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Decisione

30.2006.276

Posteggio su marciapiede

10 agosto 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 211 consid. 4; 122 V 162 consid. 1d).

Nella fattispecie l’esecuzione

di un sopralluogo non appare suscettibile di recare ulteriori chiarimenti ai

fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi

da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito.

2. Giusta l’art. 43 cpv. 2

LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Se non è

autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato

parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta

segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o

scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve

restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni. Queste

operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv.

1bis ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il

parcheggio sul marciapiede, se segnali o demarcazioni non lo autorizzano

espressamente, senza lasciar libero un passaggio di almeno 1,5 m per i pedoni,

fino a 60 minuti, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari

(RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione 228.1).

3. La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al

multato di aver posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede e senza

lasciare libero un passaggio di almeno 1,5 metri per i pedoni.

Nell’emanare la decisione

l’autorità di prime cure si è fondata sul dettagliato rapporto di servizio 28

luglio 2006 della Polizia comunale di __________ - intimato direttamente al

ricorrente, il quale si è espresso sullo stesso con scritto 4 agosto 2006,

senza tuttavia confrontarsi con le precisazioni in merito ai fatti - nel quale

si può leggere:

“In data e ora di cui sopra

il signor RI 1 parcheggiava la sua autovettura di marca __________

immatricolata TI __________, sul marciapiede senza lasciare lo spazio sufficiente

per il passaggio dei pedoni inoltre a meno di cinque metri dal passaggio

pedonale sito in località Piazza __________. Alle ore 12.50 l’agt. addetto al controllo

del traffico fermo, poteva costatare questa infrazione e procedeva così a

stilare la contravvenzione in oggetto. Preciso che l’infrazione era pure

costatata dall’agt. della Polizia Comunale di __________, sul luogo presente

l’agt. scrivente. (…) In seguito sono stati eseguiti ancora controlli, dagli

stessi è risultato che il veicolo in questione alle 16.50, era parcheggiato

nello stesso posto”.

4. L’insorgente, dal canto

Considerandi

suo, contesta l’infrazione ascrittagli, osservando che: “non è proprio

corretto asserire che abbia posteggiato la mia auto sul marciapiede: si tratta

in effetti della piazza comunale di __________ dove sovente si fermano le auto

e dove il passaggio per i pedoni è possibile sia a destra che a sinistra del

veicolo senza alcun problema” (cfr. ricorso 20 ottobre 2006).

5.

In presenza di versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono,

di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene

inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta

l’agente accertatore, preposto al controllo del traffico stazionario, sostiene

che la vettura del ricorrente era parcheggiata sul marciapiede senza lasciare

lo spazio sufficiente per il passaggio dei pedoni e, inoltre, a meno di cinque

metri dal passaggio pedonale sito in località Piazza __________ (circostanza

che, tuttavia, non è stata contestata nel rapporto di contravvenzione).

Orbene, l’agente, a differenza

del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti

alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e

amministrative.

Tali dichiarazioni, nella

denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente

forviere e gravide di (nefaste) conseguenze per l’agente che, già solo per

questo motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non

intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e

fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la

cosiddetta Beweiswürdigkeit). Inoltre l’infrazione è stata constatata da un

secondo agente della Polizia Comunale di __________ presente sul posto, ciò che

conferisce ancora maggiore credibilità a quanto sostenuto dall’agente accertatore,

frutto di una constatazione di agevole momento.

Aggiungasi che il ricorrente

nei suoi scritti 10 luglio 2006 e 4 agosto 2006 al Municipio di __________,

rispettivamente alla Polizia comunale di __________ - ai quali rinviava nelle

osservazioni 11 settembre 2006 - non contestava minimamente che la vettura

fosse parcheggiata sul marciapiede. Egli sosteneva unicamente che la medesima

non era d’intralcio ai pedoni. Tale circostanza, qualora fosse comprovata, non

sarebbe comunque sufficiente a giustificare l’abbandono del procedimento

contravvenzionale. La legge prevede infatti che è possibile “parcheggiare” sul

marciapiede (in realtà trattasi di sosta) solamente per caricare o scaricare

merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, circostanze

che il ricorrente non ha mai evocato. Di più: dal rapporto di servizio 28

luglio 2006 della Polizia comunale si evince che il veicolo dell’insorgente si

trovava parcheggiato nel medesimo luogo alle ore 12.50, alle ore 14.55 e alle

ore 16.50, presumibilmente senza interruzione, e senza che venisse effettuata

alcuna operazione di carico e scarico o che venissero fatti salire o scendere

passeggeri.

6.

In siffatte

evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene

sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso

l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

A giusta ragione quest’ultima gli

ha quindi inflitto una multa di fr. 120.-, pari all’importo previsto

dall’ordinanza sulle multe disciplinari per questo tipo d’infrazione (n. 228.1),

con aggiunta degli oneri processuali prescritti dalla legge nell’ambito della

procedura ordinaria.

Il ricorso - infondato - va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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