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Decisione

30.2006.274

Posteggiare su un fondo privato debitamente segnalato.

16 agosto 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 15 settembre

2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di

fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha illecitamente

fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________, di un fondo

privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente

giudice di pace”.

Fatti accertati il 28 giugno

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione con comunicazione 13 novembre 2006 si astiene dal formulare

osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 375bis

CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia

indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei

veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova

l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte

procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in

loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a

scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr.

20.

- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).

In caso di violazione del divieto

affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine

perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per

iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter

cpv. 2 CPC).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena citate

– di avere illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________,

di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato

dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 28 giugno 2006 alle ore 8.00.

La decisione impugnata si basa

sul rapporto di denuncia datato 17 settembre 2006 presentato dai signori __________

e __________, __________.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non nega di aver parcheggiato il suo veicolo sui posteggi esistenti in

prossimità del segnale in questione, ma contesta recisamente l’infrazione

ascrittagli. Egli sostiene che “indagini fatte al Comune di __________

confermano che [esso] è in possesso di una legittimazione cantonale

(proprietaria della strada) che le dà il diritto legittimo di mettere a

disposizione parcheggi per uso pubblico nella zona indicata, marcandoli in

colore bianco. Fino a prova [del] contrario e come usanza nazionale, i parcheggi

bianchi sono a disposizione pubblica e non riservati ai privati. In

conseguenza, ho solo fatto uso dei miei diritti legittimi” (cfr.

osservazioni 17 agosto 2006).

5.

Preliminarmente si

osserva che da accertamenti eseguiti da questo giudice sul sistema pubblico di

informazione fondiaria, risulta che il signor __________ non è più proprietario

del mappale n. __________ dall’8 settembre 2003. Ci si potrebbe invero chiedere

se egli, unitamente alla signora __________ (che allo stesso modo non ha diritti

di proprietà sul fondo in esame), benefici ancora della qualità di “avente

diritto” nel senso degli art. 375bis e 375ter CPC.

Considerato che dette

disposizioni proteggono il possesso sull’immobile (cfr. sistematica legale) e

che il potere di fatto dei denuncianti, i quali agiscono in ogni caso in

rappresentanza della suocera e attuale proprietaria del fondo __________ (cfr.

osservazioni 10 dicembre 2006) non è contestato, la questione deve essere

risolta con l’affermativa.

6.

Ciò posto, con decisione

5.

luglio 1993 il Giudice di Pace del Circolo di __________ ha autorizzato i

signor __________ ad affiggere sul mappale n. __________ del Comune di __________

un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare

veicoli sul fondo in oggetto, con la comminatoria ai contravventori che in caso

di mancato rispetto sarà inflitta una multa da fr. 20.- a fr. 500.-.

Nonostante la presenza di tale

segnale a lato dei parcheggi sia indiscutibile, dalla documentazione agli atti,

e più precisamente dalla planimetria del luogo, emerge chiaramente che i parcheggi

di cui ha fatto uso il ricorrente non si trovano sul fondo n. __________ -

descritto come bosco di 39 mq -, ma sono demarcati all’esterno del medesimo,

sulla strada pubblica, per di più su una strada principale di grande transito

(cfr. allegato 2 all’Ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di

grande transito, n. C.560). Ne consegue che, contrariamente a quanto preteso

nelle osservazioni 10 dicembre 2006 al punto 5 dai denuncianti, la decisione

del Giudice di Pace non poteva validamente attribuire loro, né a chicchessia,

il diritto di disporre della superficie su suolo pubblico per creare dei

posteggi ed inibirne l’uso a terzi, al fine di garantirsi l’accesso al bosco

soprastante di loro proprietà. Tale soluzione, qualora corrispondesse al vero,

configurerebbe una forma di uso accresciuto del demanio pubblico, che non può

essere opposta al ricorrente, il quale poteva legittimamente posteggiare in uno

dei predetti parcheggi, anche confortato dal colore della loro demarcazione

(bianco anziché giallo).

In definitiva, la segnaletica

in questione, benché sia stata posata previa autorizzazione dell’autorità

competente, non poteva manifestamente inibire l’uso dei parcheggi antistanti il

fondo n. __________ per cui non dev’essere ritenuta vincolante.

In siffatte evenienze, il

ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione

impugnata. Visto l’esito del gravame non si prelevano tasse e spese di

giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 375 bis, 375 ter CPC;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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