancora della qualità di “avente
diritto” nel senso degli art. 375bis e 375ter CPC.
Considerato che dette
disposizioni proteggono il possesso sull’immobile (cfr. sistematica legale) e
che il potere di fatto dei denuncianti, i quali agiscono in ogni caso in
rappresentanza della suocera e attuale proprietaria del fondo __________ (cfr.
osservazioni 10 dicembre 2006) non è contestato, la questione deve essere
risolta con l’affermativa.
6.
Ciò posto, con decisione
5.
luglio 1993 il Giudice di Pace del Circolo di __________ ha autorizzato i
signor __________ ad affiggere sul mappale n. __________ del Comune di __________
un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare
veicoli sul fondo in oggetto, con la comminatoria ai contravventori che in caso
di mancato rispetto sarà inflitta una multa da fr. 20.- a fr. 500.-.
Nonostante la presenza di tale
segnale a lato dei parcheggi sia indiscutibile, dalla documentazione agli atti,
e più precisamente dalla planimetria del luogo, emerge chiaramente che i parcheggi
di cui ha fatto uso il ricorrente non si trovano sul fondo n. __________ -
descritto come bosco di 39 mq -, ma sono demarcati all’esterno del medesimo,
sulla strada pubblica, per di più su una strada principale di grande transito
(cfr. allegato 2 all’Ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di
grande transito, n. C.560). Ne consegue che, contrariamente a quanto preteso
nelle osservazioni 10 dicembre 2006 al punto 5 dai denuncianti, la decisione
del Giudice di Pace non poteva validamente attribuire loro, né a chicchessia,
il diritto di disporre della superficie su suolo pubblico per creare dei
posteggi ed inibirne l’uso a terzi, al fine di garantirsi l’accesso al bosco
soprastante di loro proprietà. Tale soluzione, qualora corrispondesse al vero,
configurerebbe una forma di uso accresciuto del demanio pubblico, che non può
essere opposta al ricorrente, il quale poteva legittimamente posteggiare in uno
dei predetti parcheggi, anche confortato dal colore della loro demarcazione
(bianco anziché giallo).
In definitiva, la segnaletica
in questione, benché sia stata posata previa autorizzazione dell’autorità
competente, non poteva manifestamente inibire l’uso dei parcheggi antistanti il
fondo n. __________ per cui non dev’essere ritenuta vincolante.
In siffatte evenienze, il
ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione
impugnata. Visto l’esito del gravame non si prelevano tasse e spese di
giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 375 bis, 375 ter CPC;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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