30.2006.276
Posteggio su marciapiede
10 agosto 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2006.276
Data decisione, Autorità:
10.08.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggio su marciapiede
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.276
25365/606
Bellinzona
10
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 ottobre 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
13 ottobre 2006 n. 25365/606 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 31 ottobre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione 1 con decisione 13 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-,
per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di
almeno 1,5 metri per i pedoni”.
Fatti accertati il 2 luglio
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle osservazioni 31 ottobre 2006 propone, per contro, che il gravame
sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Con atto ricorsuale
l’insorgente postula l’esperimento di un sopralluogo della piazza comunale di __________.
L’art. 12 della legge di
procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura
penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre
rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato
non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF
125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza; 124
Fatti
I 211 consid. 4; 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie l’esecuzione
di un sopralluogo non appare suscettibile di recare ulteriori chiarimenti ai
fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi
da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
2. Giusta l’art. 43 cpv. 2
LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Se non è
autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato
parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta
segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o
scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve
restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni. Queste
operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv.
1bis ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il
parcheggio sul marciapiede, se segnali o demarcazioni non lo autorizzano
espressamente, senza lasciar libero un passaggio di almeno 1,5 m per i pedoni,
fino a 60 minuti, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari
(RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione 228.1).
3. La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al
multato di aver posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede e senza
lasciare libero un passaggio di almeno 1,5 metri per i pedoni.
Nell’emanare la decisione
l’autorità di prime cure si è fondata sul dettagliato rapporto di servizio 28
luglio 2006 della Polizia comunale di __________ - intimato direttamente al
ricorrente, il quale si è espresso sullo stesso con scritto 4 agosto 2006,
senza tuttavia confrontarsi con le precisazioni in merito ai fatti - nel quale
si può leggere:
“In data e ora di cui sopra
il signor RI 1 parcheggiava la sua autovettura di marca __________
immatricolata TI __________, sul marciapiede senza lasciare lo spazio sufficiente
per il passaggio dei pedoni inoltre a meno di cinque metri dal passaggio
pedonale sito in località Piazza __________. Alle ore 12.50 l’agt. addetto al controllo
del traffico fermo, poteva costatare questa infrazione e procedeva così a
stilare la contravvenzione in oggetto. Preciso che l’infrazione era pure
costatata dall’agt. della Polizia Comunale di __________, sul luogo presente
l’agt. scrivente. (…) In seguito sono stati eseguiti ancora controlli, dagli
stessi è risultato che il veicolo in questione alle 16.50, era parcheggiato
nello stesso posto”.
4. L’insorgente, dal canto
Considerandi
suo, contesta l’infrazione ascrittagli, osservando che: “non è proprio
corretto asserire che abbia posteggiato la mia auto sul marciapiede: si tratta
in effetti della piazza comunale di __________ dove sovente si fermano le auto
e dove il passaggio per i pedoni è possibile sia a destra che a sinistra del
veicolo senza alcun problema” (cfr. ricorso 20 ottobre 2006).
5.
In presenza di versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione
dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono,
di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene
inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta
l’agente accertatore, preposto al controllo del traffico stazionario, sostiene
che la vettura del ricorrente era parcheggiata sul marciapiede senza lasciare
lo spazio sufficiente per il passaggio dei pedoni e, inoltre, a meno di cinque
metri dal passaggio pedonale sito in località Piazza __________ (circostanza
che, tuttavia, non è stata contestata nel rapporto di contravvenzione).
Orbene, l’agente, a differenza
del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti
alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e
amministrative.
Tali dichiarazioni, nella
denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente
forviere e gravide di (nefaste) conseguenze per l’agente che, già solo per
questo motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non
intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e
fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la
cosiddetta Beweiswürdigkeit). Inoltre l’infrazione è stata constatata da un
secondo agente della Polizia Comunale di __________ presente sul posto, ciò che
conferisce ancora maggiore credibilità a quanto sostenuto dall’agente accertatore,
frutto di una constatazione di agevole momento.
Aggiungasi che il ricorrente
nei suoi scritti 10 luglio 2006 e 4 agosto 2006 al Municipio di __________,
rispettivamente alla Polizia comunale di __________ - ai quali rinviava nelle
osservazioni 11 settembre 2006 - non contestava minimamente che la vettura
fosse parcheggiata sul marciapiede. Egli sosteneva unicamente che la medesima
non era d’intralcio ai pedoni. Tale circostanza, qualora fosse comprovata, non
sarebbe comunque sufficiente a giustificare l’abbandono del procedimento
contravvenzionale. La legge prevede infatti che è possibile “parcheggiare” sul
marciapiede (in realtà trattasi di sosta) solamente per caricare o scaricare
merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, circostanze
che il ricorrente non ha mai evocato. Di più: dal rapporto di servizio 28
luglio 2006 della Polizia comunale si evince che il veicolo dell’insorgente si
trovava parcheggiato nel medesimo luogo alle ore 12.50, alle ore 14.55 e alle
ore 16.50, presumibilmente senza interruzione, e senza che venisse effettuata
alcuna operazione di carico e scarico o che venissero fatti salire o scendere
passeggeri.
6.
In siffatte
evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene
sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso
l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
A giusta ragione quest’ultima gli
ha quindi inflitto una multa di fr. 120.-, pari all’importo previsto
dall’ordinanza sulle multe disciplinari per questo tipo d’infrazione (n. 228.1),
con aggiunta degli oneri processuali prescritti dalla legge nell’ambito della
procedura ordinaria.
Il ricorso - infondato - va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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